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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3581/2022
All'esito della camera di consiglio lo scrivente redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 28.05.25
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 3581 del R.G. dell'anno 2022, vertente t r a
, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., Parte_1 dom.to per la carica in alla via Nizza n.146, rapp.ta e difesa come da procura generale alle liti Pt_1 allegata;
- opponente -
e
(P.I. ), con sede legale in Sarno (SA) alla via Roma 3, in persona del legale rapp.te CP_1 P.IVA_1
p.t., non costituita;
- Opposta contumace –
OGGETTO: opp D.I. n. 599/2022 (RG N 822/2022) emesso in data 5/3/2022, notificato in data
14/3/2022
CONCLUSIONI: come da atti, deduzioni a verbale e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con decreto ingiuntivo n. 599/2022 il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla società ha ingiunto all' di pagare in favore di parte ricorrente la CP_2 CP_3 somma di euro 20.396,48, oltre interessi come da domanda a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine convenzionalmente fissato fino all' integrale soddisfo per prestazioni sanitarie rese Con nell'ultimo trimestre del 2019 in forza fattura n.380 /2019, l' roponeva opposizione adducendo che la fattura n. 380/2019 , azionata dalla società ricorrente con la procedura monitoria risulta integralmente pagina 1 di 2 liquidata con Determina del Direttore UOC Assistenza Accreditata n 41414 del 7/10/2020 e pagata Cont dall' con mandato di pagamento n 1149672/000001 del 8/10/2022.
L'atto di opposizione veniva notificato alla controparte, il cui difensore depositava istanza di visibilità del fascicolo telematico, senza poi provvedere a costituirsi, per cui ne va dichiarata la contumacia.
La causa non è stata istruita perché documentale;
in particolare con l'allegazione della e CP_4
Cont del pedissequo decreto di pagamento con cui l' ha liquidato la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio, la materia del contendere è cessata.
Il D.I. va quindi revocato. Le spese di lite vanno compensate perché il pagamento della fattura da Cont parte dell' è avvenuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in pers. del giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Revoca il D.I. n. 599/2022 (RG N 822/2022) emesso in data 5/3/2022, notificato in data
14/3/2022;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio;
Così deciso in Salerno
28.05.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 2 di 2
All'esito della camera di consiglio lo scrivente redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 28.05.25
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 3581 del R.G. dell'anno 2022, vertente t r a
, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., Parte_1 dom.to per la carica in alla via Nizza n.146, rapp.ta e difesa come da procura generale alle liti Pt_1 allegata;
- opponente -
e
(P.I. ), con sede legale in Sarno (SA) alla via Roma 3, in persona del legale rapp.te CP_1 P.IVA_1
p.t., non costituita;
- Opposta contumace –
OGGETTO: opp D.I. n. 599/2022 (RG N 822/2022) emesso in data 5/3/2022, notificato in data
14/3/2022
CONCLUSIONI: come da atti, deduzioni a verbale e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con decreto ingiuntivo n. 599/2022 il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla società ha ingiunto all' di pagare in favore di parte ricorrente la CP_2 CP_3 somma di euro 20.396,48, oltre interessi come da domanda a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine convenzionalmente fissato fino all' integrale soddisfo per prestazioni sanitarie rese Con nell'ultimo trimestre del 2019 in forza fattura n.380 /2019, l' roponeva opposizione adducendo che la fattura n. 380/2019 , azionata dalla società ricorrente con la procedura monitoria risulta integralmente pagina 1 di 2 liquidata con Determina del Direttore UOC Assistenza Accreditata n 41414 del 7/10/2020 e pagata Cont dall' con mandato di pagamento n 1149672/000001 del 8/10/2022.
L'atto di opposizione veniva notificato alla controparte, il cui difensore depositava istanza di visibilità del fascicolo telematico, senza poi provvedere a costituirsi, per cui ne va dichiarata la contumacia.
La causa non è stata istruita perché documentale;
in particolare con l'allegazione della e CP_4
Cont del pedissequo decreto di pagamento con cui l' ha liquidato la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio, la materia del contendere è cessata.
Il D.I. va quindi revocato. Le spese di lite vanno compensate perché il pagamento della fattura da Cont parte dell' è avvenuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in pers. del giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Revoca il D.I. n. 599/2022 (RG N 822/2022) emesso in data 5/3/2022, notificato in data
14/3/2022;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio;
Così deciso in Salerno
28.05.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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