Articolo 8 della Legge 12 luglio 1956, n. 735
Articolo 7Articolo 9
Versione
11 agosto 1956
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Versione
18 aprile 1958
Art. 8. ((Qualora, entro l'esercizio finanziario, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati alle opere pubbliche non abbiano proceduto all'assunzione di impegni definitivi di spesa per la totalita' dei fondi inscritti nei capitoli di bilancio affidati alla loro gestione, i fondi non impegnati sono portati in aumento alla disponibilita' dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo))
Entrata in vigore il 18 aprile 1958