Rigetto
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/07/2025, n. 6200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6200 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06200/2025REG.PROV.COLL.
N. 01790/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1790 del 2025, proposto da
Bevi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Leonardo Lascialfari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gianna Rogai e Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00853/2024,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Francesca Picardi;
preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli Avvocati Lascialfari e Rogai;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il Comune di Firenze, con determinazione dirigenziale (prot. 306731 del 28 settembre 2023), ha rigettato l’istanza di Bevi s.r.l. di ampliamento dell’occupazione del suolo pubblico, in quanto, pur garantendosi una carreggiata libera per oltre 4 metri, superiore a 3,5 metri imposti per il passaggio dei mezzi di soccorso, non sarebbe assicurato il rispetto del d.m. n. 246 del 16 maggio 1987 (norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione); le foto prodotte non sarebbero idonee a dimostrare la sicurezza della circolazione, tenuto conto dello stato dei luoghi e della presenza del mercato rionale; non vi sarebbe alcuna disparità di trattamento rispetto ad altri istanti.
Bevi s.r.l. ha impugnato tale provvedimento.
Il Comune si è costituito contestando la fondatezza del ricorso.
2. Il T.a.r. ha rigettato il ricorso, in considerazione dell’ampia discrezionalità del potere esercitato, sindacabile solo in presenza di manifesta incongruità o illogicità e del corretto contemperamento degli interessi privati con quelli pubblici di sicurezza, a tutela dei quali è consentita l’applicazione di parametri desunti da discipline diverse da quelle dell’occupazione del suolo pubblico. Ha, inoltre, escluso la denunciata disparità di trattamento, visto che dal provvedimento impugnato emerge che il requisito del raggio di curvatura di 13 metri è stato sempre imposto e che, al più, non è stato rispettato e visto che tale vizio non può fondarsi su provvedimenti illegittimi.
3. Avverso tale sentenza l’originaria ricorrente ha proposto appello, deducendo: 1) l’insufficiente e contraddittoria motivazione, unitamente alla violazione degli artt. 29 c.p.a., 20-26 d.lgs. n. 285 del 1992 e del d.P.R. n. 485 del 1992, d.lgs. n. 446 del 1997 e del regolamento per l’occupazione di suolo pubblico per ristoro all’aperto ed unitamente all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, atteso che la sentenza, pur collegando la legittimità delle scelte discrezionali del Comune ad effettive esigenze di interesse pubblico, non individua quelle emerse in sede procedimentale (in cui non vi è stata alcuna verifica dei Vigili del Fuoco) o processuale a giustificazione dell’applicazione della disciplina dettata per gli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione pesante e, cioè, per gli edifici, nonostante il rispetto del disciplinare tecnico per la concessione di suolo pubblico per il ristoro all’aperto del Comune di Firenze, del codice della strada, del d.lgs. n. 446 del 1997 (artt. 52 e 63), che non fanno alcun riferimento al raggio di curvatura di 13 metri (peraltro, impossibile da assicurare in Piazza Santo Spirito); 2) l’erroneità della sentenza in ordine all’esclusione della disparità di trattamento, posto che il richiesto ampliamento dell’occupazione comporterebbe una situazione del tutto analoga a quella dell’Osteria di Santo Spirito, ubicata sul lato opposto della piazza, e posto che neppure altri esercizi rispettano il requisito del raggio di curvatura di 13 metri rispetto al marciapiede di delimitazione (circostanze che non sono state contestate dal Comune e, quindi, sono pacifiche, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata in ordine al difetto di prova).
4. Il primo motivo è destituito di fondamento. La concessione dell’occupazione del suolo pubblico è un provvedimento discrezionale, in cui l’ente pubblico contempera gli interessi pubblici, tra cui quello della sicurezza nella circolazione e della sicurezza in generale, e quelli privati, tra cui quello all’espletamento delle attività economiche. Nel caso di specie, come già evidenziato dal giudice di primo grado, la valutazione effettuata risulta legittima, in quanto, da un lato, non contrastante con alcuna norma di legge e, dall’altro, frutto di una valutazione ponderata e ragionevole, tenuto conto della situazione complessiva della piazza in esame, oggetto anche di un mercato, e della circostanza che si tratta dell’estensione di una concessione. In primo luogo l’uso di un parametro desunto dalla norma antincendi per gli edifici di civile abitazione (d.m. n. 246 del 1987) non è illogico, visto che anche i tavolini, sebbene rimuovibili, costituiscono un ostacolo alla circolazione dei mezzi di soccorso. Parimenti non è irragionevole l’utilizzazione di tale parametro solo in quelle parti della piazza, che ne consentono, per la sua conformazione, l’applicazione, comportando, comunque, un miglioramento delle condizioni di circolazione. A ciò si aggiunga che, contrariamente all’impostazione difensiva dell’appellante, il Comune non ha l’onere di dimostrare la necessità di usare il parametro prescelto per la cura dell’interesse pubblico - parametro che è congruo e riconducibile alle esigenze di sicurezza e circolazione.
Peraltro, la mancata applicazione del parametro in esame in passato (ad esempio, nel periodo Covid) non ne esclude l’applicazione nel periodo successivo (e soprattutto in sede non di prima concessione, ma di ampliamento della concessione già rilasciata), alla luce della valutazione di nuove e sopravvenute esigenze.
Inoltre, il provvedimento impugnato è ampiamento motivato, completo dell’esame delle osservazioni formulate, mentre le foto e le planimetrie depositate dalla ricorrente, odierna appellante, confermano una situazione difficile per la circolazione dei mezzi di soccorso.
Né può ritenersi assente o incompleta l’istruttoria, che si è svolta con l’acquisizione del parere della Conferenza dei Servizi e con la valutazione della situazione della piazza in esame (situazione bene nota, essendo la piazza già oggetto di numerose concessioni, tra cui anche quella della ricorrente, e sopralluoghi, come si desume dalla documentazione depositata dal Comune). Del resto l’istruttoria deve essere adeguata agli interessi in gioco, senza adempimenti eccessivi e superflui.
5. Pure il secondo motivo deve essere rigettato. Contrariamente a quanto asserito dall’appellante, la prospettata disparità di trattamento non è stata conferma dal Comune, che, nel provvedimento impugnato, ha escluso il rilascio di concessioni in contrasto con il parametro invocato, prospettando l’attivazione dei poteri di controllo, e che in sede processuale ha precisato essere la situazione in esame diversa da quelle degli altri locali: pertanto, non può essere superata la conclusione del giudice di primo grado sulla carenza di prova dell’applicazione di un diverso trattamento a situazioni del tutto sovrapponibili. Del resto, i locali a cui ha fatto riferimento l’appellante sono collocati in zone diverse della piazza.
6.In definitiva, l’appello deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO