Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 23/06/2025, n. 12261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12261 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12261/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02637/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2637 del 2025, proposto da
Comune di Castellabate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Magro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Le Politiche di Coesione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del diniego opposto dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, Ufficio per il rafforzamento della capacità amministrativa per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al finanziamento di un esperto tecnico specializzato per l’attuazione degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) presso il Comune di Castellabate
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Le Politiche di Coesione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Castellabate, odierno ricorrente, in ragione di quanto previsto dall’art. 11, comma 2 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 79 del 29 giugno 2022 recante “ Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ”, veniva ammesso a beneficiare dei finanziamenti per la selezione di risorse umane e la conseguente stipula di due contratti di collaborazione, relativi ai profili FT (Tecnici) e FG (Gestione rendicontazione e controllo).
Esperita la selezione per il profilo FT, il Comune (con nota prot. 210 del 3 gennaio 2025) trasmetteva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud il contratto di collaborazione sottoscritto in data 18 dicembre 2024, per l’erogazione del relativo finanziamento.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud negava l’erogazione del finanziamento con la seguente motivazione: “Vista la nota indicata in oggetto con cui codesta Amministrazione ha trasmesso il contratto dell’esperto esterno, profilo FT, sottoscritto in seguito a selezione autorizzata dall’ex Agenzia per la coesione territoriale, ora Dipartimento, con la circolare n. 15001 del 19 luglio 2022, e della successiva richiesta n. 1243 del 15-01-2025 si ribadisce che l’art. 6 del DL n. 60 del 7 maggio 2024, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 (in G.U. 06/07/2024, n. 157), prevede la data del 31 luglio 2024 quale termine ultimo per la sottoscrizione del contratto. La norma ha voluto specificare, per determinare il disimpegno, l’ultimo atto della procedura di selezione, ovvero il contratto, che rappresenta l’elemento inequivocabile della chiusura della procedura e del contestuale impegno di spesa. Pertanto, la richiesta non può trovare accoglimento”.
3. Con ricorso notificato e depositato nella medesima data del 25 febbraio 2025, il Comune di Castellabate impugnava quindi il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.
4. L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, eccependo in rito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e nel merito la sua infondatezza.
5. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, previo avviso della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, la causa passava in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile.
6.1. La giurisdizione in materia di controversie riguardanti l’attribuzione e il ritiro di finanziamenti pubblici (appartenenti al genus delle c.d. “concessioni improprie”) si fonda (non configurandosi un caso di giurisdizione esclusiva) sul generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata.
La giurisprudenza amministrativa, richiamando l’orientamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 29 gennaio 2014, n. 6, ormai costantemente afferma i seguenti principi: “ sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass., Sez. un., 7 gennaio 2013, n. 150, cit.); qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass., Sez. un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776, cit.); viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario" (cfr. C.d.S., Sez. V, 1° ottobre 2018, n. 5619; 30 aprile 2018, n. 2592; Sez. III, 9 agosto 2017, n. 3975; Sez. V, 11 luglio 2016, n. 3051; Cass. civ., Sez. un., 11 luglio 2014, n. 15941; 17 febbraio 2016, n. 3057) ” (TAR Lazio, Roma, Sez. IV bis, 11 aprile 2024, n. 7026).
6.2. La presente questione esula dunque dalla giurisdizione del Giudice amministrativo, concernendo la fase di erogazione di finanziamenti pubblici. In tale fase, incentrata sull’assolvimento degli obblighi cui è condizionata la concreta erogazione dei finanziamenti già concessi, sono individuabili, come si è anticipato, solo posizioni di diritto soggettivo naturalmente devolute alla cognizione del Giudice ordinario.
Nella fattispecie, il Comune di Castellabate è già stato ammesso al finanziamento e l’Amministrazione resistente ha negato il trasferimento delle risorse per il ritenuto inadempimento, da parte del ricorrente, dell’obbligo di stipulare il contratto di collaborazione entro il termine ultimo del 31 luglio 2024, previsto dalla normativa di settore. Si verte, pertanto, su una questione afferente, secondo l’orientamento esposto al punto precedente, a un diritto soggettivo, come tale sottoposta alla cognizione del Giudice ordinario, secondo quanto pure eccepito dalla resistente Amministrazione.
7. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con indicazione, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. dell’Autorità giudiziaria ordinaria quale plesso munito di giurisdizione.
8. La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Arcuri | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO