Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/07/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00684/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2024, proposto da:
AR AN, TE AR e, IA AT, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio fisico presso lo studio dell’avvocato Nicola Zampieri in Biella via G. De Marchi n. 4/A e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 457/2023, resa all’esito del giudizio R.G. n. 114/2023, del Tribunale ordinario di Bergamo – Sezione Lavoro – pubblicata in data 1 giugno 2023 e notificata in data 11 giugno 2024 (Carta elettronica del Docente)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti agiscono dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 457 del 2023, pubblicata in data 1 giugno 2023, resa nel procedimento R.G. 114/2023, con il quale il Tribunale ordinario di Bergamo, sez. Lavoro, previa riunione dei rispettivi ricorsi, ha così statuito: “ accerta e dichiara il diritto dei docenti ricorrenti ad ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli aa.ss. dal 2018/2019 al 2020/2021 (per AN), dal 2018/2019 al 2022/2023 (per AT) e dal 2018/2019 al 2022/2023 (per AR) per l’importo di € 500 annui e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrenti detta Carta Docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; compensa per metà le spese di lite e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente la restante parte che si liquida in complessivi € 800 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario ”.
2. I ricorrenti espongono che la sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 11 giugno 2024 (agli indirizzi pec: uffgabinetto@postacert.istruzione.it; uspbg@postacert.istruzione.it; dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it; drlo@ postacert.istruzione.it).
3. Alla notifica della sentenza non ha fatto seguito alcuna condotta adempitiva da parte dell’Amministrazione soccombente.
4. Sempre nel ricorso viene evidenziato che la sentenza ha ormai acquisito efficacia di giudicato, come da certificazione resa dalla cancelleria del Tribunale ordinario di Bergamo del 27 febbraio 2024, e “ ricorrendone tutti i presupposti di legge ” propongono “ giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della citata sentenza del Tribunale del Lavoro ”.
5. Viene, pertanto, richiesto di ordinare l’ottemperanza della sentenza e, nel caso di mancata esecuzione della stessa nel termine assegnato, di nominare un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.
Viene richiesta, altresì, la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
6. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
7. All’udienza camerale del 16 aprile la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria in atti già richiamata.
10. Risulta ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996, a mente del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”. La sentenza, infatti, è stata notificata in data 11 giugno 2024 ed il ricorso è stato notificato in data 5 novembre 2024. Per completezza, può altresì ricordarsi che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che per iniziare l'esecuzione forzata occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
11. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
12. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
13. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, il quale darà corso al pagamento, o comunque all’accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta.
14. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
Dispone a favore dei ricorrenti il rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Laura Marchio', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marchio' | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO