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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8816/24 del Ruolo Gen.
TRA
nato il [...] a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Cesare Soriano
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato CP_1
e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 9.07.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 28.03.2023 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ed ai requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 senza ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione richiesta;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi
1 adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per ottenere l'accertamento del requisito Per_1 sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 assistenziale oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
L'udienza del 22.01.2025 è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto invalido nella misura del 100% senza accompagnamento.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetto, essendo egli impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita.
Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono il sig.
, tenendo anche conto della documentazione medica Pt_1 acquisita in fase di a.t.p.; tuttavia, pur avendo riscontrato una invalidità grave, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (il ctu ha
2 evidenziato, in sede di esame, “Passaggi posturali autonomi, deambulazione autonoma. Esame neuro-psichico. L'esame psichico condotto con il metodo del libero colloquio evidenzia un soggetto collaborante, con tono dell'umore nella norma, con un eloquio scarso, orientato nel tempo e nello spazio, in assenza di disturbi della memoria di fissazione e di rievocazione”, rilevando dunque che “Nella fattispecie in esame – sulla scorta della documentazione sanitaria ostensibile ed in particolare dell'esame obiettivo eseguito – il quadro clinico dell'istante sulla base della documentazione in atti, della visita medica effettuata, risulta non essere bisognevole di assistenza continua, in quanto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita: è risultato in grado di mangiare da solo, lavarsi e vestirsi da solo, deambula in modo autonomo. Il quadro clinico dell'istante, pur se ritenuto grave, consente il normale svolgimento degli atti quotidiani della vita”).
In risposta poi alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente
(secondo le quali non sarebbero stati usati i test funzionali delle autonomie) il dott. ha evidenziato di non aver Per_1
“ritenuto avvalermi di tali test poiché dall'anamnesi e dall'esame obiettivo la situazione era chiara e non era necessario avvalersi di ulteriori strumenti, essendo il periziando autonomo nello svolgimento degli atti quotidiani della vita”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali.
I certificati medici allegati alle note del 20.01.2025 non attestano un effettivo aggravamento delle condizioni sanitarie del ricorrente ma ribadiscono la presenza delle patologie già valutate in sede di esame peritale.
3 Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.
C.p.c. la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
quelle di ctu, invece, si pongono a carico dell e si liquidano CP_1 come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 23.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
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