Decreto cautelare 7 maggio 2021
Sentenza breve 9 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 09/06/2021, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2021
N. 00782/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2021, proposto da:
Condominio Villa Azzurra, in persona dell’Amm.re pro tempore , TE LO, LE ES, IN LL, VI BA, IO AN, LO ON, RG AM, RT AL AN, OV Smaniotto, rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Jesolo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Pedoja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
nei confronti
NU IV, LA IV e SA IV, rappresentate e difese dall'avvocato Pierpaolo Alegiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Eco.G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
a) del permesso di costruire T/2020/6069 del 26.05.2020 rilasciato ai signori IV NU, IV LA e IV SA, per l'intervento di “demolizione e ricostruzione con ampliamento del 70% del volume esistente ai sensi dell'art. 3 della L.R. 14/2009 e cambio di destinazione d'uso da turistico ricettivo a residenziale di edificio denominato Ex Hotel Mascotte”;
b) dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata con verbale della Conferenza Paesaggistica prot. 76171 del 06.11.2018;
c) della delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 28.09.2017 di approvazione del permesso di costruire in deroga ex art. 14 D.P.R. 380/2001;
d) della convenzione per permesso di costruire in deroga 02.07.2018 n. 108595 di Rep. Notaio dott. Sandi di Jesolo;
e) del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione 25.05.2020 T/2020/6068 (atto non conosciuto);
f) della delibera di Giunta Comunale 20.06.2017 di concessione di deroga alla distanza dal confine demaniale e dell'atto di concessione per edificabilità in deroga alle distanze dai confini 20.01.2020 n. 110663 di rep. Notaio dott. Sandi di Jesolo (atti non conosciuti);
g) nonché di ogni ulteriore atto ai medesimi presupposto, connesso ovvero conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Jesolo, di NU IV, LA IV e di SA IV, nonché della Eco.G. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il gravame in disamina i ricorrenti, nella premessa di essere proprietari o comproprietari di appartamenti ricompresi nel Condominio Villa Azzurra, ubicato in Jesolo alla Via Carducci n. 2 (mappale 48 del Foglio 74), hanno chiesto l’annullamento del permesso di costruire T/2020/6069 del 26.05.2020 rilasciato dal Comune in favore dei signori IV in relazione a un intervento di demolizione e ricostruzione, ai sensi della L.R.V. 14/2009, dell’edificio in precedenza adibito ad albergo insistente sul mappale confinante con quello dei deducenti; hanno, altresì, impugnato l’autorizzazione ambientale rilasciata in riferimento al medesimo intervento nonché gli atti presupposti indicati in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Comune di Jesolo, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
Si è, altresì, costituita la società Eco.G. srl, quale acquirente del compendio immobiliare interessato dall’intervento autorizzato, chiedendo a sua volta il rigetto del gravame.
Si sono, inoltre, costituiti in giudizio i Sigg. IV eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e l’irricevibilità del ricorso in quanto dalla dichiarazione di inizio lavori emergerebbe che il cantiere sarebbe stato approntato già in data 01.03.21; nel merito hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza camerale in data 27.05.2021 fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Presidente ha dato alle parti l’avviso di cui all’art. 60 cpa: all’esito della discussione il Collegio si è riservato di decidere.
2. L'intervento edilizio interessato dalla presente impugnazione riguarda l’ ex “Hotel Mascotte”, e cioè una struttura a destinazione turistico-ricettiva sita nel Comune di Jesolo, frazione di Lido di Jesolo, la cui attività risulta cessata in data 15.12.2008 ( cfr . doc. 3) della produzione del Comune); in data 26.05.2021 i Sigg. IV hanno ottenuto il rilascio di titolo edilizio per la realizzazione di un progetto di demolizione e ricostruzione dell’edificio con ampliamento del 70% del volume esistente, ai sensi dell'art. 3 della L.R.V. 14/2009, con cambio di destinazione d'uso da turistico-ricettivo a residenziale ( cfr . doc. 1 della produzione di parte ricorrente).
Il mutamento della destinazione d'uso alberghiera, cui l’immobile era vincolato in forza dell’art. 12 delle Norme tecniche del PAT di Jesolo ( cfr . doc. 7 della produzione di parte ricorrente), veniva assentita con la delibera consiliare n. 99 del 28.9.2017 ( cfr . doc. 12) della produzione del Comune).
Giova, preliminarmente, evidenziare che i ricorrenti hanno puntualmente indicato le ragioni che fondano l’interesse a ricorrere, evidenziando che la costruzione dell’edificio in progetto, che implica la demolizione di un fabbricato a due piani con ricostruzione di altro a sei piani determinerebbe una diminuzione di irraggiamento, luminosità, aria, panoramicità, amenità degli appartamenti del condominio Villa Azzurra, e la diminuzione del relativo valore commerciale (sul punto è stata depositata relazione tecnica, cfr . doc. 5 della produzione di parte ricorrente).
Quanto alla eccepita irricevibilità del ricorso in ragione dell’avvio dei lavori già in data 1.03.2021, è sufficiente rimarcare in proposito che la notifica risulta effettuata in favore di parte resistente e dei controinteressati in data 29.04.2021 e, dunque, in epoca utile ai fini della tempestività dell’impugnativa quand’anche si volesse ritenere (ciò che resta, comunque, indimostrato) che i ricorrenti siano stati in grado di apprezzare la lesività dell’intervento edile avviato già alla data indicata dai Sigg. IV.
Ciò premesso, il Collegio ritiene fondato il sesto motivo di gravame, il cui rilievo risulta assorbente ai fini della decisione della controversia.
Con tale motivo i ricorrenti lamentano che con delibera n. 99 del 28.09.2017 (cfr. doc. 6) della produzione di parte ricorrente) sarebbe stata autorizzata la deroga della destinazione d’uso alberghiera, imposta dall’art. 12 delle Norme Tecniche del PAT di Jesolo, in violazione del disposto dell’art. 14 del DPR 380/2001, nella formulazione della norma vigente ratione temporis .
Occorre rilevare che la controinteressata ha eccepito l’irricevibilità dell’impugnazione della delibera, in quanto, si afferma, la stessa avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione; è stato, inoltre, eccepito che non sussisterebbe interesse né legittimazione dei ricorrenti a contestare un cambio di destinazione d’uso da alberghiero a residenziale.
Tali eccezioni sono infondate.
I ricorrenti hanno dedotto di aver avuto cognizione dell’esistenza di tale delibera a seguito dell’accesso agli atti del procedimento, consentito dal Comune solo in data 11.03.2021: neppure è possibile convenire circa la necessità di impugnazione di tale delibera nel rispetto del termine di 60 giorni dalla relativa pubblicazione, tenuto conto che un pregiudizio concreto agli interessi dei ricorrenti discendente da tale provvedimento può dirsi inverato solo a seguito dell’approvazione del progetto edilizio qui in contestazione.
Quanto al secondo dei profili evidenziati, deve ritenersi che, una volta verificata l’esistenza in capo al ricorrente di una posizione qualificata e differenziata tale da legittimare l’impugnazione, debba riconoscersi in capo a questi l’interesse a verificare la complessiva conformità del progetto alle norme urbanistico-edilizie, senza dover accertare l’esistenza di uno specifico interesse a far valere le singole violazioni oggetto di ciascuna delle contestazioni proposte.
Ciò posto, il Collegio ritiene sussistente la lamentata violazione dell’art. 14 DPR 380/2001 che, per pacifico riconoscimento delle parti, nella formulazione vigente ratione temporis limitava ai soli interventi di ristrutturazione edilizia l’ammissibilità della deroga alle destinazioni d’uso:
“ Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni .”
Nel caso di specie, l’intervento in esame esula dall’ambito della ristrutturazione edilizia, tenuto conto del fatto che è stata autorizzata l’integrale demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico nella misura del 70% dell’esistente, in difformità rispetto alla “Pensione Mascotte” quanto ad area di sedime, sagoma, caratteristiche tipologiche ed architettoniche (su quanto osservato in proposito dai ricorrenti non è stata sviluppata alcuna specifica contestazione: si veda, sul punto, Tar Lombardia, Milano, II Sez. , 28 aprile 2020, nr. 841, in cui si osserva che “un intervento di demolizione e successiva ricostruzione può essere qualificato come di ristrutturazione edilizia solo laddove vi sia una certa continuità tra la nuova opera e quella precedente alla demolizione”).
Del resto, ogni dubbio sul punto è fugato dalla circostanza che lo stesso permesso di costruire T/2020/6069 risulta rilasciato per un intervento di “nuova costruzione”: “ Visto che trattasi di intervento di cui alla lettera e) dell’art. 3 del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni” ( cfr . doc. 1) della produzione di parte ricorrente).
Ne consegue che il rilascio del permesso in deroga risulta autorizzato al di fuori dei limiti normativi all’epoca operanti: da tale violazione discende l’illegittimità del permesso di costruire gravato, con conseguente annullamento del titolo.
Quanto all’autorizzazione ambientale impugnata con il ricorso in disamina, il Collegio ritiene che l’annullamento del titolo edilizio con il quale è stato autorizzato l’intervento privi il gravame, in parte de qua , di interesse attuale alla relativa disamina.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati in precedenza, con conseguente annullamento della delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 28.09.2017 e del permesso di costruire T/2020/6069 del 26.05.2020; deve, invece, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in riferimento all’impugnativa dell’autorizzazione paesaggistica.
Quanto al regolamento delle spese di lite, esso segue la soccombenza nei rapporti tra parte ricorrente, il Comune resistente e la Eco.G.srl; appare, invece, opportuno compensarle nei restanti rapporti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva, dichiarandolo improcedibile in riferimento all’impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata con verbale della Conferenza Paesaggistica prot. 76171 del 06.11.2018.
Condanna il Comune di Jesolo e la ECO.G.srl, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 3.000,00 complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.
Spese compensate negli ulteriori rapporti processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO