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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/10/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AV
Lavoro e previdenza
BA di causa nel procedimento n. 222/2025 R.G. Lav.
All'udienza del 22/04/2025 alle ore 9.30 davanti al Giudice del Lavoro MC.
TR sono comparsi per il ricorrente l'Avv. Parte_1
ES EN in oggi sostituta dal dott. e per il resistente Persona_1
l'Avv. Controparte_1
AN SS in sostituzione dell'avv. Rita Pisanu.
Il Giudice
ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 429 primo comma c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed all'immediata discussione della stessa;
I difensori concludono come nei rispettivi atti introduttivi e procedono a discussione orale della causa
L'avv. Borgese insiste come in atti e come in note conclusive qui da intendersi integralmente richiamata e ritrascritta;
insiste in particolare per la rinnovazione della consulenza tecnica, o in subordine, per la convocazione del c.t.u. a chiarimenti;
l'avv. SS si oppone ed insiste in ogni precedente difesa e chiede che la causa venga decisa sulla base degli atti e dell'istruttoria già espletata
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per l'emissione del dispositivo e contestuale motivazione
Alle ore il Giudice, ritenuta superflua ogni ulteriore istruttoria come da motivazione che segue, dà lettura della sentenza che segue a BA
IL GIUDICE AR CL TR
TRIBUNALE di AV
Sezione Lavoro e Previdenza
N.R.G. 144/2025
Il Giudice AR CL TR, all'udienza del 04/08/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa tra
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to/dagli Avv.ti ES EN/
ricorrente e
CP_
, rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA in forza di procura generale alle liti resistente sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi
* * *
La presente sentenza viene redatta senza l'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo in applicazione dell'art. 132, c. II, n. 4), c.p.c. come modificato per effetto dell'art. 45, c. XVII, L. n. 69/09.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ricordasi che per il tramite del presente giudizio, parte ricorrente ha richiesto accertarsi in proprio favore la sussistenza dei requisiti/condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento di un'invalidità civile pari al 100% e le conseguenti prestazioni economiche ed assistenziali (diritto all'assegno e/o alla pensione di invalidità civile) Altrettanto preliminarmente osservasi che appaiono rispettati nel presente giudizio i termini previsti ex art. 445 bis sesto comma c.p.c. per la proposizione della domanda.
Ciò precisato, è bene ancora ricordare - circa il valore ed efficacia probatoria dell'elaborato peritale -, che per giurisprudenza consolidata (recentemente: Cass.,
12.2.2015, n. 2761) “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (in tal senso si confronti anche: Cass., S.U., 30.12.
2011, n. 30175, che ribadisce che sebbene la consulenza tecnica d'ufficio non rientri tra i mezzi di prova in senso proprio e non possa, perciò, essere utilizzata per esonerare le parti dall'onere probatorio, tuttavia, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (c.d. «deducente»), ma anche di accertare i fatti stessi (c.d. «percipiente»), qualora si tratti di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. 13 marzo 2009, n. 6155, Mass. Giur. it., 2009).
In tal ultimo caso, allora, la c.t.u. costituisce ed assurge a fonte oggettiva di prova, poiché è strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso quelle cognizioni tecniche ( Cass., 29.12.2023 n. 36504 in motivazione;
Cass., 21412/2006,
Cass. 212/2006; Cass., 30 ottobre 2003, n. 1512; Cass., 21 luglio 2003, n. 11332; Cass.,
10 marzo 2000, n. 2802; Cass., 29 marzo 1999, n. 2957; Cass., 14 gennaio 1999, n.
321).
Ora (con riferimento alla questione che qui ci occupa), ricordasi in primo luogo, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico, proprio in quanto si traducono in:
➢ accertamenti effettuati e percepibili solo attraverso specifiche cognizioni tecniche;
➢ indicazioni effettuate anche in questo caso ricorrendo a specifiche cognizioni tecniche assurgono, per le ragioni appena specificate sopra, a fonte oggettiva di prova ed in secondo luogo, che il c.t.u. ha risposto compiutamente alla questione deferitagli, dettagliando congruamente il proprio percorso logico e tecnico (in particolare con riferimento all'attribuzione dei gradi percentuali alle singole patologie rilevate;
alle ragioni tecnico obbiettive per cui alcune patologie, attesa la loro minimale incidenza, non sono state considerate nel computo complessivo;
ed all'attribuzione, infine, del grado complessivo di invalidità conseguente); rispondendo congruamente alle osservazioni (pur pervenute tardivamente) da parte della ricorrente e, provvedendo altresì a valutazione dell'ulteriore documentazione clinica anche in questo caso fatta pervenire da parte della ricorrente.
Non vi sono, quindi, motivi per questo Giudice di discostarsi dalle risultanze della perizia depositata in atti, e tantomeno, per procedersi a rinnovazione della consulenza tecnica.
Può dunque, ritenersi accertato che la ricorrente “considerando il complesso menomativo riportato (cfr c.t.u. depositata in data 1.8.2025) presenta – ora - un grado di invalidità nella misura del 73%, con decorrenza dal 6.5.2025 – corretto invece il grado di invalidità del 70% attribuito sia in sede amministrativa, sia in sede di a.t.p.
* * *
Ferma la decorrenza sopra indicata, è opportuno effettuare, alla luce della giurisprudenza da tempo espressa dalla Suprema Corte, ed ormai ampiamente condivisa dalle corti di Merito, l'ulteriore precisazione che segue.
Anche accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, non è – in questa sede – comunque, consentito al Giudice disporre una condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data.
Ciò poichè il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, ed è esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell'
Ente alla relativa erogazione (cfr., ex multis: Cass., 9876/2019; Cass. n. 5338/2014,
Cass. 6084/2014, Cass. n. 6085/2014 - secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente).
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
La stessa inappellabilità della decisione - espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, e lascia impregiudicato l'accertamento (in futuro ed) in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari che, se contestati, debbono trovare lo stesso, in sede giudiziaria e per il tramite dell'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., che è deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame.
Afferma, infatti, la Suprema Corte: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale), e quella
(non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”. ..." (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019; Trib. Foggia, Sentenza n. 1145/2025 del 09-05-2025)
E', quindi, evidente che la pronuncia che definisce l'odierno giudizio non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione di un beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme,
Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019 citt.; Trib. Lecce, Sentenza n. 2831/2023 del 28-09-
2023). * * *
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, considerato: da un lato, il mancato riconoscimento del requisito nella misura richiesta, ma da altro lato che all'esito del presente giudizio è emerso il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore a quella accertata, prima, in sede amministrativa, e poi, in sede di atp – ; considerata altresì la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. effettuata da parte ricorrente sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, salvo ciò che riguarda gli oneri di consulenza tecnica che invece vanno posti a carico dell'Ente
P.Q.M.
Visti gli artt. 442-429 c.p.c.
▪ Accerta e dichiara che RE , a decorrere dal 6 maggio 2025 Pt_1 presenta a causa del suo stato patologico, un grado di invalidità nella misura del
73%
▪ compensa integralmente le spese di lite
CP_
▪ pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.
Savona, 21.10.2025
Il Giudice
AR CL TR
Lavoro e previdenza
BA di causa nel procedimento n. 222/2025 R.G. Lav.
All'udienza del 22/04/2025 alle ore 9.30 davanti al Giudice del Lavoro MC.
TR sono comparsi per il ricorrente l'Avv. Parte_1
ES EN in oggi sostituta dal dott. e per il resistente Persona_1
l'Avv. Controparte_1
AN SS in sostituzione dell'avv. Rita Pisanu.
Il Giudice
ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 429 primo comma c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed all'immediata discussione della stessa;
I difensori concludono come nei rispettivi atti introduttivi e procedono a discussione orale della causa
L'avv. Borgese insiste come in atti e come in note conclusive qui da intendersi integralmente richiamata e ritrascritta;
insiste in particolare per la rinnovazione della consulenza tecnica, o in subordine, per la convocazione del c.t.u. a chiarimenti;
l'avv. SS si oppone ed insiste in ogni precedente difesa e chiede che la causa venga decisa sulla base degli atti e dell'istruttoria già espletata
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per l'emissione del dispositivo e contestuale motivazione
Alle ore il Giudice, ritenuta superflua ogni ulteriore istruttoria come da motivazione che segue, dà lettura della sentenza che segue a BA
IL GIUDICE AR CL TR
TRIBUNALE di AV
Sezione Lavoro e Previdenza
N.R.G. 144/2025
Il Giudice AR CL TR, all'udienza del 04/08/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa tra
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to/dagli Avv.ti ES EN/
ricorrente e
CP_
, rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA in forza di procura generale alle liti resistente sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi
* * *
La presente sentenza viene redatta senza l'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo in applicazione dell'art. 132, c. II, n. 4), c.p.c. come modificato per effetto dell'art. 45, c. XVII, L. n. 69/09.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ricordasi che per il tramite del presente giudizio, parte ricorrente ha richiesto accertarsi in proprio favore la sussistenza dei requisiti/condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento di un'invalidità civile pari al 100% e le conseguenti prestazioni economiche ed assistenziali (diritto all'assegno e/o alla pensione di invalidità civile) Altrettanto preliminarmente osservasi che appaiono rispettati nel presente giudizio i termini previsti ex art. 445 bis sesto comma c.p.c. per la proposizione della domanda.
Ciò precisato, è bene ancora ricordare - circa il valore ed efficacia probatoria dell'elaborato peritale -, che per giurisprudenza consolidata (recentemente: Cass.,
12.2.2015, n. 2761) “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (in tal senso si confronti anche: Cass., S.U., 30.12.
2011, n. 30175, che ribadisce che sebbene la consulenza tecnica d'ufficio non rientri tra i mezzi di prova in senso proprio e non possa, perciò, essere utilizzata per esonerare le parti dall'onere probatorio, tuttavia, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (c.d. «deducente»), ma anche di accertare i fatti stessi (c.d. «percipiente»), qualora si tratti di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. 13 marzo 2009, n. 6155, Mass. Giur. it., 2009).
In tal ultimo caso, allora, la c.t.u. costituisce ed assurge a fonte oggettiva di prova, poiché è strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso quelle cognizioni tecniche ( Cass., 29.12.2023 n. 36504 in motivazione;
Cass., 21412/2006,
Cass. 212/2006; Cass., 30 ottobre 2003, n. 1512; Cass., 21 luglio 2003, n. 11332; Cass.,
10 marzo 2000, n. 2802; Cass., 29 marzo 1999, n. 2957; Cass., 14 gennaio 1999, n.
321).
Ora (con riferimento alla questione che qui ci occupa), ricordasi in primo luogo, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico, proprio in quanto si traducono in:
➢ accertamenti effettuati e percepibili solo attraverso specifiche cognizioni tecniche;
➢ indicazioni effettuate anche in questo caso ricorrendo a specifiche cognizioni tecniche assurgono, per le ragioni appena specificate sopra, a fonte oggettiva di prova ed in secondo luogo, che il c.t.u. ha risposto compiutamente alla questione deferitagli, dettagliando congruamente il proprio percorso logico e tecnico (in particolare con riferimento all'attribuzione dei gradi percentuali alle singole patologie rilevate;
alle ragioni tecnico obbiettive per cui alcune patologie, attesa la loro minimale incidenza, non sono state considerate nel computo complessivo;
ed all'attribuzione, infine, del grado complessivo di invalidità conseguente); rispondendo congruamente alle osservazioni (pur pervenute tardivamente) da parte della ricorrente e, provvedendo altresì a valutazione dell'ulteriore documentazione clinica anche in questo caso fatta pervenire da parte della ricorrente.
Non vi sono, quindi, motivi per questo Giudice di discostarsi dalle risultanze della perizia depositata in atti, e tantomeno, per procedersi a rinnovazione della consulenza tecnica.
Può dunque, ritenersi accertato che la ricorrente “considerando il complesso menomativo riportato (cfr c.t.u. depositata in data 1.8.2025) presenta – ora - un grado di invalidità nella misura del 73%, con decorrenza dal 6.5.2025 – corretto invece il grado di invalidità del 70% attribuito sia in sede amministrativa, sia in sede di a.t.p.
* * *
Ferma la decorrenza sopra indicata, è opportuno effettuare, alla luce della giurisprudenza da tempo espressa dalla Suprema Corte, ed ormai ampiamente condivisa dalle corti di Merito, l'ulteriore precisazione che segue.
Anche accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, non è – in questa sede – comunque, consentito al Giudice disporre una condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data.
Ciò poichè il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, ed è esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell'
Ente alla relativa erogazione (cfr., ex multis: Cass., 9876/2019; Cass. n. 5338/2014,
Cass. 6084/2014, Cass. n. 6085/2014 - secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente).
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
La stessa inappellabilità della decisione - espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, e lascia impregiudicato l'accertamento (in futuro ed) in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari che, se contestati, debbono trovare lo stesso, in sede giudiziaria e per il tramite dell'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., che è deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame.
Afferma, infatti, la Suprema Corte: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale), e quella
(non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”. ..." (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019; Trib. Foggia, Sentenza n. 1145/2025 del 09-05-2025)
E', quindi, evidente che la pronuncia che definisce l'odierno giudizio non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione di un beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme,
Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019 citt.; Trib. Lecce, Sentenza n. 2831/2023 del 28-09-
2023). * * *
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, considerato: da un lato, il mancato riconoscimento del requisito nella misura richiesta, ma da altro lato che all'esito del presente giudizio è emerso il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore a quella accertata, prima, in sede amministrativa, e poi, in sede di atp – ; considerata altresì la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. effettuata da parte ricorrente sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, salvo ciò che riguarda gli oneri di consulenza tecnica che invece vanno posti a carico dell'Ente
P.Q.M.
Visti gli artt. 442-429 c.p.c.
▪ Accerta e dichiara che RE , a decorrere dal 6 maggio 2025 Pt_1 presenta a causa del suo stato patologico, un grado di invalidità nella misura del
73%
▪ compensa integralmente le spese di lite
CP_
▪ pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.
Savona, 21.10.2025
Il Giudice
AR CL TR