Art. 118. (Rappresentanza del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)
Il numero dei rappresentanti del personale dell'Azienda nel Consiglio di amministrazione e' elevato da 4 a 6.
Detti rappresentanti vengono eletti direttamente da tutto il personale in servizio.
I rappresentanti del personale sono, in caso di assenza o di impedimento, sostituiti da supplenti eletti con la stessa procedura e nella stessa lista in numero uguale ai membri effettivi.
Le norme per l'elezione, da effettuarsi con il sistema proporzionale, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.
Le nuove elezioni dei rappresentanti del personale verranno indette dal Ministro delle finanze, sentite le predette organizzazioni sindacali, non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I rappresentanti del personale della Azienda nel Consiglio di amministrazione, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, manterranno l'incarico fino alla nomina dei nuovi eletti.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 e successive modificazioni.
Il numero dei rappresentanti del personale dell'Azienda nel Consiglio di amministrazione e' elevato da 4 a 6.
Detti rappresentanti vengono eletti direttamente da tutto il personale in servizio.
I rappresentanti del personale sono, in caso di assenza o di impedimento, sostituiti da supplenti eletti con la stessa procedura e nella stessa lista in numero uguale ai membri effettivi.
Le norme per l'elezione, da effettuarsi con il sistema proporzionale, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.
Le nuove elezioni dei rappresentanti del personale verranno indette dal Ministro delle finanze, sentite le predette organizzazioni sindacali, non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I rappresentanti del personale della Azienda nel Consiglio di amministrazione, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, manterranno l'incarico fino alla nomina dei nuovi eletti.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 e successive modificazioni.