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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8435 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66698/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. OM MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 66698/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 13/3/2025 e promosso da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, corrente in AV (TA), Via Stazione Km 1
, (C.F. ), quale socio illimitatamente Parte_2 C.F._1
responsabile della residente in [...]
Rudiae n. 3
, (C.F. ), quale socio illimitatamente Parte_3 C.F._2
responsabile della residente in [...]
Stazione n. 1
, (C.F. ), in proprio nonché quale ex socio Parte_1 C.F._3
illimitatamente responsabile della residente in Parte_1
74028 Sava (TA), Via Milano n. 7
, (C.F. , quale ex socio Parte_4 C.F._4
illimitatamente responsabile della residente in Parte_1
AV (TA), Controparte_1
elettivamente domiciliati in Manduria (TA), Via XX Settembre n. 54/A, presso lo studio dell'avv. Marcello de Laurentiis, che li rappresenta e difende giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTI contro
1 (P.IVA – C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo Procuratore Speciale Dott. corrente in Roma, Viale Cesare Controparte_3
Pavese n. 385, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso lo studio dell'Avv. Filippo Sciuto del Foro di Roma, (C.F. , che la C.F._5
rappresenta e difende, in forza di dichiarazione di nomina in atti, in via disgiunta, con l'Avv.
RR RI del Foro di Genova, (C.F. ), quest'ultimo in forza di C.F._6
procura generale rep. n. 91134 racc. n. 26977, dell'1/3/2022 a rogito Notaio Persona_1
[...]
OPPOSTA
OGGETTO: fideiussione – garanzia autonoma – opposizione al decreto ingiuntivo n.
17085/2022
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis accogliere le conclusioni già rassegnate nell'atto di opposizione e che qui si riportano anche per comodità di lettura:
1-Preliminarmente in rito si insiste per l'ammissione della invocata informativa ex artt.210 e ss. presso la Regione Puglia per l'esame ed acquisizione della completa documentazione in relazione alle proroghe concesse al programma di investimenti agevolati della società istante come garantiti dalla polizza fidejussoria in esame e come necessaria per verificare la sua efficacia e validità giuridica all'esito della chiesta escussione.
2-all'esito e sempre in via preliminare dichiarare nullo, improcedibile il decreto ingiuntivo promosso nel proc. n.51547/22 RG per inesistenza o invalidità del vincolo fideiussorio ivi contenuto nel medesimo procedimento monitorio per le causali di cui innanzi e per violazione dell'art.634 cpc;
3-Dichiarare all'esito sempre le nullità rilevate e, comunque, accogliere ogni domanda di parte opponente e per lo effetto revocare sempre il decreto ingiuntivo nr.17085/22 Ing. per le causali di cui innanzi e dichiarare sempre e comunque inesistente il credito ivi indicato e richiesto dalla per suo difetto di legittimazione attiva per effetto della scadenza e perdita Controparte_4 di efficacia giuridica tra le parti del titolo azionato per sua mala gestio;
4-Condannare, sempre e comunque, parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio come in atti”
per l'opposta: “Si Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via preliminare
− concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale
− respingere l'opposizione avversaria e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni caso
− dichiarare tenuti e condannare (Cod. Fisc.: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_5
2
[...] (Cod. Fisc.: ), quale socio illimitatamente responsabile della C.F._1 [...]
(Cod. Fisc.: Parte_1 Parte_3
), quale socio illimitatamente responsabile della C.F._2 [...]
(Cod. Fisc.: ), in proprio Parte_1 Parte_1 C.F._3 nonché quale ex socio illimitatamente responsabile della Parte_1
[...
, (C.F.: , quale ex socio illimitatamente Parte_4 C.F._4 responsabile della in solido tra loro, a pagare al Parte_1 la somma capitale di € 137.500,00, oltre agli interessi come Controparte_2 previsti dal D.lgs 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo (24.10.2022 quanto a Parte_1 Parte_3 Parte_1
e 25.10.2022 quanto a e sino al
[...] Parte_4 Parte_2 soddisfo
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 30/9/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n.
[...]
17085/2022, N.R.G. 51547/2022, con cui ingiungeva alla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale debitrice principale, nonché a
[...]
e Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4
, in qualità di coobbligati, in solido tra loro, il pagamento in favore della ricorrente della
[...]
somma di € 137.817,48, oltre ad interessi e spese processuali, surrogandosi nei diritti spettanti alla creditrice principale a seguito Controparte_5 dell'escussione, da parte di quest'ultima, della polizza fideiussoria n. NF4900A0407445 prestata dalla a garanzia dell'obbligo assunto in solido dai resistenti Controparte_2 verso l' di restituzione dell'anticipazione concessa a titolo di aiuto al consumo, come CP_5
indicato nella polizza, dando atto di aver pagato, in data 22/04/2022, la somma di € 137,817,18.
2. Con atto di citazione notificato il 28/10/2022 la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 Parte_3
e convenivano in giudizio avanti all'intestato Parte_1 Parte_4
Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 17085/2022, N.R.G. 51547/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 30/9/2022, chiedendone la revoca.
L'opponente esponeva:
- che, pur avendo la suddetta garanzia validità sino al 4/3/2017, l'ingiungente aveva provveduto al pagamento dell'importo di cui al monitorio solo a seguito della richiesta della Regione Puglia
3 risalente al 12/10/2021, in assenza, dunque, di copertura assicurativa, evidenziando che la dichiarazione, da parte della Regione Puglia, di decadenza della Parte_1
da ogni contribuzione con lettera risalente a dicembre 2016 era stata superata dalla
[...]
proroga del contributo fino al 2021;
- che la suddetta polizza fideiussoria era stata prestata fino alla scadenza del 2/12/2016, prorogata fino al 4/3/2017, senza alcuna altra proroga della garanzia, mentre il provvedimento di decadenza della domanda di aiuto era stato emesso il 5/10/2021;
- che era, dunque, applicabile alla fattispecie l'art. 1901, co. 3 c.c..
3. Con comparsa del 29/3/2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta, premessa la qualificazione della polizza fideiussoria in oggetto come garanzia autonoma, deduceva l'inammissibilità dell'avversa eccezione fondata sulla data di scadenza dell'obbligazione principale e, in ogni caso, contestava la data di scadenza della garanzia indicata dalla controparte, eccependo che, alla luce dell'art. 8 delle relative condizioni generali di contratto (CGP), la era obbligata verso la creditrice fino Controparte_2 all'estinzione del credito garantito, quindi fino allo svincolo della polizza fideiussoria.
In second'ordine, la esponeva che la nota Controparte_2
.ASR.2016.0491980 del 3/10/2016 era comunque intervenuta anteriormente al 4/3/2017, CP_5
data coincidente, secondo l'opponente, con la scadenza della garanzia, evidenziando che l'art. 3 delle CGP faceva salva la validità della garanzia se entro il periodo di vigenza fossero stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente comunicati per conoscenza anche alla garante, ovvero denuncia di sinistro o di escussione verso quest'ultima, ritenendo irrilevante la circostanza che la revoca del contributo fosse stata formalizzata con provvedimento del
5/10/2021.
L'opposta riteneva, inoltre, inopponibile l'avversa eccezione ex art. 1901 c.c., norma che riteneva inapplicabile alla polizza fideiussoria, non qualificabile come contratto assicurativo.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
13/3/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
4 5. Con il primo motivo di opposizione la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 Parte_3
e contestano la mala gestio della Parte_1 Parte_4 [...] nella vicenda relativa al pagamento della somma controversa all' Controparte_2 [...]
, eccependo che l'escussione, da parte di quest'ultima, Controparte_5
della polizza fideiussoria n. NF4900A0407445, è avvenuta dopo l'estinzione della garanzia.
La censura è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr.
Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, la ha provato l'esistenza del proprio credito, Controparte_2
avendo versato in atti la polizza fideiussoria n. NF4900A0407445, prestata il 5/11/2013 fino alla concorrenza di € 137.000,00 nell'interesse della a Parte_1 garanzia delle obbligazioni da quest'ultima assunte verso l' Controparte_5
per l'anticipo dell'aiuto previsto dal regolamento CE n. 1698/2005 per il sostegno
[...]
allo sviluppo rurale da parte del FEASR, in relazione al programma di sviluppo rurale della
Regione Puglia 2007-2013, asse III qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
5 dell'economia rurale, con assunzione dell'obbligo di garanzia anche da parte di Parte_1
in forza della sottoscrizione di appendice alla polizza per pattuizione di coobbligazione.
[...]
Orbene, a seguito dell'inadempimento dell'obbligato principale, l' ha escusso la garanzia CP_5
e la in esecuzione agli impegni assunti, ha versato, in data Controparte_2
22/04/2022, la somma di € 137.817,48.
Non coglie nel segno l'eccepita mala gestio da parte della della Controparte_2
vicenda sfociata nel pagamento della somma controversa per essere intervenuta la relativa escussione dopo la scadenza della polizza fideiussoria.
Giova premettere che la polizza fideiussoria in oggetto è un contratto autonomo di garanzia, a cagione dell'insostituibilità dell'obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto. Detta caratteristica è sintomatica dell'autonomia dell'obbligazione assunta dal garante e la cui causa consiste nell'assumersi il rischio economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale (cfr. anche Cass. civ. n. 30181 del 22/11/2018).
Invero, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne consegue che mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass. civ. n. 30509 del 22/11/2019).
Ciò consente alla società beneficiaria della polizza, cosiddetta indennitaria, di poter chiedere immediatamente o in tempi brevi, a seguito di mera richiesta scritta, il pagamento dell'importo garantito a seguito della contestazione dell'inadempimento della società contraente la polizza.
E', poi, evidente il doppio profilo di autonomia che caratterizza la polizza fideiussoria in oggetto, essendo stato inibito sia alla società garante nei confronti della creditrice, sia alla debitrice nei confronti della garante che agisce in via di rivalsa, di paralizzare l'avversa pretesa di pagamento sollevando eccezioni afferenti al rapporto garantito.
6 Ciò consente alla società beneficiaria della polizza, cosiddetta indennitaria, di poter chiedere immediatamente o in tempi brevi, a seguito di mera richiesta scritta, il pagamento dell'importo garantito a seguito della contestazione dell'inadempimento della società contraente la polizza.
Ne consegue la proponibilità, da parte della debitrice e della società garante, al fine di paralizzare l'escussione della garanzia, della sola exceptio doli generalis, in presenza della prova liquida della ricorrenza dell'inesistenza o dell'estinzione del diritto garantito, limitazione che si riverbera anche nel rapporto tra il garante che agisce in via di rivalsa e la debitrice.
Nella specie, l'eccezione sollevata dagli opponenti è proponibile, poiché non attiene al rapporto garantito, bensì all'efficacia della polizza fideiussoria e, dunque, della loro coobbligazione alla data di escussione della garanzia da parte dell' . CP_5
Nondimeno, l'eccezione è priva di pregio;
ed invero, ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali della garanzia, era previsto il rinnovo di sei mesi in sei mesi fino all'ultimazione dei lavori, oltre ulteriori tre semestralità, con facoltà dell' di formulare richiesta motivata di proroga CP_5
semestrale del suddetto termine, al cui esito era prevista la cessazione automatica della garanzia, purché nel corso di tale periodo di validità della polizza fideiussoria non fosse stato avviato il procedimento di recupero nei confronti del contraente, comunicato per conoscenza all'ente garante, ovvero denuncia di sinistro o richiesta di escussione verso il fideiussore.
Ebbene, la nota dell' del 3/10/2016, inviata alla debitrice principale ed il 7/10/2016 CP_5 all'odierna opposta per conoscenza, è sussumibile negli atti idonei ad interrompere il termine di scadenza della polizza fideiussoria ai sensi del citato art. 3 CGP. Con tale comunicazione, infatti,
l'AGEA ha dato atto che la non aveva comprovato la Parte_1 realizzazione delle opere per le quali era stato erogato il contributo, quindi l' , applicando CP_5
l'art. 29 del regolamento CE n. 2220/85, ha chiesto alla società garante il pagamento della somma di € 137.000,00, pari al massimale della polizza fideiussoria in oggetto.
E' fondata, quindi, la prospettazione dell'ingiungente, secondo cui al pagamento eseguito per effetto dell'escussione della suddetta polizza fideiussoria consegue la sostituzione del garante nel lato attivo del rapporto obbligatorio, ai sensi degli artt. 1203 n. 3 c.c. e 1949 c.c., con conseguente diritto dell'odierna opposta di pretendere il pagamento del tantundem dagli odierni opponenti. Ed invero, la risponde quale debitrice Parte_1
principale e soggetto in favore del quale la ha rilasciato la Controparte_2
polizza su cui si controverte, la quale si è obbligata, ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generalki della polizza fideiussoria, a rimborsare all'ingiungente, a semplice richiesta, quanto da questa
7 pagato alla creditrice, con espressa rinunzia a sollevare eccezioni, compresa quella di cui all'art. 1952 c.c.. e Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...]
sono a loro volta obbligati verso l'opposta in qualità di coobbligati, in virtù Parte_4 dell'atto di coobbligazione allegato alla suddetta polizza fideiussoria, con cui si sono obbligati a tenere indenne la da ogni pagamento da quest'ultima eseguiti in Controparte_2
esecuzione della polizza fideiussoria, con espressa rinunzia alle disposizioni previste in loro favore dagli artt. 1950 e 1952 c.c..
L'opposizione deve essere, quindi, respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 28/10/2022 da Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4
avverso la in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_2
tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17085/2022, N.R.G. 51547/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 30/9/2022;
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 4/6/2025.
Il Giudice
OM AR
8
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. OM MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 66698/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 13/3/2025 e promosso da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, corrente in AV (TA), Via Stazione Km 1
, (C.F. ), quale socio illimitatamente Parte_2 C.F._1
responsabile della residente in [...]
Rudiae n. 3
, (C.F. ), quale socio illimitatamente Parte_3 C.F._2
responsabile della residente in [...]
Stazione n. 1
, (C.F. ), in proprio nonché quale ex socio Parte_1 C.F._3
illimitatamente responsabile della residente in Parte_1
74028 Sava (TA), Via Milano n. 7
, (C.F. , quale ex socio Parte_4 C.F._4
illimitatamente responsabile della residente in Parte_1
AV (TA), Controparte_1
elettivamente domiciliati in Manduria (TA), Via XX Settembre n. 54/A, presso lo studio dell'avv. Marcello de Laurentiis, che li rappresenta e difende giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTI contro
1 (P.IVA – C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo Procuratore Speciale Dott. corrente in Roma, Viale Cesare Controparte_3
Pavese n. 385, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso lo studio dell'Avv. Filippo Sciuto del Foro di Roma, (C.F. , che la C.F._5
rappresenta e difende, in forza di dichiarazione di nomina in atti, in via disgiunta, con l'Avv.
RR RI del Foro di Genova, (C.F. ), quest'ultimo in forza di C.F._6
procura generale rep. n. 91134 racc. n. 26977, dell'1/3/2022 a rogito Notaio Persona_1
[...]
OPPOSTA
OGGETTO: fideiussione – garanzia autonoma – opposizione al decreto ingiuntivo n.
17085/2022
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis accogliere le conclusioni già rassegnate nell'atto di opposizione e che qui si riportano anche per comodità di lettura:
1-Preliminarmente in rito si insiste per l'ammissione della invocata informativa ex artt.210 e ss. presso la Regione Puglia per l'esame ed acquisizione della completa documentazione in relazione alle proroghe concesse al programma di investimenti agevolati della società istante come garantiti dalla polizza fidejussoria in esame e come necessaria per verificare la sua efficacia e validità giuridica all'esito della chiesta escussione.
2-all'esito e sempre in via preliminare dichiarare nullo, improcedibile il decreto ingiuntivo promosso nel proc. n.51547/22 RG per inesistenza o invalidità del vincolo fideiussorio ivi contenuto nel medesimo procedimento monitorio per le causali di cui innanzi e per violazione dell'art.634 cpc;
3-Dichiarare all'esito sempre le nullità rilevate e, comunque, accogliere ogni domanda di parte opponente e per lo effetto revocare sempre il decreto ingiuntivo nr.17085/22 Ing. per le causali di cui innanzi e dichiarare sempre e comunque inesistente il credito ivi indicato e richiesto dalla per suo difetto di legittimazione attiva per effetto della scadenza e perdita Controparte_4 di efficacia giuridica tra le parti del titolo azionato per sua mala gestio;
4-Condannare, sempre e comunque, parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio come in atti”
per l'opposta: “Si Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via preliminare
− concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale
− respingere l'opposizione avversaria e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni caso
− dichiarare tenuti e condannare (Cod. Fisc.: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_5
2
[...] (Cod. Fisc.: ), quale socio illimitatamente responsabile della C.F._1 [...]
(Cod. Fisc.: Parte_1 Parte_3
), quale socio illimitatamente responsabile della C.F._2 [...]
(Cod. Fisc.: ), in proprio Parte_1 Parte_1 C.F._3 nonché quale ex socio illimitatamente responsabile della Parte_1
[...
, (C.F.: , quale ex socio illimitatamente Parte_4 C.F._4 responsabile della in solido tra loro, a pagare al Parte_1 la somma capitale di € 137.500,00, oltre agli interessi come Controparte_2 previsti dal D.lgs 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo (24.10.2022 quanto a Parte_1 Parte_3 Parte_1
e 25.10.2022 quanto a e sino al
[...] Parte_4 Parte_2 soddisfo
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 30/9/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n.
[...]
17085/2022, N.R.G. 51547/2022, con cui ingiungeva alla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale debitrice principale, nonché a
[...]
e Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4
, in qualità di coobbligati, in solido tra loro, il pagamento in favore della ricorrente della
[...]
somma di € 137.817,48, oltre ad interessi e spese processuali, surrogandosi nei diritti spettanti alla creditrice principale a seguito Controparte_5 dell'escussione, da parte di quest'ultima, della polizza fideiussoria n. NF4900A0407445 prestata dalla a garanzia dell'obbligo assunto in solido dai resistenti Controparte_2 verso l' di restituzione dell'anticipazione concessa a titolo di aiuto al consumo, come CP_5
indicato nella polizza, dando atto di aver pagato, in data 22/04/2022, la somma di € 137,817,18.
2. Con atto di citazione notificato il 28/10/2022 la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 Parte_3
e convenivano in giudizio avanti all'intestato Parte_1 Parte_4
Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 17085/2022, N.R.G. 51547/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 30/9/2022, chiedendone la revoca.
L'opponente esponeva:
- che, pur avendo la suddetta garanzia validità sino al 4/3/2017, l'ingiungente aveva provveduto al pagamento dell'importo di cui al monitorio solo a seguito della richiesta della Regione Puglia
3 risalente al 12/10/2021, in assenza, dunque, di copertura assicurativa, evidenziando che la dichiarazione, da parte della Regione Puglia, di decadenza della Parte_1
da ogni contribuzione con lettera risalente a dicembre 2016 era stata superata dalla
[...]
proroga del contributo fino al 2021;
- che la suddetta polizza fideiussoria era stata prestata fino alla scadenza del 2/12/2016, prorogata fino al 4/3/2017, senza alcuna altra proroga della garanzia, mentre il provvedimento di decadenza della domanda di aiuto era stato emesso il 5/10/2021;
- che era, dunque, applicabile alla fattispecie l'art. 1901, co. 3 c.c..
3. Con comparsa del 29/3/2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta, premessa la qualificazione della polizza fideiussoria in oggetto come garanzia autonoma, deduceva l'inammissibilità dell'avversa eccezione fondata sulla data di scadenza dell'obbligazione principale e, in ogni caso, contestava la data di scadenza della garanzia indicata dalla controparte, eccependo che, alla luce dell'art. 8 delle relative condizioni generali di contratto (CGP), la era obbligata verso la creditrice fino Controparte_2 all'estinzione del credito garantito, quindi fino allo svincolo della polizza fideiussoria.
In second'ordine, la esponeva che la nota Controparte_2
.ASR.2016.0491980 del 3/10/2016 era comunque intervenuta anteriormente al 4/3/2017, CP_5
data coincidente, secondo l'opponente, con la scadenza della garanzia, evidenziando che l'art. 3 delle CGP faceva salva la validità della garanzia se entro il periodo di vigenza fossero stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente comunicati per conoscenza anche alla garante, ovvero denuncia di sinistro o di escussione verso quest'ultima, ritenendo irrilevante la circostanza che la revoca del contributo fosse stata formalizzata con provvedimento del
5/10/2021.
L'opposta riteneva, inoltre, inopponibile l'avversa eccezione ex art. 1901 c.c., norma che riteneva inapplicabile alla polizza fideiussoria, non qualificabile come contratto assicurativo.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
13/3/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
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4 5. Con il primo motivo di opposizione la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 Parte_3
e contestano la mala gestio della Parte_1 Parte_4 [...] nella vicenda relativa al pagamento della somma controversa all' Controparte_2 [...]
, eccependo che l'escussione, da parte di quest'ultima, Controparte_5
della polizza fideiussoria n. NF4900A0407445, è avvenuta dopo l'estinzione della garanzia.
La censura è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr.
Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, la ha provato l'esistenza del proprio credito, Controparte_2
avendo versato in atti la polizza fideiussoria n. NF4900A0407445, prestata il 5/11/2013 fino alla concorrenza di € 137.000,00 nell'interesse della a Parte_1 garanzia delle obbligazioni da quest'ultima assunte verso l' Controparte_5
per l'anticipo dell'aiuto previsto dal regolamento CE n. 1698/2005 per il sostegno
[...]
allo sviluppo rurale da parte del FEASR, in relazione al programma di sviluppo rurale della
Regione Puglia 2007-2013, asse III qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
5 dell'economia rurale, con assunzione dell'obbligo di garanzia anche da parte di Parte_1
in forza della sottoscrizione di appendice alla polizza per pattuizione di coobbligazione.
[...]
Orbene, a seguito dell'inadempimento dell'obbligato principale, l' ha escusso la garanzia CP_5
e la in esecuzione agli impegni assunti, ha versato, in data Controparte_2
22/04/2022, la somma di € 137.817,48.
Non coglie nel segno l'eccepita mala gestio da parte della della Controparte_2
vicenda sfociata nel pagamento della somma controversa per essere intervenuta la relativa escussione dopo la scadenza della polizza fideiussoria.
Giova premettere che la polizza fideiussoria in oggetto è un contratto autonomo di garanzia, a cagione dell'insostituibilità dell'obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto. Detta caratteristica è sintomatica dell'autonomia dell'obbligazione assunta dal garante e la cui causa consiste nell'assumersi il rischio economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale (cfr. anche Cass. civ. n. 30181 del 22/11/2018).
Invero, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne consegue che mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass. civ. n. 30509 del 22/11/2019).
Ciò consente alla società beneficiaria della polizza, cosiddetta indennitaria, di poter chiedere immediatamente o in tempi brevi, a seguito di mera richiesta scritta, il pagamento dell'importo garantito a seguito della contestazione dell'inadempimento della società contraente la polizza.
E', poi, evidente il doppio profilo di autonomia che caratterizza la polizza fideiussoria in oggetto, essendo stato inibito sia alla società garante nei confronti della creditrice, sia alla debitrice nei confronti della garante che agisce in via di rivalsa, di paralizzare l'avversa pretesa di pagamento sollevando eccezioni afferenti al rapporto garantito.
6 Ciò consente alla società beneficiaria della polizza, cosiddetta indennitaria, di poter chiedere immediatamente o in tempi brevi, a seguito di mera richiesta scritta, il pagamento dell'importo garantito a seguito della contestazione dell'inadempimento della società contraente la polizza.
Ne consegue la proponibilità, da parte della debitrice e della società garante, al fine di paralizzare l'escussione della garanzia, della sola exceptio doli generalis, in presenza della prova liquida della ricorrenza dell'inesistenza o dell'estinzione del diritto garantito, limitazione che si riverbera anche nel rapporto tra il garante che agisce in via di rivalsa e la debitrice.
Nella specie, l'eccezione sollevata dagli opponenti è proponibile, poiché non attiene al rapporto garantito, bensì all'efficacia della polizza fideiussoria e, dunque, della loro coobbligazione alla data di escussione della garanzia da parte dell' . CP_5
Nondimeno, l'eccezione è priva di pregio;
ed invero, ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali della garanzia, era previsto il rinnovo di sei mesi in sei mesi fino all'ultimazione dei lavori, oltre ulteriori tre semestralità, con facoltà dell' di formulare richiesta motivata di proroga CP_5
semestrale del suddetto termine, al cui esito era prevista la cessazione automatica della garanzia, purché nel corso di tale periodo di validità della polizza fideiussoria non fosse stato avviato il procedimento di recupero nei confronti del contraente, comunicato per conoscenza all'ente garante, ovvero denuncia di sinistro o richiesta di escussione verso il fideiussore.
Ebbene, la nota dell' del 3/10/2016, inviata alla debitrice principale ed il 7/10/2016 CP_5 all'odierna opposta per conoscenza, è sussumibile negli atti idonei ad interrompere il termine di scadenza della polizza fideiussoria ai sensi del citato art. 3 CGP. Con tale comunicazione, infatti,
l'AGEA ha dato atto che la non aveva comprovato la Parte_1 realizzazione delle opere per le quali era stato erogato il contributo, quindi l' , applicando CP_5
l'art. 29 del regolamento CE n. 2220/85, ha chiesto alla società garante il pagamento della somma di € 137.000,00, pari al massimale della polizza fideiussoria in oggetto.
E' fondata, quindi, la prospettazione dell'ingiungente, secondo cui al pagamento eseguito per effetto dell'escussione della suddetta polizza fideiussoria consegue la sostituzione del garante nel lato attivo del rapporto obbligatorio, ai sensi degli artt. 1203 n. 3 c.c. e 1949 c.c., con conseguente diritto dell'odierna opposta di pretendere il pagamento del tantundem dagli odierni opponenti. Ed invero, la risponde quale debitrice Parte_1
principale e soggetto in favore del quale la ha rilasciato la Controparte_2
polizza su cui si controverte, la quale si è obbligata, ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generalki della polizza fideiussoria, a rimborsare all'ingiungente, a semplice richiesta, quanto da questa
7 pagato alla creditrice, con espressa rinunzia a sollevare eccezioni, compresa quella di cui all'art. 1952 c.c.. e Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...]
sono a loro volta obbligati verso l'opposta in qualità di coobbligati, in virtù Parte_4 dell'atto di coobbligazione allegato alla suddetta polizza fideiussoria, con cui si sono obbligati a tenere indenne la da ogni pagamento da quest'ultima eseguiti in Controparte_2
esecuzione della polizza fideiussoria, con espressa rinunzia alle disposizioni previste in loro favore dagli artt. 1950 e 1952 c.c..
L'opposizione deve essere, quindi, respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 28/10/2022 da Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4
avverso la in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_2
tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17085/2022, N.R.G. 51547/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 30/9/2022;
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 4/6/2025.
Il Giudice
OM AR
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