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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 5382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5382 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 4435/2021 RG in materia di proprietà (appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa in data 4.10.2021 dal Tribunale di Napoli Nord all'esito del giudizio iscritto al n. 7850/20 RG, pubblicata e comunicata in pari data, non notificata), vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. con do- Parte_1 C.F._1
micilio eletto in Ruvo di Puglia, Via Verdi 21, nello studio dell'avv. Pasquale Pellegrini, c.f.
domicilio digitale che lo rap- C.F._2 Email_1
presenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello, appellante e
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._3
dagli avv.ti Riccardo Ventre e Giovanni Polito, con domicilio eletto nello studio del primo, si- to in Napoli alla via G. Carducci 19, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costitu- zione e risposta, domicilio digitale appellata Email_2
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 1.07.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 1.07.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni
1 per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. – premesso di aver avuto una relazione sentimentale con Parte_1 Persona_1
[.
(conclusasi nel settembre del 2016) e che, allo scopo di acquistare l'autovettura BMW tg
7L, aveva chiesto e ottenuto a mutuo dalla compagna la somma di € 9.701,00; che il
21.01.2016 aveva acquistato, al prezzo di euro 8.500,00, la predetta autovettura, dichiaran- do di averla utilizzata fino al sequestro probatorio avvenuto ex art 253 c.p.p. nel procedi- mento penale iscritto a suo carico 173/17 RGNR per il reato di truffa in seguito alle denuncia querela della ex compagna;
che l'autovettura era stata dissequestrata e consegnata a CP_1
, ritenuta dalla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Trani, proprietaria del
[...]
bene – tanto e altro premesso, chiese al Tribunale di Napoli Nord che di- Parte_1
chiarasse di sua proprietà l'autovettura BMW in oggetto e per l'effetto ne ordinasse la resti- tuzione da parte di . CP_1
2. Si costituì , per chiedere il rigetto della domanda previa sospensione del CP_1
giudizio in attesa della definizione del procedimento penale n. 173\2017 RGNR a carico di per il reato di cui all'art 640 c.p., nel quale si era costituita parte civile. Parte_1
Con autonomo ricorso RG 3927/2020 depositato il 27.04.2020 il ricorrente aveva chiesto il sequestro giudiziario della predetta autovettura assumendo di esserne il proprietario e, con provvedimento del 20.07.2020, il Tribunale aveva autorizzato il sequestro nominando quale custode giudiziario . CP_1
3. Con ordinanza del 4.10.2021, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda e ha condannato il ricorrente alle spese. Ha così motivato: “il contratto di compravendita di un bene mobile, seppur registrato, non richiede la forma scritta a pena di nullità, in quanto quest'ultima si rende necessaria unicamente ai fini della trascrizione al PRA. Ne consegue che il trasferimento del bene può avvenire legittimamente anche in forma orale e, quindi, in un momento diverso da quello risultante dal contratto scritto. Il trasferimento del bene avviene mediante il consenso manifestato dalle parti (art. 1376 c.c.). Nondimeno, spetta alla parte fornire la prova della compravendita. (…) il ricorrente ha prodotto solo la carta di circolazione del bene, una visura PRA non avente valore di certificazione e i provvedimenti della procura di Trani relativi al sequestro del bene e alle sue richieste di restituzione rimaste prive di ri- scontro. Non vi è prova del contratto di compravendita dell'autovettura , non risulta che il ri- corrente abbia avuto il possesso del bene - che anzi risulta attualmente nella disponibilità
2 della resistente - né risulta la sua usucapione ex art 1162 c.c. Non è stato nemmeno dedotto se l'atto di compravendita dell'autovettura sia stato scritto o orale, e chi sia stato l'alienante; infine non vi è prova del prezzo pagato per il quale anzi la resistente ha dichiarato di aver contratto un prestito con la ST che stava ancora restituendo. In mancanza di prova sul titolo di acquisto della proprietà (si ribadisce che le risultanze PRA non costituiscono prova della proprietà del bene) la domanda va quindi rigettata”.
4. ha proposto appello, così concludendo: “1) Dichiarare che l'autovettu- Parte_1
ra BMW tg. 7L è di proprietà del ricorrente e per l'effetto disporre la restituzione del- lo stesso in suo favore;
2) Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane an- ticipazione”.
L'appellante ha articolato un unico motivo di censura, ritenendo di aver provato la proprie- tà dell'autoveicolo e precisando: “Quanto alla carta di circolazione giova evidenziare che, come ben noto, oltre ad essere rilasciato al solo proprietario dalla Motorizzazione Civile e ri- sultare assolutamente indispensabile per la circolazione del veicolo, individua non solo le ca- ratteristiche tecniche dello stesso ma anche la data di prima immatricolazione (nel caso in esame 12.02.07) e il nominativo del soggetto intestatario della stessa che nella fattispecie de qua risulta essere indiscutibilmente l'odierno appellante. (…) aggiungasi che la proprietà dell'autoveicolo risulta ulteriormente dimostrata proprio dalla visura PRA che, pur non aven- do valore di certificazione, assume natura presuntiva in ordine alla proprietà del bene (…).
Quanto sopra risulta evidente ove solo si fosse valutata la denuncia-querela spiegata dall' nei confronti del ed allegata ex adverso agli atti di CP_1 Parte_1 Pt_2
[..
, nella quale si legge testualmente “Ho compreso di essere stata vittima di una vera e pro- pria truffa da parte del allorquando, in data 09.11.16, sono venuta in possesso di una Pt_1
visura ACI relativa alla BMW tg. 7L acquistata dal con il denaro che Parte_1
questi, raggirandomi, mi aveva indotto a versargli;
dalla detta visura risulta infatti che la somma esborsata per l'acquisto dell'auto non era di € 10.000,00 come sempre sostenuto dal
, ma di € 8.500,00 …”. In merito alla ulteriore circostanza che si legge nella impugnata Pt_1
ordinanza per cui il non avrebbe provato il possesso del bene non può non Parte_1
evidenziarsi che la stessa risulta clamorosamente e recisamente smentita sempre sulla scorta della documentazione ex adverso allegata ed in particolare dal verbale di sequestro dell'au-
3 tovettura operato in data 29.11.17 dal Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia, in ottempe- ranza al provvedimento reso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di nei CP_2
confronti dell'odierno appellante e nel quale testualmente si legge “diamo atto di aver pro- ceduto alle 10:00 odierne in Canosa di Puglia alla Via Sardegna n. 31 all'interno di un box pri- vato, al sequestro di quanto segue: Autovettura BMW320SW di colore nero targata
7L … priva di copertura assicurativa RCA, priva della Carta di Circolazione e Certificato di proprietà, completa di antifurto satellitare (si sconosce l'azienda), antifurto meccanico
“Block Sistem” e antifurto sonoro centralizzato della “GT Autoallarm”. Si da atto che
[...]
consegna solamente una chiave di accensione della predetta autovettura poiché Parte_1
sprovvisto di seconde chiavi, inoltre dichiara che la Carta di circolazione e il CDP dell'autovet- tura di cui sopra, li ha smarriti in data e luogo imprecisato”. Non è dato infatti fondatamente comprendere come possa il non essere legittimo possessore dell'autovettu- Parte_1
ra de qua e poi di contro essere stato destinatario del provvedimento di sequestro dell'auto- vettura rinvenuta (guarda caso) in un immobile nella sua esclusiva disponibilità. Né sotto al- tro profilo è dato comprendere come possa ritenersi dirimente agli esiti del giudizio la circo- stanza che l'autovettura de qua si trovi attualmente nella disponibilità della odierna appella- ta atteso che tale circostanza si spiega agevolmente sulla scorta della cronologia degli eventi così come evidenziata dal sottoscritto procuratore anche nel presente gravame. Allo stato, infatti, costituisce circostanza pacifica e non contestata quella per cui la ha la CP_1
disponibilità di un'autovettura e delle relative chiavi di accensione senza tuttavia essere tito- lare del benché minimo diritto sulla stessa e senza la possibilità di utilizzarla stante (quanto- meno) la mancata intestazione della carta di circolazione. Quanto, infine, alla “prova del prezzo pagato” risulta più volte evidenziato anche nel presente gravame dalla semplice lettu- ra dagli atti di causa che l'odierno appellante ha acquistato da terzi l'autovettura de qua usu- fruendo in parte della somma concessagli a titolo di mutuo dalla odierna appellata e provve- dendo solo in parte al parziale rimborso della stessa. Non può non evidenziarsi, tuttavia, che la prova del prezzo pagato non rileva in alcun modo rispetto all'oggetto del giudizio che non
è accertare con quali modalità sia stata acquistata l'autovettura bensì accertarne la proprie- tà”.
5. Si è costituita , che nel chiedere il rigetto dell'appello, ha depositato la sen- CP_1
tenza penale del Tribunale di Trani n. 1005/2023 con la quale è stato rite- Parte_1
4 nuto responsabile del reato di truffa – per avere con artifizi e raggiri indotto a CP_1
contrarre un prestito per l'acquisto dell'automobile senza provvedere alla restituzione dell'importo – e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 100,00 di multa nonché alla refusione delle spese e al risarcimento del danno da quantificarsi in sede civile.
L'appellata ha inoltre dedotto che l'autovettura è tuttora oggetto di sequestro giudiziario ed è perciò nella sua detenzione in quanto custode. Né avrebbe prodotto Parte_1
la prova della proprietà del veicolo, non desumibile da una visura del PRA senza valore di certificazione.
6. L'appello è infondato e va respinto.
Ai sensi dell'art. 1376 c.c., nei contratti a effetti reali la proprietà del bene si trasferisce con il consenso legittimamente manifestato dalle parti sulla cosa e sul prezzo. È onere di chi af- ferma la proprietà fornire prova rigorosa del titolo di acquisto, potendo il mero possesso co- stituire solo presunzione relativa.
La Suprema Corte ha affermato che nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova "ri- gorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo deri- vativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario. L'attore deve dunque risalire a un acquisto a titolo originario o dimostrare di aver posseduto (direttamen- te o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione nel possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usu- capione. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha in- fatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la do- manda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difen- sivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso (Cass. ord. 30.11.2023 n. 33190; Cass. ord.
32074/2024).
Per quanto riguarda i beni mobili registrati, la giurisprudenza costante afferma che le risul- tanze del Pubblico Registro Automobilistico hanno valore meramente dichiarativo e non co- stitutivo, sicché non costituiscono di per sé prova certa della proprietà, ma semplicemente
5 un elemento presuntivo da valutare unitamente ad altri.
L'art. 2697 c.c. pone l'onere della prova a carico di chi intende far valere in giudizio un dirit- to, per cui il ricorrente avrebbe dovuto produrre il contratto di acquisto o altra documenta- zione attestante il trasferimento del veicolo, nonché provare l'effettivo pagamento del prez- zo.
Dalla documentazione in atti non emerge prova alcuna dell'acquisto dell'autovettura da parte dell'appellante. L'unico documento prodotto – una visura PRA – non ha valore certifi- cativo e, in ogni caso, risulta riferibile a un intestatario amministrativo non coincidente con l'appellante, laddove è pacifico che la carta di circolazione non costituisce titolo di proprietà.
La Corte osserva inoltre che l'appellante non ha mai prodotto il certificato di proprietà
(CDP), né un contratto di compravendita, né una quietanza di pagamento.
È pertanto corretta la statuizione del primo giudice secondo cui non è provato il titolo di acquisto.
Inoltre, risulta che il veicolo sia tuttora oggetto di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.p. di- sposto dal Tribunale di Napoli Nord con custodia affidata alla stessa . Ne con- CP_1
segue che l'appellante non ha né titolo, né possesso legittimo del bene.
Le censure dell'appellante si risolvono in una mera rilettura dei fatti già scrutinati in primo grado e non scalfiscono la motivazione logica e giuridicamente corretta dell'ordinanza impu- gnata. Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto, avendo ri- tenuto che la mancata prova del titolo di acquisto comporti il rigetto della domanda di ri- vendica (art. 948 c.c.), non potendo la proprietà di un bene mobile registrato essere desunta dal mero possesso o dalla carta di circolazione.
7. Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alle spese del presente grado ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che si liquidano come da dispositivo in base al DM\2014 e succes- sive modificazioni, scaglione di valore fino a 26.000,00 euro.
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 1.134,00), introduttiva (€ 921,00) e de- cisionale (€ 1.911,00). Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orientamento di recente espresso da
Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n.
55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto,
6 rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attivi- tà difensive riconducibili a tale fase. Diversamente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano ef- fettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non es- sendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
8. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quanto dovu- to a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso l'ordinanza del Tribu- Parte_1 CP_1
nale di Napoli Nord 4.10.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dei difensori Parte_1
antistatari - avv.ti Giovanni Polito e Riccardo Ventre - di , liquidate in euro CP_1
3.966,00 per compensi ed € 594,90 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre
CPA e IVA se dovuta e documentata;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari Parte_1
a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 28 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
7
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 4435/2021 RG in materia di proprietà (appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa in data 4.10.2021 dal Tribunale di Napoli Nord all'esito del giudizio iscritto al n. 7850/20 RG, pubblicata e comunicata in pari data, non notificata), vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. con do- Parte_1 C.F._1
micilio eletto in Ruvo di Puglia, Via Verdi 21, nello studio dell'avv. Pasquale Pellegrini, c.f.
domicilio digitale che lo rap- C.F._2 Email_1
presenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello, appellante e
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._3
dagli avv.ti Riccardo Ventre e Giovanni Polito, con domicilio eletto nello studio del primo, si- to in Napoli alla via G. Carducci 19, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costitu- zione e risposta, domicilio digitale appellata Email_2
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 1.07.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 1.07.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni
1 per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. – premesso di aver avuto una relazione sentimentale con Parte_1 Persona_1
[.
(conclusasi nel settembre del 2016) e che, allo scopo di acquistare l'autovettura BMW tg
7L, aveva chiesto e ottenuto a mutuo dalla compagna la somma di € 9.701,00; che il
21.01.2016 aveva acquistato, al prezzo di euro 8.500,00, la predetta autovettura, dichiaran- do di averla utilizzata fino al sequestro probatorio avvenuto ex art 253 c.p.p. nel procedi- mento penale iscritto a suo carico 173/17 RGNR per il reato di truffa in seguito alle denuncia querela della ex compagna;
che l'autovettura era stata dissequestrata e consegnata a CP_1
, ritenuta dalla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Trani, proprietaria del
[...]
bene – tanto e altro premesso, chiese al Tribunale di Napoli Nord che di- Parte_1
chiarasse di sua proprietà l'autovettura BMW in oggetto e per l'effetto ne ordinasse la resti- tuzione da parte di . CP_1
2. Si costituì , per chiedere il rigetto della domanda previa sospensione del CP_1
giudizio in attesa della definizione del procedimento penale n. 173\2017 RGNR a carico di per il reato di cui all'art 640 c.p., nel quale si era costituita parte civile. Parte_1
Con autonomo ricorso RG 3927/2020 depositato il 27.04.2020 il ricorrente aveva chiesto il sequestro giudiziario della predetta autovettura assumendo di esserne il proprietario e, con provvedimento del 20.07.2020, il Tribunale aveva autorizzato il sequestro nominando quale custode giudiziario . CP_1
3. Con ordinanza del 4.10.2021, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda e ha condannato il ricorrente alle spese. Ha così motivato: “il contratto di compravendita di un bene mobile, seppur registrato, non richiede la forma scritta a pena di nullità, in quanto quest'ultima si rende necessaria unicamente ai fini della trascrizione al PRA. Ne consegue che il trasferimento del bene può avvenire legittimamente anche in forma orale e, quindi, in un momento diverso da quello risultante dal contratto scritto. Il trasferimento del bene avviene mediante il consenso manifestato dalle parti (art. 1376 c.c.). Nondimeno, spetta alla parte fornire la prova della compravendita. (…) il ricorrente ha prodotto solo la carta di circolazione del bene, una visura PRA non avente valore di certificazione e i provvedimenti della procura di Trani relativi al sequestro del bene e alle sue richieste di restituzione rimaste prive di ri- scontro. Non vi è prova del contratto di compravendita dell'autovettura , non risulta che il ri- corrente abbia avuto il possesso del bene - che anzi risulta attualmente nella disponibilità
2 della resistente - né risulta la sua usucapione ex art 1162 c.c. Non è stato nemmeno dedotto se l'atto di compravendita dell'autovettura sia stato scritto o orale, e chi sia stato l'alienante; infine non vi è prova del prezzo pagato per il quale anzi la resistente ha dichiarato di aver contratto un prestito con la ST che stava ancora restituendo. In mancanza di prova sul titolo di acquisto della proprietà (si ribadisce che le risultanze PRA non costituiscono prova della proprietà del bene) la domanda va quindi rigettata”.
4. ha proposto appello, così concludendo: “1) Dichiarare che l'autovettu- Parte_1
ra BMW tg. 7L è di proprietà del ricorrente e per l'effetto disporre la restituzione del- lo stesso in suo favore;
2) Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane an- ticipazione”.
L'appellante ha articolato un unico motivo di censura, ritenendo di aver provato la proprie- tà dell'autoveicolo e precisando: “Quanto alla carta di circolazione giova evidenziare che, come ben noto, oltre ad essere rilasciato al solo proprietario dalla Motorizzazione Civile e ri- sultare assolutamente indispensabile per la circolazione del veicolo, individua non solo le ca- ratteristiche tecniche dello stesso ma anche la data di prima immatricolazione (nel caso in esame 12.02.07) e il nominativo del soggetto intestatario della stessa che nella fattispecie de qua risulta essere indiscutibilmente l'odierno appellante. (…) aggiungasi che la proprietà dell'autoveicolo risulta ulteriormente dimostrata proprio dalla visura PRA che, pur non aven- do valore di certificazione, assume natura presuntiva in ordine alla proprietà del bene (…).
Quanto sopra risulta evidente ove solo si fosse valutata la denuncia-querela spiegata dall' nei confronti del ed allegata ex adverso agli atti di CP_1 Parte_1 Pt_2
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, nella quale si legge testualmente “Ho compreso di essere stata vittima di una vera e pro- pria truffa da parte del allorquando, in data 09.11.16, sono venuta in possesso di una Pt_1
visura ACI relativa alla BMW tg. 7L acquistata dal con il denaro che Parte_1
questi, raggirandomi, mi aveva indotto a versargli;
dalla detta visura risulta infatti che la somma esborsata per l'acquisto dell'auto non era di € 10.000,00 come sempre sostenuto dal
, ma di € 8.500,00 …”. In merito alla ulteriore circostanza che si legge nella impugnata Pt_1
ordinanza per cui il non avrebbe provato il possesso del bene non può non Parte_1
evidenziarsi che la stessa risulta clamorosamente e recisamente smentita sempre sulla scorta della documentazione ex adverso allegata ed in particolare dal verbale di sequestro dell'au-
3 tovettura operato in data 29.11.17 dal Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia, in ottempe- ranza al provvedimento reso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di nei CP_2
confronti dell'odierno appellante e nel quale testualmente si legge “diamo atto di aver pro- ceduto alle 10:00 odierne in Canosa di Puglia alla Via Sardegna n. 31 all'interno di un box pri- vato, al sequestro di quanto segue: Autovettura BMW320SW di colore nero targata
7L … priva di copertura assicurativa RCA, priva della Carta di Circolazione e Certificato di proprietà, completa di antifurto satellitare (si sconosce l'azienda), antifurto meccanico
“Block Sistem” e antifurto sonoro centralizzato della “GT Autoallarm”. Si da atto che
[...]
consegna solamente una chiave di accensione della predetta autovettura poiché Parte_1
sprovvisto di seconde chiavi, inoltre dichiara che la Carta di circolazione e il CDP dell'autovet- tura di cui sopra, li ha smarriti in data e luogo imprecisato”. Non è dato infatti fondatamente comprendere come possa il non essere legittimo possessore dell'autovettu- Parte_1
ra de qua e poi di contro essere stato destinatario del provvedimento di sequestro dell'auto- vettura rinvenuta (guarda caso) in un immobile nella sua esclusiva disponibilità. Né sotto al- tro profilo è dato comprendere come possa ritenersi dirimente agli esiti del giudizio la circo- stanza che l'autovettura de qua si trovi attualmente nella disponibilità della odierna appella- ta atteso che tale circostanza si spiega agevolmente sulla scorta della cronologia degli eventi così come evidenziata dal sottoscritto procuratore anche nel presente gravame. Allo stato, infatti, costituisce circostanza pacifica e non contestata quella per cui la ha la CP_1
disponibilità di un'autovettura e delle relative chiavi di accensione senza tuttavia essere tito- lare del benché minimo diritto sulla stessa e senza la possibilità di utilizzarla stante (quanto- meno) la mancata intestazione della carta di circolazione. Quanto, infine, alla “prova del prezzo pagato” risulta più volte evidenziato anche nel presente gravame dalla semplice lettu- ra dagli atti di causa che l'odierno appellante ha acquistato da terzi l'autovettura de qua usu- fruendo in parte della somma concessagli a titolo di mutuo dalla odierna appellata e provve- dendo solo in parte al parziale rimborso della stessa. Non può non evidenziarsi, tuttavia, che la prova del prezzo pagato non rileva in alcun modo rispetto all'oggetto del giudizio che non
è accertare con quali modalità sia stata acquistata l'autovettura bensì accertarne la proprie- tà”.
5. Si è costituita , che nel chiedere il rigetto dell'appello, ha depositato la sen- CP_1
tenza penale del Tribunale di Trani n. 1005/2023 con la quale è stato rite- Parte_1
4 nuto responsabile del reato di truffa – per avere con artifizi e raggiri indotto a CP_1
contrarre un prestito per l'acquisto dell'automobile senza provvedere alla restituzione dell'importo – e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 100,00 di multa nonché alla refusione delle spese e al risarcimento del danno da quantificarsi in sede civile.
L'appellata ha inoltre dedotto che l'autovettura è tuttora oggetto di sequestro giudiziario ed è perciò nella sua detenzione in quanto custode. Né avrebbe prodotto Parte_1
la prova della proprietà del veicolo, non desumibile da una visura del PRA senza valore di certificazione.
6. L'appello è infondato e va respinto.
Ai sensi dell'art. 1376 c.c., nei contratti a effetti reali la proprietà del bene si trasferisce con il consenso legittimamente manifestato dalle parti sulla cosa e sul prezzo. È onere di chi af- ferma la proprietà fornire prova rigorosa del titolo di acquisto, potendo il mero possesso co- stituire solo presunzione relativa.
La Suprema Corte ha affermato che nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova "ri- gorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo deri- vativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario. L'attore deve dunque risalire a un acquisto a titolo originario o dimostrare di aver posseduto (direttamen- te o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione nel possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usu- capione. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha in- fatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la do- manda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difen- sivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso (Cass. ord. 30.11.2023 n. 33190; Cass. ord.
32074/2024).
Per quanto riguarda i beni mobili registrati, la giurisprudenza costante afferma che le risul- tanze del Pubblico Registro Automobilistico hanno valore meramente dichiarativo e non co- stitutivo, sicché non costituiscono di per sé prova certa della proprietà, ma semplicemente
5 un elemento presuntivo da valutare unitamente ad altri.
L'art. 2697 c.c. pone l'onere della prova a carico di chi intende far valere in giudizio un dirit- to, per cui il ricorrente avrebbe dovuto produrre il contratto di acquisto o altra documenta- zione attestante il trasferimento del veicolo, nonché provare l'effettivo pagamento del prez- zo.
Dalla documentazione in atti non emerge prova alcuna dell'acquisto dell'autovettura da parte dell'appellante. L'unico documento prodotto – una visura PRA – non ha valore certifi- cativo e, in ogni caso, risulta riferibile a un intestatario amministrativo non coincidente con l'appellante, laddove è pacifico che la carta di circolazione non costituisce titolo di proprietà.
La Corte osserva inoltre che l'appellante non ha mai prodotto il certificato di proprietà
(CDP), né un contratto di compravendita, né una quietanza di pagamento.
È pertanto corretta la statuizione del primo giudice secondo cui non è provato il titolo di acquisto.
Inoltre, risulta che il veicolo sia tuttora oggetto di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.p. di- sposto dal Tribunale di Napoli Nord con custodia affidata alla stessa . Ne con- CP_1
segue che l'appellante non ha né titolo, né possesso legittimo del bene.
Le censure dell'appellante si risolvono in una mera rilettura dei fatti già scrutinati in primo grado e non scalfiscono la motivazione logica e giuridicamente corretta dell'ordinanza impu- gnata. Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto, avendo ri- tenuto che la mancata prova del titolo di acquisto comporti il rigetto della domanda di ri- vendica (art. 948 c.c.), non potendo la proprietà di un bene mobile registrato essere desunta dal mero possesso o dalla carta di circolazione.
7. Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alle spese del presente grado ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che si liquidano come da dispositivo in base al DM\2014 e succes- sive modificazioni, scaglione di valore fino a 26.000,00 euro.
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 1.134,00), introduttiva (€ 921,00) e de- cisionale (€ 1.911,00). Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orientamento di recente espresso da
Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n.
55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto,
6 rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attivi- tà difensive riconducibili a tale fase. Diversamente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano ef- fettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non es- sendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
8. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quanto dovu- to a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso l'ordinanza del Tribu- Parte_1 CP_1
nale di Napoli Nord 4.10.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dei difensori Parte_1
antistatari - avv.ti Giovanni Polito e Riccardo Ventre - di , liquidate in euro CP_1
3.966,00 per compensi ed € 594,90 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre
CPA e IVA se dovuta e documentata;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari Parte_1
a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 28 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
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