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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/12/2024, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 547/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott. MI Prencipe - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 28.11.2024 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G.547/2024, promosso da
nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Ardilla e con domicilio eletto presso il C.F._1 suo studio in Bari alla Via Napoli n. 308, giusta mandato in calce al ricorso in appello.
Appellante
Contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]-23 Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Casano e con domicilio eletto presso il C.F._2 suo studio in Modugno alla Via Manuzzi n.35, come da mandato alle liti in atti.
Appellata
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 All'udienza del 28.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari.
Con sentenza n. 1440/2024 pubblicata il 22.03.2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, all'esito del giudizio ivi iscritto con il n. di R.G. 5990/2023, definitivamente pronunciando sulle domande formulate dalle parti, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato inter partes con ogni conseguenziale adempimento di legge;
onerava lo del versamento mensile di €.250 a CP_1 beneficio della figlia con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie per la stessa Per_1 occorrenti da regolarsi con rimando al vigente protocollo sottoscritto dal Tribunale di Bari con il locale
COA, stabiliva che l'assegno universale, ove dovuto, dovesse essere incamerato per intero dalla Pt_1 le negava l'assegno divorzile e, infine, compensava le intere spese processuali.
La SI.ra proponeva appello avverso tale sentenza, iscritto innanzi a questa Corte con il Parte_1
n. di R.G. 547/2024, dolendosi del mancato riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile, trattandosi di decisione emessa sull'errato presupposto che ella fosse percettrice del reddito di cittadinanza nella misura di €.600 mensili.
E ciò quantunque fosse priva di risorse, avesse 53 anni e si fosse dedicata per 20 anni circa della cura della casa e dei due figli, con conseguente violazione dei principi sanciti dalla più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità che aveva valorizzato, accanto alla funzione assistenziale dell'assegno, anche quelle perequativa e compensativa.
All'uopo precisava: 1) di aver contratto matrimonio con lo in data 19.04.1997 e da tale unione CP_1 erano nati due figli, ossia MI (28.02.1998) e (17.08.2001); 2) con sentenza n. 2284/2021 il Per_1
Tribunale di Bari aveva definito la procedura separativa fra le parti ed il marito era stato onerato del versamento di complessivi €.305,00 mensili, di cui €.175 per la secondogenita ed €.130 per la moglie;
3) veniva poi incardinato il giudizio divorzile e, all'esito della relativa fase sommaria, venivano confermate tutte le condizioni separative ad eccezione dell'assegno per la prole, aumentato ad €.250 mensili;
4)
l'ordinanza de qua veniva reclamata e la Corte di Appello di Bari riconosceva alla un “assegno Pt_1 provvisorio divorzile” di €.100 mensili.
Il procedimento di prime cure esitava poi nella gravata sentenza, ritenuta ingiusta dall'appellante in ragione dell'elisione del reddito di cittadinanza e della sperequazione reddituale e patrimoniale esistente fra gli ex coniugi, sicché la concludeva affinché la Corte, a parziale riforma di tale Pt_1 provvedimento, volesse onerare l'ex marito del versamento di un assegno divorzile di €.300 mensili, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT;
vinte le spese.
pagina 2 di 7 Lo si costituiva nel giudizio di appello, giusta comparsa depositata il 12.09.2024, e in Controparte_1 primis eccepiva l'inammissibilità della proposta impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per l'asserita a- specificità dei motivi.
L'appello doveva comunque essere dichiarato infondato anche nel merito tenuto conto che il Tribunale aveva correttamente applicato i principi sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte con la Sentenza n.
18287/2018.
La SI.ra infatti, non aveva provato la sua mancanza di mezzi di sussistenza ed il contributo dato Pt_1 per la formazione del patrimonio comune e di quello dell'ex marito, difettando altresì un adeguato compendio istruttorio sul nesso eziologico tra la sperequazione economica esistente fra le parti e le scelte personali compiute nel corso della convivenza.
La SI.ra infatti, si era limitata a depositare le proprie attestazioni ISEE dal 2019 al 2023 senza Pt_1 tuttavia contestare di beneficiare del reddito di cittadinanza;
di contro, l'appellato aveva provato di essere percettore di una pensione di invalidità di €.12.684,97 annui, pari ad un rateo di €.917,16, di essere proprietario di ¼ dell'abitazione nella quale vive e di corrispondere ai suoi fratelli un canone locatizio di
€.245 mensili, sicché si trovava nell'assoluta impossibilità di provvedere all'erogazione del chiesto assegno divorzile in favore della moglie.
Deduceva infine l'inammissibilità delle nuove produzioni documentali dell'appellante e concludeva affinché la Corte volesse preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'appello e comunque la sua infondatezza nel merito, con vittoria di spese e competenze di lite.
L'udienza del 26.09.2024 veniva celebrata in modalità cartolare e poi rinviata per la discussione a quella del 28.11.2024, parimenti celebrata in absentia sicché, acquisite le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, all'esito di essa la causa veniva riservata per la decisione.
Infine, con nota del 2.05.2024 il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede comunicava alla
Corte di non formulare alcun parere sull'appello, non sussistendo questioni controverse riguardanti figli minori o comunque dalla valenza pubblicistica.
Richiamate le principali attività assertive delle parti e riepilogate le principali vicende che hanno connotato il procedimento di primo e secondo grado, è opportuno in primo luogo sgomberare il campo dall'eccezione d'inammissibilità dell'appello così come formulata dal SI. . Controparte_1
Ed invero, la SI.ra ha individuato il punto e il capo della sentenza oggetto dei propri motivi di Pt_1 doglianza enunciando –con sufficiente precisione- le ragioni in fatto e in diritto sottese alle formulate censure e indicando alla Corte un progetto alternativo di decisione, sebbene a ciò non fosse più tenuta a cagione dei principi sanciti dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n.8825/2017.
pagina 3 di 7 D'altro canto, così come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sentenze n. 7675/2019 e n. 13525/2018), ai fini dell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c. la formulazione dell'atto di appello non postula il ricorso al vacuo formalismo, stante la necessità dell'affermazione del prevalente principio dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Relativamente invece alle doglianze sollevate in ordine al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile,
è opportuno innanzitutto richiamare i principi in subiecta materia.
Come noto, l'assegno di divorzio è disciplinato dall'art. 5 della L. 898/1970 che prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi.
E ciò a motivo della funzione propria dell'assegno divorzile tesa all'esplicazione del valore della solidarietà postconiugale, che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
Detto assegno aveva originariamente una funzione assistenziale, volta cioè a colmare l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge economicamente più debole, al fine di consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'unione coniugale, sebbene la Cassazione, già con la sentenza n. 11504/2017, avesse inteso superare tale parametro valorizzando il principio di autoresponsabilità di ciascun coniuge.
Tali principi sono poi stati temperati con l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza n.
18287/2018 delle SS. UU. della Suprema Corte che ha valorizzato le funzioni compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenute prevalenti rispetto a quella assistenziale e meramente alimentare.
Pertanto il Tribunale, chiamato ad adottare una decisione sul punto, è tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà ed autoresponsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici gemmati dallo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che, solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà
pagina 4 di 7 stabilirsi se il coniuge richiedente avrà diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
Da tali principi deriva il seguente corollario: nella fase sommaria del procedimento divorzile il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio riguardante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale assegno, ma solo ad accertare se, medio tempore rispetto alla fase separativa, si siano verificati fatti nuovi che comportino la modifica delle determinazioni ivi assunte (cfr. Corte di
Appello de L'Aquila, decreto 04.10.2018).
E proprio sulla scorta di tali principi, la Corte di Appello di Bari, chiamata a decidere sul reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., ha fissato l'assegno di mantenimento, o più comunemente detto “assegno divorzile provvisorio”, nella minimale misura mensile di €.100.
Orbene, nel caso di specie, ai fini della verifica delle condizioni economiche delle parti, non può non evidenziarsi come la produzione delle attestazioni ISEE della SI.ra per il quadriennio 2019-2023 Pt_1 non abbia alcuna efficacia probatoria ai fini della certificazione dei redditi del nucleo familiare, avendo rilevanza in contesti diversi dalla sede processuale, per lo più connessi alla richiesta di provvidenze economiche.
In secondo luogo, a sostegno delle proprie attività assertive l'appellante ha prodotto in giudizio documenti volti a provare l'ammontare degli esborsi di entrambe le parti, in gran parte riferibili al periodo precedente l'emissione della sentenza separativa (contratto di locazione dell'alloggio dello presso cui si è CP_1 trasferito a seguito della separazione, contratto di finanziamento acceso dalla nel 2019, Pt_2 Pt_1 verbale di accertamento dell'invalidità civile dell'appellato) e dunque già presumibilmente ponderati dal
Tribunale in quella fase del procedimento.
Ha poi fornito prova dei suoi redditi giacché è percettore della pensione d'invalidità civile, il cui ammontare annuo è pari ad €.12.684,97, riconosciutagli per i gravi postumi derivatigli dalla patologia oncologica di cui era affetto e dal conseguente intervento chirurgico di rimozione al quale si era sottoposto e che lo costringe tuttora a periodici controlli strumentali e sanitari.
Ed allora, i dati che connotano la vicenda sono così riassumibili: 1) il rateo mensile della pensione di invalidità percepita dallo è di €.917,16 mensili e, proprio per le sue precarie condizioni di salute, CP_1
è certamente impossibilitato a svolgere alcuna attività lavorativa;
2) egli, inoltre, è onerato del versamento di un assegno mensile di €.250 per il mantenimento della figlia con l'aggiunta del rimborso del Per_1
50% delle spese per essa occorrenti;
3) risulta incontestato che la sia stata nel passato percettrice Pt_1 del reddito di cittadinanza;
4) l'abitazione familiare è stata correttamente assegnata a costei a cagione del collocamento dei figli, mentre lo ha dovuto locare altra abitazione per sé con un esborso mensile CP_1
pagina 5 di 7 di €.245.
Riepilogato ciò, quanto alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, non può non evidenziarsi come il reddito di cittadinanza sia stato recentemente abrogato dallo Stato, con la conseguenza che per l' Pt_1
è venuto meno quel sussidio;
ella è poi priva di titolo di studio, non vi sono allegazioni circa il pregresso espletamento di attività lavorative, anche umili, ovvero che abbia inopinatamente rifiutato offerte di lavoro, e lo stesso ha dedotto che la donna è affetta da una severa condizione di obesità. CP_1
In secondo luogo, ella vive in un contesto socio-economico nel quale è oggettivamente difficoltoso inserirsi nel mondo produttivo, né può sottacersi che si sia dedicata per ben due decenni alla cura della casa e dei figli, contribuendo così al ménage familiare, il cui supporto economico è stato fornito dal solo appellato prima di essere colpito dall'invalidante sua patologia.
Ed allora, tenuto anche conto della funzione assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno divorzile e ponderate in senso circolare tutte le emergenze processuali innanzi indicate, appare equo onerare lo di versare in favore della ex moglie un assegno divorzile di €.100,00 mensili, Controparte_1 con decorrenza dal dì della domanda e da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT, viepiù considerando che anche la percezione del reddito di cittadinanza, ormai non più in essere, non comporta l'automatico disconoscimento dell'assegno divorzile, così come chiarito dalla I Sezione Civile della
Cassazione con la sentenza n. 34924 del 13.12.2023.
L'appello deve pertanto essere accolto nei termini ora indicati e, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, dell'oggettiva semplicità delle questioni di diritto trattate, della discrasia tra l'importo richiesto e quello deciso, appare conforme a giustizia disporre la totale compensazione fra loro delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 547/2024, così provvede.
1) Accoglie -per quanto di ragione- l'appello proposto dalla SI.ra e, per l'effetto, a Parte_1 parziale riforma della sentenza n. 1440/2024, pubblicata il 22.03.2024, emessa dalla Prima Sezione
Civile del Tribunale di Bari all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 5990/2023, dispone che il SI. versi all'appellante, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di €.100 a Controparte_1 titolo di assegno divorzile, con decorrenza da dì della domanda, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT.
2) Conferma nel resto, per quanto non diversamente disposto con la presente sentenza, la decisione impugnata.
pagina 6 di 7 3) Compensa fra le parti, per intero, le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio virtuale del giorno 06.12.2024
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott. MI Prencipe
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott. MI Prencipe - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 28.11.2024 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G.547/2024, promosso da
nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Ardilla e con domicilio eletto presso il C.F._1 suo studio in Bari alla Via Napoli n. 308, giusta mandato in calce al ricorso in appello.
Appellante
Contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]-23 Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Casano e con domicilio eletto presso il C.F._2 suo studio in Modugno alla Via Manuzzi n.35, come da mandato alle liti in atti.
Appellata
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 All'udienza del 28.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari.
Con sentenza n. 1440/2024 pubblicata il 22.03.2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, all'esito del giudizio ivi iscritto con il n. di R.G. 5990/2023, definitivamente pronunciando sulle domande formulate dalle parti, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato inter partes con ogni conseguenziale adempimento di legge;
onerava lo del versamento mensile di €.250 a CP_1 beneficio della figlia con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie per la stessa Per_1 occorrenti da regolarsi con rimando al vigente protocollo sottoscritto dal Tribunale di Bari con il locale
COA, stabiliva che l'assegno universale, ove dovuto, dovesse essere incamerato per intero dalla Pt_1 le negava l'assegno divorzile e, infine, compensava le intere spese processuali.
La SI.ra proponeva appello avverso tale sentenza, iscritto innanzi a questa Corte con il Parte_1
n. di R.G. 547/2024, dolendosi del mancato riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile, trattandosi di decisione emessa sull'errato presupposto che ella fosse percettrice del reddito di cittadinanza nella misura di €.600 mensili.
E ciò quantunque fosse priva di risorse, avesse 53 anni e si fosse dedicata per 20 anni circa della cura della casa e dei due figli, con conseguente violazione dei principi sanciti dalla più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità che aveva valorizzato, accanto alla funzione assistenziale dell'assegno, anche quelle perequativa e compensativa.
All'uopo precisava: 1) di aver contratto matrimonio con lo in data 19.04.1997 e da tale unione CP_1 erano nati due figli, ossia MI (28.02.1998) e (17.08.2001); 2) con sentenza n. 2284/2021 il Per_1
Tribunale di Bari aveva definito la procedura separativa fra le parti ed il marito era stato onerato del versamento di complessivi €.305,00 mensili, di cui €.175 per la secondogenita ed €.130 per la moglie;
3) veniva poi incardinato il giudizio divorzile e, all'esito della relativa fase sommaria, venivano confermate tutte le condizioni separative ad eccezione dell'assegno per la prole, aumentato ad €.250 mensili;
4)
l'ordinanza de qua veniva reclamata e la Corte di Appello di Bari riconosceva alla un “assegno Pt_1 provvisorio divorzile” di €.100 mensili.
Il procedimento di prime cure esitava poi nella gravata sentenza, ritenuta ingiusta dall'appellante in ragione dell'elisione del reddito di cittadinanza e della sperequazione reddituale e patrimoniale esistente fra gli ex coniugi, sicché la concludeva affinché la Corte, a parziale riforma di tale Pt_1 provvedimento, volesse onerare l'ex marito del versamento di un assegno divorzile di €.300 mensili, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT;
vinte le spese.
pagina 2 di 7 Lo si costituiva nel giudizio di appello, giusta comparsa depositata il 12.09.2024, e in Controparte_1 primis eccepiva l'inammissibilità della proposta impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per l'asserita a- specificità dei motivi.
L'appello doveva comunque essere dichiarato infondato anche nel merito tenuto conto che il Tribunale aveva correttamente applicato i principi sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte con la Sentenza n.
18287/2018.
La SI.ra infatti, non aveva provato la sua mancanza di mezzi di sussistenza ed il contributo dato Pt_1 per la formazione del patrimonio comune e di quello dell'ex marito, difettando altresì un adeguato compendio istruttorio sul nesso eziologico tra la sperequazione economica esistente fra le parti e le scelte personali compiute nel corso della convivenza.
La SI.ra infatti, si era limitata a depositare le proprie attestazioni ISEE dal 2019 al 2023 senza Pt_1 tuttavia contestare di beneficiare del reddito di cittadinanza;
di contro, l'appellato aveva provato di essere percettore di una pensione di invalidità di €.12.684,97 annui, pari ad un rateo di €.917,16, di essere proprietario di ¼ dell'abitazione nella quale vive e di corrispondere ai suoi fratelli un canone locatizio di
€.245 mensili, sicché si trovava nell'assoluta impossibilità di provvedere all'erogazione del chiesto assegno divorzile in favore della moglie.
Deduceva infine l'inammissibilità delle nuove produzioni documentali dell'appellante e concludeva affinché la Corte volesse preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'appello e comunque la sua infondatezza nel merito, con vittoria di spese e competenze di lite.
L'udienza del 26.09.2024 veniva celebrata in modalità cartolare e poi rinviata per la discussione a quella del 28.11.2024, parimenti celebrata in absentia sicché, acquisite le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, all'esito di essa la causa veniva riservata per la decisione.
Infine, con nota del 2.05.2024 il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede comunicava alla
Corte di non formulare alcun parere sull'appello, non sussistendo questioni controverse riguardanti figli minori o comunque dalla valenza pubblicistica.
Richiamate le principali attività assertive delle parti e riepilogate le principali vicende che hanno connotato il procedimento di primo e secondo grado, è opportuno in primo luogo sgomberare il campo dall'eccezione d'inammissibilità dell'appello così come formulata dal SI. . Controparte_1
Ed invero, la SI.ra ha individuato il punto e il capo della sentenza oggetto dei propri motivi di Pt_1 doglianza enunciando –con sufficiente precisione- le ragioni in fatto e in diritto sottese alle formulate censure e indicando alla Corte un progetto alternativo di decisione, sebbene a ciò non fosse più tenuta a cagione dei principi sanciti dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n.8825/2017.
pagina 3 di 7 D'altro canto, così come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sentenze n. 7675/2019 e n. 13525/2018), ai fini dell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c. la formulazione dell'atto di appello non postula il ricorso al vacuo formalismo, stante la necessità dell'affermazione del prevalente principio dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Relativamente invece alle doglianze sollevate in ordine al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile,
è opportuno innanzitutto richiamare i principi in subiecta materia.
Come noto, l'assegno di divorzio è disciplinato dall'art. 5 della L. 898/1970 che prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi.
E ciò a motivo della funzione propria dell'assegno divorzile tesa all'esplicazione del valore della solidarietà postconiugale, che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
Detto assegno aveva originariamente una funzione assistenziale, volta cioè a colmare l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge economicamente più debole, al fine di consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'unione coniugale, sebbene la Cassazione, già con la sentenza n. 11504/2017, avesse inteso superare tale parametro valorizzando il principio di autoresponsabilità di ciascun coniuge.
Tali principi sono poi stati temperati con l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza n.
18287/2018 delle SS. UU. della Suprema Corte che ha valorizzato le funzioni compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenute prevalenti rispetto a quella assistenziale e meramente alimentare.
Pertanto il Tribunale, chiamato ad adottare una decisione sul punto, è tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà ed autoresponsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici gemmati dallo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che, solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà
pagina 4 di 7 stabilirsi se il coniuge richiedente avrà diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
Da tali principi deriva il seguente corollario: nella fase sommaria del procedimento divorzile il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio riguardante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale assegno, ma solo ad accertare se, medio tempore rispetto alla fase separativa, si siano verificati fatti nuovi che comportino la modifica delle determinazioni ivi assunte (cfr. Corte di
Appello de L'Aquila, decreto 04.10.2018).
E proprio sulla scorta di tali principi, la Corte di Appello di Bari, chiamata a decidere sul reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., ha fissato l'assegno di mantenimento, o più comunemente detto “assegno divorzile provvisorio”, nella minimale misura mensile di €.100.
Orbene, nel caso di specie, ai fini della verifica delle condizioni economiche delle parti, non può non evidenziarsi come la produzione delle attestazioni ISEE della SI.ra per il quadriennio 2019-2023 Pt_1 non abbia alcuna efficacia probatoria ai fini della certificazione dei redditi del nucleo familiare, avendo rilevanza in contesti diversi dalla sede processuale, per lo più connessi alla richiesta di provvidenze economiche.
In secondo luogo, a sostegno delle proprie attività assertive l'appellante ha prodotto in giudizio documenti volti a provare l'ammontare degli esborsi di entrambe le parti, in gran parte riferibili al periodo precedente l'emissione della sentenza separativa (contratto di locazione dell'alloggio dello presso cui si è CP_1 trasferito a seguito della separazione, contratto di finanziamento acceso dalla nel 2019, Pt_2 Pt_1 verbale di accertamento dell'invalidità civile dell'appellato) e dunque già presumibilmente ponderati dal
Tribunale in quella fase del procedimento.
Ha poi fornito prova dei suoi redditi giacché è percettore della pensione d'invalidità civile, il cui ammontare annuo è pari ad €.12.684,97, riconosciutagli per i gravi postumi derivatigli dalla patologia oncologica di cui era affetto e dal conseguente intervento chirurgico di rimozione al quale si era sottoposto e che lo costringe tuttora a periodici controlli strumentali e sanitari.
Ed allora, i dati che connotano la vicenda sono così riassumibili: 1) il rateo mensile della pensione di invalidità percepita dallo è di €.917,16 mensili e, proprio per le sue precarie condizioni di salute, CP_1
è certamente impossibilitato a svolgere alcuna attività lavorativa;
2) egli, inoltre, è onerato del versamento di un assegno mensile di €.250 per il mantenimento della figlia con l'aggiunta del rimborso del Per_1
50% delle spese per essa occorrenti;
3) risulta incontestato che la sia stata nel passato percettrice Pt_1 del reddito di cittadinanza;
4) l'abitazione familiare è stata correttamente assegnata a costei a cagione del collocamento dei figli, mentre lo ha dovuto locare altra abitazione per sé con un esborso mensile CP_1
pagina 5 di 7 di €.245.
Riepilogato ciò, quanto alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, non può non evidenziarsi come il reddito di cittadinanza sia stato recentemente abrogato dallo Stato, con la conseguenza che per l' Pt_1
è venuto meno quel sussidio;
ella è poi priva di titolo di studio, non vi sono allegazioni circa il pregresso espletamento di attività lavorative, anche umili, ovvero che abbia inopinatamente rifiutato offerte di lavoro, e lo stesso ha dedotto che la donna è affetta da una severa condizione di obesità. CP_1
In secondo luogo, ella vive in un contesto socio-economico nel quale è oggettivamente difficoltoso inserirsi nel mondo produttivo, né può sottacersi che si sia dedicata per ben due decenni alla cura della casa e dei figli, contribuendo così al ménage familiare, il cui supporto economico è stato fornito dal solo appellato prima di essere colpito dall'invalidante sua patologia.
Ed allora, tenuto anche conto della funzione assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno divorzile e ponderate in senso circolare tutte le emergenze processuali innanzi indicate, appare equo onerare lo di versare in favore della ex moglie un assegno divorzile di €.100,00 mensili, Controparte_1 con decorrenza dal dì della domanda e da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT, viepiù considerando che anche la percezione del reddito di cittadinanza, ormai non più in essere, non comporta l'automatico disconoscimento dell'assegno divorzile, così come chiarito dalla I Sezione Civile della
Cassazione con la sentenza n. 34924 del 13.12.2023.
L'appello deve pertanto essere accolto nei termini ora indicati e, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, dell'oggettiva semplicità delle questioni di diritto trattate, della discrasia tra l'importo richiesto e quello deciso, appare conforme a giustizia disporre la totale compensazione fra loro delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 547/2024, così provvede.
1) Accoglie -per quanto di ragione- l'appello proposto dalla SI.ra e, per l'effetto, a Parte_1 parziale riforma della sentenza n. 1440/2024, pubblicata il 22.03.2024, emessa dalla Prima Sezione
Civile del Tribunale di Bari all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 5990/2023, dispone che il SI. versi all'appellante, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di €.100 a Controparte_1 titolo di assegno divorzile, con decorrenza da dì della domanda, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT.
2) Conferma nel resto, per quanto non diversamente disposto con la presente sentenza, la decisione impugnata.
pagina 6 di 7 3) Compensa fra le parti, per intero, le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio virtuale del giorno 06.12.2024
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott. MI Prencipe
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
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