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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10931 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14628/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14628/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Carbone Parte_1 C.F._1
), presso lo studio del quale, in Caserta, alla via Renato Caccioppoli n. 3, è C.F._2 elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
), in persona del procuratore, , mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 di rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Strazzera Controparte_3
( ), presso lo studio della quale, in Napoli, piazza Nicola Amore n. 6, è C.F._3 elettivamente domiciliata
OPPOSTA
E
( ), in persona dei procuratori e Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
rappresentata e difesa dagli avv. ti BI ZI ( ) e Controparte_6 C.F._4
DE SA ( ), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec C.F._5
e Email_1 Email_2
TERZA INTERVENUTA
E
( ), in persona dei procuratori e Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
procuratrice di rappresentata e difesa dagli avv. ti Controparte_6 Controparte_7
pagina 1 di 14 BI ZI ( ) e DE SA ( ), C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec e Email_1
Email_2
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha precisato le conclusioni richiamando quelle formulate nella comparsa conclusionale depositata il giorno 8.3.2025. ha precisato le conclusioni richiamando quelle formulate nella comparsa Controparte_4 conclusionale depositata il 14.3.2025.
non comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi aver Controparte_1 precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 3440/2020 mediante il quale Parte_1 questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare ad quale procuratore di Controparte_1 [...]
la somma di euro 92.105,27 oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla Controparte_3 base del saldo del conto corrente n. 1000/00001389 (conto che, a far data dal 20.05.2015, ha assunto il numero 5386) acceso presso la filiale di Pomigliano d'Arco del il Controparte_8
04.04.2005 assistito, a dar data dal 07.07.2011, da apertura di credito sino ad euro 15.000,00
(revocata il 26.02.2016). L'opponente, eccepita la generica fascicolazione degli atti (con violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.) peraltro neppure risultando prodotti tutti gli atti riportati nel foliario e disconosciuti taluni documenti depositati nel fascicolo monitorio (alla pagina 4 dell'atto introduttivo del presente giudizio così si legge: “Invero tale file, di pessima qualità grafica, si compone di 14 fogli i quali sono parzialmente illeggibili. Invero le pagine 2 – 3 – 4 – 5 - 6 – 7 – 8 –
9 – 10 – 11 – 12 presentano una parte nera che compromette la lettura delle clausole contrattuali.
Allo stato anche la sottoscrizione non è riconducibile all'opponente per cui Parte_1 viene disconosciuta, ad ogni fine e conseguenza di legge ex art. 214 cpc, con riserva di riconoscerla al momento dell'esibizione ed esame dell'originale. Si disconosce ad ogni fine e conseguenza di legge ex art. 214 cpc il documento due che si compone di 13 fogli rappresentando che lo stesso è privo di data e che le sottoscrizioni risultano apposte a pagina 8 mentre a pagina 13 manca la firma. In relazione al documento tre si rileva che lo stesso non è mai stato ricevuto per cui si disconosce la sottoscrizione. In relazione alla revoca, al punto 4 si disconosce la conformità nonché pagina 2 di 14 la sottoscrizione illeggibile apposta sulla ricevuta di ritorno. In relazione al documento 5 denominato “proposta di rientro” si contesta la conformità della stessa sia l'autografia in quanto
non ha mai inviato e/o sottoscritto il detto documento, disconoscendo le Parte_1 firme ad ogni fine e conseguenza di legge ex art. 214 cpc. Si contesta la sottoscrizione sul documento datato 8.6.2016 e non fascicolato sia in quanto mai sottoscritto sia in quanto non conforme all'originale. Del pari si contestano la conformità del documento 8 e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento. Si chiede, pertanto, che il Giudice Voglia ordinare la produzione della richiamata documentazione in originale.”) ha: 1) dedotto di non avere mai ricevuto la consegna degli estratti conto, sussistendo pertanto proprio interesse a ricevere tale documentazione ai sensi dell'art. 119 t.u.b. ed ha disconosciuto la paternità delle operazioni riportate alle pagine 10 – 27 dell'atto di citazione in opposizione affermando l'esistenza del proprio diritto alla “consegna della copia della singole operazioni ex part. 119 TULB” (p. 27 dell'atto di citazione); 2) “contestato” le operazioni di addebito in data 5.7.2016 le quali avrebbero per presupposto l'erroneo accredito sul proprio conto corrente in data precedente il 21.10.2015 di un versamento in contanti di euro
8.150,00 e del versamento di 7 assegni per la somma complessiva di euro 36.860,59; 3) contestato
“ogni addebito per interessi in quanto frutto di una contabilizzazione unilaterale, non convenzionalmente pattuita” (p. 27 dell'atto di citazione).
Il ha pure proposto domanda riconvenzionale relativamente al “rendiconto bancario Pt_1 afferente al rapporto di conto corrente n. 13364/7 e dei connessi eventuali affidamenti”, alla consegna “degli estratti conto ex artt. 119, IV co. T.U.B., nonché ai sensi dell'art. 1713 c.c. con le singole operazioni ivi annotate” ed alla “illegittima contabilizzazione a debito con riferimento al citato rapporto bancario, in quanto frutto di errori contabili, relativamente alla imputazione a capitale, interessi e/o qualsivoglia commissione o spesa e/o operazioni non autorizzate, illegittimamente annotate a debito e/o anatocistiche, nonché violazione della L.108/1996” (p. 29 dell'atto di citazione in opposizione).
mandataria di premesso che non sussiste alcuna Controparte_1 Controparte_3 violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e che il disconoscimento reso deve ritenersi inammissibile, generico e pretestuoso (e formulata in ogni caso istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute), ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che le istanze istruttorie di esibizione dei documenti giustificativi di tutti gli ordini di addebito sono inammissibili
(non essendosi la parte preventivamente avvalsa dello strumento previsto dall'art. 119 t.u.b.); ii) che, in ogni caso, lo stesso ha, per un verso, chiesto (doc. 5 del fascicolo monitorio) di rientrare Pt_1 dall'esposizione debitoria di euro 14.201,01 a fronte della quale la banca ha revocato l'apertura di pagina 3 di 14 credito il 26.2.2016 (doc. 4 del fascicolo monitorio) e, per altro verso, ha (doc. 4) riconosciuto di avere indebitamente ricevuto sul proprio conto la somma non dovuta di euro 45.010,59
(proponendone -stante l'utilizzo nelle more effettuatone- la restituzione rateizzata) pur avendo nel presente giudizio dedotto di non aver autorizzato lo storno di tale somma;
iii) che dagli estratti conto e dal contratto prodotto non emerge alcuna indebita capitalizzazione degli interessi.
Esclusa l'opportunità di concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto in considerazione del disconoscimento delle sottoscrizioni, con provvedimento reso alla prima udienza è stato assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione. Successivamente concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stato nominato consulente grafologo. In data
20.4.2022 è intervenuta quale cessionaria (sulla base di contratto Controparte_9 concluso con il 25 giugno 2021) di crediti in blocco identificabili mediante i Controparte_3 criteri indicati nell'“avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte
Seconda n. 118 del 5 ottobre 2021 (all. 2), valido ai sensi e per gli effetti del predetto art. 58 T.UB. della L. 130/1999 anche ai fini della notifica della cessione ai debitori ceduti” (p. 4 della memoria di costituzione). Depositata la relazione del consulente grafologo, è stata pure depositata la relazione del (successivamente nominato) consulente contabile ed è stata quindi fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato il Giudice istruttore, in data 13.1.2025 Controparte_4 si è costituita quale mandataria di (incorporante -doc. 5 allegato alla
[...] Controparte_7 memoria di costituzione- la quale ultima, per effetto di atto di scissione, ha acquistato CP_10 da “il compendio di attività e passività, dettagliatamente identificato in Controparte_4 atto, e nel quale sono ricompresi, tra altro, i crediti “Non-Performing Loans”, classificati e qualificati come esposizioni scadute, inadempienze probabili e crediti in sofferenze derivati dai rapporti di titolarità della scissa” -pp. 4 e 5 della memoria di costituzione, ove si fa pure riferimento all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e prodotto quale documento 8 ai fini della individuazione dei crediti ceduti). All'udienza del 14.1.2025, previa contestazione, da parte dell'opponente, del”la legittimazione attiva di sia in relazione alla materiale esistenza della cessione del CP_9 credito, sia in relazione all'inclusione del credito tra quelli ceduti ove la cessione sia mai esistita”, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per essere poi rimessa in istruttoria (anche al fine del prosieguo delle operazioni da parte del c.t.U. grafologo) con provvedimento depositato il 5.5.2025 ed essere da ultimo trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2025 con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. pagina 4 di 14 2.1. Preliminarmente occorre dare atto della mancata necessità di esaminare le contestazioni sollevate dal quanto alla titolarità del credito in capo a La Pt_1 Controparte_9 cessione di credito determina infatti la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c. p. c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass., sez. 1, sent. 22 ottobre 2009, n. 22424 nonchè, tra le tantissime, Tribunale di
Napoli, sent. 30 luglio 2024, n. 7482). Con riferimento al presente giudizio, in assenza del consenso espresso -da tutte le parti- alla estromissione della originaria parte opposta, la presente pronuncia
(salvi i suoi effetti anche nei confronti della -eventuale- cessionaria ai sensi dell'art. 111 c. p. c.) non può che essere emessa (pure in ordine alle spese di lite) nei confronti delle parti originarie sì che, revocato in parte qua il provvedimento adottato il 5.5.2025, non può che ritenersi irrilevante ai fini della presente decisione l'accertamento della titolarità del credito in capo ad ed Controparte_9 ad Controparte_7
2.2. Tanto detto, i documenti di seguito indicati devono ritenersi effettivamente sottoscritti dal
Pt_1
2.2.1. Questo Giudice ritiene di poter richiamare integralmente le conclusioni cui è pervenuto il consulente grafologo nominato dal Tribunale nell'elaborato depositato il 22.11.2023. In particolare, all'esito di approfondito esame, con valutazioni fondate su rigorosi presupposti scientifici ed esenti da vizi logici, il consulente ha ritenuto riconducibili alla grafia di in modo Parte_1
“estremamente forte” (cioè con il più elevato grado di probabilità derivante dai criteri di giudizio condivisi dalla comunità scientifica -cfr. p. 19 della relazione depositata il 22.11.2023) le sottoscrizioni apposte sui documenti da depositati sub 1 (contratto di conto Controparte_3 corrente), sub 2 (“concessione di apertura di credito in conto corrente”) e sub 5 (proposta -in data
10.3.2016- di rientro “della somma di € 14201,00, corrispondente al saldo contabile”).
Tali conclusioni (per le ragioni poc'anzi indicate) non possono ritenersi inficiate dalle contrastanti valutazioni del consulente nominato dall'opponente il quale, sulla base di non meglio precisate ragioni (cfr. p. 117 dell'elaborato depositato dal c.t.U.), ha formulato una (mera) ipotesi di imitazione a mano libera che il c.t.U. ha ampiamente e condivisibilmente confutato sotto molteplici profili (pp. 117 ss. dell'elaborato che qui integralmente si richiama).
2.2.2. Anche il documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata dall'opposta deve essere attribuito al Pt_1
pagina 5 di 14 2.2.2.1. A tale conclusione deve pervenirsi, prima ancora che sulla base dell'esito delle indagini grafologiche (che, non oggetto di osservazioni critiche sotto il profilo tecnico, pure consentono di attribuire la paternità della sottoscrizione ivi apposta all'opponente), in ragione dello stesso comportamento processuale tenuto dal Pur avendo, successivamente alla costituzione di Pt_1
disconosciuto anche la sottoscrizione apposta sul richiamato documento 4 Controparte_1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (si veda il verbale dell'udienza del 9.10.2020), il nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. (unica memoria depositata ai sensi del comma Pt_1
6 del richiamato articolo e primo atto depositato dopo aver visionato gli originali dei documenti disconosciuti -si veda, tra l'altro, la nota per la trattazione scritta depositata il 29 maggio 2021 nella quale l'opponente ha chiesto di essere autorizzato a visionare -ed estrarre copia de- gli originali dei documenti depositati dall'opposta e custoditi in cassaforte), si è infatti limitato a disconoscere (ai sensi degli artt. 2704 c.c. e 214 c.p.c.) i (soli) “seguenti documenti: 01). contratto conto corrente
1389 modificato successivamente in n. 5386 e relativi estratti conto dalla stipula alla voltura a sofferenza;
02). Comunicazione concessione affidamento €. 15.000,00; 04). Revoca 26.02.2016 ed invito al pagamento;
05). Proposta ripianamento Coppola del 10 marzo 2016; 06). Invito al pagamento del 7.04.2017; 07). Preavviso classificazione a sofferenza del 21.04.2017; 08). Lettera sollecito legale del 13.02.2020” corrispondenti ai documenti 1, 2, 4, 5, 6, 7 ed 8 del fascicolo monitorio. In questo senso univoco risulta il contenuto delle pagine 15 e 16 della richiamata memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. ove sono elencati -tutti e soli- i documenti effettivamente disconosciuti alla data del deposito della medesima memoria. Né in senso contrario può valorizzarsi la pagina 1 della memoria da ultimo richiamata. Tale pagina, infatti, contiene un mero riepilogo dello svolgimento del processo (in questo senso si giustifica il riferimento al disconoscimento -svolto peraltro precedentemente al deposito degli originali dei documenti disconosciuti- del documento 4 allegato alla comparsa di costituzione) e non, anche, un disconoscimento attuale (risultando, in realtà, il disconoscimento attuale reso solo mediante l'elencazione dei documenti contenuti alla pagina 15 della memoria istruttoria).
Ebbene, il richiamato comportamento tenuto dall'opponente non può che essere valutato quale rinunzia al disconoscimento degli ulteriori documenti in relazione ai quali, pure, precedentemente, la parte aveva inteso avvalersi dell'istituto disciplinato a partire dall'art. 214 c.p.c. Tale rinunzia appare ancor più univoca ove si consideri che nella nota per la trattazione scritta depositata il giorno
1.3.2022 il si è limitato a sottoporre all'attenzione del Tribunale le (sole) richieste Pt_1 istruttorie formulate “nell'opposizione prima e nelle note istruttorie poi” e cioè in atti che non contengono il disconoscimento del documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta pagina 6 di 14 (non potendo, l'atto di citazione in opposizione, contenere il rituale disconoscimento di un documento ancora non prodotto -perché allegato solo all'atto di costituzione della parte opposta- del tutto irrituale -non essendone stato in alcun modo autorizzato il deposito- dovendo ritenersi il
“preverbale” depositato il giorno 8.10.2020 -peraltro superato dal contenuto della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. successivamente depositata- e, per quanto detto, non recando l'unica memoria istruttoria depositata disconoscimento del documento da ultimo richiamato). Né può sottacersi che, ancora nella comparsa conclusionale depositata il giorno 8.3.2025 (ed espressamente richiamata al fine della precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.9.2025), il si è limitato a Pt_1 disconoscere (anche) ai sensi dell'art. 214 c.p.c. i soli atti richiamati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e non, anche, il documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da Controparte_1
Proprio alla luce dell'univoco comportamento processuale della parte opponente il c.t.U. (chiamato a valutare “l'autenticità delle sottoscrizioni contestate” -così il provvedimento del precedente istruttore depositato il giorno 8.3.2022) ha (correttamente) ritenuto oggetto di disconoscimento i soli documenti richiamati alla (sopra parzialmente ritrascritta) pagina 15 della memoria depositata dal
(così si legge alla pagina 3 dell'elaborato dal c.t.U. depositato il 9.1.2023: “In sede di Pt_1 primo accesso, in data 5 luglio 2022, alla presenza delle parti (cfr. verbale) si precisavano i documenti oggetto di contestazione: i documenti contestati da parte opponente sono richiamati nelle note ex art. 183 VI comma n. 2 CPC dell'Avv. Raffaele Carbone e precisamente i documenti elencati a pag. 15 ai nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8; precisando altresì che le sottoscrizioni oggetto di accertamento sono individuabili esclusivamente sui documenti nr. 1, 2, 4, 5 e 8, specificando che le sottoscrizioni dei documenti ai nr. 4 e 8 risultano apposte sulle cartoline di ricevimento delle raccomandate”). Né, a fronte di una simile (si ribadisce, condivisibile) limitazione dell'attività svolta dal c.t.U., il (sul quale -a dispetto di quanto dalla stessa parte osservato nella nota Pt_1 depositata il giorno 8.5.2025- gravava il relativo onere stante il reiterato comportamento processuale tenuto) ha (senza necessità di valutare, in questa sede, la ritualità di una simile -non formulata- istanza) disconosciuto l'autografia della sottoscrizione apposta sul documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (il che conferma ulteriormente -pur non essendovene necessità - per quanto detto- la maturata rinunzia al disconoscimento del documento da ultimo richiamato).
2.2.2.2. Non il bensì la parte opposta avrebbe allora dovuto dolersi del provvedimento con Pt_1 il quale è stata disposta l'integrazione delle operazioni rimesse al grafologo nominato dal Tribunale.
Integrazione effettivamente non necessaria alla luce delle considerazioni che precedono (fermo pagina 7 di 14 restando che le spese per la c.t.U. integrativa andranno poste a carico della originaria opposta -che non ha richiesto, in parte qua, la revoca del provvedimento depositato il 5.5.2025).
D'altro canto (e fermo il carattere assorbente delle considerazioni svolte al capo 2.2.2.1 di questa sentenza) non può non rilevarsi come l'attribuzione al della sottoscrizione apposta sul Pt_1 documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta ben possa essere argomentata (anche) alla luce dell'elaborato dal consulente grafologo depositato il giorno 1.7.2025 (elaborato che, pure, formato nel rigoroso rispetto delle leges artis del settore ed esente da vizi logici -nonché da censure da parte dello stesso opponente- può qui essere integralmente richiamato). Infatti, ove pure si volesse non condividere l'accertata rinunzia al disconoscimento del documento 4 qui in esame, non sarebbe comunque ravvisabile (a fronte della pretesa -e, per quanto detto, non rinvenibile- omissione da parte del tecnico nominato dal Tribunale) alcuna nullità della consulenza, ben potendo -piuttosto- il giudice (senza necessità di istanza di parte) disporre una integrazione della c.t.U. da intendersi (si ribadisce, nella non ravvisabile prospettiva di una mancata rinunzia al disconoscimento) relativa, per come formulato il quesito sottoposto al consulente, pur sempre anche (ed ab origine) al documento
4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da (sì che il Controparte_1 provvedimento depositato il 15.5.2025 non potrebbe che essere inteso come esclusivamente volto al conseguimento di un elaborato conforme al quesito sottoposto al c.t.U. -esplicita in questo senso risultando del resto la locuzione “così come originariamente previsto” contenuta al punto 1 del dispositivo del medesimo provvedimento).
2.2.2.3. Non assume invece rilievo l'accertata, verosimile apocrifia delle sottoscrizioni apposte sulle ricevute delle raccomandate prodotte da quali documenti 4 ed 8, sia perché la Controparte_3 privazione dell'efficacia probatoria di tali documenti presuppone l'esperimento di una querela di falso che non è stata proposta dal sia (e fermo il carattere assorbente della considerazione Pt_1 che precede) perché, in ogni caso, tali documenti assumono rilevanza non decisiva per la risoluzione delle questioni oggetto del presente giudizio.
2.2.3. Da ultimo, l'efficacia probatoria dei documenti depositati sin dalla fase monitoria non può essere esclusa alla luce del disconoscimento resone dall'opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c. Ferma restando l'assorbente circostanza relativa alla produzione degli originali di tali documenti, non può non rilevarsi come tale disconoscimento sia stato formulato in modo irrituale, non avendo la parte indicato in modo sufficientemente puntuale i profili della prospettata difformità delle copie rispetto agli originali (tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre
2017, n. 23902), tanto dovendo affermarsi anche in relazione al documento 1 del fascicolo monitorio
(unico documento in relazione al quale la parte ha svolto una contestazione -per profili ulteriori pagina 8 di 14 rispetto a quelli dell'autografia della sottoscrizione- appena più approfondita la quale, tuttavia, si è sostanziata nella lamentata, mancata visibilità di una parte del documento).
2.3. Tanto detto, escluso che la (in tesi) scorretta fascicolazione degli atti possa comportare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, a maggior ragione in considerazione della produzione integrale degli estratti conto (si veda, sul punto, anche la pagina 6 dell'elaborato contabile depositato dal nominato c.t.U.), con riferimento ai motivi di opposizione sopra indicati ai numeri 1) e 2) (esaminabili congiuntamente) occorre osservare quanto segue.
Esclusa la mancata contestazione in ordine all'allegato, omesso invio degli estratti conto (si veda, in particolare, la pagina 7 della comparsa di costituzione ove l'opposta, sottolineata l'incompatibilità delle contestazione con i documenti 4 e 5, ha espressamente dedotto che “l'opponente ha sempre ricevuto tutti gli estratti ed ha riconosciuto l'intera esposizione debitoria, riconoscendone le operazioni più rilevanti”), la ricezione dei medesimi estratti (che non deve avvenire necessariamente mediante lettera raccomandata -tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 27 giugno 2023, n. 18352) può ritenersi provata per presunzioni alla luce dei seguenti, concorrenti elementi: i) il riconoscimento del debito di euro 14.201,00 “corrispondente al saldo contabile” del conto 1000/5386 (doc. 5 del fascicolo monitorio -oggetto di sottoscrizione che il c.t.U. ha ritenuto autografa) e la conseguente formulazione di un piano di rientro in 12 mensilità (che appaiono difficilmente compatibili con la mancata, compiuta conoscenza dell'andamento del rapporto di conto corrente); ii) il documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da (attribuibile, per Controparte_1 quanto detto, all'odierno opponente) dal quale risulta che il ha ammesso l'erronea Pt_1 contabilizzazione sul proprio conto di accrediti per complessivi euro 45.010,59 (nel medesimo documento così, in particolare, si legge: “Da una mia autonoma verifica” -la quale, a maggior ragione alla luce del complessivo tenore della dichiarazione, non può non presupporre un'attenta ricostruzione del complessivo andamento del rapporto di conto corrente- “emerge che effettivamente tali importi non derivano da operazioni di conto corrente di cui ero beneficiario e quindi, per quanto di mia competenza, autorizzo il loro storno”) chiedendo, stante l'impiego delle somme, una rateizzazione su base mensile del debito complessivamente pari a circa euro 60.000,00 (stante l'ulteriore, già riconosciuto debito di “circa” euro 14.800,00); iii) la mancata formulazione di
(almeno una) richiesta di invio degli estratti conto nonostante la lunga durata del rapporto e le segnalate verifiche costituenti il presupposto delle richiamate dichiarazioni ricognitive dei debiti.
La prova così raggiunta in ordine alla ricezione degli estratti conto consente, avuto riguardo all'art. 1832 c.c., di ritenere accertata la veridicità storica delle operazioni risultanti dai qui prodotti estratti conto con conseguente rigetto del motivo di opposizione sopra indicato al n. 1). pagina 9 di 14 Infondato risulta pure il motivo di opposizione sopra riportato al n. 2) (il quale, per la verità, rasenta la temerarietà), sostanziandosi lo stesso in una contestazione delle operazioni di addebito in data
5.7.2016 che, in realtà, lo stesso ha espressamente ammesso essere giustificate tanto da Pt_1 autorizzarne lo storno ferma la formulazione di un piano di rientro in ragione della mancata disponibilità di fondi (così il già richiamato documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
2.4. Anche il motivo di opposizione sopra indicato al n. 3) non può essere accolto, risultando lo stesso formulato secondo modalità tanto generiche da non consentire l'espletamento della consulenza tecnica (sì che gli esiti della consulenza disposta dal precedente istruttore non potranno essere in questa sede valutati).
Premesso che la consulenza tecnico-contabile è strumento mediante il quale è possibile ricostruire l'effettivo rapporto di dare/avere nei limiti delle allegazioni svolte dalle parti (risultando, in un giudizio quale quello che viene qui in rilievo, insuperabile il principio dispositivo) e che, per risultare processualmente rilevanti, le allegazioni devono essere munite di una adeguata puntualità
(non potendo rimettersi al giudice poteri sostanzialmente inquisitori), è opportuno qui riprodurre il contenuto delle doglianze svolte dal così da meglio percepire le ragioni alla base della Pt_1 presente decisione.
Alle pagine 27 e 28 dell'atto introduttivo del presente giudizio, nel paragrafo intitolato “5.
CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E COMMISSIONI NON DOVUTE” così si legge:
“Ferma, ripetuta e reiterata ogni contestazione si ribadisce e si contesta ogni addebito per interessi in quanto frutto di una contabilizzazione unilaterale, non convenzionalmente pattuita. In particolare dall'esame della lettera di costituzione in mora emerge l'indicazione della seguente asserita creditoria scoperto di conto alla data del 23.05.2017 66.410,47 competenze di chiusura alla data del 31.12.2017 6.165,88 interessi di mora 19.528,92. Il creditore avrebbe dovuto indicare al giudice le singole voci di credito al fine di evitare l'importo dalla capitalizzazione trimestrale. È poi da precisare che il rapporto per cui è causa è stato volturato a sofferenza in data 25.03.2017, momento nel quale si è chiuso il conto corrente di corrispondenza con appostazione del saldo nel conto a sofferenza ove vengono prodotti solo ed esclusivamente gli interessi legali. Gli interessi richiesti ammontano ad €. 25.694,80 per il ridotto periodo dal 31.12.2017 ad 31.12.2019 per un capitale dell'importo di €66.410,47. Si chiede che la produca l'estratto conto a sofferenza dal CP_11
23.05.2017 ad oggi in quanto si contesta espressamente che dopo il passaggio a sofferenza in tale conto gli interessi convenzionali vengono azzerati e non possono essere conteggiati al tasso convenzionale del 14,43% come erroneamente attestato nel certificato ex art. 50 TULB a firma di pagina 10 di 14 . Precisato che tali allegazioni non possono ritenersi integrate da un elaborato Parte_2 contabile di parte (ciò già solo per il mancato deposito di un simile elaborato, sì che neppure è necessario approfondire la questione -oggetto di divergenti orientamenti in giurisprudenza- relativa alla integrabilità delle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio mediante una consulenza di parte) e non sono state oggetto di integrazione ad opera del (il quale, come Pt_1 già osservato, non ha depositato la memoria prevista dall'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.), non può non osservarsi:
i) che la contestazione relativa ad “ogni addebito per interessi in quanto frutto di una contabilizzazione unilaterale, non convenzionalmente pattuita” risulta svolta in modo generico poiché del tutto avulso dalle condizioni economiche riportate alla pagina n. 1 del contratto di conto corrente (doc. 1 prodotto già in sede monitoria) e dalle “pattuizioni contrattuali” riportate a partire dalla pagina 3 del medesimo documento 1 (le quali sono indice di una compiuta pattuizione relativa agli interessi in relazione alla quale alcuna specifica contestazione è stata svolta dal correntista);
ii) che il passaggio nel quale il ha dedotto che “Il creditore avrebbe dovuto indicare al Pt_1 giudice le singole voci di credito al fine di evitare l'importo dalla capitalizzazione trimestrale” è, in realtà, indice di una doglianza che attiene al contenuto del documento formato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. (contenuto sul quale si tornerà a breve) e che alcun rapporto è, sotto il profilo giuridico e contabile, ravvisabile tra l'asserita, inadeguata indicazione delle “singole voci di credito” e la capitalizzazione trimestrale della quale, è bene precisare, neppure viene prospettata l'illiceità (l'opponente si è infatti limitato a richiamare una sola capitalizzazione trimestrale la quale, avuto riguardo al momento nel quale è sorto il rapporto contrattuale, neppure può ritenersi indebita in presenza di una pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi -ed è bene sottolineare che la parte si è ben guardata dal prospettare un diverso regime della capitalizzazione il quale, a ben vedere, è espressamente escluso dalla pattuizione relativa alla “periodicità di capitalizzazione degli interessi” riportata alla pagina 2 del file relativo al documento 1 depositato sin dalla fase monitoria);
iii) che la restante parte del motivo di opposizione (consistente nel passaggio già sopra ritrascritto e qui, per brevità, non riproposto) è indice di una non condivisibile lettura del documento depositato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. Infatti, fermo restando che la doglianza è stata formulata senza tener conto dell'importo di 6.165,88 dovuti (secondo quanto espressamente risulta dal documento ex art. 50 t.u.b.) per “competenze di chiusura” (in pagina 11 di 14 relazione alle quali alcuna specifica doglianza è stata svolta dalla parte), sì che la somma chiesta per interessi non è (come sostenuto dal pari ad euro 25.694,80, ma ad Pt_1 euro 19.528,92 e che non sussiste espressa -e corretta- contestazione a riguardo, tale ultimo importo, tenuto conto della pacifica chiusura del conto e della data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, non risulta eccedente la complessiva entità degli interessi moratori (quantificati nella misura del 13,75% secondo pattuizione espressamente risultante nelle condizioni economiche -richiamate nelle pattuizioni contrattuali- cui l'odierno opponente non ha in alcun modo fatto riferimento) dovuti sul
(solo) capitale indicato nel documento ex art. 50 t.u.b.
In definitiva, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.U. (sulla base di un'indagine eccedente l'effettivo contenuto delle allegazioni di parte) non possono essere accolte, dovendo piuttosto ritenersi che, provate (per le ragioni sopra illustrate), nel proprio storico verificarsi, le operazioni risultanti dalla sequenza (completa -secondo quanto rilevato pure dal c.t.U.) dei prodotti estratti conto, in assenza di puntuali contestazioni (secondo quanto appena osservato), il credito deve essere quantificato nella misura riportata già nel (sufficientemente esaustivo, vista anche la distinzione delle diverse componenti dell'importo complessivamente ivi indicato) documento formato ai sensi dell'art. 50
t.u.b.
3. Anche la domanda riconvenzionale formulata dal risulta infondata. Pt_1
Tale domanda (così formulata alla pagina 29 dell'atto di citazione in opposizione: “
1.azione di rendiconto bancario afferente al rapporto di conto corrente n. 13364/7 e dei connessi eventuali affidamenti ((cfr. . Cass. civ. Sez. I, Ord., 15-09-2017, n. 21472 - Cass. civ. Sez. I, 20/01/2017, n.
1584- Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 04/04/2016, n. 6511 - Cass., Sez. 6 Civ., Ord. n.. 3875 dell'
08/02/2019);
2. diritto ad ottenere la consegna degli estratti conto ex artt. 119, IV co. T.U.B., nonché ai sensi dell'art. 1713 c.c. con le singole operazioni ivi annotate;
3). illegittima contabilizzazione a debito con riferimento al citato rapporto bancario, in quanto frutto di errori contabili, relativamente alla imputazione a capitale, interessi e/o qualsivoglia commissione o spesa
e/o operazioni non autorizzate, illegittimamente annotate a debito e/o anatocistiche, nonché violazione della L.108/1996”) può, anche sotto il profilo logico, essere esaminata distintamente quanto alla pretesa di documentazione ed alla pretesa ripetitoria.
3.1. Con riferimento alle domande riconvenzionali formulate ai punti 1 e 2 della pagina 29 della citazione in opposizione, deve rilevarsi come la parte opposta abbia prodotto tutti gli estratti relativi al conto corrente oggetto di causa (in questo senso si veda anche la relazione depositata dal c.t.U.), come non vi sia stata (a fronte di tale produzione) una specifica contestazione di talune operazioni pagina 12 di 14 (non potendo tale specifica contestazione ravvisarsi nell'elencazione contenuta a partire dalla pagina
10 dell'atto introduttivo del presente giudizio stante la maturata decadenza -per quanto detto- prevista dall'art. 1832 c.c.) e come la domanda tesa ad ottenere la documentazione giustificativa delle singole operazioni annotate in conto sia sprovvista di interesse (la maturata decadenza ai sensi dell'art. 1832 c.c., infatti, non consentirebbe di alterare le risultanze degli estratti conto) e, in ogni caso, non accoglibile (poiché -ove se ne ravvisasse l'interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.- la stessa finirebbe con l'esser tesa ad aggirare la decadenza nella quale la parte è incorsa).
3.2. Neppure è possibile accogliere la domanda riconvenzionale formulata sub n. 3 dell'atto di citazione in opposizione. Tale domanda (tesa a conseguire la ripetizione di somme asseritamente indebite stante la “illegittima contabilizzazione a debito con riferimento al citato rapporto bancario, in quanto frutto di errori contabili, relativamente alla imputazione a capitale, interessi e/o qualsivoglia commissione o spesa e/o operazioni non autorizzate, illegittimamente annotate a debito
e/o anatocistiche, nonché violazione della L.108/1996”) risulta infatti formulata in modo estremamente generico. Fermo quanto già osservato con riferimento alla genericità, in parte qua, delle doglianze svolte al fine di conseguire la revoca del decreto ingiuntivo ed alla conferma della statuizione contenuta nel decreto opposto, non può non osservarsi come la domanda riconvenzionale non sia fondata su allegazioni assistite da una sia pur minima puntualità. Basti pensare (a mero titolo esemplificativo e ferme le considerazioni sopra svolte anche in relazione al documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) che non è dato comprendere in alcuna misura quali sarebbero gli errori contabili compiuti dalla banca in relazione a voci che neppure risultano adeguatamente indicate (il passaggio dell'atto di opposizione ritrascritto fa riferimento, indistintamente ad errori nella imputazione del capitale, degli interessi e/o di qualsivoglia commissione o spesa e/o operazioni non autorizzate -la prova delle quali ultime, per quanto sopra osservato, neppure può ritenersi offerta) e che la stessa prospettazione della violazione della l. n.
108/96 è stata svolta senza neppure indicazione delle voci da ricomprendersi nel t.e.g. e del tasso valutato quale soglia in concreto operante alla luce della disciplina in materia di usura (cfr, tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597).
4. Avuto riguardo all'esito della lite, le spese della c.t.U. contabile e della prima c.t.U. grafologica, già liquidate con separati provvedimenti, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico della parte opponente.
A carico della parte opposta, per la ragione indicata al punto 2.2.2.2 della presente sentenza, devono essere invece poste le spese della c.t.U. grafologica liquidate con provvedimento in data 31.7.2025.
pagina 13 di 14 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante quanto osservato al punto 2.1 della presente sentenza, devono essere liquidate in favore di Avuto riguardo all'attività Controparte_12 effettivamente svolta da tale ultima parte, tali spese vanno liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
260.000,00 quanto alle fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà previsti dal medesimo scaglione quanto alla fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3440/2020;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte;
3) pone, in via integrale e definitiva, a carico di le spese di c.t.U. liquidate Parte_1 con provvedimenti depositati il 19.6.2023 ed il giorno 1.12.2023 ed a carico di
[...]
in persona del legale rappresentante p. t., le spese di c.t.U. liquidate con Controparte_3 provvedimento in data 31.7.2025;
4) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_3 legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 7.015,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 24 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14628/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Carbone Parte_1 C.F._1
), presso lo studio del quale, in Caserta, alla via Renato Caccioppoli n. 3, è C.F._2 elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
), in persona del procuratore, , mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 di rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Strazzera Controparte_3
( ), presso lo studio della quale, in Napoli, piazza Nicola Amore n. 6, è C.F._3 elettivamente domiciliata
OPPOSTA
E
( ), in persona dei procuratori e Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
rappresentata e difesa dagli avv. ti BI ZI ( ) e Controparte_6 C.F._4
DE SA ( ), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec C.F._5
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TERZA INTERVENUTA
E
( ), in persona dei procuratori e Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
procuratrice di rappresentata e difesa dagli avv. ti Controparte_6 Controparte_7
pagina 1 di 14 BI ZI ( ) e DE SA ( ), C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec e Email_1
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TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha precisato le conclusioni richiamando quelle formulate nella comparsa conclusionale depositata il giorno 8.3.2025. ha precisato le conclusioni richiamando quelle formulate nella comparsa Controparte_4 conclusionale depositata il 14.3.2025.
non comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi aver Controparte_1 precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 3440/2020 mediante il quale Parte_1 questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare ad quale procuratore di Controparte_1 [...]
la somma di euro 92.105,27 oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla Controparte_3 base del saldo del conto corrente n. 1000/00001389 (conto che, a far data dal 20.05.2015, ha assunto il numero 5386) acceso presso la filiale di Pomigliano d'Arco del il Controparte_8
04.04.2005 assistito, a dar data dal 07.07.2011, da apertura di credito sino ad euro 15.000,00
(revocata il 26.02.2016). L'opponente, eccepita la generica fascicolazione degli atti (con violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.) peraltro neppure risultando prodotti tutti gli atti riportati nel foliario e disconosciuti taluni documenti depositati nel fascicolo monitorio (alla pagina 4 dell'atto introduttivo del presente giudizio così si legge: “Invero tale file, di pessima qualità grafica, si compone di 14 fogli i quali sono parzialmente illeggibili. Invero le pagine 2 – 3 – 4 – 5 - 6 – 7 – 8 –
9 – 10 – 11 – 12 presentano una parte nera che compromette la lettura delle clausole contrattuali.
Allo stato anche la sottoscrizione non è riconducibile all'opponente per cui Parte_1 viene disconosciuta, ad ogni fine e conseguenza di legge ex art. 214 cpc, con riserva di riconoscerla al momento dell'esibizione ed esame dell'originale. Si disconosce ad ogni fine e conseguenza di legge ex art. 214 cpc il documento due che si compone di 13 fogli rappresentando che lo stesso è privo di data e che le sottoscrizioni risultano apposte a pagina 8 mentre a pagina 13 manca la firma. In relazione al documento tre si rileva che lo stesso non è mai stato ricevuto per cui si disconosce la sottoscrizione. In relazione alla revoca, al punto 4 si disconosce la conformità nonché pagina 2 di 14 la sottoscrizione illeggibile apposta sulla ricevuta di ritorno. In relazione al documento 5 denominato “proposta di rientro” si contesta la conformità della stessa sia l'autografia in quanto
non ha mai inviato e/o sottoscritto il detto documento, disconoscendo le Parte_1 firme ad ogni fine e conseguenza di legge ex art. 214 cpc. Si contesta la sottoscrizione sul documento datato 8.6.2016 e non fascicolato sia in quanto mai sottoscritto sia in quanto non conforme all'originale. Del pari si contestano la conformità del documento 8 e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento. Si chiede, pertanto, che il Giudice Voglia ordinare la produzione della richiamata documentazione in originale.”) ha: 1) dedotto di non avere mai ricevuto la consegna degli estratti conto, sussistendo pertanto proprio interesse a ricevere tale documentazione ai sensi dell'art. 119 t.u.b. ed ha disconosciuto la paternità delle operazioni riportate alle pagine 10 – 27 dell'atto di citazione in opposizione affermando l'esistenza del proprio diritto alla “consegna della copia della singole operazioni ex part. 119 TULB” (p. 27 dell'atto di citazione); 2) “contestato” le operazioni di addebito in data 5.7.2016 le quali avrebbero per presupposto l'erroneo accredito sul proprio conto corrente in data precedente il 21.10.2015 di un versamento in contanti di euro
8.150,00 e del versamento di 7 assegni per la somma complessiva di euro 36.860,59; 3) contestato
“ogni addebito per interessi in quanto frutto di una contabilizzazione unilaterale, non convenzionalmente pattuita” (p. 27 dell'atto di citazione).
Il ha pure proposto domanda riconvenzionale relativamente al “rendiconto bancario Pt_1 afferente al rapporto di conto corrente n. 13364/7 e dei connessi eventuali affidamenti”, alla consegna “degli estratti conto ex artt. 119, IV co. T.U.B., nonché ai sensi dell'art. 1713 c.c. con le singole operazioni ivi annotate” ed alla “illegittima contabilizzazione a debito con riferimento al citato rapporto bancario, in quanto frutto di errori contabili, relativamente alla imputazione a capitale, interessi e/o qualsivoglia commissione o spesa e/o operazioni non autorizzate, illegittimamente annotate a debito e/o anatocistiche, nonché violazione della L.108/1996” (p. 29 dell'atto di citazione in opposizione).
mandataria di premesso che non sussiste alcuna Controparte_1 Controparte_3 violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e che il disconoscimento reso deve ritenersi inammissibile, generico e pretestuoso (e formulata in ogni caso istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute), ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che le istanze istruttorie di esibizione dei documenti giustificativi di tutti gli ordini di addebito sono inammissibili
(non essendosi la parte preventivamente avvalsa dello strumento previsto dall'art. 119 t.u.b.); ii) che, in ogni caso, lo stesso ha, per un verso, chiesto (doc. 5 del fascicolo monitorio) di rientrare Pt_1 dall'esposizione debitoria di euro 14.201,01 a fronte della quale la banca ha revocato l'apertura di pagina 3 di 14 credito il 26.2.2016 (doc. 4 del fascicolo monitorio) e, per altro verso, ha (doc. 4) riconosciuto di avere indebitamente ricevuto sul proprio conto la somma non dovuta di euro 45.010,59
(proponendone -stante l'utilizzo nelle more effettuatone- la restituzione rateizzata) pur avendo nel presente giudizio dedotto di non aver autorizzato lo storno di tale somma;
iii) che dagli estratti conto e dal contratto prodotto non emerge alcuna indebita capitalizzazione degli interessi.
Esclusa l'opportunità di concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto in considerazione del disconoscimento delle sottoscrizioni, con provvedimento reso alla prima udienza è stato assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione. Successivamente concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stato nominato consulente grafologo. In data
20.4.2022 è intervenuta quale cessionaria (sulla base di contratto Controparte_9 concluso con il 25 giugno 2021) di crediti in blocco identificabili mediante i Controparte_3 criteri indicati nell'“avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte
Seconda n. 118 del 5 ottobre 2021 (all. 2), valido ai sensi e per gli effetti del predetto art. 58 T.UB. della L. 130/1999 anche ai fini della notifica della cessione ai debitori ceduti” (p. 4 della memoria di costituzione). Depositata la relazione del consulente grafologo, è stata pure depositata la relazione del (successivamente nominato) consulente contabile ed è stata quindi fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato il Giudice istruttore, in data 13.1.2025 Controparte_4 si è costituita quale mandataria di (incorporante -doc. 5 allegato alla
[...] Controparte_7 memoria di costituzione- la quale ultima, per effetto di atto di scissione, ha acquistato CP_10 da “il compendio di attività e passività, dettagliatamente identificato in Controparte_4 atto, e nel quale sono ricompresi, tra altro, i crediti “Non-Performing Loans”, classificati e qualificati come esposizioni scadute, inadempienze probabili e crediti in sofferenze derivati dai rapporti di titolarità della scissa” -pp. 4 e 5 della memoria di costituzione, ove si fa pure riferimento all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e prodotto quale documento 8 ai fini della individuazione dei crediti ceduti). All'udienza del 14.1.2025, previa contestazione, da parte dell'opponente, del”la legittimazione attiva di sia in relazione alla materiale esistenza della cessione del CP_9 credito, sia in relazione all'inclusione del credito tra quelli ceduti ove la cessione sia mai esistita”, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per essere poi rimessa in istruttoria (anche al fine del prosieguo delle operazioni da parte del c.t.U. grafologo) con provvedimento depositato il 5.5.2025 ed essere da ultimo trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2025 con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. pagina 4 di 14 2.1. Preliminarmente occorre dare atto della mancata necessità di esaminare le contestazioni sollevate dal quanto alla titolarità del credito in capo a La Pt_1 Controparte_9 cessione di credito determina infatti la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c. p. c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass., sez. 1, sent. 22 ottobre 2009, n. 22424 nonchè, tra le tantissime, Tribunale di
Napoli, sent. 30 luglio 2024, n. 7482). Con riferimento al presente giudizio, in assenza del consenso espresso -da tutte le parti- alla estromissione della originaria parte opposta, la presente pronuncia
(salvi i suoi effetti anche nei confronti della -eventuale- cessionaria ai sensi dell'art. 111 c. p. c.) non può che essere emessa (pure in ordine alle spese di lite) nei confronti delle parti originarie sì che, revocato in parte qua il provvedimento adottato il 5.5.2025, non può che ritenersi irrilevante ai fini della presente decisione l'accertamento della titolarità del credito in capo ad ed Controparte_9 ad Controparte_7
2.2. Tanto detto, i documenti di seguito indicati devono ritenersi effettivamente sottoscritti dal
Pt_1
2.2.1. Questo Giudice ritiene di poter richiamare integralmente le conclusioni cui è pervenuto il consulente grafologo nominato dal Tribunale nell'elaborato depositato il 22.11.2023. In particolare, all'esito di approfondito esame, con valutazioni fondate su rigorosi presupposti scientifici ed esenti da vizi logici, il consulente ha ritenuto riconducibili alla grafia di in modo Parte_1
“estremamente forte” (cioè con il più elevato grado di probabilità derivante dai criteri di giudizio condivisi dalla comunità scientifica -cfr. p. 19 della relazione depositata il 22.11.2023) le sottoscrizioni apposte sui documenti da depositati sub 1 (contratto di conto Controparte_3 corrente), sub 2 (“concessione di apertura di credito in conto corrente”) e sub 5 (proposta -in data
10.3.2016- di rientro “della somma di € 14201,00, corrispondente al saldo contabile”).
Tali conclusioni (per le ragioni poc'anzi indicate) non possono ritenersi inficiate dalle contrastanti valutazioni del consulente nominato dall'opponente il quale, sulla base di non meglio precisate ragioni (cfr. p. 117 dell'elaborato depositato dal c.t.U.), ha formulato una (mera) ipotesi di imitazione a mano libera che il c.t.U. ha ampiamente e condivisibilmente confutato sotto molteplici profili (pp. 117 ss. dell'elaborato che qui integralmente si richiama).
2.2.2. Anche il documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata dall'opposta deve essere attribuito al Pt_1
pagina 5 di 14 2.2.2.1. A tale conclusione deve pervenirsi, prima ancora che sulla base dell'esito delle indagini grafologiche (che, non oggetto di osservazioni critiche sotto il profilo tecnico, pure consentono di attribuire la paternità della sottoscrizione ivi apposta all'opponente), in ragione dello stesso comportamento processuale tenuto dal Pur avendo, successivamente alla costituzione di Pt_1
disconosciuto anche la sottoscrizione apposta sul richiamato documento 4 Controparte_1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (si veda il verbale dell'udienza del 9.10.2020), il nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. (unica memoria depositata ai sensi del comma Pt_1
6 del richiamato articolo e primo atto depositato dopo aver visionato gli originali dei documenti disconosciuti -si veda, tra l'altro, la nota per la trattazione scritta depositata il 29 maggio 2021 nella quale l'opponente ha chiesto di essere autorizzato a visionare -ed estrarre copia de- gli originali dei documenti depositati dall'opposta e custoditi in cassaforte), si è infatti limitato a disconoscere (ai sensi degli artt. 2704 c.c. e 214 c.p.c.) i (soli) “seguenti documenti: 01). contratto conto corrente
1389 modificato successivamente in n. 5386 e relativi estratti conto dalla stipula alla voltura a sofferenza;
02). Comunicazione concessione affidamento €. 15.000,00; 04). Revoca 26.02.2016 ed invito al pagamento;
05). Proposta ripianamento Coppola del 10 marzo 2016; 06). Invito al pagamento del 7.04.2017; 07). Preavviso classificazione a sofferenza del 21.04.2017; 08). Lettera sollecito legale del 13.02.2020” corrispondenti ai documenti 1, 2, 4, 5, 6, 7 ed 8 del fascicolo monitorio. In questo senso univoco risulta il contenuto delle pagine 15 e 16 della richiamata memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. ove sono elencati -tutti e soli- i documenti effettivamente disconosciuti alla data del deposito della medesima memoria. Né in senso contrario può valorizzarsi la pagina 1 della memoria da ultimo richiamata. Tale pagina, infatti, contiene un mero riepilogo dello svolgimento del processo (in questo senso si giustifica il riferimento al disconoscimento -svolto peraltro precedentemente al deposito degli originali dei documenti disconosciuti- del documento 4 allegato alla comparsa di costituzione) e non, anche, un disconoscimento attuale (risultando, in realtà, il disconoscimento attuale reso solo mediante l'elencazione dei documenti contenuti alla pagina 15 della memoria istruttoria).
Ebbene, il richiamato comportamento tenuto dall'opponente non può che essere valutato quale rinunzia al disconoscimento degli ulteriori documenti in relazione ai quali, pure, precedentemente, la parte aveva inteso avvalersi dell'istituto disciplinato a partire dall'art. 214 c.p.c. Tale rinunzia appare ancor più univoca ove si consideri che nella nota per la trattazione scritta depositata il giorno
1.3.2022 il si è limitato a sottoporre all'attenzione del Tribunale le (sole) richieste Pt_1 istruttorie formulate “nell'opposizione prima e nelle note istruttorie poi” e cioè in atti che non contengono il disconoscimento del documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta pagina 6 di 14 (non potendo, l'atto di citazione in opposizione, contenere il rituale disconoscimento di un documento ancora non prodotto -perché allegato solo all'atto di costituzione della parte opposta- del tutto irrituale -non essendone stato in alcun modo autorizzato il deposito- dovendo ritenersi il
“preverbale” depositato il giorno 8.10.2020 -peraltro superato dal contenuto della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. successivamente depositata- e, per quanto detto, non recando l'unica memoria istruttoria depositata disconoscimento del documento da ultimo richiamato). Né può sottacersi che, ancora nella comparsa conclusionale depositata il giorno 8.3.2025 (ed espressamente richiamata al fine della precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.9.2025), il si è limitato a Pt_1 disconoscere (anche) ai sensi dell'art. 214 c.p.c. i soli atti richiamati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e non, anche, il documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da Controparte_1
Proprio alla luce dell'univoco comportamento processuale della parte opponente il c.t.U. (chiamato a valutare “l'autenticità delle sottoscrizioni contestate” -così il provvedimento del precedente istruttore depositato il giorno 8.3.2022) ha (correttamente) ritenuto oggetto di disconoscimento i soli documenti richiamati alla (sopra parzialmente ritrascritta) pagina 15 della memoria depositata dal
(così si legge alla pagina 3 dell'elaborato dal c.t.U. depositato il 9.1.2023: “In sede di Pt_1 primo accesso, in data 5 luglio 2022, alla presenza delle parti (cfr. verbale) si precisavano i documenti oggetto di contestazione: i documenti contestati da parte opponente sono richiamati nelle note ex art. 183 VI comma n. 2 CPC dell'Avv. Raffaele Carbone e precisamente i documenti elencati a pag. 15 ai nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8; precisando altresì che le sottoscrizioni oggetto di accertamento sono individuabili esclusivamente sui documenti nr. 1, 2, 4, 5 e 8, specificando che le sottoscrizioni dei documenti ai nr. 4 e 8 risultano apposte sulle cartoline di ricevimento delle raccomandate”). Né, a fronte di una simile (si ribadisce, condivisibile) limitazione dell'attività svolta dal c.t.U., il (sul quale -a dispetto di quanto dalla stessa parte osservato nella nota Pt_1 depositata il giorno 8.5.2025- gravava il relativo onere stante il reiterato comportamento processuale tenuto) ha (senza necessità di valutare, in questa sede, la ritualità di una simile -non formulata- istanza) disconosciuto l'autografia della sottoscrizione apposta sul documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (il che conferma ulteriormente -pur non essendovene necessità - per quanto detto- la maturata rinunzia al disconoscimento del documento da ultimo richiamato).
2.2.2.2. Non il bensì la parte opposta avrebbe allora dovuto dolersi del provvedimento con Pt_1 il quale è stata disposta l'integrazione delle operazioni rimesse al grafologo nominato dal Tribunale.
Integrazione effettivamente non necessaria alla luce delle considerazioni che precedono (fermo pagina 7 di 14 restando che le spese per la c.t.U. integrativa andranno poste a carico della originaria opposta -che non ha richiesto, in parte qua, la revoca del provvedimento depositato il 5.5.2025).
D'altro canto (e fermo il carattere assorbente delle considerazioni svolte al capo 2.2.2.1 di questa sentenza) non può non rilevarsi come l'attribuzione al della sottoscrizione apposta sul Pt_1 documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta ben possa essere argomentata (anche) alla luce dell'elaborato dal consulente grafologo depositato il giorno 1.7.2025 (elaborato che, pure, formato nel rigoroso rispetto delle leges artis del settore ed esente da vizi logici -nonché da censure da parte dello stesso opponente- può qui essere integralmente richiamato). Infatti, ove pure si volesse non condividere l'accertata rinunzia al disconoscimento del documento 4 qui in esame, non sarebbe comunque ravvisabile (a fronte della pretesa -e, per quanto detto, non rinvenibile- omissione da parte del tecnico nominato dal Tribunale) alcuna nullità della consulenza, ben potendo -piuttosto- il giudice (senza necessità di istanza di parte) disporre una integrazione della c.t.U. da intendersi (si ribadisce, nella non ravvisabile prospettiva di una mancata rinunzia al disconoscimento) relativa, per come formulato il quesito sottoposto al consulente, pur sempre anche (ed ab origine) al documento
4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da (sì che il Controparte_1 provvedimento depositato il 15.5.2025 non potrebbe che essere inteso come esclusivamente volto al conseguimento di un elaborato conforme al quesito sottoposto al c.t.U. -esplicita in questo senso risultando del resto la locuzione “così come originariamente previsto” contenuta al punto 1 del dispositivo del medesimo provvedimento).
2.2.2.3. Non assume invece rilievo l'accertata, verosimile apocrifia delle sottoscrizioni apposte sulle ricevute delle raccomandate prodotte da quali documenti 4 ed 8, sia perché la Controparte_3 privazione dell'efficacia probatoria di tali documenti presuppone l'esperimento di una querela di falso che non è stata proposta dal sia (e fermo il carattere assorbente della considerazione Pt_1 che precede) perché, in ogni caso, tali documenti assumono rilevanza non decisiva per la risoluzione delle questioni oggetto del presente giudizio.
2.2.3. Da ultimo, l'efficacia probatoria dei documenti depositati sin dalla fase monitoria non può essere esclusa alla luce del disconoscimento resone dall'opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c. Ferma restando l'assorbente circostanza relativa alla produzione degli originali di tali documenti, non può non rilevarsi come tale disconoscimento sia stato formulato in modo irrituale, non avendo la parte indicato in modo sufficientemente puntuale i profili della prospettata difformità delle copie rispetto agli originali (tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre
2017, n. 23902), tanto dovendo affermarsi anche in relazione al documento 1 del fascicolo monitorio
(unico documento in relazione al quale la parte ha svolto una contestazione -per profili ulteriori pagina 8 di 14 rispetto a quelli dell'autografia della sottoscrizione- appena più approfondita la quale, tuttavia, si è sostanziata nella lamentata, mancata visibilità di una parte del documento).
2.3. Tanto detto, escluso che la (in tesi) scorretta fascicolazione degli atti possa comportare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, a maggior ragione in considerazione della produzione integrale degli estratti conto (si veda, sul punto, anche la pagina 6 dell'elaborato contabile depositato dal nominato c.t.U.), con riferimento ai motivi di opposizione sopra indicati ai numeri 1) e 2) (esaminabili congiuntamente) occorre osservare quanto segue.
Esclusa la mancata contestazione in ordine all'allegato, omesso invio degli estratti conto (si veda, in particolare, la pagina 7 della comparsa di costituzione ove l'opposta, sottolineata l'incompatibilità delle contestazione con i documenti 4 e 5, ha espressamente dedotto che “l'opponente ha sempre ricevuto tutti gli estratti ed ha riconosciuto l'intera esposizione debitoria, riconoscendone le operazioni più rilevanti”), la ricezione dei medesimi estratti (che non deve avvenire necessariamente mediante lettera raccomandata -tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 27 giugno 2023, n. 18352) può ritenersi provata per presunzioni alla luce dei seguenti, concorrenti elementi: i) il riconoscimento del debito di euro 14.201,00 “corrispondente al saldo contabile” del conto 1000/5386 (doc. 5 del fascicolo monitorio -oggetto di sottoscrizione che il c.t.U. ha ritenuto autografa) e la conseguente formulazione di un piano di rientro in 12 mensilità (che appaiono difficilmente compatibili con la mancata, compiuta conoscenza dell'andamento del rapporto di conto corrente); ii) il documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da (attribuibile, per Controparte_1 quanto detto, all'odierno opponente) dal quale risulta che il ha ammesso l'erronea Pt_1 contabilizzazione sul proprio conto di accrediti per complessivi euro 45.010,59 (nel medesimo documento così, in particolare, si legge: “Da una mia autonoma verifica” -la quale, a maggior ragione alla luce del complessivo tenore della dichiarazione, non può non presupporre un'attenta ricostruzione del complessivo andamento del rapporto di conto corrente- “emerge che effettivamente tali importi non derivano da operazioni di conto corrente di cui ero beneficiario e quindi, per quanto di mia competenza, autorizzo il loro storno”) chiedendo, stante l'impiego delle somme, una rateizzazione su base mensile del debito complessivamente pari a circa euro 60.000,00 (stante l'ulteriore, già riconosciuto debito di “circa” euro 14.800,00); iii) la mancata formulazione di
(almeno una) richiesta di invio degli estratti conto nonostante la lunga durata del rapporto e le segnalate verifiche costituenti il presupposto delle richiamate dichiarazioni ricognitive dei debiti.
La prova così raggiunta in ordine alla ricezione degli estratti conto consente, avuto riguardo all'art. 1832 c.c., di ritenere accertata la veridicità storica delle operazioni risultanti dai qui prodotti estratti conto con conseguente rigetto del motivo di opposizione sopra indicato al n. 1). pagina 9 di 14 Infondato risulta pure il motivo di opposizione sopra riportato al n. 2) (il quale, per la verità, rasenta la temerarietà), sostanziandosi lo stesso in una contestazione delle operazioni di addebito in data
5.7.2016 che, in realtà, lo stesso ha espressamente ammesso essere giustificate tanto da Pt_1 autorizzarne lo storno ferma la formulazione di un piano di rientro in ragione della mancata disponibilità di fondi (così il già richiamato documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
2.4. Anche il motivo di opposizione sopra indicato al n. 3) non può essere accolto, risultando lo stesso formulato secondo modalità tanto generiche da non consentire l'espletamento della consulenza tecnica (sì che gli esiti della consulenza disposta dal precedente istruttore non potranno essere in questa sede valutati).
Premesso che la consulenza tecnico-contabile è strumento mediante il quale è possibile ricostruire l'effettivo rapporto di dare/avere nei limiti delle allegazioni svolte dalle parti (risultando, in un giudizio quale quello che viene qui in rilievo, insuperabile il principio dispositivo) e che, per risultare processualmente rilevanti, le allegazioni devono essere munite di una adeguata puntualità
(non potendo rimettersi al giudice poteri sostanzialmente inquisitori), è opportuno qui riprodurre il contenuto delle doglianze svolte dal così da meglio percepire le ragioni alla base della Pt_1 presente decisione.
Alle pagine 27 e 28 dell'atto introduttivo del presente giudizio, nel paragrafo intitolato “5.
CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E COMMISSIONI NON DOVUTE” così si legge:
“Ferma, ripetuta e reiterata ogni contestazione si ribadisce e si contesta ogni addebito per interessi in quanto frutto di una contabilizzazione unilaterale, non convenzionalmente pattuita. In particolare dall'esame della lettera di costituzione in mora emerge l'indicazione della seguente asserita creditoria scoperto di conto alla data del 23.05.2017 66.410,47 competenze di chiusura alla data del 31.12.2017 6.165,88 interessi di mora 19.528,92. Il creditore avrebbe dovuto indicare al giudice le singole voci di credito al fine di evitare l'importo dalla capitalizzazione trimestrale. È poi da precisare che il rapporto per cui è causa è stato volturato a sofferenza in data 25.03.2017, momento nel quale si è chiuso il conto corrente di corrispondenza con appostazione del saldo nel conto a sofferenza ove vengono prodotti solo ed esclusivamente gli interessi legali. Gli interessi richiesti ammontano ad €. 25.694,80 per il ridotto periodo dal 31.12.2017 ad 31.12.2019 per un capitale dell'importo di €66.410,47. Si chiede che la produca l'estratto conto a sofferenza dal CP_11
23.05.2017 ad oggi in quanto si contesta espressamente che dopo il passaggio a sofferenza in tale conto gli interessi convenzionali vengono azzerati e non possono essere conteggiati al tasso convenzionale del 14,43% come erroneamente attestato nel certificato ex art. 50 TULB a firma di pagina 10 di 14 . Precisato che tali allegazioni non possono ritenersi integrate da un elaborato Parte_2 contabile di parte (ciò già solo per il mancato deposito di un simile elaborato, sì che neppure è necessario approfondire la questione -oggetto di divergenti orientamenti in giurisprudenza- relativa alla integrabilità delle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio mediante una consulenza di parte) e non sono state oggetto di integrazione ad opera del (il quale, come Pt_1 già osservato, non ha depositato la memoria prevista dall'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.), non può non osservarsi:
i) che la contestazione relativa ad “ogni addebito per interessi in quanto frutto di una contabilizzazione unilaterale, non convenzionalmente pattuita” risulta svolta in modo generico poiché del tutto avulso dalle condizioni economiche riportate alla pagina n. 1 del contratto di conto corrente (doc. 1 prodotto già in sede monitoria) e dalle “pattuizioni contrattuali” riportate a partire dalla pagina 3 del medesimo documento 1 (le quali sono indice di una compiuta pattuizione relativa agli interessi in relazione alla quale alcuna specifica contestazione è stata svolta dal correntista);
ii) che il passaggio nel quale il ha dedotto che “Il creditore avrebbe dovuto indicare al Pt_1 giudice le singole voci di credito al fine di evitare l'importo dalla capitalizzazione trimestrale” è, in realtà, indice di una doglianza che attiene al contenuto del documento formato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. (contenuto sul quale si tornerà a breve) e che alcun rapporto è, sotto il profilo giuridico e contabile, ravvisabile tra l'asserita, inadeguata indicazione delle “singole voci di credito” e la capitalizzazione trimestrale della quale, è bene precisare, neppure viene prospettata l'illiceità (l'opponente si è infatti limitato a richiamare una sola capitalizzazione trimestrale la quale, avuto riguardo al momento nel quale è sorto il rapporto contrattuale, neppure può ritenersi indebita in presenza di una pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi -ed è bene sottolineare che la parte si è ben guardata dal prospettare un diverso regime della capitalizzazione il quale, a ben vedere, è espressamente escluso dalla pattuizione relativa alla “periodicità di capitalizzazione degli interessi” riportata alla pagina 2 del file relativo al documento 1 depositato sin dalla fase monitoria);
iii) che la restante parte del motivo di opposizione (consistente nel passaggio già sopra ritrascritto e qui, per brevità, non riproposto) è indice di una non condivisibile lettura del documento depositato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. Infatti, fermo restando che la doglianza è stata formulata senza tener conto dell'importo di 6.165,88 dovuti (secondo quanto espressamente risulta dal documento ex art. 50 t.u.b.) per “competenze di chiusura” (in pagina 11 di 14 relazione alle quali alcuna specifica doglianza è stata svolta dalla parte), sì che la somma chiesta per interessi non è (come sostenuto dal pari ad euro 25.694,80, ma ad Pt_1 euro 19.528,92 e che non sussiste espressa -e corretta- contestazione a riguardo, tale ultimo importo, tenuto conto della pacifica chiusura del conto e della data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, non risulta eccedente la complessiva entità degli interessi moratori (quantificati nella misura del 13,75% secondo pattuizione espressamente risultante nelle condizioni economiche -richiamate nelle pattuizioni contrattuali- cui l'odierno opponente non ha in alcun modo fatto riferimento) dovuti sul
(solo) capitale indicato nel documento ex art. 50 t.u.b.
In definitiva, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.U. (sulla base di un'indagine eccedente l'effettivo contenuto delle allegazioni di parte) non possono essere accolte, dovendo piuttosto ritenersi che, provate (per le ragioni sopra illustrate), nel proprio storico verificarsi, le operazioni risultanti dalla sequenza (completa -secondo quanto rilevato pure dal c.t.U.) dei prodotti estratti conto, in assenza di puntuali contestazioni (secondo quanto appena osservato), il credito deve essere quantificato nella misura riportata già nel (sufficientemente esaustivo, vista anche la distinzione delle diverse componenti dell'importo complessivamente ivi indicato) documento formato ai sensi dell'art. 50
t.u.b.
3. Anche la domanda riconvenzionale formulata dal risulta infondata. Pt_1
Tale domanda (così formulata alla pagina 29 dell'atto di citazione in opposizione: “
1.azione di rendiconto bancario afferente al rapporto di conto corrente n. 13364/7 e dei connessi eventuali affidamenti ((cfr. . Cass. civ. Sez. I, Ord., 15-09-2017, n. 21472 - Cass. civ. Sez. I, 20/01/2017, n.
1584- Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 04/04/2016, n. 6511 - Cass., Sez. 6 Civ., Ord. n.. 3875 dell'
08/02/2019);
2. diritto ad ottenere la consegna degli estratti conto ex artt. 119, IV co. T.U.B., nonché ai sensi dell'art. 1713 c.c. con le singole operazioni ivi annotate;
3). illegittima contabilizzazione a debito con riferimento al citato rapporto bancario, in quanto frutto di errori contabili, relativamente alla imputazione a capitale, interessi e/o qualsivoglia commissione o spesa
e/o operazioni non autorizzate, illegittimamente annotate a debito e/o anatocistiche, nonché violazione della L.108/1996”) può, anche sotto il profilo logico, essere esaminata distintamente quanto alla pretesa di documentazione ed alla pretesa ripetitoria.
3.1. Con riferimento alle domande riconvenzionali formulate ai punti 1 e 2 della pagina 29 della citazione in opposizione, deve rilevarsi come la parte opposta abbia prodotto tutti gli estratti relativi al conto corrente oggetto di causa (in questo senso si veda anche la relazione depositata dal c.t.U.), come non vi sia stata (a fronte di tale produzione) una specifica contestazione di talune operazioni pagina 12 di 14 (non potendo tale specifica contestazione ravvisarsi nell'elencazione contenuta a partire dalla pagina
10 dell'atto introduttivo del presente giudizio stante la maturata decadenza -per quanto detto- prevista dall'art. 1832 c.c.) e come la domanda tesa ad ottenere la documentazione giustificativa delle singole operazioni annotate in conto sia sprovvista di interesse (la maturata decadenza ai sensi dell'art. 1832 c.c., infatti, non consentirebbe di alterare le risultanze degli estratti conto) e, in ogni caso, non accoglibile (poiché -ove se ne ravvisasse l'interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.- la stessa finirebbe con l'esser tesa ad aggirare la decadenza nella quale la parte è incorsa).
3.2. Neppure è possibile accogliere la domanda riconvenzionale formulata sub n. 3 dell'atto di citazione in opposizione. Tale domanda (tesa a conseguire la ripetizione di somme asseritamente indebite stante la “illegittima contabilizzazione a debito con riferimento al citato rapporto bancario, in quanto frutto di errori contabili, relativamente alla imputazione a capitale, interessi e/o qualsivoglia commissione o spesa e/o operazioni non autorizzate, illegittimamente annotate a debito
e/o anatocistiche, nonché violazione della L.108/1996”) risulta infatti formulata in modo estremamente generico. Fermo quanto già osservato con riferimento alla genericità, in parte qua, delle doglianze svolte al fine di conseguire la revoca del decreto ingiuntivo ed alla conferma della statuizione contenuta nel decreto opposto, non può non osservarsi come la domanda riconvenzionale non sia fondata su allegazioni assistite da una sia pur minima puntualità. Basti pensare (a mero titolo esemplificativo e ferme le considerazioni sopra svolte anche in relazione al documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) che non è dato comprendere in alcuna misura quali sarebbero gli errori contabili compiuti dalla banca in relazione a voci che neppure risultano adeguatamente indicate (il passaggio dell'atto di opposizione ritrascritto fa riferimento, indistintamente ad errori nella imputazione del capitale, degli interessi e/o di qualsivoglia commissione o spesa e/o operazioni non autorizzate -la prova delle quali ultime, per quanto sopra osservato, neppure può ritenersi offerta) e che la stessa prospettazione della violazione della l. n.
108/96 è stata svolta senza neppure indicazione delle voci da ricomprendersi nel t.e.g. e del tasso valutato quale soglia in concreto operante alla luce della disciplina in materia di usura (cfr, tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597).
4. Avuto riguardo all'esito della lite, le spese della c.t.U. contabile e della prima c.t.U. grafologica, già liquidate con separati provvedimenti, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico della parte opponente.
A carico della parte opposta, per la ragione indicata al punto 2.2.2.2 della presente sentenza, devono essere invece poste le spese della c.t.U. grafologica liquidate con provvedimento in data 31.7.2025.
pagina 13 di 14 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante quanto osservato al punto 2.1 della presente sentenza, devono essere liquidate in favore di Avuto riguardo all'attività Controparte_12 effettivamente svolta da tale ultima parte, tali spese vanno liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
260.000,00 quanto alle fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà previsti dal medesimo scaglione quanto alla fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3440/2020;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte;
3) pone, in via integrale e definitiva, a carico di le spese di c.t.U. liquidate Parte_1 con provvedimenti depositati il 19.6.2023 ed il giorno 1.12.2023 ed a carico di
[...]
in persona del legale rappresentante p. t., le spese di c.t.U. liquidate con Controparte_3 provvedimento in data 31.7.2025;
4) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_3 legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 7.015,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 24 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
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