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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1190/2021 istaurata da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Lettieri, per procura Parte_1
congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gulia, per procura Controparte_1
congiunta alla memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile – regolamentazione prole maggiorenne.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.04.2021 e ritualmente notificato, ha Parte_1
adito questo Tribunale domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 dallo stesso contratto con la coniuge, ; di revocare l'assegno di mantenimento Controparte_1 previsto in sede di separazione in favore della moglie, dell'importo di euro 100,00 mensili;
di confermare la contribuzione paterna per il mantenimento della figlia ormai maggiorenne fissata nella misura di euro 300,00 mensili nel regime di separazione, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, disponendo il versamento diretto della detta somma in favore della figlia.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio concordatario in
Pescosolido (FR), il 24.05.2000, scegliendo il regime della comunione dei beni;
dalla relazione coniugale nasceva una figlia, nella data del 10.08.2001; divenuta intollerabile la vita Per_1 coniugale, con decreto del Tribunale di Frosinone n. 7782/2013 dell'8.07.2013, veniva omologata la separazione personale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento condiviso della figlia delle parti, allora minorenne, con collocamento della stessa presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale sita in Monte San AN PA, via Ara le Gotte n. 1, alla madre, la regolamentazione delle visite paterne alla figlia minore, la contribuzione paterna al mantenimento della detta figlia nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il mantenimento della moglie nella misura di euro 100,00 mensili;
i coniugi, da allora, avevano sempre vissuto separatamente, l' in Castelliri e la in Pt_1 CP_1
Pescosolido, e non si erano più riconciliati;
all'epoca della separazione, la moglie era disoccupata, ma, successivamente, s'impegnava in modo continuo come collaboratrice domestica e assistente di anziani, seppure con rapporti di lavoro non regolarizzati e, perciò, dal luglio 2015, rinunciava al mantenimento in proprio favore;
l' prestava servizio per il Ministero della Difesa nel corpo Pt_1 dell'Aeronautica Militare, in forza presso la sede del 77° Stormo di Latina;
dal maggio 2020
l' iniziava a versare il mantenimento per la figlia, ormai maggiorenne ma non ancora Pt_1
economicamente autonoma, direttamente in favore della stessa, su carta prepagata Postepay ad essa intestata.
Ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale , aderendo alla domanda Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso promossa e chiedendo, in via riconvenzionale, di porre a carico del marito l'assegno divorzile dell'importo di euro 250,00 mensili, nonché di prevedere il contributo paterno per il mantenimento della figlia nella misura di euro 400,00 mensili, da versarsi in favore della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, di confermare le condizioni previste in sede di separazione.
La resistente, soffermandosi sulle condizioni reddituali dei coniugi, ha contestato la circostanza dedotta dal marito per cui essa rinunciava ad ogni mensilità del mantenimento in suo favore, dando conto al riguardo che i coniugi, all'epoca della separazione, concordavano che il marito avrebbe
2 corrisposto esclusivamente le somme di euro 100,00 mensili per il mantenimento della moglie e di euro 300,00 per la figlia, onde consentirgli di sopportare il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e, sempre a tal fine, la moglie rinunciava all'assegno per sé in alcune mensilità; che, ciò nondimeno, l' si rendeva moroso nella restituzione del mutuo verso la Pt_1
, al punto che l'immobile già adibito a casa coniugale era sottoposto alla Controparte_2
procedura esecutiva immobiliare n. 153/2019, instaurata presso il Tribunale di Frosinone;
ha contestato, altresì, che avesse un lavoro stabile ma non regolarizzato, dichiarando, di contra, di essere disoccupata sin dal tempo della separazione e di essersi, negli anni, dovuta dedicare all'assistenza ai propri genitori, colpiti da lunghe malattie e poi deceduti, i quali erano percettori di pensione e di indennità di invalidità, mediante le quali fornivano aiuto economico alla stessa figlia odierna resistente;
ha rilevato che, invece, l' aveva avuto un miglioramento delle proprie Pt_1 condizioni economiche, atteso che continuava a prestare servizio per l'Aeronautica Militare, presso la quale era arruolato fin da prima del matrimonio, ricevendo un aumento della retribuzione per l'anzianità di servizio, tanto da vantare, nell'anno 2019, un reddito annuo pari a circa euro
38.000,00; che inoltre egli coabitava con il proprio padre, percettore di redditi propri e proprietario dell'immobile da essi abitato, sicché non sosteneva costi abitativi;
che il marito, non ottemperando al pagamento dei ratei di mutuo, risparmiando quanto mensilmente dovuto a tale titolo;
che, infine, lo stesso percepiva gli assegni familiari in via esclusiva fino alla maggiore età della figlia;
ha anche aggiunto, sul mantenimento della figlia, che il miglioramento delle condizioni economiche del padre per le ragioni descritte, unitamente allo sviluppo psico-fisico della detta figlia e alle conseguenti maggiori esigenze che ne scaturivano, già solo considerando che la stessa era iscritta alla facoltà di lingue dell'università di SS, comportavano un aumento delle spese da sostenere nel suo interesse e, dunque, implicavano la fissazione di un maggior importo a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia;
che, inoltre, in base all'accordo raggiunto in sede di separazione,
l' doveva versare in favore della la somma dovuta per il mantenimento della figlia, Pt_1 CP_1
sicché, arbitrariamente, lo stesso, negli ultimi mesi, effettuava il pagamento direttamente alla figlia.
Con le note autorizzate in fase presidenziale, il ricorrente ha evidenziato che le somme previste in separazione per il mantenimento della moglie e della figlia non erano condizionate al pagamento del mutuo e che, comunque, le condizioni economiche della moglie erano persino migliorate rispetto all'epoca della separazione, avendo medio tempore iniziato a lavorare stabilmente, sia pure senza contratto, oltre che a percepire reddito di cittadinanza di euro 450,00 mensili, ed essendo comunque capace di prestare lavoro (in ragione dell'età della stessa e del minor impegno necessario CP_1
alla crescita di una figlia ormai ventenne), avendo, inoltre, ricevuto in eredità dal padre la casa in
Pescocostanzo dove viveva;
l' ha anche rilevato che la pensione del proprio padre era Pt_1
3 completamente destinata alle esigenze dello stesso, provvedendo, invece, l' a sopportare le Pt_1 spese di vitto e di gestione dell'abitazione; ha infine dato conto che era la moglie a chiedere di versare direttamente in favore della figlia le somme per il mantenimento della stessa. Su tali premesse, il ricorrente ha insistito nelle richieste di cui al ricorso.
Nelle medesime note la resistente ha dato conto di percepire reddito di cittadinanza dal 2020 di euro
450,00 mensili e di essere perciò stata destinata al servizio presso il Comune di Monte San
AN PA, ma ha ribadito di essere disoccupata;
ha evidenziato di nuovo che le rinunce al mantenimento in proprio favore erano avvenute solo in alcuni mensilità e, perciò, ha disconosciuto le firme che risultano apposte su diverse quietanze depositate dal marito e specificate nell'atto; ha aggiunto che la badante assunta per prestare assistenza al padre del ricorrente è la nuova compagna convivente di quest'ultimo e che la somma di euro 1.100,00 mensili indicata dallo stesso come proprio stipendio è al netto di cessioni del quinto e/o prestiti dallo stesso contratti e non rilevanti ai fini che occupano. Ciò posto, ha insistito nelle proprie richieste.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'ordinanza presidenziale del 9.12.2021 ha revocato il mantenimento previsto in favore della moglie in sede di separazione e confermato per il resto il regime economico e di gestione della famiglia di cui alle condizioni di separazione omologate. Sicché la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha dato atto che in sede di separazione i coniugi si erano accordati anche sugli assegni per il nucleo familiare lasciandoli a beneficio del marito. Lo stesso ha insistito nelle domande già promosse, oltre che domandato che gli assegni per il nucleo familiare continuino ad essere percepiti in via esclusiva dal padre.
Nella comparsa di costituzione innanzi al GI, la resistente ha reiterato le domande elevate in atti, aggiungendo alle considerazioni già svolte nei precedenti scritti che il marito svolgeva un secondo lavoro non regolarizzato per conto della società “E.G. Camp s.r.l.”, operante nel campo dell'installazione di verande, terrazze e coperture da campeggio, e contestando l'esistenza di un accordo tra le parti circa la percezione dell'assegno per il nucleo familiare da parte del padre.
Nella prima udienza innanzi al GI la Difesa del ricorrente ha dichiarato di non elevare istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, viste le altre versate in atti.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., il ricorrente ha rilevato che viveva in Castelliri presso un alloggio con il proprio padre e non in un immobile di proprietà, che egli aveva cessato di CP_3
percepire gli assegni familiari dal raggiungimento della maggiore età da parte della figlia, che quest'ultima viveva a L'Aquila per esigenze universitarie. Ha dunque concluso come in atti.
Nella stessa memoria, la resistente si è riportata a quanto già dedotto e richiesto nei propri scritti.
4 Nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la resistente ha replicato agli assunti avversari sulla proprietà della casa che era dei propri genitori, dando conto di non averla ricevuta in eredità perché lasciata alla figlia delle parti e a quanto ex adverso rilevato sul trasferimento della figlia a vivere altrove, evidenziando che essa coabitava ancora con la madre e studiava a SS.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova orale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il Difensore di parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni formulate in atti, il Difensore di parte resistente ha reiterato le istanze istruttorie disattese e le conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione innanzi al GI.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande già formulate, rilevando che sono “indimostrati gli assunti rapporti dell' con la badante del padre”. Pt_1
Nei medesimi scritti, la resistente ha reiterato le domande prospettate, rappresentando, vi è più, a supporto delle richieste economiche, di non percepire più il reddito di cittadinanza dal gennaio
2024.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1 e all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/70.
Nello specifico, a tali esiti si perviene considerando il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 26.06.2013 ed il decreto di omologa della separazione cron. n. 7782/2013, emesso dal Tribunale di Frosinone l'8.07.2013 (all.i al ricorso), inferendo la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore degli atti del presente giudizio di divorzio e, in particolare, dalla adesione della moglie alla domanda di divorzio promossa dal marito e dal fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale;
tenuto conto della decorrenza dei termini di legge.
3. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, va respinta la domanda della di assegno divorzile a carico del marito. CP_1
In punto di diritto giova osservare che l'assegno divorzile è regolato dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di
5 somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Al riguardo la Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 ha affermato che “il giudice dispone sull'assegno di divorzio in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma”; dunque “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”; sul presupposto della preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, non solo a connotazione assistenziale, ha altresì evidenziato che “il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale (…) ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”; così, declinando in modo effettivo il principio di autodeterminazione nel suo profilo dinamico e coniugandolo con quello della dignità della persona, ha dunque stabilito, circa le modalità concrete di svolgimento del giudizio sulla sussistenza e quantificazione del diritto, che “La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica e oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”; “(…) partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto
6 prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
In continuità con i principi richiamati presenta rilievo richiamare il recente arresto della Cassazione
n. 21797/2024 per cui “L'assegno di divorzio ha una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, finalizzata a colmare lo squilibrio economico tra gli ex coniugi determinato dal contributo dato da uno di essi alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare dell'altro. Tale assegno è giustificato non solo in presenza di rinunce a opportunità professionali, ma anche quando vi sia una disparità economico-patrimoniale significativa tra i coniugi dovuta al contributo economico fornito durante il matrimonio. La solidarietà post-coniugale è alla base del riconoscimento dell'assegno di divorzio.”.
Nel caso di specie, facendo applicazione dei dicta di cui sopra deve pervenirsi ad una valutazione sfavorevole circa l'an del diritto all'assegno.
Difatti, pur vero, quanto alla situazione economica della parte richiedente, che essa ha dichiarato di essere disoccupata, salvo aver in passato svolto lavori saltuari come badante con retribuzione in natura (come riferito dalla resistente nell'udienza presidenziale del 17.11.2021; mentre risultano comunque generiche le dichiarazioni del teste escusso per cui “[…] non lo so di Tes_1
preciso. Posso dire che frequentando una pizzeria in Sora, che frequentavo solo di giorno, a volte vedevo la signora che entrava ed usciva da una abitazione retrostante la pizzeria. A volte CP_1
usciva insieme ad una signora ed a volte passeggiavano insieme sulla stradina adiacente alla proprietà […]”, si veda il verbale dell'udienza del 19.01.2024)); di essere stata aiutata economicamente dai propri genitori, percettori di pensione, fino al loro decesso (come rappresentato negli scritti di parte resistente); di aver ricevuto, a partire dal 2020, il reddito di cittadinanza per somme mensili ammontanti ad euro 450,00, con l'impegno, perciò, di prestare servizio per il
Comune di Monte San AN PA (come ammesso nell'audizione innanzi al Presidente del
Tribunale e negli scritti di parte), dichiarando, nel modello Isee degli anni dal 2019 al 2021, di essere priva di redditi, tranne il mantenimento per la figlia studentessa nella misura di euro 3.000,00 annui (ma di essere anche comproprietaria, in ragione della metà, della casa di abitazione, di essere titolare di un'autovettura, di essere intestataria di un rapporto finanziario con giacenze per poche decine di euro, vedi all. 4 alla comparsa di costituzione e deposito della resistente del 26.01.2022), e nell'Isee del 2022 di percepire somme appena superiori ad euro 7.000,00 annui (vedi relativo documento all. del 3.05.2024 di parte resistente), mette conto rilevare che la stessa deve ritenersi quantomeno capace di prestare lavoro.
7 Rileva, a tal fine, valorizzare anzitutto l'età della resistente di anni 40 (nata nel 1984), separatasi dal marito quando aveva appena 29 anni, nonché la mancanza di elementi in atti, anche solo dedotti, che facciano dubitare della idoneità fisica della stessa a prestare attività lavorativa anche di tipo materiale e lo svolgimento, in passato, di lavori, sia pure saltuari, come badante, unitamente al rilievo che la separazione dal marito (nel 2013) avveniva al tempo in cui l'unica figlia (nata nel
2001) aveva già 12 anni e, fin dall'inizio del presente giudizio, maggiorenne.
Deve anche rilevarsi che non pare persuasiva la circostanza che si dedicava all'assistenza dei propri genitori affetti da gravi patologie e deceduti, la madre, nel 2014 e, il padre, nel 2020, tenuto conto che (solo in parte documentate le dette patologie, vedi all. 3 alla memoria di costituzione in fase presidenziale, e genericamente richiesta la prova orale su tale circostanza) non si è neppure specificamente dedotto, oltre che non essersi offerto riscontro, di un impegno di assistenza del tutto incompatibile con lo svolgimento di qualunque attività lavorativa, in ogni caso espletabile dopo il
2020.
Non può trascurarsi neppure che essa, titolare di un assegno di mantenimento a carico del marito di appena euro 100,00, vi rinunciava con riferimento a tutte le mensilità dal luglio 2015 al gennaio
2017 e poi nei mesi da gennaio a maggio 2018 e a luglio 2018, nonché a novembre 2019 (vedi quietanze per il versamento del mantenimento per la figlia, firmate anche per rinuncia all'assegno per la moglie, versate in atti dal marito, ed escluse, invece, le ulteriori quietanze per le quali si è effettuato il disconoscimento della sottoscrizione, seguito dalla dichiarazione della controparte di non volersene avvalere e pertanto di non intendere elevare istanza di verificazione). Siffatta circostanza lascia presagire la disponibilità di redditi diversi, in quanto si trattava di una somma già di per sé del tutto insufficiente per provvedere al proprio sostentamento e, comunque, non rinunciabile da chi vive dell'aiuto dei propri genitori e dei proventi di lavori del tutto saltuari e retribuiti in natura, per di più convivente con una figlia adolescente e oggi giovane adulta, studentessa, per la quale riceve la somma di euro 300,00 mensili di mantenimento da parte del padre e sopporta al 50% le spese straordinarie.
Va anche rilevato che la stessa ereditava il diritto di abitazione dell'appartamento al piano primo di un edificio di maggior consistenza sito in Pescosolido, con porzione di corte ed edifici pertinenziali da parte del proprio padre deceduto, la cui proprietà era lasciata alla figlia delle parti Parte_2
(come da testamento prodotto in all. alla seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. della resistente;
tardiva la produzione della visura inerente le proprietà immobiliari in quanto allegata alla comparsa conclusionale, ma deve notarsi che nessuna delle deduzioni avversarie lascia presagire la titolarità di diritti su immobili diversi da quelli indicati innanzi e tempestivamente documentati in atti).
8 Posto quanto sopra, deve considerarsi la resistente dotata di adeguati redditi propri ovvero della capacità di procurarsene.
Invero esiste uno squilibrio economico a vantaggio del marito, il quale, appartenente al corpo dell'Aeronautica Militare, in servizio presso il reparto 77° Stormo di Latina da prima del matrimonio, era titolare del reddito su cui si fondava il ménage familiare e percepiva, nell'anno
2018 euro 38.539,01 annui lordi, nell'anno 2019 redditi annui lordi di euro 36.924,72, nell'anno
2020 redditi annui lordi pari ad euro 36.828,86, nell'anno 2021 redditi annui lordi pari ad euro
36.804,00, nell'anno 2022 redditi annui lordi pari ad euro 41.354,00 (si vedano cud del 2019, 2020,
2021 all. al ricorso;
modelli 730 del 2021, 2022, 2023, versati in atti dal ricorrente il 23.04.2024 come da ordine giudiziale). Di scarna rilevanza il dato (dedotto senza essere meglio circostanziato in ordine al tipo di rapporto e all'impegno profuso dal ricorrente in tale attività) che lo stesso svolgesse un secondo lavoro non regolarizzato presso la “E.G. Camp s.r.l.”, operante Pt_1 nell'ambito del montaggio di verande, terrazze e coperture da campeggio (si veda allegazione sul punto nella memoria di costituzione della resistente innanzi al GI), tenuto conto che non sono stati offerti elementi tali da far ritenere possibile un'incidenza significativa sulla situazione reddituale del ricorrente. Lo stesso risulta altresì titolare di autoveicolo Citroen tg. CN818EZ, di autoveicolo Fiat tg. FR508780, di autoveicolo Fiat CS874AL, di motociclo Honda tg. AC42568, di autoveicolo
Mercedes tg. RM7E6974 (si veda visura pra versata in atti il 23.04.2024), nonché contitolare con la moglie dell'immobile già adibito a casa coniugale e dei terreni circostanti, compendio sottoposto a procedura esecutiva (si veda visura catastale versata in atti dal ricorrente il 23.04.2024 come da ordine giudiziale). pacificamente risulta convivente con il proprio genitore, titolare di Pt_1
pensione, presso un immobile e con la nuova compagna, tale , assunta come CP_3 Persona_2 badante dallo stesso padre dell' (vedi contratto di lavoro come badante, all. del ricorrente del Pt_1
22.11.2021 e sul rapporto tra la detta donna e il ricorrente deduzioni della resistente non contestate, essendo tardiva e aspecifica la considerazione del ricorrente al riguardo nella comparsa conclusionale).
Ciò nondimeno non può ritenersi, in considerazione del percorso scolastico e lavorativo della e in mancanza di deduzioni specifiche sul punto, che le minori consistenze economiche su Pt_3 cui può contare quest'ultima siano effetto di scelte matrimoniali implicanti il sacrificio di più redditizie prospettive lavorative.
Va anche osservato che, nonostante la convivenza matrimoniale durava all'incirca 10 anni, il l'eventuale contributo dato dalla alla formazione del patrimonio familiare o personale del Pt_3
marito (in nessun modo specificati, né il contributo né i patrimoni accumulati, il primo che può immaginarsi consistito nel dedicarsi alla cura della casa e della figlia, tenuto conto che risulta dal
9 ricorso di separazione che essa allora era priva di lavoro e che l'unico reddito promanava dal lavoro del marito) può ritenersi che abbia trovato, comunque, compensazione sia, negli anni di matrimonio, mediante il supporto del marito alle esigenze economiche della moglie, desumibile dalla circostanza emersa per cui lo stipendio del marito rappresentava la principale fonte di reddito per il nucleo (vedi ricorso per la separazione personale dei coniugi, all. d al ricorso), sia dall'avere i coniugi acquistato/realizzato un immobile destinato alla casa coniugale di cui sono comproprietari, pur essendo il relativo mutuo intestato al o pagato dal solo marito (ciò che è inferibile dalla circostanza che il sostentamento della famiglia era fondato sul solo stipendio del marito e che la stessa resistente attribuisce alla responsabilità del marito l'omesso pagamento dei ratei e il successivo avvio dell'esecuzione immobiliare;
nulla essendo stato dedotto, vi è più, circa eventuali investimenti di somme proprie della moglie nella casa familiare), senza che possa attribuirsi rilievo alla circostanza dell'attuale assoggettamento dell'immobile ad esecuzione forzata (atteso che potrebbe aversi un disavanzo attivo dalla vendita coatta da dividersi tra i coniugi comproprietari e che, in ogni caso, di tale immobile, come detto presumibilmente acquistato a spese del marito, la moglie godeva durante il matrimonio e dopo la separazione continuando abitarlo con la figlia).
Posto quanto sopra, sia nella logica assistenziale sia in logica perequativo-compensativa, entrambe sottese all'assegno divorzile, deve ravvisarsi l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno in favore della moglie.
4. Quanto al regime inerente la prole deve statuirsi come segue.
Deve osservarsi in punto di diritto, che il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in casi di crisi familiare.
Ai sensi del disposto dell'art. 337 septies c.c., il dovere di mantenimento dei figli si estende oltre la maggiore età, fino al conclamarsi della loro indipendenza economica.
Costantemente la giurisprudenza ha, al riguardo, affermato l'esistenza di una legittimazione concorrente del coniuge convivente con il figlio maggiorenne, che può agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, anche in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio per conseguire il versamento dell'assegno (cfr. in tal senso, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. 19607 del 26.9.2011; Cass. civ. n. 21437 del 12.10.2007; Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2014, n. 359,
Cass. Civ., Sez. I, 08.09.2014, n. 18869, e per quella di merito, Tribunale Modena 27.1.2011;
Tribunale Genova, 6.2.2007; Tribunale Messina, 26.4.2006; Tribunale Catania, 14.4.2006; Trib.
Enna, 24.02.2019, n. 31; Trib. Crotone, 25.11.2019, n. 1370).
10 La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5088/2018 e Cass. 12952/2016). Il giudice di merito, a tal fine, è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono, tuttavia, essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (così Cass. 18076/2014; Cass. 10207/2019; Cass. 17183/2020). Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo sul piano economico, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020; Cass. 27904/2021).
Quanto al profilo della quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole, va detto che, ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c., essa si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa, da intendersi, secondo la giurisprudenza (Cass. 3974/2002; Cass. 17189/2012), anche come capacità di produrre reddito da lavoro;
e va declinata in base ai criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c..
Quanto all'an debeautur del mantenimento della figlia ormai maggiorenne delle parti (di anni 24) deve osservarsi che non è contestato che essa frequenti l'università, ma non vi è riscontro dell'assunto del padre che si sia trasferita a L'Aquila per svolgere ivi gli studi, risultando in atti il piano di studi della facoltà di Lingue e Lettere Moderne presso l'Università di SS (vedi all. alla seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. della resistente).
Tanto premesso, non può dubitarsi del diritto al mantenimento della figlia fondatamente preteso dalla madre.
Il Collegio ritiene congrua la somma di euro 400,00 mensili, con aggiornamento Istat dal 2026, oltre il contributo per le spese straordinarie nella misura del 50%.
11 Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche delle parti innanzi riportate.
Rileva, altresì, ai fini in disamina, l'età raggiunta dalla figlia delle parti (ciò che afferma consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui l'accrescimento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità, per cui la domanda di aumento dell'assegno per il suo mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione, vedi Cass.
8927/12; Cass. 400/10; Cass. 17055/07; nella giurisprudenza di merito Trib. Velletri, sez. I,
16.04.2020, n. 637), nonché la valenza economica dei compiti di assistenza e cura assolti in via del tutto prevalente dalla madre, con la quale la figlia coabita.
Non può essere accolta la domanda del padre di versamento diretto delle somme al detto titolo in favore della figlia.
Ai sensi dell'art. 337 septies c.c. il versamento, salva diversa disposizione del giudice, deve essere effettuato direttamente all'avente diritto.
La disposizione di versamento diretto al figlio postula una domanda del soggetto legittimato (in termini Cass. 25300/2013 per cui “Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto
a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato”; “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 12/11/2021, n.34100)..
Nel caso di specie la richiesta del padre di provvedere alla corresponsione diretta in favore della figlia è stata contrastata dalla madre, con la quale – come detto – deve ritenersi che la figlia coabiti,
e manca una domanda in termini della figlia legittimata a pretendere la somma al detto titolo.
12 Dirimente la mancanza di domande giudiziali da parte della madre e della figlia coerenti con l'assunto accordo tra le parti circa il versamento del contributo paterno direttamente in favore della figlia, vale, comunque, osservare che l'adempimento in favore della figlia effettuato dal padre, di per sé, non è sufficiente a confortare dell'adesione della madre alla detta modalità esecutiva (è pacifico che l' provvedeva in favore della figlia anziché a versare le somme a titolo di Pt_1
mantenimento della figlia in favore della madre;
mentre il teste escusso, del tutto Tes_1 genericamente ha dichiarato che esisteva un accordo tra le parti sul punto, riferendo che “[…] Posso dire che l' mi ha detto di essersi accordato con la ex moglie affinchè potesse versare questo Pt_1
denaro sulla carta prepagata intestata alla figlia maggiorenne […]”, si veda verbale dell'udienza del 19.01.2024; inoltre tardiva la produzione dall'estratto della movimentazione della carta poste pay intestata alla figlia, in quanto versato in atti unitamente alla terza memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c. dell'11.07.2022, da tutto ciò potendosi evincere esclusivamente che tale era la modalità di adempimento posta in essere dal padre, non certo che ricevesse l'assenso della madre tanto da potersi ritenere concordata).
Nessuna domanda appare proposta dalla con riferimento agli assegni familiari in passato CP_1
percepiti dal padre in via esclusiva per la figlia, ancorché, al tempo in cui era minorenne, era collocata presso la madre.
5. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione ex art. 92, c.p.c., stante la parziale soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pescosolido
(FR), il 24.05.2000, da , nato in [...] (a Lione), il Parte_1
22.02.1971, e , nata a [...], il [...] (trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000, atto Numero
1, Parte I, Serie );
- rigetta la domanda di assegno divorzile elevata dalla moglie;
- dispone che il padre versi in favore della madre per il mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma, , la somma mensile di euro 400,00, da Parte_2
aggiornarsi in base agli indici Istat a partire dal 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− compensa le spese di lite.
13 Frosinone, 25.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1190/2021 istaurata da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Lettieri, per procura Parte_1
congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gulia, per procura Controparte_1
congiunta alla memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile – regolamentazione prole maggiorenne.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.04.2021 e ritualmente notificato, ha Parte_1
adito questo Tribunale domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 dallo stesso contratto con la coniuge, ; di revocare l'assegno di mantenimento Controparte_1 previsto in sede di separazione in favore della moglie, dell'importo di euro 100,00 mensili;
di confermare la contribuzione paterna per il mantenimento della figlia ormai maggiorenne fissata nella misura di euro 300,00 mensili nel regime di separazione, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, disponendo il versamento diretto della detta somma in favore della figlia.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio concordatario in
Pescosolido (FR), il 24.05.2000, scegliendo il regime della comunione dei beni;
dalla relazione coniugale nasceva una figlia, nella data del 10.08.2001; divenuta intollerabile la vita Per_1 coniugale, con decreto del Tribunale di Frosinone n. 7782/2013 dell'8.07.2013, veniva omologata la separazione personale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento condiviso della figlia delle parti, allora minorenne, con collocamento della stessa presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale sita in Monte San AN PA, via Ara le Gotte n. 1, alla madre, la regolamentazione delle visite paterne alla figlia minore, la contribuzione paterna al mantenimento della detta figlia nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il mantenimento della moglie nella misura di euro 100,00 mensili;
i coniugi, da allora, avevano sempre vissuto separatamente, l' in Castelliri e la in Pt_1 CP_1
Pescosolido, e non si erano più riconciliati;
all'epoca della separazione, la moglie era disoccupata, ma, successivamente, s'impegnava in modo continuo come collaboratrice domestica e assistente di anziani, seppure con rapporti di lavoro non regolarizzati e, perciò, dal luglio 2015, rinunciava al mantenimento in proprio favore;
l' prestava servizio per il Ministero della Difesa nel corpo Pt_1 dell'Aeronautica Militare, in forza presso la sede del 77° Stormo di Latina;
dal maggio 2020
l' iniziava a versare il mantenimento per la figlia, ormai maggiorenne ma non ancora Pt_1
economicamente autonoma, direttamente in favore della stessa, su carta prepagata Postepay ad essa intestata.
Ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale , aderendo alla domanda Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso promossa e chiedendo, in via riconvenzionale, di porre a carico del marito l'assegno divorzile dell'importo di euro 250,00 mensili, nonché di prevedere il contributo paterno per il mantenimento della figlia nella misura di euro 400,00 mensili, da versarsi in favore della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, di confermare le condizioni previste in sede di separazione.
La resistente, soffermandosi sulle condizioni reddituali dei coniugi, ha contestato la circostanza dedotta dal marito per cui essa rinunciava ad ogni mensilità del mantenimento in suo favore, dando conto al riguardo che i coniugi, all'epoca della separazione, concordavano che il marito avrebbe
2 corrisposto esclusivamente le somme di euro 100,00 mensili per il mantenimento della moglie e di euro 300,00 per la figlia, onde consentirgli di sopportare il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e, sempre a tal fine, la moglie rinunciava all'assegno per sé in alcune mensilità; che, ciò nondimeno, l' si rendeva moroso nella restituzione del mutuo verso la Pt_1
, al punto che l'immobile già adibito a casa coniugale era sottoposto alla Controparte_2
procedura esecutiva immobiliare n. 153/2019, instaurata presso il Tribunale di Frosinone;
ha contestato, altresì, che avesse un lavoro stabile ma non regolarizzato, dichiarando, di contra, di essere disoccupata sin dal tempo della separazione e di essersi, negli anni, dovuta dedicare all'assistenza ai propri genitori, colpiti da lunghe malattie e poi deceduti, i quali erano percettori di pensione e di indennità di invalidità, mediante le quali fornivano aiuto economico alla stessa figlia odierna resistente;
ha rilevato che, invece, l' aveva avuto un miglioramento delle proprie Pt_1 condizioni economiche, atteso che continuava a prestare servizio per l'Aeronautica Militare, presso la quale era arruolato fin da prima del matrimonio, ricevendo un aumento della retribuzione per l'anzianità di servizio, tanto da vantare, nell'anno 2019, un reddito annuo pari a circa euro
38.000,00; che inoltre egli coabitava con il proprio padre, percettore di redditi propri e proprietario dell'immobile da essi abitato, sicché non sosteneva costi abitativi;
che il marito, non ottemperando al pagamento dei ratei di mutuo, risparmiando quanto mensilmente dovuto a tale titolo;
che, infine, lo stesso percepiva gli assegni familiari in via esclusiva fino alla maggiore età della figlia;
ha anche aggiunto, sul mantenimento della figlia, che il miglioramento delle condizioni economiche del padre per le ragioni descritte, unitamente allo sviluppo psico-fisico della detta figlia e alle conseguenti maggiori esigenze che ne scaturivano, già solo considerando che la stessa era iscritta alla facoltà di lingue dell'università di SS, comportavano un aumento delle spese da sostenere nel suo interesse e, dunque, implicavano la fissazione di un maggior importo a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia;
che, inoltre, in base all'accordo raggiunto in sede di separazione,
l' doveva versare in favore della la somma dovuta per il mantenimento della figlia, Pt_1 CP_1
sicché, arbitrariamente, lo stesso, negli ultimi mesi, effettuava il pagamento direttamente alla figlia.
Con le note autorizzate in fase presidenziale, il ricorrente ha evidenziato che le somme previste in separazione per il mantenimento della moglie e della figlia non erano condizionate al pagamento del mutuo e che, comunque, le condizioni economiche della moglie erano persino migliorate rispetto all'epoca della separazione, avendo medio tempore iniziato a lavorare stabilmente, sia pure senza contratto, oltre che a percepire reddito di cittadinanza di euro 450,00 mensili, ed essendo comunque capace di prestare lavoro (in ragione dell'età della stessa e del minor impegno necessario CP_1
alla crescita di una figlia ormai ventenne), avendo, inoltre, ricevuto in eredità dal padre la casa in
Pescocostanzo dove viveva;
l' ha anche rilevato che la pensione del proprio padre era Pt_1
3 completamente destinata alle esigenze dello stesso, provvedendo, invece, l' a sopportare le Pt_1 spese di vitto e di gestione dell'abitazione; ha infine dato conto che era la moglie a chiedere di versare direttamente in favore della figlia le somme per il mantenimento della stessa. Su tali premesse, il ricorrente ha insistito nelle richieste di cui al ricorso.
Nelle medesime note la resistente ha dato conto di percepire reddito di cittadinanza dal 2020 di euro
450,00 mensili e di essere perciò stata destinata al servizio presso il Comune di Monte San
AN PA, ma ha ribadito di essere disoccupata;
ha evidenziato di nuovo che le rinunce al mantenimento in proprio favore erano avvenute solo in alcuni mensilità e, perciò, ha disconosciuto le firme che risultano apposte su diverse quietanze depositate dal marito e specificate nell'atto; ha aggiunto che la badante assunta per prestare assistenza al padre del ricorrente è la nuova compagna convivente di quest'ultimo e che la somma di euro 1.100,00 mensili indicata dallo stesso come proprio stipendio è al netto di cessioni del quinto e/o prestiti dallo stesso contratti e non rilevanti ai fini che occupano. Ciò posto, ha insistito nelle proprie richieste.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'ordinanza presidenziale del 9.12.2021 ha revocato il mantenimento previsto in favore della moglie in sede di separazione e confermato per il resto il regime economico e di gestione della famiglia di cui alle condizioni di separazione omologate. Sicché la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha dato atto che in sede di separazione i coniugi si erano accordati anche sugli assegni per il nucleo familiare lasciandoli a beneficio del marito. Lo stesso ha insistito nelle domande già promosse, oltre che domandato che gli assegni per il nucleo familiare continuino ad essere percepiti in via esclusiva dal padre.
Nella comparsa di costituzione innanzi al GI, la resistente ha reiterato le domande elevate in atti, aggiungendo alle considerazioni già svolte nei precedenti scritti che il marito svolgeva un secondo lavoro non regolarizzato per conto della società “E.G. Camp s.r.l.”, operante nel campo dell'installazione di verande, terrazze e coperture da campeggio, e contestando l'esistenza di un accordo tra le parti circa la percezione dell'assegno per il nucleo familiare da parte del padre.
Nella prima udienza innanzi al GI la Difesa del ricorrente ha dichiarato di non elevare istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, viste le altre versate in atti.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., il ricorrente ha rilevato che viveva in Castelliri presso un alloggio con il proprio padre e non in un immobile di proprietà, che egli aveva cessato di CP_3
percepire gli assegni familiari dal raggiungimento della maggiore età da parte della figlia, che quest'ultima viveva a L'Aquila per esigenze universitarie. Ha dunque concluso come in atti.
Nella stessa memoria, la resistente si è riportata a quanto già dedotto e richiesto nei propri scritti.
4 Nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la resistente ha replicato agli assunti avversari sulla proprietà della casa che era dei propri genitori, dando conto di non averla ricevuta in eredità perché lasciata alla figlia delle parti e a quanto ex adverso rilevato sul trasferimento della figlia a vivere altrove, evidenziando che essa coabitava ancora con la madre e studiava a SS.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova orale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il Difensore di parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni formulate in atti, il Difensore di parte resistente ha reiterato le istanze istruttorie disattese e le conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione innanzi al GI.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande già formulate, rilevando che sono “indimostrati gli assunti rapporti dell' con la badante del padre”. Pt_1
Nei medesimi scritti, la resistente ha reiterato le domande prospettate, rappresentando, vi è più, a supporto delle richieste economiche, di non percepire più il reddito di cittadinanza dal gennaio
2024.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1 e all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/70.
Nello specifico, a tali esiti si perviene considerando il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 26.06.2013 ed il decreto di omologa della separazione cron. n. 7782/2013, emesso dal Tribunale di Frosinone l'8.07.2013 (all.i al ricorso), inferendo la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore degli atti del presente giudizio di divorzio e, in particolare, dalla adesione della moglie alla domanda di divorzio promossa dal marito e dal fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale;
tenuto conto della decorrenza dei termini di legge.
3. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, va respinta la domanda della di assegno divorzile a carico del marito. CP_1
In punto di diritto giova osservare che l'assegno divorzile è regolato dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di
5 somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Al riguardo la Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 ha affermato che “il giudice dispone sull'assegno di divorzio in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma”; dunque “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”; sul presupposto della preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, non solo a connotazione assistenziale, ha altresì evidenziato che “il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale (…) ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”; così, declinando in modo effettivo il principio di autodeterminazione nel suo profilo dinamico e coniugandolo con quello della dignità della persona, ha dunque stabilito, circa le modalità concrete di svolgimento del giudizio sulla sussistenza e quantificazione del diritto, che “La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica e oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”; “(…) partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto
6 prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
In continuità con i principi richiamati presenta rilievo richiamare il recente arresto della Cassazione
n. 21797/2024 per cui “L'assegno di divorzio ha una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, finalizzata a colmare lo squilibrio economico tra gli ex coniugi determinato dal contributo dato da uno di essi alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare dell'altro. Tale assegno è giustificato non solo in presenza di rinunce a opportunità professionali, ma anche quando vi sia una disparità economico-patrimoniale significativa tra i coniugi dovuta al contributo economico fornito durante il matrimonio. La solidarietà post-coniugale è alla base del riconoscimento dell'assegno di divorzio.”.
Nel caso di specie, facendo applicazione dei dicta di cui sopra deve pervenirsi ad una valutazione sfavorevole circa l'an del diritto all'assegno.
Difatti, pur vero, quanto alla situazione economica della parte richiedente, che essa ha dichiarato di essere disoccupata, salvo aver in passato svolto lavori saltuari come badante con retribuzione in natura (come riferito dalla resistente nell'udienza presidenziale del 17.11.2021; mentre risultano comunque generiche le dichiarazioni del teste escusso per cui “[…] non lo so di Tes_1
preciso. Posso dire che frequentando una pizzeria in Sora, che frequentavo solo di giorno, a volte vedevo la signora che entrava ed usciva da una abitazione retrostante la pizzeria. A volte CP_1
usciva insieme ad una signora ed a volte passeggiavano insieme sulla stradina adiacente alla proprietà […]”, si veda il verbale dell'udienza del 19.01.2024)); di essere stata aiutata economicamente dai propri genitori, percettori di pensione, fino al loro decesso (come rappresentato negli scritti di parte resistente); di aver ricevuto, a partire dal 2020, il reddito di cittadinanza per somme mensili ammontanti ad euro 450,00, con l'impegno, perciò, di prestare servizio per il
Comune di Monte San AN PA (come ammesso nell'audizione innanzi al Presidente del
Tribunale e negli scritti di parte), dichiarando, nel modello Isee degli anni dal 2019 al 2021, di essere priva di redditi, tranne il mantenimento per la figlia studentessa nella misura di euro 3.000,00 annui (ma di essere anche comproprietaria, in ragione della metà, della casa di abitazione, di essere titolare di un'autovettura, di essere intestataria di un rapporto finanziario con giacenze per poche decine di euro, vedi all. 4 alla comparsa di costituzione e deposito della resistente del 26.01.2022), e nell'Isee del 2022 di percepire somme appena superiori ad euro 7.000,00 annui (vedi relativo documento all. del 3.05.2024 di parte resistente), mette conto rilevare che la stessa deve ritenersi quantomeno capace di prestare lavoro.
7 Rileva, a tal fine, valorizzare anzitutto l'età della resistente di anni 40 (nata nel 1984), separatasi dal marito quando aveva appena 29 anni, nonché la mancanza di elementi in atti, anche solo dedotti, che facciano dubitare della idoneità fisica della stessa a prestare attività lavorativa anche di tipo materiale e lo svolgimento, in passato, di lavori, sia pure saltuari, come badante, unitamente al rilievo che la separazione dal marito (nel 2013) avveniva al tempo in cui l'unica figlia (nata nel
2001) aveva già 12 anni e, fin dall'inizio del presente giudizio, maggiorenne.
Deve anche rilevarsi che non pare persuasiva la circostanza che si dedicava all'assistenza dei propri genitori affetti da gravi patologie e deceduti, la madre, nel 2014 e, il padre, nel 2020, tenuto conto che (solo in parte documentate le dette patologie, vedi all. 3 alla memoria di costituzione in fase presidenziale, e genericamente richiesta la prova orale su tale circostanza) non si è neppure specificamente dedotto, oltre che non essersi offerto riscontro, di un impegno di assistenza del tutto incompatibile con lo svolgimento di qualunque attività lavorativa, in ogni caso espletabile dopo il
2020.
Non può trascurarsi neppure che essa, titolare di un assegno di mantenimento a carico del marito di appena euro 100,00, vi rinunciava con riferimento a tutte le mensilità dal luglio 2015 al gennaio
2017 e poi nei mesi da gennaio a maggio 2018 e a luglio 2018, nonché a novembre 2019 (vedi quietanze per il versamento del mantenimento per la figlia, firmate anche per rinuncia all'assegno per la moglie, versate in atti dal marito, ed escluse, invece, le ulteriori quietanze per le quali si è effettuato il disconoscimento della sottoscrizione, seguito dalla dichiarazione della controparte di non volersene avvalere e pertanto di non intendere elevare istanza di verificazione). Siffatta circostanza lascia presagire la disponibilità di redditi diversi, in quanto si trattava di una somma già di per sé del tutto insufficiente per provvedere al proprio sostentamento e, comunque, non rinunciabile da chi vive dell'aiuto dei propri genitori e dei proventi di lavori del tutto saltuari e retribuiti in natura, per di più convivente con una figlia adolescente e oggi giovane adulta, studentessa, per la quale riceve la somma di euro 300,00 mensili di mantenimento da parte del padre e sopporta al 50% le spese straordinarie.
Va anche rilevato che la stessa ereditava il diritto di abitazione dell'appartamento al piano primo di un edificio di maggior consistenza sito in Pescosolido, con porzione di corte ed edifici pertinenziali da parte del proprio padre deceduto, la cui proprietà era lasciata alla figlia delle parti Parte_2
(come da testamento prodotto in all. alla seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. della resistente;
tardiva la produzione della visura inerente le proprietà immobiliari in quanto allegata alla comparsa conclusionale, ma deve notarsi che nessuna delle deduzioni avversarie lascia presagire la titolarità di diritti su immobili diversi da quelli indicati innanzi e tempestivamente documentati in atti).
8 Posto quanto sopra, deve considerarsi la resistente dotata di adeguati redditi propri ovvero della capacità di procurarsene.
Invero esiste uno squilibrio economico a vantaggio del marito, il quale, appartenente al corpo dell'Aeronautica Militare, in servizio presso il reparto 77° Stormo di Latina da prima del matrimonio, era titolare del reddito su cui si fondava il ménage familiare e percepiva, nell'anno
2018 euro 38.539,01 annui lordi, nell'anno 2019 redditi annui lordi di euro 36.924,72, nell'anno
2020 redditi annui lordi pari ad euro 36.828,86, nell'anno 2021 redditi annui lordi pari ad euro
36.804,00, nell'anno 2022 redditi annui lordi pari ad euro 41.354,00 (si vedano cud del 2019, 2020,
2021 all. al ricorso;
modelli 730 del 2021, 2022, 2023, versati in atti dal ricorrente il 23.04.2024 come da ordine giudiziale). Di scarna rilevanza il dato (dedotto senza essere meglio circostanziato in ordine al tipo di rapporto e all'impegno profuso dal ricorrente in tale attività) che lo stesso svolgesse un secondo lavoro non regolarizzato presso la “E.G. Camp s.r.l.”, operante Pt_1 nell'ambito del montaggio di verande, terrazze e coperture da campeggio (si veda allegazione sul punto nella memoria di costituzione della resistente innanzi al GI), tenuto conto che non sono stati offerti elementi tali da far ritenere possibile un'incidenza significativa sulla situazione reddituale del ricorrente. Lo stesso risulta altresì titolare di autoveicolo Citroen tg. CN818EZ, di autoveicolo Fiat tg. FR508780, di autoveicolo Fiat CS874AL, di motociclo Honda tg. AC42568, di autoveicolo
Mercedes tg. RM7E6974 (si veda visura pra versata in atti il 23.04.2024), nonché contitolare con la moglie dell'immobile già adibito a casa coniugale e dei terreni circostanti, compendio sottoposto a procedura esecutiva (si veda visura catastale versata in atti dal ricorrente il 23.04.2024 come da ordine giudiziale). pacificamente risulta convivente con il proprio genitore, titolare di Pt_1
pensione, presso un immobile e con la nuova compagna, tale , assunta come CP_3 Persona_2 badante dallo stesso padre dell' (vedi contratto di lavoro come badante, all. del ricorrente del Pt_1
22.11.2021 e sul rapporto tra la detta donna e il ricorrente deduzioni della resistente non contestate, essendo tardiva e aspecifica la considerazione del ricorrente al riguardo nella comparsa conclusionale).
Ciò nondimeno non può ritenersi, in considerazione del percorso scolastico e lavorativo della e in mancanza di deduzioni specifiche sul punto, che le minori consistenze economiche su Pt_3 cui può contare quest'ultima siano effetto di scelte matrimoniali implicanti il sacrificio di più redditizie prospettive lavorative.
Va anche osservato che, nonostante la convivenza matrimoniale durava all'incirca 10 anni, il l'eventuale contributo dato dalla alla formazione del patrimonio familiare o personale del Pt_3
marito (in nessun modo specificati, né il contributo né i patrimoni accumulati, il primo che può immaginarsi consistito nel dedicarsi alla cura della casa e della figlia, tenuto conto che risulta dal
9 ricorso di separazione che essa allora era priva di lavoro e che l'unico reddito promanava dal lavoro del marito) può ritenersi che abbia trovato, comunque, compensazione sia, negli anni di matrimonio, mediante il supporto del marito alle esigenze economiche della moglie, desumibile dalla circostanza emersa per cui lo stipendio del marito rappresentava la principale fonte di reddito per il nucleo (vedi ricorso per la separazione personale dei coniugi, all. d al ricorso), sia dall'avere i coniugi acquistato/realizzato un immobile destinato alla casa coniugale di cui sono comproprietari, pur essendo il relativo mutuo intestato al o pagato dal solo marito (ciò che è inferibile dalla circostanza che il sostentamento della famiglia era fondato sul solo stipendio del marito e che la stessa resistente attribuisce alla responsabilità del marito l'omesso pagamento dei ratei e il successivo avvio dell'esecuzione immobiliare;
nulla essendo stato dedotto, vi è più, circa eventuali investimenti di somme proprie della moglie nella casa familiare), senza che possa attribuirsi rilievo alla circostanza dell'attuale assoggettamento dell'immobile ad esecuzione forzata (atteso che potrebbe aversi un disavanzo attivo dalla vendita coatta da dividersi tra i coniugi comproprietari e che, in ogni caso, di tale immobile, come detto presumibilmente acquistato a spese del marito, la moglie godeva durante il matrimonio e dopo la separazione continuando abitarlo con la figlia).
Posto quanto sopra, sia nella logica assistenziale sia in logica perequativo-compensativa, entrambe sottese all'assegno divorzile, deve ravvisarsi l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno in favore della moglie.
4. Quanto al regime inerente la prole deve statuirsi come segue.
Deve osservarsi in punto di diritto, che il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in casi di crisi familiare.
Ai sensi del disposto dell'art. 337 septies c.c., il dovere di mantenimento dei figli si estende oltre la maggiore età, fino al conclamarsi della loro indipendenza economica.
Costantemente la giurisprudenza ha, al riguardo, affermato l'esistenza di una legittimazione concorrente del coniuge convivente con il figlio maggiorenne, che può agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, anche in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio per conseguire il versamento dell'assegno (cfr. in tal senso, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. 19607 del 26.9.2011; Cass. civ. n. 21437 del 12.10.2007; Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2014, n. 359,
Cass. Civ., Sez. I, 08.09.2014, n. 18869, e per quella di merito, Tribunale Modena 27.1.2011;
Tribunale Genova, 6.2.2007; Tribunale Messina, 26.4.2006; Tribunale Catania, 14.4.2006; Trib.
Enna, 24.02.2019, n. 31; Trib. Crotone, 25.11.2019, n. 1370).
10 La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5088/2018 e Cass. 12952/2016). Il giudice di merito, a tal fine, è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono, tuttavia, essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (così Cass. 18076/2014; Cass. 10207/2019; Cass. 17183/2020). Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo sul piano economico, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020; Cass. 27904/2021).
Quanto al profilo della quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole, va detto che, ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c., essa si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa, da intendersi, secondo la giurisprudenza (Cass. 3974/2002; Cass. 17189/2012), anche come capacità di produrre reddito da lavoro;
e va declinata in base ai criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c..
Quanto all'an debeautur del mantenimento della figlia ormai maggiorenne delle parti (di anni 24) deve osservarsi che non è contestato che essa frequenti l'università, ma non vi è riscontro dell'assunto del padre che si sia trasferita a L'Aquila per svolgere ivi gli studi, risultando in atti il piano di studi della facoltà di Lingue e Lettere Moderne presso l'Università di SS (vedi all. alla seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. della resistente).
Tanto premesso, non può dubitarsi del diritto al mantenimento della figlia fondatamente preteso dalla madre.
Il Collegio ritiene congrua la somma di euro 400,00 mensili, con aggiornamento Istat dal 2026, oltre il contributo per le spese straordinarie nella misura del 50%.
11 Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche delle parti innanzi riportate.
Rileva, altresì, ai fini in disamina, l'età raggiunta dalla figlia delle parti (ciò che afferma consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui l'accrescimento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità, per cui la domanda di aumento dell'assegno per il suo mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione, vedi Cass.
8927/12; Cass. 400/10; Cass. 17055/07; nella giurisprudenza di merito Trib. Velletri, sez. I,
16.04.2020, n. 637), nonché la valenza economica dei compiti di assistenza e cura assolti in via del tutto prevalente dalla madre, con la quale la figlia coabita.
Non può essere accolta la domanda del padre di versamento diretto delle somme al detto titolo in favore della figlia.
Ai sensi dell'art. 337 septies c.c. il versamento, salva diversa disposizione del giudice, deve essere effettuato direttamente all'avente diritto.
La disposizione di versamento diretto al figlio postula una domanda del soggetto legittimato (in termini Cass. 25300/2013 per cui “Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto
a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato”; “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 12/11/2021, n.34100)..
Nel caso di specie la richiesta del padre di provvedere alla corresponsione diretta in favore della figlia è stata contrastata dalla madre, con la quale – come detto – deve ritenersi che la figlia coabiti,
e manca una domanda in termini della figlia legittimata a pretendere la somma al detto titolo.
12 Dirimente la mancanza di domande giudiziali da parte della madre e della figlia coerenti con l'assunto accordo tra le parti circa il versamento del contributo paterno direttamente in favore della figlia, vale, comunque, osservare che l'adempimento in favore della figlia effettuato dal padre, di per sé, non è sufficiente a confortare dell'adesione della madre alla detta modalità esecutiva (è pacifico che l' provvedeva in favore della figlia anziché a versare le somme a titolo di Pt_1
mantenimento della figlia in favore della madre;
mentre il teste escusso, del tutto Tes_1 genericamente ha dichiarato che esisteva un accordo tra le parti sul punto, riferendo che “[…] Posso dire che l' mi ha detto di essersi accordato con la ex moglie affinchè potesse versare questo Pt_1
denaro sulla carta prepagata intestata alla figlia maggiorenne […]”, si veda verbale dell'udienza del 19.01.2024; inoltre tardiva la produzione dall'estratto della movimentazione della carta poste pay intestata alla figlia, in quanto versato in atti unitamente alla terza memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c. dell'11.07.2022, da tutto ciò potendosi evincere esclusivamente che tale era la modalità di adempimento posta in essere dal padre, non certo che ricevesse l'assenso della madre tanto da potersi ritenere concordata).
Nessuna domanda appare proposta dalla con riferimento agli assegni familiari in passato CP_1
percepiti dal padre in via esclusiva per la figlia, ancorché, al tempo in cui era minorenne, era collocata presso la madre.
5. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione ex art. 92, c.p.c., stante la parziale soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pescosolido
(FR), il 24.05.2000, da , nato in [...] (a Lione), il Parte_1
22.02.1971, e , nata a [...], il [...] (trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000, atto Numero
1, Parte I, Serie );
- rigetta la domanda di assegno divorzile elevata dalla moglie;
- dispone che il padre versi in favore della madre per il mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma, , la somma mensile di euro 400,00, da Parte_2
aggiornarsi in base agli indici Istat a partire dal 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− compensa le spese di lite.
13 Frosinone, 25.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
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