TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7559/2023 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE che lo rapp.ta e Parte_1 difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. elett.te dom.to presso la sede legale dell'ente in Napoli, rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 AZZANO STEFANO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/12/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di prestazione ai superstiti cat. SOART n.35521688 con decorrenza giugno 2009, di importo mensile lordo pari ad € 524.35, con relativa CP maggiorazione sociale di importo mensile pari ad € 123,28, rappresentava che l' gli aveva inviato una missiva datata
28/02/2022 con cui revocava la somma aggiuntiva erogata a titolo di quattordicesima per gli anni 2018 e 2019, di € 874,00, per mancata comunicazione dei dati reddituali relativi agli anni 2017 e 2018 entro la scadenza del 15 settembre 2021. Tanto premesso chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'indebito e condannarsi l' convenuto alla restituzione Controparte_2 della somma già trattenuta, spese vinte. CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, spese vinte.
All'odierna udienza a seguito del deposito di note di trattazione scritta, il giudice decideva con la presente sentenza. La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono. La pensione ai superstiti è una prestazione previdenziale. La fattispecie è disciplinata dagli artt. 52 legge n. 88/89 e art. 13 legge n. 412/1991.
Ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/89, “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. ….” Ai sensi dell'art. 13 legge n 412/1991 “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già CP_ conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La normativa è chiara nel prevedere l'applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' (e, dunque, anche in caso di errore del tutto incolpevole), salva l'ipotesi di dolo dell'assicurato o di omessa od CP_2 incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ sez Lav.18 aprile 2023 n. 10337; Cass. Civ., Sez. lav., 23 febbraio 2022, n. 5984;
Cass. Civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10627; Cass. Civ., Sez. VI, 9 luglio 2020, n. 14517; Cass. Civ., Sez. lav., 30 agosto 2016, n. 17417, in Foro it., 2017, I, 235), interpretando il combinato disposto dell'art. 52 della l. n. 88 del 1989 e art. 13, c. 1, della l. n. 412 del 1991, ha ritenuto irripetibile l'indebito pensionistico, solo in presenza di quattro condizioni, specificando che l'assenza anche di una sola di esse determina la piena ripetibilità dell'indebito in applicazione della regola generale di cui all'art. 2033 c.c.
Le condizioni sono le seguenti:
1. le somme devono essere state erogate in forza di un provvedimento formale e definitivo dell'ente;
2. il provvedimento deve essere stato comunicato all'interessato;
3. l'errore che ha determinato l'indebito può avere qualsiasi natura ovverosia riguardare sia profili di fatto che di diritto, ma dev'essere comunque imputabile all'ente erogatore;
4. l'insussistenza del dolo, sia in senso commissivo che omissivo del percettore. difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (così, da ultimo fra le pronunce massimate, Cass., 18.4.2023 n. 10337). Solo per l'indebito cd. reddituale poi è previsto il termine di decadenza annuale (2. Co. art. 13: La norma che disciplina la CP_ fattispecie è inclusa nel secondo comma dell'art. 13 della l. n. 412 del 1991, ai sensi del quale «L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». La necessità di un formale provvedimento esclude dalla disciplina speciale sancita dall'art. 52 della l. n. 88 del 1989 e art. 13 della l. n. 412 del 1991, rientrando in quella dell'art. 2033 c.c. il caso in cui l'errore nell'erogazione sia intervenuto nella fase dell'accredito delle somme o della materiale corresponsione di esse.
Ora nell'indebito previdenziale è il pensionato attore che ha l'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto (Cass SU CP 18046/10), agendo in giudizio per l'accertamento negativo del credito dell' Nel caso che occupa il provvedimento di attribuzione della pensione è definitivo, ed è stato comunicato alla ricorrente. La ricorrente ha allegato di avere come reddito solo la pensione Soart oggetto di causa, e di non aver mai subito alcun tipo di variazione reddituale a decorrere dal riconoscimento della prestazione Cat. SOART cui la stessa è titolare. CP_ eccepisce di avere chiesto i redditi degli anni in contestazione, ma pur depositando i provvedimenti non deposita prova della notifica di essi alla ricorrente. Inoltre, e in ogni caso, come si evince dalla documentazione depositata dalla ricorrente, CP i redditi non sono mai mutati negli anni in questione e sono costituiti dalla sola e stessa pensione, erogata sempre dall' che egli pertanto già conosce. Non si ravvisa alcun dolo da parte della ricorrente, né ad esso può essere equiparata la mancata comunicazione di dati reddituali che l'ente già conosce o ha l'onere di conoscere. Pertanto, la domanda va accolta. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 CP_ 04/12/2023 nei confronti dell in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: CP_ accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui al provvedimento del 28/02/2022, erogate a titolo di quattordicesima per gli anni 2018 e 2019, di € 874,00 complessive, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente recuperate sulla sua pensione;
CP condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 430,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti.