Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4597/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4597/2024 V.G. posta in decisione il 10/12/2024 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.04.1980, residente in [...] (avv. Antonella Tarroni)
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
08.05.1986, residente in [...] (avv. Gabriella Azzalli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
28/10/2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Reggio Calabria (RC) in data 11.08.2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 375, p. II, serie
A, anno 2015;
preso atto che l'udienza presidenziale del 05/12/2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Reggio Calabria (RC) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, con obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa familiare sita in Conselice (RA), Via Enrico Berlinguer n. 24, viene assegnata a Parte_1
con tutti gli arredi in essa contenuti. Il Sig. si impegna a trasferire la propria
[...] Pt_2
residenza altrove entro il 30/10/2024.
3) La figlia minore è affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
abitativa presso la madre nella casa familiare. I genitori concorderanno insieme le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, mentre, per le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente.
4) I tempi di permanenza della figlia minore presso il padre vengono regolamentati dai coniugi come di seguito specificato, tenendo sempre in primaria considerazione gli impegni scolastici, sportivi e le condizioni di salute della stessa nonché gli impegni lavorativi dei coniugi medesimi:
- mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola nonché l'intera giornata di sabato fino alla mattina della domenica
- in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, sette giorni consecutivi con relativo pernottamento, comprensivi ad anni alterni o del giorno di Natale o di quello di Capodanno;
- in occasione delle vacanze scolastiche pasquali, tre giorni comprensivi ad anni alterni della Pasqua
o del Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo la figlia trascorrerà con ciascun genitore una settimana, che andrà reciprocamente comunicata entro il 31 maggio. Ciascun genitore dovrà informare l'altro circa il luogo prescelto per trascorrere le vacanze con la figlia ed assicurare che sia garantito il contatto telefonico tra la minore e l'altro genitore almeno una volta al giorno.
E' fatta sempre salva la facoltà dei genitori di concordare tempi di permanenza diversi, sempre nel rispetto di una presenza il più possibile paritetica del padre e della madre nella vita della figlia minore, tenuto prioritariamente conto delle esigenze di vita e di salute della stessa.
5) Il Sig. concorrerà al mantenimento della figlia mediante versamento alla Sig.ra Pt_2 Pt_1 di un contributo mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), comprensivi della mensa scolastica, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versare mediante bonifico bancario entro il giorno dieci del mese. Il calcolo della rivalutazione dovrà essere fatto annualmente dal Sig. Pt_2
a partire dall'anno successivo alla firma del presente ricorso.
6) Le spese straordinarie per la figlia, così come indicate e regolamentate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, verranno ripartite in ragione del 50% a carico di ciascun genitore.
Le parti suddivideranno al 50% anche le spese per l'abbigliamento e per le scarpe di , Per_1 escludendole espressamente dall'importo del contributo mensile a titolo di mantenimento ordinario.
7) L'assegno unico e universale per la figlia verrà percepito da ciascun genitore al 50%.
8) Le detrazioni fiscali per la figlia verranno suddivise al 50% tra i coniugi.
9) Le rate del mutuo della casa coniugale verranno pagate interamente da a Parte_1 partire dal mese successivo all'uscita di casa del Sig. . Le parti concordano che in caso di Pt_2
vendita dell'immobile a favore di terzi o di cessione della quota da un coniuge all'altro, la quota del
Sig. e quindi il relativo corrispettivo, andranno quantificati in proporzione al mutuo da lui Pt_2
effettivamente pagato.
10) La rata mensile di € 61,00 del finanziamento n.CO0000 25176052 presso Compass Banca S.p.A. acceso per l'acquisto di un depuratore per l'acqua, verrà pagata al 50% dai coniugi.
11) La Tari verrà pagata nella misura di 1/3 da fino a quando egli non trasferirà Parte_2
la propria residenza altrove, dopodiché sarà interamente a carico di . Parte_1
12) L'autovettura Renault CL tg ER104PH intestata a e l'autovettura Fiat Parte_1
Panda tg CZ741BM intestata a rimarranno nella piena titolarità e disponibilità Parte_2
dei rispettivi intestatari i quali si faranno carico di tutte le relative spese e di eventuali sanzioni connesse alla circolazione di detti mezzi.
13) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento senza previsione di alcun contributo a carico dell'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
14) I coniugi dichiarano, altresì, di non aver più nulla da pretendere l'una nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
15) Le spese legali sono compensate.”
Così deciso il 18.12.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi