Decreto cautelare 18 marzo 2022
Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00941/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2022, proposto dai sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e quali soci della -OMISSIS- e -OMISSIS- s.s., titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
l’Agenzia delle Entrate Riscossione – A.D.E.R. in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A., in persona del Direttore pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-delle intimazioni di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e assunte ai prott. n. -OMISSIS-(quanto al sig. -OMISSIS-), n. -OMISSIS- (quanto al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-), n. -OMISSIS-(quanto al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-), con le quali è stato richiesto ai ricorrenti, nella qualità di soci della -OMISSIS- e -OMISSIS- s.s., il pagamento della somma di € 409.572,00 su residuo ruolo dell’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019, relativamente a “prelievi latte”, “interessi” (anche di mora) e “oneri di riscossione”, in riferimento alla cartella dell’Ag.E.A. n. -OMISSIS- inerente ai prelievi latte imputati alla società dante causa dei ricorrenti e, quali soci, ai ricorrenti stessi per il periodo 2004/2005;
-di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi:
--l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata;
--la cartella dell’Ag.E.A. n. -OMISSIS-;
--il “residuo ruolo” emesso dall’Ag.E.A. ai sensi del D.L. n. 27/2019, posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta;
--gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi ( ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1973), assunti aventi il codice identificativo del fascicolo n. -OMISSIS- e il codice identificativo della procedura esecutiva n. -OMISSIS- (quanto al sig. -OMISSIS-), il codice identificativo del fascicolo n.-OMISSIS- e il codice identificativo della procedura esecutiva n. -OMISSIS- (quanto al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- sono soci della -OMISSIS- e -OMISSIS- s.s., che il -OMISSIS- è stata cancellata dal registro delle imprese. La detta società era titolare di un’azienda agricola nel Comune di Candiana (PD), ove produceva latte destinato ad essere compravenduto. Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno contestato le intimazioni di pagamento in epigrafe meglio descritte, con le quali la competente Agenzia delle Entrate – Riscossione (in prosieguo anche A.D.E.R.) ha proceduto a richiedere loro il pagamento della complessiva somma di € 409.572,00 inerente ai “ residui Agea ex D.L. n. 27/2019 ” relativi all’annata lattiera 2004/2005. Si tratta del c.d. “prelievo latte” determinato da presunti sforamenti dalla corrispondente “quota-latte” fissata dall’Unione Europea per il periodo in esame. Le intimazioni, che richiamano la cartella di pagamento n. -OMISSIS- del 27.11.2008 in precedenza emessa dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A.), titolare del credito, comprende sia la sorte capitale che gli interessi (anche di mora), oltre agli oneri di riscossione maturati al tempo della richiesta oggetto di contestazione. Risultano altresì contestati gli atti di pignoramento di credito presso terzi in epigrafe meglio indicati, con i quali l’A.D.E.R. ha avviato la procedura di espropriazione dei crediti presso il debitore dei sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-.
2. L’impugnativa è affidata a nove motivi così rubricati: “ I. In via preliminare ed assorbente: intervenuta prescrizione della cartella di pagamento indicata nelle intimazioni di pagamento impugnate e comunque anche della pretesa creditoria di Agea – conseguente nullità e/o illegittimità delle intimazioni di pagamento intestate all’AdER emesse su “residuo” ruolo AGEA – violazione dell’art. 21-septies L. n. 241/90 – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; II. Nullità e/o comunque illegittimità delle intimazioni di pagamento per nullità del ruolo portato dalla presupposta cartella di pagamento e quindi del residuo ruolo AGEA posto a base delle intimazioni stesse – eccezione di nullità ex art. 21-septies, L. n. 241/90 ed ex art. 31, comma 4, c.p.a. – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; III. Illegittimità delle intimazioni di pagamento per annullamento di diritto degli atti presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 543, L. n. 228/2012 – Comunque violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525 e da 537 a 543 della L. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. c.p.c., degli artt. 10 e segg. D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67, D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3, 7 e segg. e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; IV. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 nonché degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; V. – Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nelle intimazioni qui impugnate) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU; VI. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n.82/05, dell’art. 16-ter della L. n. 221/12, degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/73, dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico nonché dei principi di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti – mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo; VII. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero – illegittimità della procedura di recupero; VIII. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/90, dell’art. 7 della L. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi pac - contestazione dell’an e del quantum della pretesa; IX. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 1, comma 9, e dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. (CEE) n. 536/93, dell’art. 8 del Reg. (CEE) n. 1392/2001 e dell’art. 15 del Reg. (CEE) n. 595/2004 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - nullità e/o annullabilità delle intimazioni di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali - contestazione della procedura di recupero – contestazione dell’an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nelle intimazioni di pagamento impugnate – contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione”.
In sintesi i ricorrenti, che hanno pure avanzato una domanda di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati, con pedissequa istanza risarcitoria dei danni da questi asseritamente cagionati, hanno anzitutto dedotto l’estinzione dei presunti crediti per prescrizione (quadriennale, quinquennale e/o, finanche, decennale).
Il ruolo formato nel 2008 e portato dalla presupposta cartella di pagamento sarebbe in ogni caso affetto da nullità -e questo vizio si estenderebbe al residuo ruolo dell’Ag.E.A.- in quanto l’art. 1, comma 9°, del D.L. n. 49/2003, convertito nella L. n. 119/2003, aveva attribuito il potere di procedere al recupero dei prelievi supplementari alle Regioni e alle Province autonome e non all’Ag.E.A., da ritenersi, pertanto, assolutamente incompetente a coltivare le pretese oggetto di contestazione.
I ricorrenti lamentano altresì la violazione dell’art. 1, comma 525° e commi da 536° a 543°, della L. n. 228/2012, atteso che il ruolo di cui alla cartella di pagamento presupposta alle intimazioni gravate farebbe parte dei ruoli sospesi da Ag.E.A. in via amministrativa in data 6 novembre 2008: l’Ente creditore non avrebbe successivamente proceduto alla comunicazione di alcun atto a conclusione del procedimento di sospensione, e ai sensi del comma 543° della L. n. 228/2012 tutte le partite portate da un ruolo già sospeso in sede amministrativa dovrebbero ritenersi annullate di diritto, con la conseguente inesigibilità del credito azionato.
L’illegittimità delle intimazioni qui impugnate si percepirebbe anche in quanto la cartella del 2008 presupposta e richiamata nell’intimazione di pagamento non sarebbe stata preceduta da alcuna richiesta di versamento da parte della Regione Veneto, con la conseguente violazione dell’art. 1, comma 9°, del D.L. n. 49/2003, convertito nella L. n. 119/2003 e applicabile ratione temporis .
Sotto altra angolatura si deduce l’illegittimità dell’azione amministrativa per contrasto con la normativa euro-unitaria ed interna disciplinante il regime, anche di carattere esecutivo, afferente al prelievo finanziario supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, concludendo per la declaratoria di nullità e/o comunque per l’annullamento dei detti atti ritenuti affetti da una pluralità di vizi di illegittimità.
Più nello specifico, secondo la prospettazione dei ricorrenti vi sarebbe anzitutto un vizio di fondo nella richiesta di pagamento intentata dall’Ag.E.A. per il tramite dell’A.D.E.R., atteso che lo Stato italiano non avrebbe in realtà mai verificato l’effettivo superamento della quota nazionale per la produzione di latte assegnatagli dall’Unione Europea e poi ripartita tra i vari produttori italiani. Di conseguenza il prelievo imputato alla produzione di latte in eccedenza qui in contestazione mancherebbe del suo presupposto fondante, non sussistendo evidenze del superamento del quantitativo nazionale di latte garantito, tant’è che pure in sede penale sarebbe stato accertato il contenimento della produzione italiana nei limiti fissati in sede U.E.. Oltretutto, in assenza dei dati effettivi della produzione nazionale la stessa quantificazione della misura del prelievo risulterebbe calcolata in eccesso, e sarebbe stata conteggiata sulla base di norme attributive del potere da ritenersi in contrasto con il diritto euro-unitario, la cui prevalenza ne imporrebbe oggi la disapplicazione con la conseguente invalidità, anche (eventualmente) sub specie nullitatis, dei provvedimenti impugnati.
Per di più i provvedimenti presupposti alle impugnate intimazioni non risulterebbero nemmeno debitamente notificati all’azienda produttrice ma solo nei confronti degli acquirenti (come risulterebbe indicato nella stessa cartella). Ne discenderebbe che l’utilizzazione del “residuo” ruolo messo oggi in esecuzione dall’agente accertatore non sarebbe possibile nel caso di specie, atteso che l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito in discussione sarebbe quello derivante dall’iscrizione nel registro debitori introdotto dalla L. n. 33/2009. L’Ag.E.A. avrebbe dunque illegittimamente duplicato i ruoli esattivi senza peraltro nemmeno “aggiornare” le poste da ultimo pretese e compensando indebitamente i controcrediti che i ricorrenti vanterebbero a titolo di premi di politica agricola comune (c.d. “p.a.c.”) nelle varie annate di riferimento. Dal che i ricorrenti hanno pure inferito l’erroneità del conteggio delle somme iscritte a ruolo, computate in eccesso sia quanto alla sorte capitale che per gli interessi, questi ultimi addirittura non esigibili in base alla normativa applicabile.
Infine i provvedimenti impugnati vengono contestati anche sotto l’aspetto del difetto di motivazione, e questo specie in ordine alle modalità di quantificazione degli interessi, anche di mora, e degli oneri di riscossione.
3. Con decreto presidenziale n. 417/2022 è stata accolta la richiesta di misure cautelari monocratiche nelle more della trattazione collegiale dell’udienza di sospensiva fissata per il 13.4.2022, e con successiva ordinanza cautelare n. 471/2022 il Tribunale ha confermato la detta misura di sospensiva dell’efficacia degli atti e provvedimenti gravati, onerando l’Ag.E.A. del deposito della documentazione necessaria al fine di istruire compiutamente la controversia.
4. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 si è costituita in giudizio l’A.D.E.R. depositando copiosa documentazione, corredata da una relazione interna che conclude per il rigetto del ricorso in esame.
Anche il ricorrente ha dimesso nuovi documenti e una memoria conclusiva, nella quale ha in particolare dato conto del sopravvenuto venir meno degli atti presupposti del credito azionato con riferimento all’annata oggetto del giudizio. Difatti questo Tribunale, con sentenza n. 1001/2022, pubblicata il 13 giugno 2022 nel giudizio di R.G. -OMISSIS-, non appellata e passata in giudicato, ha infatti annullato l’imputazione di prelievo relativa alla campagna lattiera 2004/2005 disponendone il ricalcolo da parte dell’Ag.E.A..
Il ricorrente, richiamandosi al proprio atto introduttivo, ha quindi insistito per la declaratoria di nullità e/o inesistenza e/o, comunque, per l’annullamento tutti gli atti impugnati, facendo valere in primis i vizi di intervenuta estinzione del credito per prescrizione, di mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti e di annullamento di questi ultimi, in via subordinata concludendo per l’accoglimento anche dei restanti motivi di impugnativa con il conseguente annullamento dei provvedimenti gravati.
5. All’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso va accolto, nei sensi di cui in motivazione, per quanto concerne la domanda di annullamento delle intimazioni di pagamento in epigrafe meglio specificate, mentre deve darsi atto della rinuncia alle domande di annullamento degli atti di pignoramento verso terzi e risarcitoria.
7. In via preliminare deve essere affermata l’ammissibilità del ricorso benché proposto da tre distinte persone fisiche, che agiscono in proprio e nella qualità di ex soci di una società semplice poi cancellata dal registro delle imprese. L’impugnativa, pur contestando atti di intimazione contrassegnati da un diverso numero identificativo, ha invero ad oggetto il medesimo rapporto giuridico quanto ai presupposti e alla fonte dell’obbligazione relativa ai cc.dd. “ Residui Agea ex D.L. 27/2019”, riguardando pure lo stesso importo richiesto dall’Amministrazione. Si tratta di somme dovute dalla società e, in caso di inadempimento di quest’ultima, personalmente e solidalmente dai soci responsabili per le obbligazioni sociali ( ex art. 2267 del cod. civ.).
In presenza di oggettivi elementi di connessione tra le domande cumulativamente avanzate, rinvenibili nella comunanza dei presupposti di fatto e di diritto nonché nella riconducibilità delle pretese azionate nell'ambito del medesimo rapporto obbligatorio, è dunque da ritenersi consentita la proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo.
8. Ciò posto, l’impugnativa va accolta nei sensi e limiti di cui in motivazione.
9. Procedendo all’esame delle censure secondo la graduazione impressa dal ricorrente nella sua memoria conclusiva il Tribunale deve esaminare anzitutto il primo motivo, con il quale è stata dedotta l’estinzione del credito vantato dall’Amministrazione per prescrizione (quadriennale, quinquennale e/o decennale).
Il motivo è infondato.
9.1. Preliminarmente la Sezione ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, per quanto concerne la sorte capitale, il credito dell’Ag.E.A. riguardante il prelievo supplementare del latte è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 del cod. civ..
Si tratta di una posta creditoria che non trova titolo in una sanzione amministrativa, ma in una misura di politica economica volta a garantire un adeguato prezzo del latte, con la conseguenza che non è quindi applicabile l’art. 28 della L. n. 689/1981, che stabilisce la prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative pecuniarie, e neppure può invocarsi, a sostegno della prescrizione quinquennale l’art. 2948, n. 4, del cod. civ., dettato in materia di obbligazione periodiche, giacché per ogni annata lattiero-casearia sussiste un’autonoma obbligazione (cfr. in questo senso T.A.R. Veneto, IV sez., nn. 1784 e 1242/2023; T.A.R. Lombardia, sez. II, n. 677/2023).
9.2. Ebbene, nella fattispecie in esame la prescrizione dei crediti di cui all’annata di riferimento è stata oggetto di interruzione permanente (ai sensi degli artt. 2943, comma 1° e 2945, comma 2° del cod. civ.) fino al passaggio in giudicato della pronuncia del T.A.R. del Veneto n. 1001 del 13.06.2022, che come anticipato in precedenza ha accolto il ricorso R.G. -OMISSIS-, proposto dalla società semplice dante causa degli odierni ricorrenti unitamente alla prima acquirente -OMISSIS- avverso i risultati della compensazione nazionale 2004/2005 e il provvedimento di restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del detto periodo. E l’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è sopraggiunta il 2.2.2022, giorno della sua notifica a mani, vale a dire entro il termine decennale di prescrizione nuovamente interrotto e sospeso dalla presente azione giudiziaria.
Il Consiglio di Stato ha infatti recentemente messo in chiaro che “ non è ipotizzabile che la durata dei giudizi relativi ai crediti contestati non debba essere considerata ai sensi dell’art. 2945 cc. e che la costituzione in giudizio dell’Amministrazione con conseguente richiesta di rigetto del ricorso non possa essere considerata atto idoneo alla interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.. Di talché, l’Agea, all’esito dei giudicati o, comunque, al termine dei relativi giudizi, può far valere la propria pretesa nel termine dell’actio iudicati ” (così C.d.S., nn. 9772/2023 e 7609/2023. Si veda altresì C.d.S., n. 64/2024, che ha ribadito l’operatività dell’effetto interruttivo/sospensivo del giudizio anche nel caso in cui questo sia stato dichiarato perento).
La Sezione è ben consapevole della circostanza che in precedenti pronunce il Tribunale ha negato l’applicazione dell’effetto “sospensivo” di cui all’art. 2945, comma 2°, del cod. civ., allorquando l’azione giudiziaria venga ad essere proposta dal debitore, limitandolo al caso in cui sia il creditore ad agire in giudizio (cfr. T.A.R. Veneto, sentenze nn. 341/2023 e 1952/2022). Tuttavia la pronuncia del Consiglio di Stato appena citata, già fatta oggetto di molte applicazioni da parte dei Tribunali di primo grado, ha indotto a rimeditare il precedente orientamento.
Il credito relativo al periodo in esame non può pertanto ritenersi estinto per prescrizione.
Donde l’infondatezza del primo motivo di ricorso nella parte relativa al capitale riferibile all’annata in considerazione.
9.3. Analoghe considerazioni di infondatezza valgono per la censura di prescrizione del credito relativo agli interessi pretesi sulla sorta capitale riferibile all’annata lattiera 2004-2005, anch’essa da ritenersi infondata per quanto concerne il periodo temporale fino alla notificazione della intimazione di pagamento del 2022 giusta l’operatività del medesimo effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione.
10. Anche il sesto motivo è infondato.
Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti sostengono la mancata notifica e/o comunque la nullità insanabile delle eventuali notifiche effettuate a mezzo p.e.c. o mediante semplice raccomandata che l’Ag.E.A. avrebbe trasmesso in relazione agli atti presupposti, non valendo eventuali comunicazioni inviate agli acquirenti.
Si tratta di affermazioni in primis del tutto generiche.
Con il motivo in esame i ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di un presunto vizio della notifica, tanto con il mezzo della p.e.c. quanto mediante posta-raccomandata, al tempo stesso affermando la mancanza della stessa notifica. Non si riesce a sapere se la presunta nullità della notifica sia dipesa da vizi della procedura telematica di invio dell’atto ovvero riguardanti la trasmissione a mezzo raccomandata, ovvero se si tratti di un’ipotesi (e quale non è dato sapere) che comporterebbe la stessa inesistenza della notifica. Si deduce, inoltre, aumentando le incertezze in ordine alla effettiva causa petendi, che le comunicazioni sarebbero state effettuate presso gli acquirenti dal produttore, vale a dire a soggetti pacificamente responsabili in solido, aggiungendo però che ogni eventuale comunicazione inviata agli acquirenti non potrebbe valere nei confronti dei produttori, non comprendendosi quindi se in effetti sia avvenuta una trasmissione (anche o solo) a tali soggetti.
Il sesto mezzo si rivela pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma 2°, del cod. proc. amm., mancando i motivi specifici su cui si fonda.
Esso è comunque infondato.
L’A.D.E.R., nel costituirsi in giudizio, ha depositato la documentazione a sue mani, tra cui figura la prova dell’avvenuta notifica alla società -OMISSIS- e -OMISSIS- s.s. della cartella di pagamento n. -OMISSIS-. Quest’ultima è stata infatti trasmessa a mezzo posta raccomandata A/R il giorno 27.11.2008 (doc. 7 dep. il 10.2.2025), e il ricorrente non documenta né deduce di averla impugnata.
Queste circostanze, che già di per sé condurrebbero a ritenere inammissibile la questione dell’asserita mancata notifica degli atti presupposti all’intimazione oggetto di impugnativa -da dedursi eventualmente nel giudizio (non proposto) avverso la cartella di pagamento risalente al 2008, regolarmente notificata e che costituisce il presupposto della intimazione di pagamento in esame-, dimostrano invero l’infondatezza delle doglianze del ricorrente.
Difatti il ricorrente era a conoscenza degli atti di accertamento dei debiti per prelievo supplementare tanto da impugnarli tempestivamente avanti al T.A.R. del Veneto notificando il ricorso assunto al R.G. -OMISSIS-.
E anche la prova dell’invio e della conoscenza della cartella di pagamento del 2008 è stata fornita dall’A.D.E.R., come detto, dimettendo in giudizio la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata al ricorrente il 27.11.2008.
Da qui il rigetto del sesto motivo.
11. Va invece accolta la censura, anch’essa sollevata in via preliminare dai sigg.ri -OMISSIS-, i quali hanno dedotto che la intimazione di pagamento e gli altri provvedimenti in epigrafe meglio indicati vanno annullati essendo fondati su atti che recherebbero operazioni di compensazione già contestate in giudizio e poi annullate in sede giurisdizionale, per essere state effettuate in violazione del diritto euro-unitario.
Come detto le intimazioni di pagamento impugnate in giudizio fanno riferimento al prelievo relativo all’annata 2004/2005.
Nelle more del giudizio questo Tribunale, con la già menzionata sentenza n. 1001/2022, pubblicata il 13.6.2022 e non appellata, resa nei confronti dell’Ag.E.A., ha annullato l’imputazione del prelievo supplementare nei confronti sia dell’odierno ricorrente che del suo avente causa (la -OMISSIS-) relativamente alla campagna 2004/2005, ritenendo che il sistema di restituzione previsto dall’art. 2, comma 3°, del D.L. n. 157/2004, convertito nella L. n. 204/2004, contrasti con l’art. 13 del Regolamento C.E. n. 1788/2003 e con l’art. 16 del Regolamento C.E. n. 595/2004.
L’annullamento investe l’obbligazione stessa del “prelievo supplementare” relativo all’annata in considerazione, con effetti di giudicato anche nei confronti del ricorrente.
Orbene, poiché l’atto di intimazione può fondare una procedura di riscossione se e nella misura in cui gli atti presupposti recanti le ragioni del credito azionato non siano venuti meno, l’annullamento, nelle more del giudizio, dei suddetti titoli fondanti le ragioni del credito comporta la caducazione degli atti in questa sede impugnati (in senso conforme vd., tra i numerosi e più recenti precedenti del Tribunale, la pronuncia n. 1512/2023. Cfr. altresì: T.A.R. Veneto, Sez. IV, n. 1289 del 14.9.2023; T.A.R. Veneto, Sez. III, 26 aprile 2023, n. 551; id . 30 gennaio 2023, n. 124; id . 30 novembre 2022, n. 1836).
L’impugnativa è dunque fondata sotto tale limitato profilo e comporta l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, in applicazione del principio di graduazione dei motivi di ricorso e con valore assorbente rispetto alle residue censure di illegittimità articolate nell’atto introduttivo del giudizio.
Rimane ferma la necessità -tenuto conto dell’effetto interruttivo e sospensivo dei termini relativi alle pretese creditorie, in conseguenza della pendenza di contenziosi relativi all’annata in considerazione (sul punto cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 luglio 2023, n. 7069, paragrafo 4°, ultimo periodo)- di rinnovazione del procedimento da parte dell’Amministrazione, applicando criteri conformi alla disciplina europea e alle sentenze pronunciate in materia dalla Corte di Giustizia.
10. Quanto invece alle domande di annullamento degli atti di pignoramento verso terzi e risarcitoria il Collegio deve dare atto della loro rinuncia formalizzata dalla parte ricorrente nella memoria da ultimo dimessa il 23.4.2025.
11. La peculiarità della controversia e le indubbie difficoltà interpretative della disciplina nazionale e comunitaria, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione, la domanda di annullamento delle intimazioni di pagamento e dei ruoli in epigrafe meglio indicati, che per l’effetto annulla;
-dà atto della rinuncia alla domanda di annullamento degli atti di pignoramento verso terzi recanti i codici identificativi della procedura esecutiva n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, nonché della rinuncia alla domanda di risarcimento del danno;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Francesco Avino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO