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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 1243/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 1243/2025 R.G. da
, nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1
BRUNNER ISABEL, giusta delega in atti,
e
, nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
BERTELLA ANTONIO, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 4 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. La figlia rimane affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente e residenza della stessa presso la madre.
2. Il signor continuerà a versare a quale Parte_1 Parte_2
contributo di mantenimento della figlia la somma mensile pari a Per_1
350,00 €, da versarsi anticipatamente entro il quinto giorno di ogni mese con rivalutazione automatica al 1.5. di ogni anno, con base maggio 2010 e con riferimento agli aumenti del costo della vita pubblicati dall'ISTAT per la
Provincia di Bolzano. Pertanto, fino a maggio 2025, corrisponderà l'importo di Euro 487,20.
3. Le spese straordinarie per la figlia verranno suddivise tra i genitori Per_1
nella misura pari al 50% ciascuno. A tale riguardo le parti applicheranno il protocollo d'intesa tra il Tribunale di Bolzano e l'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – Sezione Bolzano dd. 26.11.2024 in materia di mantenimento dei figli.
4. Il signor si impegna inoltre - senza riconoscimento alcuno - Parte_1
a versare in favore della signora l'importo Parte_2
omnicomprensivo pari a 6.000,00 € (seimila,00) a titolo di arretrati di rivalutazione e spese straordinarie. La signora accetta tale importo e Pt_2
dichiara di non avere ulteriori pretese a tale titolo nei confronti del signor pagina 3 di 4 Parte_1
L'importo verrà versato tramite bonifico sul conto corrente intestato alla signora , già noto al signor entro cinque giorni Parte_2 Parte_1
lavorativi prima del termine fissato ai sensi dell'art. 473bis-51 ZPO, affinché la relativa distinta del bonifico possa essere depositata unitamente alle note scritte e la signora possa rilasciare quietanza in tale sede. Pt_2
5. I coniugi dichiarano di non vantare alcuna ulteriore reciproca pretesa economico-patrimoniale al di fuori di quanto sopra concordato.
6. Spese di lite compensate.
Bolzano, 17/04/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 1243/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 1243/2025 R.G. da
, nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1
BRUNNER ISABEL, giusta delega in atti,
e
, nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
BERTELLA ANTONIO, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 4 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. La figlia rimane affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente e residenza della stessa presso la madre.
2. Il signor continuerà a versare a quale Parte_1 Parte_2
contributo di mantenimento della figlia la somma mensile pari a Per_1
350,00 €, da versarsi anticipatamente entro il quinto giorno di ogni mese con rivalutazione automatica al 1.5. di ogni anno, con base maggio 2010 e con riferimento agli aumenti del costo della vita pubblicati dall'ISTAT per la
Provincia di Bolzano. Pertanto, fino a maggio 2025, corrisponderà l'importo di Euro 487,20.
3. Le spese straordinarie per la figlia verranno suddivise tra i genitori Per_1
nella misura pari al 50% ciascuno. A tale riguardo le parti applicheranno il protocollo d'intesa tra il Tribunale di Bolzano e l'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – Sezione Bolzano dd. 26.11.2024 in materia di mantenimento dei figli.
4. Il signor si impegna inoltre - senza riconoscimento alcuno - Parte_1
a versare in favore della signora l'importo Parte_2
omnicomprensivo pari a 6.000,00 € (seimila,00) a titolo di arretrati di rivalutazione e spese straordinarie. La signora accetta tale importo e Pt_2
dichiara di non avere ulteriori pretese a tale titolo nei confronti del signor pagina 3 di 4 Parte_1
L'importo verrà versato tramite bonifico sul conto corrente intestato alla signora , già noto al signor entro cinque giorni Parte_2 Parte_1
lavorativi prima del termine fissato ai sensi dell'art. 473bis-51 ZPO, affinché la relativa distinta del bonifico possa essere depositata unitamente alle note scritte e la signora possa rilasciare quietanza in tale sede. Pt_2
5. I coniugi dichiarano di non vantare alcuna ulteriore reciproca pretesa economico-patrimoniale al di fuori di quanto sopra concordato.
6. Spese di lite compensate.
Bolzano, 17/04/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4