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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del
Giudice, dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5958 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Parte_1 virtù di mandato in atti, dall'avv. Nicola Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capua (CE) alla Piazza Duomo n. 5;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casagiove (CE), alla via Napoli n. 68;
APPELLATO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello la ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
di Caserta n. 1169 del 2021 con cui è stata rigettata l'opposizione proposta avverso
1 l'accertamento di violazione n. 15066/V/2020 emesso dal per Controparte_1 infrazione di norme del codice della strada, in particolare dell'art. 23, commi 4 e 11, per avere la società appellante collocato in Via Appia, in corrispondenza del ponte autostradale, una pubblicità costituta da un tabellone di metri 6,00 per metri 3,00 circa, senza la prescritta autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
Si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'appello, Controparte_1
l'inammissibilità della nuova documentazione depositata in appello e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del 12.03.2025 per la decisione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata, in quanto nell'atto di appello sono ben individuati i punti contestati della sentenza impugnata e, in relazione ad essi, i presupposti fattuali e giuridici alla base delle doglianze osservate.
Sempre in via preliminare va poi affermata la inammissibilità della nuova documentazione depositata dall'appellante per la prima volta nel giudizio di appello, con riferimento nello specifico all'accertamento tecnico del 19.4.2021, in quanto non viene dedotto né tanto meno dimostrato che la parte non ha potuto produrre tale documentazione nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Ciò premesso, parte appellante, in primo luogo, lamenta che il giudice di primo grado ha omesso di vagliare l'eccezione formulata nel giudizio afferente la pretermissione di parte essenziale ai fini della controversia, vale a dire del proprietario dell'area ove è stato installato il cartello pubblicitario.
In particolare, nel corso del giudizio di primo grado, la ricorrente, odierna appellante, venuta a conoscenza che proprietaria dell'area dove era collocato il tabellone pubblicitario era la società , ha eccepito la nullità del verbale Parte_2
impugnato perché notificato alla sola Pubblilara s.r.l. e non anche alla suddetta società.
Di conseguenza l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata perché emessa in violazione del litisconsorzio necessario con la proprietaria dell'area.
2 Tale censura non può essere accolta.
In primo luogo, la circostanza che il suolo ove è posto il cartellone pubblicitario in questione sia di proprietà di è dimostrata soltanto a mezzo Parte_3
mail proveniente da una dipendente di detta società, ma nessun atto pubblico o notorio risulta prodotto in atti.
Inoltre, l'art. 23, commi 4 e 11, condannano la sola condotta di colui che colloca cartelli e mezzi pubblicitari, restando estraneo alla fattispecie sanzionatoria il proprietario del suolo al quale, pertanto, non può essere imputata l'abusiva installazione del cartello.
Invero, al proprietario del suolo su cui è avvenuta l'abusiva installazione di cartelli pubblicitari si applica l'art. 23, comma 13 bis, del Codice della Strada che prevede la rimozione del cartello abusivo e la sanzione in caso di mancata rimozione.
D'altronde, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di violazioni previste dal codice della strada, ai fini dell'applicazione, a carico del proprietario (o del possessore) del suolo su cui è avvenuta l'abusiva installazione di cartelli pubblicitari, della sanzione prevista dall'art. 23, comma 13 bis, per l'omessa rimozione di detti cartelli nel termine di legge nonostante la previa diffida dell'ente titolare della strada, non occorre che al proprietario (o possessore) venga, altresì, contestata o notificata, ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/1981, la violazione amministrativa di abusiva installazione di detti cartelli, essendo questa prevista a carico di soggetti diversi da una autonoma fattispecie sanzionatoria” (Cass. 2712/2016; Cass. 21606/11).
La sanzione di cui all'art. 23, comma 13 bis, del Codice della Strada è, invero, autonoma rispetto alla sanzione di cui all'art. 23, commi 4 e 11, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la sanzione prevista dall'art. 23 C.d.S., comma 13 bis, per l'omessa rimozione di cartelli pubblicitari nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della diffida dell'ente titolare della strada, è autonoma e non accessoria rispetto alla diversa sanzione amministrativa di cui al citato art. 23 C.d.S., comma 11, relativa all'abusiva installazione di detti cartelli, trattandosi di condotte differenti e a carico di soggetti diversi, rispettivamente il diffidato inadempiente all'obbligo di rimozione e l'installatore abusivo, sicché, nel primo caso, la sanzione può essere applicata al soggetto inadempiente alla diffida, senza necessità della
3 preventiva contestazione della condotta di installazione abusiva” (Cass. 34583/21;
Cass. 167/16).
Parte appellante lamenta, inoltre, l'omesso vaglio in ordine alla denunciata nullità della notifica del verbale impugnato per violazione dell'art. 6, comma 3, della legge 689 del
1981, per non essere stato notificato anche al legale rappresentante in proprio quale trasgressore.
Anche tale censura è infondata.
Invero, la giurisprudenza di legittimità, sebbene riferendosi a diverso caso concreto, ha statuito che “Il verbale di contestazione delle infrazioni al Codice della strada commesse dal dipendente di una società a bordo dell'auto aziendale può essere notificato direttamente alla persona giuridica senza che, al fine, sia necessario indicare, quale destinatario del provvedimento, il legale rappresentante della società.
La persona giuridica, infatti, risponde in solido con il suo rappresentante, o con il suo dipendente, delle violazioni da questi commesse nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze” (Cass. 7666/2009).
Parte appellante lamenta, ancora, che il Giudice di prime cure abbia erroneamente valutato le risultanze istruttorie nel ritenere illegittima l'installazione del cartellone pubblicitario in assenza di autorizzazione, a suo dire, invece, esistente.
Anche questa doglianza non può essere accolta.
Parte appellante, infatti, si è limitata a depositare una autorizzazione del 1991 relativa a luoghi diversi da quello dove è stato collocato il cartellone pubblicitario “abusivo”, costituiti dall'angolo tra via San Leucio e viale delle Libertà e dall'angolo di via
Camusso.
Vi è solo un richiamo alla circostanza che “già risultano installati quelli in fregio all'uscita dell'autostrada del Sole” senza altra necessaria specificazione, posto che l'uscita dell'autostrada può essere intesa sia verso il sia in direzione Controparte_2
del comune di Casapulla.
Tale lacuna non è superata nemmeno dalla successiva richiamata certificazione del
4 2004.
In assenza di prova, dunque, del provvedimento amministrativo con cui si autorizza l'installazione in via Appia nei pressi del sottovia/ponte autostradale si deve ritenere che il verbale abbia una corretta motivazione sul punto (installazione impianto pubblicitario in assenza di previa autorizzazione) e il giudice di prime cure abbia ben motivato in proposito nella parte in cui ha statuito che “l'autorizzazione versata in atti si riferisce all'installazione di due tabelloni pubblicitari uno angolo via Camusso e l'esterna provinciale di via San Leucio, mentre l'accertamento oggetto di ricorso si riferisce al tabellone installato in via Appia per il quale non risulta alcuna autorizzazione in atti”.
Non è, inoltre, possibile far riferimento ai grafici allegati che nulla provano in ordine all'esistenza di una valida e ancora presente autorizzazione.
Parte appellante avrebbe dovuto produrre l'autorizzazione riguardante quella specifica zona da cui si poteva evincere non solo l'esistenza della medesima ma anche la sua attuale vigenza.
Neppure, inoltre, alcun rilievo probatorio può assumere quanto si legge nei grafici nella parte in cui è scritto “posizione da utilizzare in sostituzione di quelle rilasciate per via
San Leucio e Viale della Libertà”.
In primo luogo, far riferimento a detto aspetto contraddice con le altre difese proposte della stessa parte appellante.
A tal proposito quest'ultima dapprima, a sostegno della propria tesi richiama l'autorizzazione del 1991, nella parte in cui vi è indicato che già risultano installati e, quindi, secondo la prospettazione dell'appellante, già autorizzati altri cartelli all'uscita dell'autostrada del Sole, per poi, invece, fare riferimento alla dicitura richiamata che, invece, sostituisce la zona angolo San Leucio e Viale della Libertà con altre, per cui, se tra queste altre vi rientrerebbe quella per cui è causa ciò sta a significare che al momento dell'autorizzazione del 1991 ancora non vi era autorizzazione anche per la zona oggetto di attenzione.
In secondo luogo, la dicitura di cui sopra, considerando che nel grafico vi sono diversi riferimenti di posizione, risulta troppo generica per ritenere che si riferisca anche alla
5 zona qui interessata.
Infine, sempre con riferimento ai grafici richiamati, va rilevato che la loro produzione è irrilevante in assenza dell'espresso provvedimento autorizzatorio che legittima l'installazione nel punto in cui al grafico stesso.
Non si condividono, infine, le ulteriori valutazioni svolte in riferimento all'assolvimento dell'onere tributario che a parer dell'appellante legittimerebbero la proroga dell'autorizzazione per facta concludentia.
Tale circostanza, senza un documento esplicito di autorizzazione, al massimo potrebbe avallare una domanda di ripetizione dell'indebito nei confronti del CP_1
[...]
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le ragioni per le quali è esclusa
l'applicabilità dell'istituto del silenzio-assenso in ordine all'autorizzazione all'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade, attinenti alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e l'incolumità di persone e cose, sussistono anche per il rinnovo di tale autorizzazione, dovendo l'ente proprietario della strada rivalutare, con riferimento alla situazione esistente al momento del rinnovo, tutti
i presupposti che consentivano l'installazione dell'impianto pubblicitario” (Cass.
18565/2017).
A ciò va aggiunto che dei bollettini depositati solo uno è riferibile alla Pubblilara, mentre gli altri risultano intestati a soggetto diverso ( avente una Controparte_3
differente partita Iva.
Inoltre, il bollettino riguardante l'odierna appellante si riferisce si alla via Nazionale
Appia ma parla di un muro in proprietà privata, senza che, pertanto, si possa ritenere pacifico il riferimento alla zona qui interessata.
Infine, infondata è la censura relativa alla illegittimità della sanzione accessoria irrogata, in quanto la sanzione principale, per quanto detto, risulta legittimamente irrogata.
Per tutto quanto detto, l'appello proposta va rigettato, con conseguente conferma, anche se con più compiuta motivazione, della sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 1169
6 del 2021.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva espletata. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caserta n.
1169 del 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite in favore dell'appellato, che liquida in euro 450,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Esposito, dichiaratosene anticipatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Santa Maria Capua Vetere, così deciso il 12.03.2025
7 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del
Giudice, dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5958 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Parte_1 virtù di mandato in atti, dall'avv. Nicola Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capua (CE) alla Piazza Duomo n. 5;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casagiove (CE), alla via Napoli n. 68;
APPELLATO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello la ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
di Caserta n. 1169 del 2021 con cui è stata rigettata l'opposizione proposta avverso
1 l'accertamento di violazione n. 15066/V/2020 emesso dal per Controparte_1 infrazione di norme del codice della strada, in particolare dell'art. 23, commi 4 e 11, per avere la società appellante collocato in Via Appia, in corrispondenza del ponte autostradale, una pubblicità costituta da un tabellone di metri 6,00 per metri 3,00 circa, senza la prescritta autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
Si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'appello, Controparte_1
l'inammissibilità della nuova documentazione depositata in appello e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del 12.03.2025 per la decisione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata, in quanto nell'atto di appello sono ben individuati i punti contestati della sentenza impugnata e, in relazione ad essi, i presupposti fattuali e giuridici alla base delle doglianze osservate.
Sempre in via preliminare va poi affermata la inammissibilità della nuova documentazione depositata dall'appellante per la prima volta nel giudizio di appello, con riferimento nello specifico all'accertamento tecnico del 19.4.2021, in quanto non viene dedotto né tanto meno dimostrato che la parte non ha potuto produrre tale documentazione nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Ciò premesso, parte appellante, in primo luogo, lamenta che il giudice di primo grado ha omesso di vagliare l'eccezione formulata nel giudizio afferente la pretermissione di parte essenziale ai fini della controversia, vale a dire del proprietario dell'area ove è stato installato il cartello pubblicitario.
In particolare, nel corso del giudizio di primo grado, la ricorrente, odierna appellante, venuta a conoscenza che proprietaria dell'area dove era collocato il tabellone pubblicitario era la società , ha eccepito la nullità del verbale Parte_2
impugnato perché notificato alla sola Pubblilara s.r.l. e non anche alla suddetta società.
Di conseguenza l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata perché emessa in violazione del litisconsorzio necessario con la proprietaria dell'area.
2 Tale censura non può essere accolta.
In primo luogo, la circostanza che il suolo ove è posto il cartellone pubblicitario in questione sia di proprietà di è dimostrata soltanto a mezzo Parte_3
mail proveniente da una dipendente di detta società, ma nessun atto pubblico o notorio risulta prodotto in atti.
Inoltre, l'art. 23, commi 4 e 11, condannano la sola condotta di colui che colloca cartelli e mezzi pubblicitari, restando estraneo alla fattispecie sanzionatoria il proprietario del suolo al quale, pertanto, non può essere imputata l'abusiva installazione del cartello.
Invero, al proprietario del suolo su cui è avvenuta l'abusiva installazione di cartelli pubblicitari si applica l'art. 23, comma 13 bis, del Codice della Strada che prevede la rimozione del cartello abusivo e la sanzione in caso di mancata rimozione.
D'altronde, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di violazioni previste dal codice della strada, ai fini dell'applicazione, a carico del proprietario (o del possessore) del suolo su cui è avvenuta l'abusiva installazione di cartelli pubblicitari, della sanzione prevista dall'art. 23, comma 13 bis, per l'omessa rimozione di detti cartelli nel termine di legge nonostante la previa diffida dell'ente titolare della strada, non occorre che al proprietario (o possessore) venga, altresì, contestata o notificata, ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/1981, la violazione amministrativa di abusiva installazione di detti cartelli, essendo questa prevista a carico di soggetti diversi da una autonoma fattispecie sanzionatoria” (Cass. 2712/2016; Cass. 21606/11).
La sanzione di cui all'art. 23, comma 13 bis, del Codice della Strada è, invero, autonoma rispetto alla sanzione di cui all'art. 23, commi 4 e 11, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la sanzione prevista dall'art. 23 C.d.S., comma 13 bis, per l'omessa rimozione di cartelli pubblicitari nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della diffida dell'ente titolare della strada, è autonoma e non accessoria rispetto alla diversa sanzione amministrativa di cui al citato art. 23 C.d.S., comma 11, relativa all'abusiva installazione di detti cartelli, trattandosi di condotte differenti e a carico di soggetti diversi, rispettivamente il diffidato inadempiente all'obbligo di rimozione e l'installatore abusivo, sicché, nel primo caso, la sanzione può essere applicata al soggetto inadempiente alla diffida, senza necessità della
3 preventiva contestazione della condotta di installazione abusiva” (Cass. 34583/21;
Cass. 167/16).
Parte appellante lamenta, inoltre, l'omesso vaglio in ordine alla denunciata nullità della notifica del verbale impugnato per violazione dell'art. 6, comma 3, della legge 689 del
1981, per non essere stato notificato anche al legale rappresentante in proprio quale trasgressore.
Anche tale censura è infondata.
Invero, la giurisprudenza di legittimità, sebbene riferendosi a diverso caso concreto, ha statuito che “Il verbale di contestazione delle infrazioni al Codice della strada commesse dal dipendente di una società a bordo dell'auto aziendale può essere notificato direttamente alla persona giuridica senza che, al fine, sia necessario indicare, quale destinatario del provvedimento, il legale rappresentante della società.
La persona giuridica, infatti, risponde in solido con il suo rappresentante, o con il suo dipendente, delle violazioni da questi commesse nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze” (Cass. 7666/2009).
Parte appellante lamenta, ancora, che il Giudice di prime cure abbia erroneamente valutato le risultanze istruttorie nel ritenere illegittima l'installazione del cartellone pubblicitario in assenza di autorizzazione, a suo dire, invece, esistente.
Anche questa doglianza non può essere accolta.
Parte appellante, infatti, si è limitata a depositare una autorizzazione del 1991 relativa a luoghi diversi da quello dove è stato collocato il cartellone pubblicitario “abusivo”, costituiti dall'angolo tra via San Leucio e viale delle Libertà e dall'angolo di via
Camusso.
Vi è solo un richiamo alla circostanza che “già risultano installati quelli in fregio all'uscita dell'autostrada del Sole” senza altra necessaria specificazione, posto che l'uscita dell'autostrada può essere intesa sia verso il sia in direzione Controparte_2
del comune di Casapulla.
Tale lacuna non è superata nemmeno dalla successiva richiamata certificazione del
4 2004.
In assenza di prova, dunque, del provvedimento amministrativo con cui si autorizza l'installazione in via Appia nei pressi del sottovia/ponte autostradale si deve ritenere che il verbale abbia una corretta motivazione sul punto (installazione impianto pubblicitario in assenza di previa autorizzazione) e il giudice di prime cure abbia ben motivato in proposito nella parte in cui ha statuito che “l'autorizzazione versata in atti si riferisce all'installazione di due tabelloni pubblicitari uno angolo via Camusso e l'esterna provinciale di via San Leucio, mentre l'accertamento oggetto di ricorso si riferisce al tabellone installato in via Appia per il quale non risulta alcuna autorizzazione in atti”.
Non è, inoltre, possibile far riferimento ai grafici allegati che nulla provano in ordine all'esistenza di una valida e ancora presente autorizzazione.
Parte appellante avrebbe dovuto produrre l'autorizzazione riguardante quella specifica zona da cui si poteva evincere non solo l'esistenza della medesima ma anche la sua attuale vigenza.
Neppure, inoltre, alcun rilievo probatorio può assumere quanto si legge nei grafici nella parte in cui è scritto “posizione da utilizzare in sostituzione di quelle rilasciate per via
San Leucio e Viale della Libertà”.
In primo luogo, far riferimento a detto aspetto contraddice con le altre difese proposte della stessa parte appellante.
A tal proposito quest'ultima dapprima, a sostegno della propria tesi richiama l'autorizzazione del 1991, nella parte in cui vi è indicato che già risultano installati e, quindi, secondo la prospettazione dell'appellante, già autorizzati altri cartelli all'uscita dell'autostrada del Sole, per poi, invece, fare riferimento alla dicitura richiamata che, invece, sostituisce la zona angolo San Leucio e Viale della Libertà con altre, per cui, se tra queste altre vi rientrerebbe quella per cui è causa ciò sta a significare che al momento dell'autorizzazione del 1991 ancora non vi era autorizzazione anche per la zona oggetto di attenzione.
In secondo luogo, la dicitura di cui sopra, considerando che nel grafico vi sono diversi riferimenti di posizione, risulta troppo generica per ritenere che si riferisca anche alla
5 zona qui interessata.
Infine, sempre con riferimento ai grafici richiamati, va rilevato che la loro produzione è irrilevante in assenza dell'espresso provvedimento autorizzatorio che legittima l'installazione nel punto in cui al grafico stesso.
Non si condividono, infine, le ulteriori valutazioni svolte in riferimento all'assolvimento dell'onere tributario che a parer dell'appellante legittimerebbero la proroga dell'autorizzazione per facta concludentia.
Tale circostanza, senza un documento esplicito di autorizzazione, al massimo potrebbe avallare una domanda di ripetizione dell'indebito nei confronti del CP_1
[...]
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le ragioni per le quali è esclusa
l'applicabilità dell'istituto del silenzio-assenso in ordine all'autorizzazione all'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade, attinenti alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e l'incolumità di persone e cose, sussistono anche per il rinnovo di tale autorizzazione, dovendo l'ente proprietario della strada rivalutare, con riferimento alla situazione esistente al momento del rinnovo, tutti
i presupposti che consentivano l'installazione dell'impianto pubblicitario” (Cass.
18565/2017).
A ciò va aggiunto che dei bollettini depositati solo uno è riferibile alla Pubblilara, mentre gli altri risultano intestati a soggetto diverso ( avente una Controparte_3
differente partita Iva.
Inoltre, il bollettino riguardante l'odierna appellante si riferisce si alla via Nazionale
Appia ma parla di un muro in proprietà privata, senza che, pertanto, si possa ritenere pacifico il riferimento alla zona qui interessata.
Infine, infondata è la censura relativa alla illegittimità della sanzione accessoria irrogata, in quanto la sanzione principale, per quanto detto, risulta legittimamente irrogata.
Per tutto quanto detto, l'appello proposta va rigettato, con conseguente conferma, anche se con più compiuta motivazione, della sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 1169
6 del 2021.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva espletata. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caserta n.
1169 del 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite in favore dell'appellato, che liquida in euro 450,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Esposito, dichiaratosene anticipatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Santa Maria Capua Vetere, così deciso il 12.03.2025
7 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
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