Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 31/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00339/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2023, proposto da
Impresa individuale TA AS, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Maoli ed Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vernazza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Emanuele Barbanente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Impresa individuale Route Cinqueterre di Giandomenico Perazzo, Impresa individuale JA Carro, Impresa individuale AR AS, Impresa individuale NI Bonansea, Carpe Diem Boat Tour 5 Terre s.r.l.s., Impresa individuale LO Resasco, Nord Est s.n.c. di SA TT e VI AS, Impresa individuale AN Villa, Impresa individuale Vernazza Water Taxi di Pietro Malagamba e Impresa individuale Vittoria Rooms di ND Resasco, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
degli atti della procedura di gara per l’assegnazione di n. 10 posti barca nelle zone “B” e “D” del porticciolo di Vernazza per l’esercizio dell’attività di noleggio di natanti con finalità ricreative o per usi turistici nel triennio 2023/2025 e, in particolare, della deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 27.4.2023, della determinazione n. 41 del 28.4.2023, del bando di gara e del relativo avviso pubblico, della determinazione n. 45 del 2.5.2023, delle note del 5.5.2023 e del 10.5.2023 recanti i chiarimenti, della determinazione n. 48 del 19.5.2023 di nomina della commissione esaminatrice, della determinazione n. 49 del 19.5.2023 di modifica della composizione della commissione esaminatrice, del verbale in data 22.5.2023, della determinazione n. 50 del 22.5.2023, recante l’approvazione della graduatoria, e della determinazione n. 61 del 20.6.2023, recante la rettifica del verbale del 22.5.2023;
nonché, per quanto possa occorrere e nei limiti di quanto indicato nel ricorso, della deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 6.4.2023, avente ad oggetto l’approvazione del disciplinare per l’accesso, la navigazione e lo stazionamento all’interno del porticciolo di Vernazza e alla Marina in frazione di Corniglia, e dell’ordinanza del Sindaco di Vernazza n. 5 del 31.5.2023, avente ad oggetto la regolamentazione delle attività marittime e portuali all’interno del porticciolo di Vernazza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vernazza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 2 agosto 2023, la signora TA AS, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, ha impugnato gli atti della procedura di gara per l’assegnazione di n. 10 posti barca nel porticciolo di Vernazza per l’esercizio dell’attività di noleggio di natanti da diporto nel triennio 2023/2025 e, in particolare, il bando, i chiarimenti, le determinazioni di nomina e di modifica della commissione esaminatrice, il verbale dell’organo valutatore e la graduatoria approvata il 22 maggio 2023. La ricorrente ha, inoltre, gravato il regolamento recante il disciplinare per l’accesso, la navigazione e lo stazionamento nel porticciolo di Vernazza, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8/2023, nonché l’ordinanza del Sindaco n. 5/2023, avente ad oggetto la regolamentazione delle attività marittime e portuali all’interno dello stesso porticciolo.
Premesso di essere stata esclusa dalla graduatoria, la deducente ha articolato i seguenti motivi:
A) Con riferimento al bando di gara:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 27, 46 e ss. del d.lgs. n. 171/2005, degli artt. 1 e ss. del D.M. n. 146/2008, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 41 e 97 Cost. e dell’art. 2 del regolamento del porticciolo di Vernazza. Violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis. Violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, sviamento, contraddittorietà . Il bando prescriverebbe requisiti soggettivi irragionevoli ed anticoncorrenziali, con riferimento:
- alla necessità di esercitare in via esclusiva l’attività di noleggio di natanti per finalità turistico-ricreative;
- alla prescrizione del possesso della patente nautica in capo all’imprenditore individuale, che risulterebbe così discriminato rispetto alle società, le quali possono incaricare un dipendente munito del titolo per la conduzione dell’imbarcazione;
- all’obbligo del titolare dell’impresa individuale di prestare personalmente il servizio, senza potersi avvalere di dipendenti e/o collaboratori.
Inoltre, sarebbe illogico e contrario all’art. 2 del regolamento del porticciolo di Vernazza non consentire al soggetto abilitato allo svolgimento dell’attività di indicare anche un dipendente / collaboratore o un terzo per garantire la reperibilità per urgenti necessità.
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 27, 46 e ss. del d.lgs. n. 171/2005, degli artt. 1 e ss. del D.M. n. 146/2008, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 41 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis. Violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, sviamento, contraddittorietà . Nella definizione dei criteri per l’attribuzione del punteggio l’Amministrazione avrebbe illogicamente pretermesso parametri fondamentali, quali tipologia, anno di realizzazione e caratteristiche dell’unità navale, titoli professionali ulteriori rispetto alla patente nautica ed offerta del servizio on line . Inoltre, per il criterio concernente l’anno del motore principale, sarebbe irragionevole lo scarto di soli tre punti tra le immatricolazioni del 2015 e quelle successive al 2021. Infine, il canone valutativo relativo alle condizioni di conservazione dell’imbarcazione non risulterebbe ancorato a parametri oggettivi.
III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 27, 46 e ss. del d.lgs. n. 171/2005, degli artt. 1 e ss. del D.M. n. 146/2008, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 41 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis. Violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, sviamento, contraddittorietà . La commissione giudicatrice sarebbe stata composta unicamente da un avvocato e da funzionari comunali e dell’ente parco, senza soggetti competenti a valutare le condizioni dei natanti. Né la qualificazione di due membri come “esperti”, operata nell’atto di investitura dell’organo valutatore, potrebbe sanare tale carenza.
B) Con riferimento alla determinazione di nomina della commissione esaminatrice:
IV) Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni del bando relative alla commissione esaminatrice. Violazione dei principi in materia di procedure concorsuali, contraddittorietà, eccesso di potere per sviamento . Sarebbe stata illegittimamente omessa la designazione del segretario comunale quale componente della commissione. Inoltre, non risulterebbero acquisite le dichiarazioni dei commissari circa l’insussistenza di cause di incompatibilità.
C) Con riferimento alla determinazione di modifica della commissione esaminatrice:
V) Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni del bando relative alla commissione esaminatrice. Violazione dei principi in materia di procedure concorsuali, contraddittorietà, eccesso di potere per sviamento . Il comandante della polizia municipale sarebbe stato sostituito da un agente, violando così le previsioni del bando, non contemplanti la possibilità di delega dell’ufficio di commissario.
D) Con riferimento al verbale della commissione esaminatrice del 22 maggio 2023:
VI) Violazione dei principi di trasparenza e pubblicità delle operazioni di gara. Violazione del principio di distinzione tra organo istruttorio e decisorio. Incompatibilità. Eccesso di potere per sviamento. Non sarebbe stato rispettato il principio della distinzione tra fase di preparazione della gara e fase di valutazione delle domande, perché il legale incaricato dall’Amministrazione civica ed il funzionario responsabile dell’ufficio tecnico, rispettivamente presidente e membro della commissione, avrebbero predisposto il bando; inoltre, il predetto tecnico comunale avrebbe anche approvato gli atti della procedura e sottoscritto le risposte alle richieste di chiarimenti.
VII) Invalidità in via derivata. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 27, 46 e ss. del d.lgs. n. 171/2005, degli artt. 1 e ss. del D.M. n. 146/2008, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 41 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis. Violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, sviamento, contraddittorietà . L’esclusione della ricorrente sarebbe illegittima in via derivata per i medesimi vizi che inficiano il bando e gli atti di costituzione della commissione, denunciati con i mezzi precedenti. Inoltre, l’organo valutatore avrebbe trascurato che, al momento della presentazione della domanda, l’impresa AS era abilitata ad operare nell’area marina protetta delle “Cinque Terre” in forza della delibera della Giunta dell’ente parco n. 12/2023, in quanto già autorizzata per il 2022. Infine, i commissari avrebbero erroneamente ritenuto che la fotografia dell’imbarcazione allegata dall’esponente raffigurasse lo stesso mezzo della concorrente UE GI, trattandosi invece di un natante gemello con identiche caratteristiche e colorazione.
E) Con riferimento alla determinazione di approvazione della graduatoria:
VIII) Invalidità in via derivata . La graduatoria sarebbe affetta da illegittimità derivata con riguardo ai vizi dedotti nei motivi precedenti.
F) Con riferimento al regolamento recante il disciplinare per l’accesso, la navigazione e lo stazionamento nel porticciolo di Vernazza, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8/2023:
IX) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 2 e 27 del d.lgs. n. 171/2005, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 229/2017. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti, errore sui presupposti . L’atto approvativo del regolamento del porticciolo di Vernazza non indicherebbe le ragioni giustificatrici della nuova disciplina.
X) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti, errore sui presupposti. Violazione del canone di proporzionalità . L’art. 20 del regolamento impedirebbe irragionevolmente ai soggetti collettivi di incaricare per lo svolgimento del servizio di noleggio dei natanti più soggetti in possesso dei requisiti, con conseguente sottoposizione di un’unica persona ad uno stress fisico e psicologico per condizioni lavorative che superano il livello ordinario.
XI) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti, errore sui presupposti. Violazione del canone di proporzionalità . L’art. 4 del regolamento consentirebbe lo stazionamento nella zona “B” di imbarcazioni con lunghezza massima di mt. 7,50 e larghezza massima di mt. 2,00 nonostante, per la corretta stabilità, i natanti di 7 metri debbano necessariamente essere larghi più di 2 metri.
XII) Violazione dell’art. 123 del d.lgs. n. 209/2005, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 171/2005, degli artt. 1 e ss. della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità. Contraddittorietà . Il disciplinare conterrebbe ulteriori disposizioni illegittime sotto plurimi profili: l’assoggettamento all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi anche delle unità da diporto prive di motore; l’assenza di criteri per verificare che i natanti siano conservati in buono stato; la mancata delimitazione della porzione di banchina destinata allo stazionamento dei mezzi per la pesca professionale nella zona “B”; l’ammissione di imbarcazioni troppo grandi per l’ormeggio alle boe nella zona “D”; il divieto di depositare merci da imbarcare o sbarcare nella zona “H”; la proibizione della distribuzione di volantini pubblicitari per procacciare clientela da parte dei noleggiatori di barche per scopi turistico-ricreativi.
G) Con riferimento all’ordinanza del Sindaco n. 5/2023:
XIII) Invalidità derivata . Il provvedimento sindacale sarebbe viziato in via derivata per i medesimi motivi dedotti avverso la deliberazione consiliare approvativa del disciplinare del porticciolo.
XIV) Incompetenza. Violazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione . L’ordinanza sarebbe stata emanata da un organo incompetente, spettando ai dirigenti e non al Sindaco l’adozione degli atti di gestione.
A seguito di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. n. 1199/1971, notificata dall’Amministrazione comunale il 25 settembre 2023, l’impresa individuale TA AS ha trasposto il ricorso straordinario dinanzi a questo T.A.R.
Il Comune di Vernazza si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità per difetto di interesse delle censure avverso il regolamento del porticciolo e l’ordinanza sindacale n. 5/2023, nonché opponendo l’infondatezza dell’impugnativa nel merito.
La ricorrente ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2025 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. L’impresa individuale TA AS contesta sia gli atti della procedura di gara per l’assegnazione di n. 10 posti barca nelle zone “B” e “D” del porticciolo di Vernazza ai fini dell’esercizio del noleggio di natanti da diporto, sia la sua esclusione dalla graduatoria, disposta dalla commissione esaminatrice per avere ravvisato la mancanza della patente nautica, la carenza della richiesta di autorizzazione al parco nazionale delle “Cinque Terre” per operare nell’area marina protetta nell’anno 2023 e l’allegazione di una fotografia dell’imbarcazione della concorrente UE GI. L’esponente lamenta, inoltre, l’illegittimità del nuovo regolamento del porticciolo di Vernazza e dell’ordinanza sindacale avente ad oggetto le attività marittime e portuali all’interno dello stesso porticciolo.
2. Per comodità di esposizione, verranno scrutinati dapprima il I) motivo, nella parte in cui la ricorrente denuncia l’erronea impostazione del bando riverberatasi sulla sua estromissione dalla gara, ed il VII) motivo, riguardante la determinazione sfavorevole assunta nei suoi confronti.
Le censure sono fondate.
2.1. In primo luogo, la lex specialis risulta illegittima nella parte in cui prescrive all’imprenditore individuale di essere titolare della patente nautica, mentre prevede che, per la società o altro ente collettivo, l’abilitazione alla conduzione del mezzo possa essere posseduta da un dipendente (v. bando, sub doc. 3 ricorrente; v. altresì chiarimento n. 2, sub doc. 6 ricorrente, in base al quale “ Se impresa individuale la patente nautica deve essere posseduta dal titolare, che deve svolgere personalmente il servizio. Se Società la patente nautica deve essere posseduta dal soggetto che personalmente ed esclusivamente sarà chiamato a svolgere il servizio di noleggio…con indicazione dell’inquadramento nell’organigramma sociale (ad es. socio, amministratore, dipendente, ecc.) e con allegazione di copia…della patente nautica di tale soggetto ”).
In proposito, l’art. 5 del D.M. 1° settembre 2021 stabilisce che “ Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilità dell’operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente ”. Dunque, la norma regolamentare si limita a stabilire che l’operatore economico il quale noleggia la barca, ossia la mette a disposizione dei clienti con conducente (ed eventualmente con equipaggio), organizzi la navigazione nel rispetto dei requisiti vigenti e, quindi, anche mettendo alla guida del mezzo un soggetto in possesso della patente nautica. Tale disposizione è stata recepita nell’art. 20, comma 5, lett. c), del disciplinare per l’accesso, la navigazione e lo stazionamento nel porticciolo di Vernazza, il quale, con espressione più concisa, ribadisce la necessità della patente nautica per l’esercizio del noleggio (doc. 17 ricorrente).
Orbene, come sostenuto dalla deducente, un’interpretazione della normativa sistematicamente coerente porta a ritenere che il requisito professionale della patente nautica non debba necessariamente insistere in capo al titolare dell’impresa individuale, ma ne sia sufficiente il possesso da parte del soggetto eventualmente preposto all’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 2203 cod. civ.
Invece, la contraria opzione ermeneutica ed applicativa sposata dal Comune risulta ingiustamente penalizzante e palesemente discriminatoria, perché consente alla società di persone di designare un dipendente munito del titolo abilitativo, non richiedendo ad alcuna delle persone fisiche socie di possedere la patente nautica. In tal guisa, però, l’Amministrazione tratta irragionevolmente in modo diverso situazioni simili, in quanto, come l’impresa individuale, anche la società di persone si basa su un modello di tipo individualistico ed è priva di personalità giuridica separata da quella dei soggetti che ne fanno parte.
Ciò posto, la signora TA AS ha allegato alla domanda di partecipazione la patente nautica del suo dipendente NU DR IR, dichiarando di incaricare quest’ultimo per la conduzione dell’unità da diporto, come ha sempre fatto in passato (v. produzioni della resistente in data 12.1.2024, nonché doc. 21 ricorrente).
Pertanto, alla stregua di quanto illustrato, l’esclusione della ricorrente per mancanza della patente nautica risulta illegittima, essendo il titolo in parola posseduto dal signor IR, preposto dall’imprenditrice allo svolgimento dell’attività di noleggio.
2.2. Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione al parco nazionale delle “Cinque Terre” per operare all’interno dell’area marina protetta nel 2023, che era prescritta dalla lex specialis , nella domanda di partecipazione la signora AS ha precisato: i) di essere in possesso di titolo abilitativo in corso di validità, poiché la sua autorizzazione per l’anno 2022 era stata prorogata nelle more dell’esperimento della procedura per le nuove assegnazioni; ii) di non avere ancora presentato all’ente parco l’istanza per il 2023, in quanto il bando di selezione era sub judice .
In effetti, in data 28 marzo 2023 l’odierna ricorrente ha ricevuto l’autorizzazione provvisoria a proseguire il servizio di noleggio di natanti da diporto nell’area marina protetta delle “Cinque Terre” (v. docc. 19-20-26 ricorrente). Inoltre, unitamente ad altri operatori del settore, l’impresa AS ha impugnato avanti a questo Tribunale gli atti della procedura selettiva indetta dall’ente parco per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’anno 2023 (cfr. doc. 25 ricorrente), ottenendo la possibilità di continuare l’attività fino al mese di settembre, in forza del decreto cautelare n. 199 del 3 agosto 2023.
Alla luce di ciò, il requisito professionale prescritto dal bando deve ritenersi soddisfatto e, quindi, la contestazione della commissione si rivela formalistica e violativa dei principi di favor partecipationis e buona fede; fermo restando che, qualora la ricorrente avesse ottenuto uno dei posti barca messo a gara ed avesse in seguito perso l’abilitazione dell’ente parco (trattandosi di autorizzazioni contingentate), sarebbe decaduta dall’assegnazione. In realtà, tale eventualità non si è sino ad oggi verificata, perché l’interessata ha conseguito il titolo anche per l’anno 2024, dapprima in forza di autorizzazione n. 1 del 9 agosto 2024 (doc. 27 ricorrente), emessa in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 175 del 25 luglio 2024, e poi con autorizzazione n. 97 del 19 novembre 2024, essendosi utilmente classificata nella graduatoria integrativa (docc. 28-29 ricorrente).
2.3. Infine, risulta manifestamente erroneo il rilievo secondo cui l’imbarcazione riprodotta nella fotografia allegata alla domanda della ricorrente sarebbe la stessa con cui ha partecipato alla competizione la concorrente UE GI.
Infatti, come si evince in maniera inequivocabile dalla documentazione tecnica prodotta in gara e dalle ulteriori fotografie depositate in giudizio (doc. 30 ricorrente), i natanti in questione sono due gozzi distinti, con identiche dimensioni e colori, ma motori di potenza diversa.
3. Non vale, poi, alla difesa comunale opporre che l’impresa AS non ha inserito nell’istanza di partecipazione la licenza di esercizio dell’apparato ricetrasmittente.
Invero, come sancito dalla consolidata giurisprudenza in tema, risulta inammissibile il tentativo di integrazione postuma del provvedimento in sede giudiziale, mediante atti processuali o scritti difensivi, giacché la motivazione costituisce il contenuto ineliminabile della decisione amministrativa e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile (in tal senso, ex plurimis , Cons. St., sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7583; Cons. St., sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3666; T.A.R. Liguria, sez. I, 13 maggio 2021, n. 434).
Né l’Amministrazione resistente potrebbe evitare la caducazione degli atti ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241/1990 per essere il documento in parola richiesto dal bando. Infatti, qualora ne avesse rilevato la mancanza, la commissione avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, consentendo all’interessata di produrre l’attestazione.
4. Sono fondate anche le ulteriori doglianze articolate con I) mezzo dell’impugnativa.
4.1. In particolare, risulta anticoncorrenziale ed illogica la prescrizione contenuta nella legge di gara, come specificata nel chiarimento n. 5, secondo cui il servizio dev’essere espletato personalmente dall’imprenditore individuale (v. chiarimento n. 5, per cui “ Il titolare di ditta individuale deve svolgere il servizio personalmente ”).
Infatti, non solo appare assolutamente normale la preposizione di un dipendente o collaboratore all’esercizio dell’attività (come si è detto supra , nel § 2.1), ma si rivela senz’altro opportuna anche l’interscambialità tra conducenti del mezzo, per consentire la fruizione di ferie, riposi, malattie e, in generale, per assicurare una corretta turnazione, evitando lo stress psico-fisico che verosimilmente i lavoratori subirebbero in caso di impossibilità di sostituzioni.
In proposito, non coglie nel segno l’argomentazione comunale secondo cui la regola in contestazione mira ad evitare che l’Amministrazione sia costretta a verifiche quotidiane per accertare il possesso dei requisiti in caso di sostituzione di un addetto con un altro. In realtà, un simile inconveniente è agevolmente evitabile richiedendo all’impresa di indicare fin dall’inizio i nominativi dei dipendenti e collaboratori che si alterneranno alla guida dell’imbarcazione, in modo che la necessità di un’autorizzazione ad hoc , da concedere caso per caso, rimanga confinata all’eventualità di supplenza occasionale da parte di un soggetto non previamente segnalato.
Infine, il rischio di elusione del criterio di valutazione basato sull’età anagrafica del conducente, paventato dal Comune, può essere scongiurato prevedendo di differenziare il punteggio da attribuire in gara in base agli anni di età di ciascuno degli addetti dei quali il concorrente dichiari di avvalersi in modo continuativo.
4.2. L’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese per l’esercizio esclusivo del noleggio di unità da diporto risulta illegittimamente restrittivo della concorrenza, essendo per così dire fisiologico, specialmente in piccole realtà, che un operatore commerciale non si limiti a prestare un unico servizio stagionale, ma eserciti anche altre attività economiche. Il che si verifica per l’impresa ricorrente, la quale svolge sia l’attività prevalente di affittacamere, sia, appunto, quella di noleggio di imbarcazioni per finalità turistico-ricreative (cfr. visura camerale, sub doc. 14 ricorrente).
Per contro, si rivela apodittica e non condivisibile l’obiezione della difesa civica secondo cui, per garantire efficienza e professionalità, l’esercente dovrebbe dedicarsi all’attività in via esclusiva, essendo piuttosto le suddette caratteristiche legate alla capacità organizzativa dell’impresa, che ben può essere in grado di allestire due o più servizi in modo adeguato.
4.3. Infine, appare irragionevolmente limitativo l’obbligo del titolare dell’attività di assumere da solo l’impegno alla reperibilità 24 ore su 24 entro quindici minuti, non ravvisandosi valide ragioni ostative alla designazione anche di un terzo per intervenire in caso di emergenze.
La prescrizione si rivela, inoltre, non coordinata con l’art. 2, comma 8, del regolamento del porticciolo, che riconosce ai proprietari delle unità di navigazione la possibilità di indicare, oltre al proprio recapito, quello di altra persona disponibile a rimuovere l’imbarcazione nel caso in cui ciò si rendesse necessario.
5. Il III) mezzo del ricorso è parimenti meritevole di condivisione.
Secondo l’elaborazione pretoria, i componenti delle commissioni di gara e di concorso devono possedere un’adeguata competenza tecnica, maturata attraverso gli studi e le attività lavorative / esperienze professionali, in attuazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Peraltro, il requisito della competenza dell’organo esaminatore può ritenersi soddisfatto anche se solo alcuni componenti siano esperti del settore oggetto della selezione, mentre gli altri membri abbiano, comunque, una preparazione generale in materia giuridico-amministrativa (in argomento cfr., ex multis , Cons. St., sez. III, 25 luglio 2024, n. 6723; Cons. St., sez. V, 24 aprile 2023, n. 4144).
Ora, come stigmatizzato dalla ricorrente e sostanzialmente ammesso dalla resistente, nessuno dei commissari era esperto delle discipline tecniche nautiche, non essendo stati designati docenti di ingegneria navale, o funzionari tecnici dell’autorità marittima, o altri soggetti con specifiche competenze in materia. In particolare, non risulta che i due componenti indicati come “esperti” nell’atto di nomina, ossia il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Lavori Pubblici - Demanio ed il funzionario dell’ente parco - area marina protetta delle “Cinque Terre”, possiedano una specifica formazione e conoscenza professionale dei profili tecnici oggetto di valutazione (non essendo all’uopo sufficiente il fatto che essi siano abilitati a condurre mezzi nautici).
Non persuade, invece, la replica del Comune secondo cui la presenza di soggetti realmente esperti della materia non sarebbe stata necessaria, perché gli aspetti squisitamente tecnici risultano già definiti dalle certificazioni attestanti l’idoneità del natante alla navigazione e la tipologia del motore.
In realtà, uno dei criteri valutativi riguarda le condizioni di conservazione dell’imbarcazione, con un range di punteggio compreso tra 3 e 10. Ciò, unitamente all’assenza di altri parametri relativi al natante (quali tipologia, anno di costruzione e caratteristiche di generazione acustica e di moto ondoso), rende assai significativo l’apprezzamento della concreta situazione conservativa del mezzo nautico, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa pubblica, non può arrestarsi ad un giudizio sul mero “stato esterno” della barca.
6. In base a quanto sin qui esposto, è fondato anche l’VIII) motivo di ricorso, poiché la graduatoria risulta illegittima per derivazione dai precedenti atti della procedura, inficiati dai vizi riscontrati.
7. Sono, invece, inaccoglibili le restanti lagnanze levate dalla deducente avverso gli atti della selezione.
7.1. In relazione al II) motivo si osserva che, per costante giurisprudenza, la predeterminazione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi è frutto di ampia discrezionalità dell’amministrazione, con la conseguenza che le relative scelte non sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che siano inficiate da irragionevolezza, illogicità o errore nei presupposti di fatto, ossia vizi che non si ravvisano nel caso in esame (in argomento cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2091; Cons. St., sez. IV, 5 febbraio 2018, n. 705).
Per quanto concerne, poi, il criterio delle condizioni di conservazione dell’imbarcazione, lo stesso deve intendersi riferito allo stato di efficienza del mezzo, da valutarsi sulla scorta delle regole della disciplina nautica, ferma restando la necessità che l’apprezzamento sia compiuto da esperti del settore ( supra , § 5).
7.2. Con riferimento ai mezzi IV) e V) si rileva che, con la determinazione di modifica, la commissione giudicatrice è stata correttamente integrata inserendo il segretario comunale, inizialmente non nominato per un’evidente svista. Inoltre, deve ritenersi legittima la designazione, in luogo del comandante di polizia municipale, di un’agente da quest’ultimo delegato, non essendo la sostituzione vietata da alcuna norma.
Per quanto riguarda la dedotta carenza delle dichiarazioni dei commissari sull’assenza di cause di incompatibilità, si rammenta che la procedura di gara può essere inficiata soltanto dall’effettiva esistenza, in concreto, di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. Pertanto, l’assolvimento degli obblighi di trasparenza non costituisce un elemento essenziale dell’atto di investitura della commissione, onde l’eventuale mancanza di tali adempimenti non può causarne l’illegittimità o la nullità (in argomento cfr. Cons. St., sez. V, 4 marzo 2025, n. 1822; Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2019, n. 283; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 15 luglio 2024, n. 14366).
7.3. Infine, il VI) motivo si fonda sul precedente indirizzo giurisprudenziale che, sulla scorta dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 in materia di gare d’appalto (secondo cui i commissari non dovevano avere svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativi all’affidamento), richiedeva una rigida separazione tra la fase di preparazione degli atti della procedura e quella di valutazione dei concorrenti.
Tuttavia, il ricordato orientamento dev’essere oggi rivisto, alla luce degli artt. 51 e 93 del nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023, i quali hanno eliminato l’incompatibilità tra il ruolo del soggetto che abbia predisposto gli atti di gara e/o designato la commissione e quello del commissario. Infatti, la nuova opzione legislativa, da ritenersi estensibile alla generalità delle procedure di evidenza pubblica, supera l’idea che i funzionari occupatisi delle fasi precedenti alla competizione vera e propria siano condizionati nella scelta del vincitore. Ciò in quanto, come evidenziato nella relazione al codice del 2023, si è al contrario reputato che essi, conoscendo in maniera approfondita l’oggetto della selezione, possano individuare più agevolmente l’offerta migliore.
8. I motivi IX), X), XI) e XII), contenenti censure avverso il regolamento del porticciolo di Vernazza, sono inammissibili per difetto di interesse in capo alla ricorrente.
Il processo amministrativo non è volto a tutelare l’oggettiva legalità dell’azione amministrativa (fatta eccezione per le ipotesi di azione popolare tassativamente previste dalla legge): infatti, il sistema di giustizia amministrativa presenta il carattere di giurisdizione soggettiva, nella quale la verifica della legittimità degli atti impugnati non viene compiuta nell’astratto interesse generale, bensì al fine di accertare la fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
Ciò posto, le seguenti disposizioni contestate non sono suscettibili di arrecare danno alla deducente, sicché dal relativo annullamento essa non ritrarrebbe alcuna utilità:
- l’art. 20, comma 6, che obbliga le società e gli enti collettivi che prestano il servizio di noleggio di natanti da diporto ad indicare, per ciascuna unità, un socio o dipendente che sia l’unico conducente dell’imbarcazione: la signora AS non è membro di una compagine societaria, bensì titolare di un’impresa individuale, ferma restando l’interpretazione dell’art. 20, comma 5, lett. c), del regolamento sopra accolta, per cui l’imprenditore individuale può sia designare un preposto all’attività, sia incaricare più dipendenti muniti di patente nautica per la conduzione della barca ( supra , §§ 2.1 e 3.1);
- l’art. 4, che consente lo stazionamento nella banchina della zona “B” di quattro natanti per noleggio aventi lunghezza massima di mt. 7,50 e larghezza massima di mt. 2, perché il gozzo della signora AS presenta dimensioni inferiori, pari a mt. 5 x 1,70;
- l’art. 2, comma 2, lett. c), che prescrive l’obbligo di polizza assicurativa a copertura dei rischi della navigazione anche per le barche a remi, in quanto il natante della deducente è a motore e, quindi, tenuto ex lege all’assicurazione della responsabilità civile;
- l’art. 6, che prevede l’ormeggio ai gavitelli nella zona “D” di sei imbarcazioni per noleggio aventi lunghezza massima di mt. 7,50 e, dunque, in tesi eccessiva, giacché la barca dell’esponente, essendo lunga mt. 5, può sicuramente stazionare in tale specchio acqueo.
Le altre previsioni denunciate non sono immediatamente lesive della posizione dell’impresa AS, potendo semmai divenirlo qualora la stessa ottenga l’agognato posto barca. In ogni caso, le doglianze mosse in proposito appaiono infondate, perché:
- l’obbligo di mantenere le unità navali in buono stato di conservazione, sancito dall’art. 2, comma 6, fa chiaramente riferimento alla necessità che le imbarcazioni siano in condizioni idonee alla navigazione, non risultando pertanto necessario introdurre appositi sottocriteri di valutazione;
- la porzione di banchina riservata ad un’unità da pesca professionale nella zona “B” può essere concretamente individuata con apposito atto di delimitazione del posto barca;
- il divieto del deposito di merci, stabilito dall’art. 11, comma 2, va inteso come collocazione duratura di beni sul suolo, mentre non investe la mera posa momentanea dei bagagli dei turisti intenzionati a fruire del servizio di noleggio;
- non è irragionevole l’esclusione del volantinaggio nell’area a terra del porticciolo, disposta dagli artt. 4 e 6, sia in quanto volta alla tutela del decoro urbano, evitando assembramenti ed ostacoli alla circolazione delle persone in uno spazio già congestionato (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 22 marzo 2013, n. 284); sia perché l’art. 12 riserva nella zona “I” una piazzetta destinata all’installazione di strutture amovibili, quali sedie, tavoli ed ombrelloni, anche per ricevere gli interessati al noleggio di natanti da diporto;
- l’omessa indicazione delle ragioni sottese alle nuove previsioni regolamentari non costituisce causa di illegittimità, in quanto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, non vi è obbligo di motivazione per gli atti normativi, qual è quello in discussione.
9. Sono parimenti inammissibili per carenza di interesse attuale e concreto i motivi XIII) e XIV), rivolti avverso l’ordinanza sindacale di regolamentazione delle attività marittime e portuali nel porticciolo di Vernazza, la quale ricalca le previsioni contenute nel disciplinare approvato con la prefata delibera del Consiglio comunale.
10. In conclusione, il ricorso si appalesa parzialmente fondato e va, quindi, accolto, con conseguente annullamento degli atti della procedura di gara, compresa l’esclusione della ricorrente, mentre risulta inammissibile in relazione all’impugnazione del regolamento del porticciolo e dell’ordinanza del Sindaco n. 5/2023.
11. Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza sulla domanda principale di caducazione degli atti di gara e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli atti della procedura di gara, compresa l’esclusione della ricorrente, mentre dichiara inammissibile l’impugnazione del regolamento del porticciolo e dell’ordinanza sindacale n. 5/2023.
Condanna il Comune di Vernazza al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 3.300,00 (tremilatrecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore
NI Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO