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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 496/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2 Contr
- Controparte_3
RESISTENTI
Oggi 11 febbraio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per nessuno Parte_1
Per Controparte_4
il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_3
Il dott. Burgello si riporta alla memoria di costituzione e alla giurisprudenza di legittimità e di merito ivi allegata, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 496/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIEFFALLO Parte_1 C.F._1
MARIO, con elezione presso il domicilio digitale del difensore PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. ) (C.F.
[...] P.IVA_1 Controparte_1
), con il patrocinio del funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.02.2024, ha chiesto all'intestato Tribunale di: “a) Parte_1
riconoscere, per ogni singolo profilo professionale di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio di leva e di rafferma espletato dal 14.06.2001 al 13.06.2002 e dal 22.11.2005 al
01.11.2007 che è pari a 18,00 punti (0,50 x 36 mesi di servizio);b) riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall' “ ” di Firenze (FI), e valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un CP_2 Controparte_2
punteggio totale e complessivo di: 24,90 -per il profilo di assistente amministrativo-; 24,90 -per il profilo di collaboratore scolastico-. c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..
Salvis iuribus”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso e chiedendone Controparte_5
la reiezione, in quanto infondato, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione n.
22429/2024 e 22432/2024, nonché della Corte d'Appello di Firenze n. 43 del 23/1/2025; con vittoria di spese.
2 Con nota del 27.03.2024, parte ricorrente ha depositato l'attestazione relativa alla notifica effettuata nei confronti dei potenziali controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito internet del resistente, autorizzata dal Tribunale con decreto del 21.03.2024. CP_3
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
In ricorso, il ricorrente ha sostenuto l'equiparazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie ATA di terza fascia per il triennio 2021-2024, del servizio militare o civile prestato in costanza di rapporto di lavoro a quello prestato non in costanza di rapporto di lavoro, avendo lo stesso allegato (e documentato) di avere prestato servizio militare di leva e di rafferma non in costanza di rapporto di lavoro (servizi per i quali l'amministrazione resistente gli ha riconosciuto un punteggio inferiore a quello che gli avrebbe riconosciuto se i predetti servizi fossero stati resi in costanza di rapporto, conformemente a quanto previsto dal D.M. 50/2021).
Ebbene, la medesima questione giuridica oggetto della presente controversia è già stata trattata e decisa dall'intestato Tribunale in una fattispecie analoga, con motivazioni che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Il ricorrente chiede la disapplicazione del decreto ministeriale nella parte che qui interessa, sostenendo che l'atto amministrativo viola il diritto - riconosciuto dall'art. 20 della l. 958 del 1986 e art. 485 comma 7 dlvo 297/94 - alla piena equiparazione tra servizio militare prestato in costanza di nomina e servizio militare prestato non in costanza di nomina.
La domanda è infondata. La cornice normativa nella quale si inquadra la fattispecie concreta è la seguente. Con riguardo al personale A.T.A l'art 569 comma 3 del D.lgs. n. 297/94 (l'art 485 comma 7 dlvo 297/94 citato in ricorso riguarda il personale docente) afferma la computabilità “a tutti gli effetti” del “periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva”. L'art. 2050 del d. Igs. 66/2010 ( che ha sostituito –previa abrogazione- l'art 20 della l. 958 del 1986 invocato dal ricorrente), stabilisce, al comma 1 che “i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Il DM 50/21, ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria stabilisce: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi
3 sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” (cfr avvertenze tab A allegata al decreto). Il decreto, quindi, prevede: A) La computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato sia in costanza di rapporto sia in altro momento (in applicazione dell'art 569 comma 3 del D.lgs. n.297/94); B) La piena equiparazione del servizio militare e del servizio civile (in applicazione art. 2103 d. Igs. 66/2010); C) La distinzione tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto - equiparati al servizio effettivo reso nella medesima qualifica (in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d. Igs. 66/2010) - e servizio militare e civile prestato non in costanza di rapporto - equiparati al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d.Igs. 66/2010). Da quanto detto emerge che la pretesa avanzata dal ricorrente e cioè il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria. Tanto basta a motivare il rigetto” (cit. Tribunale di
Firenze, S.L., sentenza n. 36/2023).
Ancora, l'intestato Tribunale ha condivisibilmente affermato che, in tema di valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie di istituto per ATA (nella specie, vigenti nel triennio 2014 -2016), secondo il D.M. n. 716/2014 il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
mentre quando sono prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze della amministrazioni statali. E' quindi corretta l'attribuzione di punteggio pre-ruolo al servizio di leva svolto non in costanza di nomina (di ruolo o non di ruolo) nella stessa misura prevista per quello reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (v. Tribunale Firenze sez. lav., sent. n. 31 del 21/01/2021).
Recentemente, sulla questione giuridica oggetto di causa si è pronunciata la Suprema Corte di
Cassazione, affermando che, in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del D.M. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto (v. Cass. Sez. L -,
Sentenza n. 22429 del 08/08/2024 (Rv. 672010 - 01), nonché Cass. S.L., sent. n. 22432/2024, allegate
Cont alla memoria di costituzione del ).
Al predetto orientamento di legittimità ha, da ultimo, aderito la Corte d'Appello di Firenze, con la
4 sentenza n. 43 del 23/1/2025, allegata alla memoria di parte resistente.
Al contrario, i precedenti di legittimità citati da parte ricorrente in ricorso sono relativi alla diversa questione della valutabilità (in precedenza esclusa dall'amministrazione), ai fini dell'inserimento o aggiornamento delle graduatorie (ad esaurimento), del servizio militare o civile non prestato in costanza di lavoro (essendo stato, al contrario, nel caso in esame, il predetto titolo valutato, come servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali, con attribuzione del relativo punteggio).
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria.
Spese
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti in causa, atteso che la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta sulla questione giuridica oggetto di causa (in relazione al D.M. 50/2021) successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza rigettata o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 496/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2 Contr
- Controparte_3
RESISTENTI
Oggi 11 febbraio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per nessuno Parte_1
Per Controparte_4
il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_3
Il dott. Burgello si riporta alla memoria di costituzione e alla giurisprudenza di legittimità e di merito ivi allegata, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 496/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIEFFALLO Parte_1 C.F._1
MARIO, con elezione presso il domicilio digitale del difensore PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. ) (C.F.
[...] P.IVA_1 Controparte_1
), con il patrocinio del funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.02.2024, ha chiesto all'intestato Tribunale di: “a) Parte_1
riconoscere, per ogni singolo profilo professionale di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio di leva e di rafferma espletato dal 14.06.2001 al 13.06.2002 e dal 22.11.2005 al
01.11.2007 che è pari a 18,00 punti (0,50 x 36 mesi di servizio);b) riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall' “ ” di Firenze (FI), e valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un CP_2 Controparte_2
punteggio totale e complessivo di: 24,90 -per il profilo di assistente amministrativo-; 24,90 -per il profilo di collaboratore scolastico-. c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..
Salvis iuribus”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso e chiedendone Controparte_5
la reiezione, in quanto infondato, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione n.
22429/2024 e 22432/2024, nonché della Corte d'Appello di Firenze n. 43 del 23/1/2025; con vittoria di spese.
2 Con nota del 27.03.2024, parte ricorrente ha depositato l'attestazione relativa alla notifica effettuata nei confronti dei potenziali controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito internet del resistente, autorizzata dal Tribunale con decreto del 21.03.2024. CP_3
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
In ricorso, il ricorrente ha sostenuto l'equiparazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie ATA di terza fascia per il triennio 2021-2024, del servizio militare o civile prestato in costanza di rapporto di lavoro a quello prestato non in costanza di rapporto di lavoro, avendo lo stesso allegato (e documentato) di avere prestato servizio militare di leva e di rafferma non in costanza di rapporto di lavoro (servizi per i quali l'amministrazione resistente gli ha riconosciuto un punteggio inferiore a quello che gli avrebbe riconosciuto se i predetti servizi fossero stati resi in costanza di rapporto, conformemente a quanto previsto dal D.M. 50/2021).
Ebbene, la medesima questione giuridica oggetto della presente controversia è già stata trattata e decisa dall'intestato Tribunale in una fattispecie analoga, con motivazioni che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Il ricorrente chiede la disapplicazione del decreto ministeriale nella parte che qui interessa, sostenendo che l'atto amministrativo viola il diritto - riconosciuto dall'art. 20 della l. 958 del 1986 e art. 485 comma 7 dlvo 297/94 - alla piena equiparazione tra servizio militare prestato in costanza di nomina e servizio militare prestato non in costanza di nomina.
La domanda è infondata. La cornice normativa nella quale si inquadra la fattispecie concreta è la seguente. Con riguardo al personale A.T.A l'art 569 comma 3 del D.lgs. n. 297/94 (l'art 485 comma 7 dlvo 297/94 citato in ricorso riguarda il personale docente) afferma la computabilità “a tutti gli effetti” del “periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva”. L'art. 2050 del d. Igs. 66/2010 ( che ha sostituito –previa abrogazione- l'art 20 della l. 958 del 1986 invocato dal ricorrente), stabilisce, al comma 1 che “i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Il DM 50/21, ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria stabilisce: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi
3 sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” (cfr avvertenze tab A allegata al decreto). Il decreto, quindi, prevede: A) La computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato sia in costanza di rapporto sia in altro momento (in applicazione dell'art 569 comma 3 del D.lgs. n.297/94); B) La piena equiparazione del servizio militare e del servizio civile (in applicazione art. 2103 d. Igs. 66/2010); C) La distinzione tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto - equiparati al servizio effettivo reso nella medesima qualifica (in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d. Igs. 66/2010) - e servizio militare e civile prestato non in costanza di rapporto - equiparati al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d.Igs. 66/2010). Da quanto detto emerge che la pretesa avanzata dal ricorrente e cioè il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria. Tanto basta a motivare il rigetto” (cit. Tribunale di
Firenze, S.L., sentenza n. 36/2023).
Ancora, l'intestato Tribunale ha condivisibilmente affermato che, in tema di valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie di istituto per ATA (nella specie, vigenti nel triennio 2014 -2016), secondo il D.M. n. 716/2014 il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
mentre quando sono prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze della amministrazioni statali. E' quindi corretta l'attribuzione di punteggio pre-ruolo al servizio di leva svolto non in costanza di nomina (di ruolo o non di ruolo) nella stessa misura prevista per quello reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (v. Tribunale Firenze sez. lav., sent. n. 31 del 21/01/2021).
Recentemente, sulla questione giuridica oggetto di causa si è pronunciata la Suprema Corte di
Cassazione, affermando che, in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del D.M. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto (v. Cass. Sez. L -,
Sentenza n. 22429 del 08/08/2024 (Rv. 672010 - 01), nonché Cass. S.L., sent. n. 22432/2024, allegate
Cont alla memoria di costituzione del ).
Al predetto orientamento di legittimità ha, da ultimo, aderito la Corte d'Appello di Firenze, con la
4 sentenza n. 43 del 23/1/2025, allegata alla memoria di parte resistente.
Al contrario, i precedenti di legittimità citati da parte ricorrente in ricorso sono relativi alla diversa questione della valutabilità (in precedenza esclusa dall'amministrazione), ai fini dell'inserimento o aggiornamento delle graduatorie (ad esaurimento), del servizio militare o civile non prestato in costanza di lavoro (essendo stato, al contrario, nel caso in esame, il predetto titolo valutato, come servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali, con attribuzione del relativo punteggio).
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria.
Spese
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti in causa, atteso che la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta sulla questione giuridica oggetto di causa (in relazione al D.M. 50/2021) successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza rigettata o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 febbraio 2025
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Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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