Sentenza breve 27 giugno 2018
Ordinanza collegiale 14 gennaio 2021
Sentenza 15 febbraio 2021
Decreto cautelare 28 giugno 2021
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Ordinanza collegiale 18 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 23 settembre 2022
Sentenza 6 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 22 giugno 2023
Ordinanza collegiale 21 novembre 2024
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Ordinanza collegiale 30 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza breve 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 15/02/2021, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/02/2021
N. 00211/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2018, proposto da
FR NE, AR IS Da UI, AR TE DA, MA OT, rappresentati e difesi dall'avvocato Innocenzo D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, via Olivi n. 38;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, non costituitosi in giudizio;
per la richiesta di chiarimenti
relativamente alle modalità di esecuzione della sentenza di ottemperanza T.A.R. ET, Sez. I, 27 giugno 2018, n. 692.
Visti l’istanza di chiarimenti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con dichiarazione resa a verbale all’odierna camera di consiglio il difensore dei ricorrenti ha rinunciato all’istanza di chiarimenti depositata in giudizio il 25 novembre 2020 relativa alle modalità di esecuzione della sentenza di ottemperanza T.A.R. ET, Sez. I, 27 giugno 2018, n. 692;
- che pertanto è necessario dare atto della rinuncia;
- che non vi è da pronunciare sulle spese in quanto l’Amministrazione non si è costituita in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sull’istanza di chiarimenti, dà atto della rinuncia.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 10 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO