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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1580/2022
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Sica Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Bari, alla via A. De Pascale, n. 13, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, ( , (c.f. C.F._3 Parte_2 CodiceFiscale_4 Controparte_3
, (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._5 Controparte_4 C.F._6
pagina 1 di 10 dall'Avv. Domenico Cea ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Abate Gimma, n. 231, giusta mandato in atti - APPELLATI -
NONCHE'
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_5 C.F._7
Desantis ed elettivamente domiciliata in Bitonto, alla Via Ammiraglio Vacca n. 33, giusta mandato in atti - APPELLATA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., , , , e Controparte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_3
, chiedevano di esser reintegrati nel possesso di una servitù di passaggio (ubicata su Controparte_4
un fondo rustico di proprietà di ) della quale si erano sempre serviti per accedere al Parte_1
fondo di loro proprietà.
Deducevano i ricorrenti che in maniera inopinata il precitato aveva chiuso e Parte_1 recintato tale porzione di terreno, rendendo loro impossibile l'esercizio della servitù.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' il quale contestava i fatti, così come narrati dai Parte_1
ricorrenti, dichiarando di essere entrato nel possesso del terreno sin dal momento in cui lo aveva acquistato, di averlo coltivato a semina e di non essere mai venuto a conoscenza dei millantati diritti vantati dai ricorrenti nei propri confronti e del fondo di sua proprietà.
Espletata la fase sommaria, il Tribunale, accoglieva la domanda e, per l'effetto, reintegrava i ricorrenti nella servitù di passaggio.
L' decideva di proseguire l'azione instaurando il merito possessorio, a seguito del quale il Parte_1
Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1597/2022, confermava il provvedimento cautelare.
In particolare, il primo giudice dichiarava inammissibile la domanda, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex D.Lgs n. 28/2010 e, nel contempo, dichiarava, altresì,
l'inammissibilità della medesima poiché involgente aspetti di tipo petitorio, non possessorio.
Con atto notificato il 24/11/2022, impugnava la richiamata sentenza, per i motivi Parte_1 indicati in detto gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Accogliere le domande dell'appellante formulata fin dalle conclusioni degli atti introduttivi di primo grado ed, in integrale riforma della sentenza impugnata, ivi compresa la statuizione relativa alla liquidazione delle
pagina 2 di 10 spese di soccombenza:
- dichiarare il presente giudizio, non soggetto all'obbligo mediatorio;
disponendo, nella diverso caso in cui dovesse ritenersi assoggettato a tale obbligo, il prescritto tentativo mediatorio, con termini per la presentazione della domanda di mediazione;
in estremo subordine, dichiarare improcedibile la domanda di reintegra degli appellati, con revoca dell'emesso provvedimento interdittale di primo grado;
con condanna, degli appellati, alle spese di soccombenza.
- rigettare la domanda di reintegra nel possesso per cui e' causa, perche' infondata, non provata e, comunque, per i motivi esposti;
- per l'effetto, condannare gli appellati al risarcimento del danno, all'appellante, per la mancata disponibilità di parte del fondo da destinarsi a semina ed in tutti i modi per la mancata disponibilita' dello stesso, da liquidarsi anche solo in via equitativa;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, ivi compresa la fase interdittale, ed alla restituzione di quanto gia' a loro corrisposto, dall'appellante, per la fase interdittale e per quella di-merito;
- in subordine, nella denegata ipotesi d'accoglimento della domanda di reintegra degli appellati, accogliere il presente appello, per la parte relativa all'impugnazione delle spese di soccombenza, erroneamente liquidate, con la sentenza di primo grado, sullo scaglione di valore indeterminato, e condannare gli appellati alla restituzione di quanto maggiormente a loro corrisposto, dall'appellante, sia per la fase interdittale che per quella di merito.
- Condannare, in caso di soccombenza, la sig.ra a rifondere le spese di giudizio di Controparte_5
entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase interdittale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, cpa e iva come per legge, del doppio grado di giudizio.”
Si costituivano in giudizio gli appellati, i quali chiedevano il rigetto del gravame.
All'udienza del 19/06/2024, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con il primo motivo di appello, si duole della pronuncia di improcedibilità della Parte_1
domanda possessoria, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Il primo giudice ha richiamato l'art. 5, co. 6, lett. d), D.Lgs. n. 28/2010, a mente del quale il tentativo pagina 3 di 10 obbligatorio non è dovuto: “nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile”, ed in virtù della disposizione, ha ritenuto che l' prima di instaurare il procedimento di merito possessorio, avrebbe dovuto Parte_1
avviare il procedimento di mediazione.
L'appellante contesta l'assunto del tribunale sostenendo, in primo luogo, che i procedimenti del merito possessorio non sono ricompresi nell'obbligo di mediazione obbligatoria e, dall'altro, che il primo giudice, una volta appurato che il tentativo non era stato effettuato, avrebbe dovuto disporlo d'ufficio, anziché dichiarare inammissibile la domanda.
Osserva questa Corte che l'azione possessoria, che concerne la reintegra nella servitù di passaggio, attiene alla materia dei diritti reali ed è, dunque, soggetta alla mediazione obbligatoria.
La stessa formulazione dell'art. 5, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 28/2010, nella parte in cui esclude l'obbligo in questione “fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma
c.p.c.” lascia evidentemente intendere che, successivamente a tale momento, l'obbligo risorge.
Cionondimeno, a tutto voler concedere, il Tribunale, stante la tempestiva improcedibilità della domanda eccepita da parte dei convenuti nel merito possessorio, tutt'al più avrebbe dovuto disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo, anziché dichiarare “tout court” improcedibile la domanda.
Tale error in procedendo è vieppiù evidente ove si tenga conto del fatto che il Tribunale di Bari, inspiegabilmente, pur avendo dichiarato improcedibile la domanda l'ha, comunque, delibata nel merito.
Ma vi è di più.
Assorbente appare, altresì, il rilievo con cui l' si duole del fatto che il Tribunale abbia Parte_1
dichiarato improcedibile la sua domanda laddove, in realtà, nel procedimento di merito possessorio la domanda restava quella di reintegra nel possesso.
Il Tribunale, invero, avrebbe dovuto al più sanzionare con l'improcedibilità la domanda proposta dai sigg.ri , (che è la domanda introduttiva del presente giudizio) e Controparte_6 non le difese argomentate dall' Parte_1
La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che: “In tema di tutela possessoria, il procedimento possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase
pagina 4 di 10 eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale, sicché l'istanza di prosecuzione non deve essere notificata al contumace, non essendo introduttiva di un nuovo giudizio, né essendo tale incombenza prevista dall'art. 292 c.p.c.1019/2021” (Cass. civ., sez. VI, 03/11/2022 n. 32350).
Nella presente controversia, l'atto introduttivo del giudizio è il ricorso ex art. 703 c.p.c. che contiene la domanda introduttiva ed è quella la domanda che è sottoposta al vaglio di sussunzione nell'obbligo di esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
I soggetti che, pertanto, erano tenuti a proporre il tentativo obbligatorio di mediazione, semmai erano i ricorrenti, attuali appellati.
Le considerazioni da ultimo esposte portano ad evidenziare un ulteriore error in procedendo del giudice di prime cure il quale ha dichiarato la parziale inammissibilità della domanda formalizzata dall' di “non riconoscere il diritto dei ricorrenti di possedere la dedotta servitù di Parte_1 passaggio”, qualificandola come domanda petitoria.
Oggetto del presente giudizio è la reintegra nel possesso di una servitù di passaggio proposta dai sigg.ri e non una supposta actio negatoria servitutis proposta da Controparte_6 [...]
Parte_1
Quest'ultimo, invero, non ha affatto formulato una domanda nuova volta a negare un diritto acclarato ma, molto più semplicemente, si è opposto alla domanda di reintegra nel possesso, chiedendo che la possessoria proseguisse nel merito.
Quanto sopra si evince dal contenuto della comparsa di risposta dell'Abbondanza, depositata il
12/06/2017, in cui il predetto, dopo aver premesso di: “avere interesse a proseguire nel merito possessorio subito ed introdotto dai ricorrenti, per veder negata la servitù pretesa in via di reintegra”
(cfr. pag.3) ha concluso chiedendo: “di non riconoscere il diritto dei ricorrenti di possedere la dedotta servitù di passaggio, rigettando l'istanza di reintegra per cui è causa” (cfr. pag.5).
Il Tribunale, quindi, nei passi che ha virgolettato, ha solo parzialmente riprodotto quanto dedotto dall' omettendo il chiaro ed indiscutibile riferimento alla richiesta di revoca della tutela Parte_1 possessoria concessa in via interinale, che rappresenta l'oggetto del contendere.
Nessuna actio negatoria servitutis è, pertanto, configurabile nel caso che ci occupa.
La declaratoria del Tribunale, di improcedibilità della domanda, è, dunque, erronea in quanto pagina 5 di 10 l' non ha proposto alcuna domanda;
semmai tale declaratoria avrebbe dovuto colpire la Parte_1 domanda di reintegra in possesso, ma l'eccezione non è stata formalizzata né è stata rilevata d'ufficio.
Ciò chiarito, la statuizione di improcedibilità va, dunque, annullata e va dato ingresso ai successivi motivi di gravame con cui ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1 cui, all'esito dell'esame delle deposizioni degli informatori, ha accolto la domanda di reintegra nel possesso.
Il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova del possesso, in primo luogo, dalla disamina della comparsa di costituzione dell'attuale appellante, nell'ambito della fase sommaria. L' invero, aveva Parte_1
affermato di aver posto la catena a sbarramento del passaggio, in considerazione del fatto che CP_1
usufruisse del passaggio, pur in assenza del permesso.
[...]
Da tali affermazioni il Tribunale ne ha fatto discendere, altresì, la prova dell'animus dell'appellante di
“sovvertire la situazione di fatto rappresentata dal passaggio del sulla stradella e di porvi fine CP_1 con l'apposizione del lucchetto e la mancata consegna delle chiavi” (cfr. sentenza pag. 5).
La statuizione è stata fortemente contestata dall' il quale ha richiamato l'esito Parte_1 dell'audizione degli informatori, rilevando come dallo stesso non discenda affatto la prova dell'esistenza della servitù di passaggio.
Il motivo di gravame è infondato e va rigettato.
Alla trattazione delle ragioni del rigetto dell'appello, occorre premettere che il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova del possesso della servitù di passaggio argomentando, come detto, esclusivamente sul contenuto della comparsa di risposta con cui l' aveva propugnato l'avvio della fase di Parte_1
merito possessorio.
A parere della Corte, le argomentazioni esegetiche svolte dal primo giudice non sono affatto condivisibili.
Le affermazioni riprese dall'atto processuale della attuale parte appellante, virgolettate in sentenza, non sono affatto esplicative di una confessione giudiziale.
Ed invero, l' ha dedotto di aver acquistato il fondo di terreno per cui è causa;
che nell'atto Parte_1 di acquisto aveva ricevuto: “come per lege, la più ampia garanzia di libertà da pesi, oneri e privilegi, dello stesso immobile compravenduto” (cfr. pag. 3); di non essere mai stato consapevole dell'esistenza della servitù contestata;
di aver ricevuto, all'atto di immissione nel possesso, le chiavi del preesistente pagina 6 di 10 lucchetto della catena che sbarrava l'ingresso al fondo compravenduto;
che il “saltuario passaggio del sig. era stato in precedenza concesso a puro titolo di cortesia, per rapporti di buon vicinato” CP_1
(cfr. pag. 4).
Anche in tale ultimo caso, vi è stata, da parte del Tribunale, una incompleta valutazione del tenore dello scritto difensivo da cui, a parere della Corte, non si evince una sorta di confessione della situazione di possesso in favore della controparte.
La motivazione di accoglimento della domanda di reintegra nel possesso (e, per converso, di rigetto del presente gravame) va, dunque, integrata, esaminando il contenuto delle prove raccolte nelle due fasi del procedimento di primo grado.
Nel corso della fase sommaria sono stati escussi due informatori i quali hanno confermato l'esistenza della servitù di passaggio.
L'informatore ha riferito di aver sempre aiutato ed i suoi Testimone_1 Controparte_1
figli nella conduzione del terreno e che, per accedervi, si era sempre servito della stradella oggetto di contesa;
l'informatore ha confermato le circostanze dedotte dall'altro informatore. Controparte_7
Nella fase di merito, sono stati escussi altri testimoni.
Il teste , escusso all'udienza del 27/03/2019, ha riferito che l'apposizione del Testimone_2
lucchetto consentiva il passaggio pedonale e di aver visto una sola volta il passare per la CP_1 stradella, in compagnia dell' Parte_1
Il teste ha, altresì riferito, a prova contraria, di aver visto l'informatore recarsi al lavoro Testimone_1
nel fondo di proprietà accedendo da altro accesso, del quale il fondo era parimenti munito. CP_1
Il teste escusso all'udienza del 11/11/2020, proprietario fino al 2017 di un fondo di Tes_3
terreno contiguo a quello per cui è causa, ha negato che vi fosse una stradella implicante il passaggio di terzi, dichiarando di non aver mai visto chicchessia attraversarlo.
Il teste , escusso all'udienza del 17/02/2021, ha confermato il contenuto della Testimone_1
deposizione resa nella fase cautelare.
Nessun altro teste, benché ne fosse stata indicato il nominativo, è stato escusso;
ma la struttura unitaria del procedimento possessorio consente al giudice del merito possessorio di poter utilizzare le sommarie informazioni quali indizi liberamente valutabili, essendo state assunte in contraddittorio tra le parti.
Ebbene, dal complesso delle dichiarazioni testimoniali, appare plausibile la presenza di una servitù di pagina 7 di 10 passaggio apparente nel fondo acquistato dall' Parte_1
Peraltro, nella fase sommaria, l' comparso in udienza, ascoltato dal giudice, ha Parte_1
confermato di aver saputo che, in precedenza, la sua dante causa, , aveva consentito al Controparte_5
, per ragioni di cortesia, di passare sulla stradella, aggiungendo che detta stradella: “da quanto CP_1 da me consta lo stesso realizzò di sua iniziativa” (cfr. verbale di udienza del 22/03/2017). CP_1
Tale dichiarazione, riguardante fatti sfavorevoli all' è evidente che contraddice l'assunto Parte_1
difensivo di esso appellante, secondo cui il si sarebbe servito del passaggio in maniera saltuaria CP_1
e per mera cortesia.
È chiaro, infatti, che la realizzazione della stradella, (al fine di consentire il passaggio nel fondo), non depone affatto per la mera tolleranza del passaggio, quanto, piuttosto, per l'esistenza di una situazione di fatto inequivocabile di possesso della servitù.
In ogni caso, ed a tutto voler concedere all'appellante, ai sensi dell'art. 1144 c.c. l' avrebbe Parte_1
dovuto fornire la prova che, diversamente da quanto è emerso in istruttoria, si trattasse di mera tolleranza.
Ma tale prova non è stata data.
A nulla rileva che nella fase di merito l'attuale appellante, cui venne deferito interrogatorio formale, ha invece negato: “che vi fosse una stradella che portasse al terreno dei sig.ri Controparte_8
(cfr. verbale udienza del 24/10/2018), in quanto trattasi di dichiarazione che, ad avviso della
[...]
Corte, non è idonea a smentire quanto dichiarato dall'Abbondanza all'udienza del 22/03/2017 e di cui innanzi detto.
Le due dichiarazioni in udienza, inoltre, sono tra di loro contraddittorie.
Al tale ultimo riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che “Il comportamento processuale delle parti ben può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice e non già soltanto un mezzo di valutazione degli elementi probatori già acquisiti al processo. Pertanto, il giudice può trarre elementi di convincimento, ai fini dell'accertamento dei fatti controversi, dalle contraddizioni che si colgono nell'assunto difensivo di uno dei soggetti della lite e in particolare dalla circostanza che, con riferimento all'oggetto del processo, siano state ammannite successivamente versioni diverse, in violazione del dovere di lealtà e probità, espressamente sancito dall'art 88 cod. proc. civ.” (Cass. civ., sez. I, 08/02/2006, n. 2815).
pagina 8 di 10 In conclusione, dall'insieme delle prove raccolte e dal contegno tenuto dalle parti in causa, emerge, senza dubbio alcuno, che vi fu l'utilizzo della stradella, da parte del , per accedere al fondo di CP_1
sua proprietà e che la viuzza stessa fu dallo stesso realizzata per il transito.
Ex adverso, l' non ha fornito la prova, ai sensi dell'art. 1144 c.c., che si trattò di un Parte_1
mero atto di tolleranza da parte sua e dei propri danti causa.
Le considerazioni svolte dalla circa la necessità che, ai fini dell'opponibilità della servitù ai CP_5 terzi acquirenti la stessa debba risultare dall'atto notarile, non rilevano nella presente sede possessoria potendo, tutt'al più, rilevare in sede petitoria.
Con altro motivo l' ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza di giudizio, Parte_1 eccepisce la violazione e falsa applicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 15 c.p.c., avendo il primo giudice, erroneamente, parametrato la liquidazione dei compensi allo scaglione di valore indeterminabile della causa, anzicchè calcolare il valore della causa “… moltiplicando il reddito dominicale ….. per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù”.
Il motivo è fondato.
Ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima.(Cass. Civ. Sez. VI n. 24644/2011 del 22.11.2011. e n. 24103/2022 del 03.08.2022).
Nel giudizio di primo grado, risulta essere stato prodotto l'atto notarile per notar Persona_1
, del 01.06.2016, Rep. 804, Raccolta 686, con cui vendeva ad
[...] Controparte_5
il fondo rustico di cui si discute nel presente giudizio (vedasi doc. n. 3 allegato al Parte_1 fascicolo di parte di primo grado dell' . Parte_1
Dall'esame di tale atto pubblico, il fondo in questione è riportato nel catasto terreni del Comune di
Giovinazzo al foglio 11, particella 156, con R.D. Euro 43,45 e R.A. Euro 35,17.
Conseguentemente, poiché nel suddetto atto notarile risulta indicata la rendita catastale – rectius – il reddito dominicale del fondo di che trattasi, in aderenza al principio di cui alla su richiamata ordinanza della Suprema Corte, ai fini della determinazione del valore della causa, va applicato il criterio previsto pagina 9 di 10 dall'art. 15 c.p.c. per la liquidazione degli onorari (vale a dire il reddito dominicale moltiplicato per
50).
La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata, limitatamente al capo che ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite sulla base del valore indeterminabile della causa.
Considerato, pertanto, l'esito complessivo del giudizio, ritiene questo Collegio di condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di 4/5 dell'intero, compensandole tra le parti per il restante 1/5; spese che si liquidano come da separato dispositivo ai valori medi della tariffa, tenendo conto, appunto, del valore della controversia, della natura della stessa e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_2 CP_3
, , per la riforma della sentenza n. 1597/2022, resa dal
[...] Controparte_4 Controparte_5
Tribunale di Bari, così provvede:
1) Accoglie l'appello limitatamente al capo della sentenza che ha condannato l'appellante, Parte_1
, al pagamento delle spese di lite sulla base del valore indeterminabile della causa.
[...]
2) Condanna al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti appellate, delle Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, nella misura di 4/5 dell'intero, che, (già applicati i suddetti 4/5), liquida, quanto al primo grado, in € 2.041,60 e, quanto al secondo grado, in € 2.331,10, oltre rimborso forfettario, IVA e CaP, come per legge.
3) Compensa tra le parti il restante 1/5.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 22/01/2025
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1580/2022
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Sica Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Bari, alla via A. De Pascale, n. 13, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, ( , (c.f. C.F._3 Parte_2 CodiceFiscale_4 Controparte_3
, (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._5 Controparte_4 C.F._6
pagina 1 di 10 dall'Avv. Domenico Cea ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Abate Gimma, n. 231, giusta mandato in atti - APPELLATI -
NONCHE'
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_5 C.F._7
Desantis ed elettivamente domiciliata in Bitonto, alla Via Ammiraglio Vacca n. 33, giusta mandato in atti - APPELLATA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., , , , e Controparte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_3
, chiedevano di esser reintegrati nel possesso di una servitù di passaggio (ubicata su Controparte_4
un fondo rustico di proprietà di ) della quale si erano sempre serviti per accedere al Parte_1
fondo di loro proprietà.
Deducevano i ricorrenti che in maniera inopinata il precitato aveva chiuso e Parte_1 recintato tale porzione di terreno, rendendo loro impossibile l'esercizio della servitù.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' il quale contestava i fatti, così come narrati dai Parte_1
ricorrenti, dichiarando di essere entrato nel possesso del terreno sin dal momento in cui lo aveva acquistato, di averlo coltivato a semina e di non essere mai venuto a conoscenza dei millantati diritti vantati dai ricorrenti nei propri confronti e del fondo di sua proprietà.
Espletata la fase sommaria, il Tribunale, accoglieva la domanda e, per l'effetto, reintegrava i ricorrenti nella servitù di passaggio.
L' decideva di proseguire l'azione instaurando il merito possessorio, a seguito del quale il Parte_1
Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1597/2022, confermava il provvedimento cautelare.
In particolare, il primo giudice dichiarava inammissibile la domanda, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex D.Lgs n. 28/2010 e, nel contempo, dichiarava, altresì,
l'inammissibilità della medesima poiché involgente aspetti di tipo petitorio, non possessorio.
Con atto notificato il 24/11/2022, impugnava la richiamata sentenza, per i motivi Parte_1 indicati in detto gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Accogliere le domande dell'appellante formulata fin dalle conclusioni degli atti introduttivi di primo grado ed, in integrale riforma della sentenza impugnata, ivi compresa la statuizione relativa alla liquidazione delle
pagina 2 di 10 spese di soccombenza:
- dichiarare il presente giudizio, non soggetto all'obbligo mediatorio;
disponendo, nella diverso caso in cui dovesse ritenersi assoggettato a tale obbligo, il prescritto tentativo mediatorio, con termini per la presentazione della domanda di mediazione;
in estremo subordine, dichiarare improcedibile la domanda di reintegra degli appellati, con revoca dell'emesso provvedimento interdittale di primo grado;
con condanna, degli appellati, alle spese di soccombenza.
- rigettare la domanda di reintegra nel possesso per cui e' causa, perche' infondata, non provata e, comunque, per i motivi esposti;
- per l'effetto, condannare gli appellati al risarcimento del danno, all'appellante, per la mancata disponibilità di parte del fondo da destinarsi a semina ed in tutti i modi per la mancata disponibilita' dello stesso, da liquidarsi anche solo in via equitativa;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, ivi compresa la fase interdittale, ed alla restituzione di quanto gia' a loro corrisposto, dall'appellante, per la fase interdittale e per quella di-merito;
- in subordine, nella denegata ipotesi d'accoglimento della domanda di reintegra degli appellati, accogliere il presente appello, per la parte relativa all'impugnazione delle spese di soccombenza, erroneamente liquidate, con la sentenza di primo grado, sullo scaglione di valore indeterminato, e condannare gli appellati alla restituzione di quanto maggiormente a loro corrisposto, dall'appellante, sia per la fase interdittale che per quella di merito.
- Condannare, in caso di soccombenza, la sig.ra a rifondere le spese di giudizio di Controparte_5
entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase interdittale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, cpa e iva come per legge, del doppio grado di giudizio.”
Si costituivano in giudizio gli appellati, i quali chiedevano il rigetto del gravame.
All'udienza del 19/06/2024, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con il primo motivo di appello, si duole della pronuncia di improcedibilità della Parte_1
domanda possessoria, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Il primo giudice ha richiamato l'art. 5, co. 6, lett. d), D.Lgs. n. 28/2010, a mente del quale il tentativo pagina 3 di 10 obbligatorio non è dovuto: “nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile”, ed in virtù della disposizione, ha ritenuto che l' prima di instaurare il procedimento di merito possessorio, avrebbe dovuto Parte_1
avviare il procedimento di mediazione.
L'appellante contesta l'assunto del tribunale sostenendo, in primo luogo, che i procedimenti del merito possessorio non sono ricompresi nell'obbligo di mediazione obbligatoria e, dall'altro, che il primo giudice, una volta appurato che il tentativo non era stato effettuato, avrebbe dovuto disporlo d'ufficio, anziché dichiarare inammissibile la domanda.
Osserva questa Corte che l'azione possessoria, che concerne la reintegra nella servitù di passaggio, attiene alla materia dei diritti reali ed è, dunque, soggetta alla mediazione obbligatoria.
La stessa formulazione dell'art. 5, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 28/2010, nella parte in cui esclude l'obbligo in questione “fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma
c.p.c.” lascia evidentemente intendere che, successivamente a tale momento, l'obbligo risorge.
Cionondimeno, a tutto voler concedere, il Tribunale, stante la tempestiva improcedibilità della domanda eccepita da parte dei convenuti nel merito possessorio, tutt'al più avrebbe dovuto disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo, anziché dichiarare “tout court” improcedibile la domanda.
Tale error in procedendo è vieppiù evidente ove si tenga conto del fatto che il Tribunale di Bari, inspiegabilmente, pur avendo dichiarato improcedibile la domanda l'ha, comunque, delibata nel merito.
Ma vi è di più.
Assorbente appare, altresì, il rilievo con cui l' si duole del fatto che il Tribunale abbia Parte_1
dichiarato improcedibile la sua domanda laddove, in realtà, nel procedimento di merito possessorio la domanda restava quella di reintegra nel possesso.
Il Tribunale, invero, avrebbe dovuto al più sanzionare con l'improcedibilità la domanda proposta dai sigg.ri , (che è la domanda introduttiva del presente giudizio) e Controparte_6 non le difese argomentate dall' Parte_1
La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che: “In tema di tutela possessoria, il procedimento possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase
pagina 4 di 10 eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale, sicché l'istanza di prosecuzione non deve essere notificata al contumace, non essendo introduttiva di un nuovo giudizio, né essendo tale incombenza prevista dall'art. 292 c.p.c.1019/2021” (Cass. civ., sez. VI, 03/11/2022 n. 32350).
Nella presente controversia, l'atto introduttivo del giudizio è il ricorso ex art. 703 c.p.c. che contiene la domanda introduttiva ed è quella la domanda che è sottoposta al vaglio di sussunzione nell'obbligo di esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
I soggetti che, pertanto, erano tenuti a proporre il tentativo obbligatorio di mediazione, semmai erano i ricorrenti, attuali appellati.
Le considerazioni da ultimo esposte portano ad evidenziare un ulteriore error in procedendo del giudice di prime cure il quale ha dichiarato la parziale inammissibilità della domanda formalizzata dall' di “non riconoscere il diritto dei ricorrenti di possedere la dedotta servitù di Parte_1 passaggio”, qualificandola come domanda petitoria.
Oggetto del presente giudizio è la reintegra nel possesso di una servitù di passaggio proposta dai sigg.ri e non una supposta actio negatoria servitutis proposta da Controparte_6 [...]
Parte_1
Quest'ultimo, invero, non ha affatto formulato una domanda nuova volta a negare un diritto acclarato ma, molto più semplicemente, si è opposto alla domanda di reintegra nel possesso, chiedendo che la possessoria proseguisse nel merito.
Quanto sopra si evince dal contenuto della comparsa di risposta dell'Abbondanza, depositata il
12/06/2017, in cui il predetto, dopo aver premesso di: “avere interesse a proseguire nel merito possessorio subito ed introdotto dai ricorrenti, per veder negata la servitù pretesa in via di reintegra”
(cfr. pag.3) ha concluso chiedendo: “di non riconoscere il diritto dei ricorrenti di possedere la dedotta servitù di passaggio, rigettando l'istanza di reintegra per cui è causa” (cfr. pag.5).
Il Tribunale, quindi, nei passi che ha virgolettato, ha solo parzialmente riprodotto quanto dedotto dall' omettendo il chiaro ed indiscutibile riferimento alla richiesta di revoca della tutela Parte_1 possessoria concessa in via interinale, che rappresenta l'oggetto del contendere.
Nessuna actio negatoria servitutis è, pertanto, configurabile nel caso che ci occupa.
La declaratoria del Tribunale, di improcedibilità della domanda, è, dunque, erronea in quanto pagina 5 di 10 l' non ha proposto alcuna domanda;
semmai tale declaratoria avrebbe dovuto colpire la Parte_1 domanda di reintegra in possesso, ma l'eccezione non è stata formalizzata né è stata rilevata d'ufficio.
Ciò chiarito, la statuizione di improcedibilità va, dunque, annullata e va dato ingresso ai successivi motivi di gravame con cui ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1 cui, all'esito dell'esame delle deposizioni degli informatori, ha accolto la domanda di reintegra nel possesso.
Il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova del possesso, in primo luogo, dalla disamina della comparsa di costituzione dell'attuale appellante, nell'ambito della fase sommaria. L' invero, aveva Parte_1
affermato di aver posto la catena a sbarramento del passaggio, in considerazione del fatto che CP_1
usufruisse del passaggio, pur in assenza del permesso.
[...]
Da tali affermazioni il Tribunale ne ha fatto discendere, altresì, la prova dell'animus dell'appellante di
“sovvertire la situazione di fatto rappresentata dal passaggio del sulla stradella e di porvi fine CP_1 con l'apposizione del lucchetto e la mancata consegna delle chiavi” (cfr. sentenza pag. 5).
La statuizione è stata fortemente contestata dall' il quale ha richiamato l'esito Parte_1 dell'audizione degli informatori, rilevando come dallo stesso non discenda affatto la prova dell'esistenza della servitù di passaggio.
Il motivo di gravame è infondato e va rigettato.
Alla trattazione delle ragioni del rigetto dell'appello, occorre premettere che il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova del possesso della servitù di passaggio argomentando, come detto, esclusivamente sul contenuto della comparsa di risposta con cui l' aveva propugnato l'avvio della fase di Parte_1
merito possessorio.
A parere della Corte, le argomentazioni esegetiche svolte dal primo giudice non sono affatto condivisibili.
Le affermazioni riprese dall'atto processuale della attuale parte appellante, virgolettate in sentenza, non sono affatto esplicative di una confessione giudiziale.
Ed invero, l' ha dedotto di aver acquistato il fondo di terreno per cui è causa;
che nell'atto Parte_1 di acquisto aveva ricevuto: “come per lege, la più ampia garanzia di libertà da pesi, oneri e privilegi, dello stesso immobile compravenduto” (cfr. pag. 3); di non essere mai stato consapevole dell'esistenza della servitù contestata;
di aver ricevuto, all'atto di immissione nel possesso, le chiavi del preesistente pagina 6 di 10 lucchetto della catena che sbarrava l'ingresso al fondo compravenduto;
che il “saltuario passaggio del sig. era stato in precedenza concesso a puro titolo di cortesia, per rapporti di buon vicinato” CP_1
(cfr. pag. 4).
Anche in tale ultimo caso, vi è stata, da parte del Tribunale, una incompleta valutazione del tenore dello scritto difensivo da cui, a parere della Corte, non si evince una sorta di confessione della situazione di possesso in favore della controparte.
La motivazione di accoglimento della domanda di reintegra nel possesso (e, per converso, di rigetto del presente gravame) va, dunque, integrata, esaminando il contenuto delle prove raccolte nelle due fasi del procedimento di primo grado.
Nel corso della fase sommaria sono stati escussi due informatori i quali hanno confermato l'esistenza della servitù di passaggio.
L'informatore ha riferito di aver sempre aiutato ed i suoi Testimone_1 Controparte_1
figli nella conduzione del terreno e che, per accedervi, si era sempre servito della stradella oggetto di contesa;
l'informatore ha confermato le circostanze dedotte dall'altro informatore. Controparte_7
Nella fase di merito, sono stati escussi altri testimoni.
Il teste , escusso all'udienza del 27/03/2019, ha riferito che l'apposizione del Testimone_2
lucchetto consentiva il passaggio pedonale e di aver visto una sola volta il passare per la CP_1 stradella, in compagnia dell' Parte_1
Il teste ha, altresì riferito, a prova contraria, di aver visto l'informatore recarsi al lavoro Testimone_1
nel fondo di proprietà accedendo da altro accesso, del quale il fondo era parimenti munito. CP_1
Il teste escusso all'udienza del 11/11/2020, proprietario fino al 2017 di un fondo di Tes_3
terreno contiguo a quello per cui è causa, ha negato che vi fosse una stradella implicante il passaggio di terzi, dichiarando di non aver mai visto chicchessia attraversarlo.
Il teste , escusso all'udienza del 17/02/2021, ha confermato il contenuto della Testimone_1
deposizione resa nella fase cautelare.
Nessun altro teste, benché ne fosse stata indicato il nominativo, è stato escusso;
ma la struttura unitaria del procedimento possessorio consente al giudice del merito possessorio di poter utilizzare le sommarie informazioni quali indizi liberamente valutabili, essendo state assunte in contraddittorio tra le parti.
Ebbene, dal complesso delle dichiarazioni testimoniali, appare plausibile la presenza di una servitù di pagina 7 di 10 passaggio apparente nel fondo acquistato dall' Parte_1
Peraltro, nella fase sommaria, l' comparso in udienza, ascoltato dal giudice, ha Parte_1
confermato di aver saputo che, in precedenza, la sua dante causa, , aveva consentito al Controparte_5
, per ragioni di cortesia, di passare sulla stradella, aggiungendo che detta stradella: “da quanto CP_1 da me consta lo stesso realizzò di sua iniziativa” (cfr. verbale di udienza del 22/03/2017). CP_1
Tale dichiarazione, riguardante fatti sfavorevoli all' è evidente che contraddice l'assunto Parte_1
difensivo di esso appellante, secondo cui il si sarebbe servito del passaggio in maniera saltuaria CP_1
e per mera cortesia.
È chiaro, infatti, che la realizzazione della stradella, (al fine di consentire il passaggio nel fondo), non depone affatto per la mera tolleranza del passaggio, quanto, piuttosto, per l'esistenza di una situazione di fatto inequivocabile di possesso della servitù.
In ogni caso, ed a tutto voler concedere all'appellante, ai sensi dell'art. 1144 c.c. l' avrebbe Parte_1
dovuto fornire la prova che, diversamente da quanto è emerso in istruttoria, si trattasse di mera tolleranza.
Ma tale prova non è stata data.
A nulla rileva che nella fase di merito l'attuale appellante, cui venne deferito interrogatorio formale, ha invece negato: “che vi fosse una stradella che portasse al terreno dei sig.ri Controparte_8
(cfr. verbale udienza del 24/10/2018), in quanto trattasi di dichiarazione che, ad avviso della
[...]
Corte, non è idonea a smentire quanto dichiarato dall'Abbondanza all'udienza del 22/03/2017 e di cui innanzi detto.
Le due dichiarazioni in udienza, inoltre, sono tra di loro contraddittorie.
Al tale ultimo riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che “Il comportamento processuale delle parti ben può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice e non già soltanto un mezzo di valutazione degli elementi probatori già acquisiti al processo. Pertanto, il giudice può trarre elementi di convincimento, ai fini dell'accertamento dei fatti controversi, dalle contraddizioni che si colgono nell'assunto difensivo di uno dei soggetti della lite e in particolare dalla circostanza che, con riferimento all'oggetto del processo, siano state ammannite successivamente versioni diverse, in violazione del dovere di lealtà e probità, espressamente sancito dall'art 88 cod. proc. civ.” (Cass. civ., sez. I, 08/02/2006, n. 2815).
pagina 8 di 10 In conclusione, dall'insieme delle prove raccolte e dal contegno tenuto dalle parti in causa, emerge, senza dubbio alcuno, che vi fu l'utilizzo della stradella, da parte del , per accedere al fondo di CP_1
sua proprietà e che la viuzza stessa fu dallo stesso realizzata per il transito.
Ex adverso, l' non ha fornito la prova, ai sensi dell'art. 1144 c.c., che si trattò di un Parte_1
mero atto di tolleranza da parte sua e dei propri danti causa.
Le considerazioni svolte dalla circa la necessità che, ai fini dell'opponibilità della servitù ai CP_5 terzi acquirenti la stessa debba risultare dall'atto notarile, non rilevano nella presente sede possessoria potendo, tutt'al più, rilevare in sede petitoria.
Con altro motivo l' ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza di giudizio, Parte_1 eccepisce la violazione e falsa applicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 15 c.p.c., avendo il primo giudice, erroneamente, parametrato la liquidazione dei compensi allo scaglione di valore indeterminabile della causa, anzicchè calcolare il valore della causa “… moltiplicando il reddito dominicale ….. per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù”.
Il motivo è fondato.
Ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima.(Cass. Civ. Sez. VI n. 24644/2011 del 22.11.2011. e n. 24103/2022 del 03.08.2022).
Nel giudizio di primo grado, risulta essere stato prodotto l'atto notarile per notar Persona_1
, del 01.06.2016, Rep. 804, Raccolta 686, con cui vendeva ad
[...] Controparte_5
il fondo rustico di cui si discute nel presente giudizio (vedasi doc. n. 3 allegato al Parte_1 fascicolo di parte di primo grado dell' . Parte_1
Dall'esame di tale atto pubblico, il fondo in questione è riportato nel catasto terreni del Comune di
Giovinazzo al foglio 11, particella 156, con R.D. Euro 43,45 e R.A. Euro 35,17.
Conseguentemente, poiché nel suddetto atto notarile risulta indicata la rendita catastale – rectius – il reddito dominicale del fondo di che trattasi, in aderenza al principio di cui alla su richiamata ordinanza della Suprema Corte, ai fini della determinazione del valore della causa, va applicato il criterio previsto pagina 9 di 10 dall'art. 15 c.p.c. per la liquidazione degli onorari (vale a dire il reddito dominicale moltiplicato per
50).
La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata, limitatamente al capo che ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite sulla base del valore indeterminabile della causa.
Considerato, pertanto, l'esito complessivo del giudizio, ritiene questo Collegio di condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di 4/5 dell'intero, compensandole tra le parti per il restante 1/5; spese che si liquidano come da separato dispositivo ai valori medi della tariffa, tenendo conto, appunto, del valore della controversia, della natura della stessa e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_2 CP_3
, , per la riforma della sentenza n. 1597/2022, resa dal
[...] Controparte_4 Controparte_5
Tribunale di Bari, così provvede:
1) Accoglie l'appello limitatamente al capo della sentenza che ha condannato l'appellante, Parte_1
, al pagamento delle spese di lite sulla base del valore indeterminabile della causa.
[...]
2) Condanna al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti appellate, delle Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, nella misura di 4/5 dell'intero, che, (già applicati i suddetti 4/5), liquida, quanto al primo grado, in € 2.041,60 e, quanto al secondo grado, in € 2.331,10, oltre rimborso forfettario, IVA e CaP, come per legge.
3) Compensa tra le parti il restante 1/5.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 22/01/2025
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
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