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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2024, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LECCE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Maria Gabriella Perrone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 12946 del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2018, proposta da
Parte_1
, in persona dei liquidatori p.t., con l'avv.to MARCHETTI
[...]
ILARIA
ATTRICE nei confronti di
, gia in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., con gli avv.ti INGROSSO PIERPAOLO e URSO
MARCELLO
CONVENUTA
Nonché in persona dei liquidatori p.t., con Controparte_3
l'avv.to STASI ROBERTA
TERZA INTERVENUTA
MOTIVAZIONE
Parte_1
, in persona dei liquidatori p.t., conveniva in giudizio
[...]
chiedendo accogliersi le seguenti domande: “- accertare e Controparte_2
dichiarare la mancanza di valida pattuizione dei tassi di interesse sul conto corrente ordinario n. 182, stipulato tra Parte_2
e ; - accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti CP_2
effettuati sul conto corrente ordinario n. 182, a titolo di commissioni di massimo scoperto, spese ed altri oneri bancari, per non essere mai stati pattuiti;
per l'effetto, condannare , nella persona del suo CP_2
legale rappresentante p.t., ad effettuare il riconteggio del saldo di conto corrente in attuazione dell'art. 117 Tub comma 7 con conseguente sostituzione dei tassi applicati con i tassi BOT, ed espungendo tutte le voci illegittimamente addebitate e, dunque, a rideterminare il saldo a credito in euro 1.033.855,52, o in quella maggiore o minore che dovesse risultare da espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi legali”.
Narrava: che, in data 21.06.2000, essa società aveva acceso con la banca convenuta un rapporto di c/c n. 182 e un rapporto di c/c anticipi n. 183 (poi rinumerato n. 306); che tali rapporti erano attivi sino al 31.12.2017; che, dall'esame della documentazione contrattuale, rispetto ad entrambi i rapporti, emergeva la mancata indicazione e pattuizione dei tassi di interesse, delle spese e delle valute, nonché l'illegittima previsione della una cms;
che, inoltre, la banca aveva illegittimamente contabilizzato sul c/c ordinario gli interessi debitori e creditori, la cms, la cdf e altre spese;
che, all'esito della consulenza espletata dal consulente di parte, alla data del
31.12.2017, era stato accertato un saldo a credito del rapporto di c/c pari ad euro 1.033.855,52, a fronte di un saldo debitore di euro 404.729,39, “con applicazione della prescrizione delle competenze non recuperabili totali ultradecennali pari ad euro 5.301,59”.
Si costituiva in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., chiedendo, “In via preliminare 1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale di , per le CP_4 causali di cui in narrativa;
Nel merito 2) accertare e dichiarare l' inammissibilità e/o infondatezza della domanda per le causali di cui in narrativa;
3) accertare e dichiarare la nullità della domanda per la manifesta incompletezza della stessa sotto il profilo della mancata allegazione dei fatti e dei documenti da cui evincere le invocate nullità con riferimento a clausole contrattuali di cui non si producono gli effettivi documenti negoziali;
3) dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le pretese azionate con il presente giudizio per il periodo superiore al decennio decorrente a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione per ogni singolo versamento solutorio;
4) dichiarare la intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi presunto credito vantato da controparte per il periodo superiore al decennio decorrente a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art.2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa”, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Deduceva: che i crediti sorti in virtù dei rapporti dedotti in giudizio erano stati ceduti a che, comunque, i rapporti Controparte_3
contrattuali in questione riportavano tutte le condizioni necessarie previste dalla normativa bancaria di riferimento;
che parte attrice si era limitata a depositare gli estratti conto e non già la documentazione contrattuale;
che, ai fini del calcolo della prescrizione, incombeva sulla parte attrice l'onere di provare la natura solutoria dei pagamenti.
Si costituiva in persona dei liquidatori Controparte_3
p.t., chiedendo “A) IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la sussistenza della legittimazione passiva a conoscere delle domande di parte attrice in capo alla sola
[...]
e, per l'effetto, dichiarare l'estromissione dal presente Controparte_3
giudizio di B) IN VIA PREGIUDIZIALE accertare e Controparte_2 dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'improcedibilità del presente giudizio ai sensi dell'art. 83, comma 3, del TUB;
C) NEL
MERITO, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda per le causali di cui in narrativa;
D) accertare e dichiarare la nullità della domanda per la manifesta incompletezza della stessa sotto il profilo della mancata allegazione dei fatti e dei documenti da cui evincere le invocate nullità con riferimento a clausole contrattuali di cui non si producono gli effettivi documenti negoziali;
E) dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le pretese azionate con il presente giudizio per il periodo superiore al decennio decorrente a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione per ogni singolo versamento solutorio;
F) dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi presunto credito vantato da parte attrice per il periodo superiore al decennio decorrente a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa. G)
IN OGNI CASO, rigettare la domanda di parte attrice, perché inammissibile ed infondata per le causali di cui in narrativa. H) con vittoria di spese e compensi di lite”.
Rappresentava: che i rapporti contrattuali dedotti in giudizio erano stati ceduti ad essa intervenuta in forza di quanto disposto dal D.L. 99/17 e convenuto nei contratti di cessioni di azienda del 26.06.2017, di ritrasferimento dei crediti e partecipazioni del 10.07.2017 e nell'“Atto ripetitivo del Secondo Atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a Controparte_5 [...]
; che, inoltre, ai sensi dell'art. 83, comma 3 TUB, Controparte_3
nessuna azione poteva essere promossa nei confronti della banca in ragione dell'avvenuto insediamento degli organi liquidatori, di talché il presente giudizio doveva dichiararsi improcedibile;
che, nel merito, le domande attoree erano infondate stante la corretta e legittima pattuizione delle condizioni contrattuali;
che, ai fini del computo della prescrizione, incombeva sul correntista l'onere di provare la sussistenza di rimesse solutorie.
La causa veniva istruita per mezzo ctu contabile (giusto provvedimento datato 28.05.2020).
All'udienza del 04.05.2023 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti e nei verbali di causa, chiedendo concedersi i termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudice riservava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Non merita accoglimento l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto e dal terzo intervenuto, da riqualificarsi come sopravvenuto difetto di titolarità della situazione giuridica soggettiva dal lato passivo.
Emerge, infatti , dagli atti che:
-con atto di cessione del 26.06.2017 l' di IN ( ISP) ha Controparte_6
acquistato, quale cessionario, le attività, passività ed i rapporti giuridici in
Con capo a (di seguito ed in capo a Controparte_3
[...]
(di seguito per come individuati dal Controparte_5 CP_8 cd “Insieme Aggregato” di cui all'art.3 del citato atto di cessione;
-l'atto di cessione era convenuto in esecuzione delle disposizioni del decreto legislativo n. 99 del 25.06.2017 con cui i detti due istituti erano stati posti in Liquidazione coatta Amministrativa. -nell'Insieme Aggregato oggetto di cessione rientravano anche le partecipazioni societarie ed azionarie detenute dalle cedenti in CA ( art 8 con riferimento alle banche partecipate). In ragione di ciò veniva ceduta ad
Co Con
la partecipazione azionaria di nella titolarità di CP_2
-ai sensi dell'art. 4, comma 5 lett a del decreto legge 99/2017 ( convertito nella legge 121/2017) di messa in CA, era prevista la facoltà per il
Co cessionario (ISP) di retrocedere al soggetto in CA ( nel caso di specie e “secondo le modalità e i criteri indicati nel contratto CP_8 medesimo” … le “ a) partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle
Banche, nonche' i crediti di dette società classificati come attività deteriorate”, facoltà altrimenti preclusa alla controllante ( la quale, da un punto di vista civilistico, non può direttamente disporre dei rapporti negoziali della controllata);
-nell'atto di cessione indicato tale facoltà, assunta come obbligo ( art. 8.3), è stata convenuta con esclusivo riferimento alle partecipazioni societarie ( nel caso di specie con riferimento alle partecipazioni in e non già CP_2 con riferimento ai “i crediti di dette società classificati come attività deteriorate”; Co
-con contratto del 10.07.2017 quale società controllata da CP_2
Co al tempo della CA (e ceduta, nella misura partecipata da , a ISP con l'atto di cessione del 26.06.2017), che non riveste il ruolo di cessionaria, nel dichiarato presupposto di agire in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 comma 5 lett a) del D.Lgs 99/2017 e dell'art.
8.3 dell'atto di Co cessione, ha ceduto a in CA i (propri) cd Crediti Deteriorati ed i relativi rapporti sottostanti ( art. 2, meglio indicati nell'atto di cessione come
“Crediti BA Ritrasferiti”) ovvero, quei “crediti pecuniari” di essa CP_2
“ che , alla data del 26.06.2017. sono classificati o sono
[...]
classificabili in base ai Principi Contabili come “sofferenze”, come
“inadempienze probabili”… e/o come “esposizioni scadute”;
-tale atto di cessione, tuttavia, non risulta trovare copertura nell'atto di cessione tra ISP e Lca, laddove all'art. 8.3, come sopra riferito, nulla Org_1
è convenuto circa la possibilità, i criteri e modalità per il riferimento dei “i crediti di dette società classificati come attività deteriorate” che oggi, quindi, devono ritenersi ancora in capo ad essa CP_2
-nemmeno rileva la tesi di parte intervenuta secondo cui “è proprio con
l'intento di chiarire le diverse posizioni e responsabilità che è stato stipulato da ultimo, in data 17.01.2018, l'”Atto ripetitivo del Secondo Atto
Ricognitivo del Contratto di cessione” (già allegato sub doc. 4 cit.): è sufficiente leggere gli artt.
1.1 e 3.1 che rinviano all'All.
1.1. rubricato proprio “Criteri di ripartizione del contenzioso passivo” e la relativa tabella ivi riportata, rubricata “Contenzioso relativo alle ex CP_11
per avvedersi di come l'odierno giudizio, trattandosi di
[...]
“Contenzioso giudiziale civile passivo sorto dopo il 26 giugno, da chiunque promosso, relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione” rientri nel “Contenzioso Escluso”, in forza di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. c D.L. 99 cit. ed anche dall'art.
3.1.4 lett. b (vi) e ultimo comma del Contratto di cessione”, pochè pattuizione che si riferisce ai contenziosi di e non già a quelli delle società da essa CP_3
controllata, e quindi ai rapporti in capo a CP_2
-in ogni caso non vi è evidenza dell'appartenenza del rapporto dedotto in giudizio ai cd Crediti Deteriorati di essa oggetto dell'atto di CP_2
Co ritrasferimento a in CA sicchè non vi è prova certa, anche sotto tale
Co profilo, del trasferimento del rapporto dedotto in giudizio in capo a , anche all'esito dei successivi “atti ripetitivi”, con conseguente rigetto della relativa eccezione avanzata dalla parte convenuta e dal terzo intervenuto.
Irrilevante, a tal fine, è il richiamo all'art.
3.1.4. dell'atto di cessione poiché non riferibile ai rapporti delle società controllate dalle cedenti, quale è
Con l'odierna convenuta ( che era controllata della cedente , ma ai soli rapporti delle società cedenti.
Nel merito si osserva quanto segue
, ha agito in giudizio deducendo di Parte_3 Parte_4
intrattenere presso (già , filiale di Lecce, un Controparte_1 CP_2
conto corrente ordinario n. 182 (All. A) ed un conto corrente anticipi n. 183
(All. B), poi rinumerato nel n. 306 (a partire dal IV trimestre 2011), aperti in data 21.06.2000, per il periodo compreso tra il 21.06.2000 ed il 31.12.2017 Parte attrice ha depositato in giudizio n.3 documenti che ella ritiene sostanziare il contratto di conto corrente ordinario del 21/06/2000 afferente al rapporto 046-900182-8 (innanzi semplicemente n. 182) ridenominato
146570900182 dal secondo trimestre del 2010, il Contratto di conto corrente anticipi del 21/06/2000 afferente al rapporto n. 046-900183-6 ( innanzi semplicemente n. 183) aperto in data 21/06/2000, nonché la lettera di comunicazione di affidamenti rilasciata dalla convenuta in data 21/06/2000 con la quale si comunicava un fido per complessive 2.200.000.000 di lire
(pari a 1.136.205,18 euro) ( vedi allegati sub 3).
Parte convenuta contesta che tali documenti di cui ai rapporti n, 182 e 183 sostanzino i contratti intercorsi tra le parti. a sostegno di ciò ella deposita n.2 documenti contrattuali che sostiene sostanziare i contratti intercorsi tra le parti e regolamentanti i rapporti 182 e 183..
I documenti contrattuali depositate dalle parti divergono in ordine alle condizioni contrattuali, laddove, quelli prodotti dalla parte attrice non recano la compilazione degli spazi in bianco afferenti ai tassi , spese e cms e giorni di valuta nel mentre quelli prodotti dalla convenuta risultano compilati nei predetti spazi. Inoltre il relativo format grafico dei contratti non è identico, nel senso che i documenti depositati dalla convenuta constano di più pagine rispetto a quelli depositati dalla attrice, pur nella medesimezza del numero di clausole contrattuali . Ed ancora, i documenti contrattuali prodotti dalla attrice non recano la sottoscrizione dell'attrice, in quello relativo al conto anticipi non vi è nemmeno la sottoscrizione della banca, difettano anche dello spazio afferente alla separata sottoscrizione delle clausole di cui agli arrt 1341 e 1342 c.c.. Quelli prodotti dalla convenuta sono , invece, tutti sottoscritti dalla parte, recano il timbro della stessa, e presentano anche lo spazio afferente alla separata sottoscrizione delle clausole di cui agli arrt 1341 e 1342 c.c, regolarmente sottoscritte dalla parte.
Parte attrice non ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui documenti contrattuali prodotti dalla banca che, per l'effetto, devono ritenersi ad essa riconducibili.
Ella , con riferimento ai detti documenti, pur avendone lamentato l'abusivo riempimento, absque pacta, degli stessi, non ha proposto querela di falso, sicchè i detti documenti devono , in difetto di querela di falso, ritenersi pienamente riferibili ad essa e non contestati nel contenuto.
In ragione di ciò, certamente privo di rilevanza giuridica deve ritenersi il documento contrattuale di cui al rapporto 183 depositato dalla attrice, poiché privo di qualsivoglia sottoscrizione.
Analogamente deve ritenersi con riferimento alla documentazione contrattuale deposita dalla attrice relativamente al rapporto sub 182. In merito va rilevato come il contratto regolamentante il rapporto debba ritenersi solo quello depositato dalla banca per essere solo questo sottoscritto dal correntista e non altrimenti contestato nel contenuto per difetto di querela di falso. Invero “in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. “ (Cass
28500/2023).
In ragione di ciò, difettando la sottoscrizione del correntista nella copia contrattuale depositata dall'attore e non avendo esso spiegato querela di falso avverso l'abusivo riempimento del contratto prodotto dalla convenuta e recante la sottoscrizione di esso attore, deve ritenersi che sia esso il documento contrattuale regolamentante il rapporto 183 e giuridicamente vincolante tra le parti.
Quanto alle doglianze avanzate dall'attore in ordine alle clausole contrattuali regolamentanti i rapporti dedotti in giudizio, non meritano accoglimento quelle afferenti alla nullità degli interessi per avere le parti convenuto per iscritto gli stessi in misura determinata nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui all'art 1284 c.c. Analogamente deve ritenersi con riferimento alle doglianze afferenti alla indebita capitalizzazione trimestrale, per essere prevista nei detti contratti la medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori in ossequio alle prescrizioni di cui alla delibera Cicr del 09.02.2000, sicchè i rapporti andranno riconteggiati facendo applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al quarto trimestre del 2013 ( per il rapporto
183 sino alla data di chiusura, ovvero il 30/12/2011) senza nessuna capitalizzazione di interessi passivi dal 01/01/14 al 30/09/16, ex legge
147/2013 e con capitalizzazione annuale degli interessi passivi, ove presenti, dal 01/10/2016 al 31/12/2017, secondo i criteri stabiliti dalla Legge 49/2016
e dalla successiva delibera attuativa CICR n. 343 del 03/08/2016.
Merita accoglimento la doglianza relativa alla invalidità della CMS, per difetto di determinatezza della relativa clausola, risultando, dal tenore della stessa (“commissione massimo scoperto 0,125” nel contratto 182;
“commissione massimo scoperto 0,615%” nel contratto 183), assolutamente indeterminato ed indeterminabile il criterio di calcolo del relativo tasso per difettosa indicazione dei suoi criteri di applicazione e della periodicità dell'applicazione stessa: : manca, infatti, la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelevamenti effettuati dal correntista o altro ancora. Non soddisfacendo l'indicata pattuizione della cms i criteri di cui all'art. 1346 c.c. , la stessa va dichiarata nulla, con conseguente diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente pagato per tale voce. Sul punto va rilevato sin d'ora come il ctu non abbia potuto riconteggiare il rapporti 183 con espunzione della cms in ragione dell'assenza degli scalari, la cui produzione era a carico della parte attrice in ragione dell'onere probatorio in capo ad essa gravante, ed inoltre “ considerando che applicando la percentuale di CMS contrattuale, gli importi delle CMS trimestrali ricalcolate risultano spesso superiori alle competenze trimestrali effettivamente addebitate come si può rilevare dall'allegato D2, non è stato possibile effettuare la doppia ipotesi di ricalcolo con esclusione e poi con conteggio della CMS e, pertanto, sono state applicate le competenze trimestrali risultanti da estratto conto” ( pag
18)
I contratti andranno riconteggiati facendo applicazione delle voci di spesa nei limiti di quelle convenute ( e quindi con esclusione delle spese fisse di tenuta conto, spese forfettarie di chiusura nonché delle commissioni civ e cdf). e facendo applicazione del conteggio dei giorni di valuta nei limiti di quanto concordato negli indicati documenti contrattuali
In ragione di tutto quanto sopra evidenziato, avendo il ctu escluso anche la violazione della normativa di cui al D.lgs 108/96 ( sul punto le parti nulla osservano) , valutando l'eccezione di prescrizione sul conto corrente epurato delle somme illegittimamente addebitate dalla banca in ragione delle nullità sopra evidenziate ( cass 7721/2023), e tenuto conto che la prescrizione rileva solo per le rimesse solutorie tali essendo i versamenti extra fido o su conto non affidato, effettuate sino al decennio anteriore la notifica della citazione, (primo atto interruttivo della prescrizione è l'atto di citazione del
06/12/2018, pertanto il periodo decennale antecedente l'interruzione della prescrizione decorre dal 06/12/2008) si è accertato un saldo del conto corrente ordinario al 31/12/2017, ( in cui è confluito il saldo ricalcolato del conto anticipi n. 183) pari a euro -55.584,58, nonché un saldo del Conto anticipi n. 306, sempre al 31.12.2017, pari a euro -163.013,03, per una debitoria complessiva della attrice alla data del 31.12.2017 di euro -
218.597,61.
La parziale fondatezza della domanda attorea importa la compensazione delle spese di lite nella misura di metà, ponendosi le restanti a carico delle convenute, in solido. Le spese sono liquidate facendo applicazione del DM
55/2014, come aggiornato, scaglione , in ragione del decisum ,tra 52.000,01
e 262.000, parametri medi in ragione della media complessità della controversia.
Le spese di ctu si pongono a carico delle parti, attore e convenuta, nella misura del 50% ciascuna
PTM
Rigetta le eccezioni del difetto di titolarità del rapporto sollevate dalle parti convenuta e terza intervenuta;
in ragione delle nullità della CMS e delle voci di spesa applicate ma non convenute (spese fisse di tenuta conto, spese forfettarie di chiusura nonché delle commissioni civ e cdf), accogliendo l'eccezione di prescrizione nei limiti indicati in parte motiva, accerta un saldo del conto corrente ordinario al 31/12/2017, ( in cui è confluito il saldo ricalcolato del conto anticipi n.
183) pari a euro -55.584,58, nonché un saldo del Conto anticipi n. 306, sempre al 31.12.2017, pari a euro -163.013,03, per una debitoria complessiva della attrice alla data del 31.12.2017 di euro -218.597,61.
Condanna la convenuta e la terza intervenuta, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che, previa compensazione nella misura di metà, si liquidano in residui euro 7908,50 , di cui euro 856,5 per spese vive ed euro 7052,00 per competenze, oltre rimborso forfetario iva e cpa come per legge.
Le spese di ctu si pongono a carico delle parti, attore e convenuta, nella misura del 50% ciascuna
Lecce 26.05.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
TRIBUNALE DI LECCE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Maria Gabriella Perrone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 12946 del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2018, proposta da
Parte_1
, in persona dei liquidatori p.t., con l'avv.to MARCHETTI
[...]
ILARIA
ATTRICE nei confronti di
, gia in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., con gli avv.ti INGROSSO PIERPAOLO e URSO
MARCELLO
CONVENUTA
Nonché in persona dei liquidatori p.t., con Controparte_3
l'avv.to STASI ROBERTA
TERZA INTERVENUTA
MOTIVAZIONE
Parte_1
, in persona dei liquidatori p.t., conveniva in giudizio
[...]
chiedendo accogliersi le seguenti domande: “- accertare e Controparte_2
dichiarare la mancanza di valida pattuizione dei tassi di interesse sul conto corrente ordinario n. 182, stipulato tra Parte_2
e ; - accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti CP_2
effettuati sul conto corrente ordinario n. 182, a titolo di commissioni di massimo scoperto, spese ed altri oneri bancari, per non essere mai stati pattuiti;
per l'effetto, condannare , nella persona del suo CP_2
legale rappresentante p.t., ad effettuare il riconteggio del saldo di conto corrente in attuazione dell'art. 117 Tub comma 7 con conseguente sostituzione dei tassi applicati con i tassi BOT, ed espungendo tutte le voci illegittimamente addebitate e, dunque, a rideterminare il saldo a credito in euro 1.033.855,52, o in quella maggiore o minore che dovesse risultare da espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi legali”.
Narrava: che, in data 21.06.2000, essa società aveva acceso con la banca convenuta un rapporto di c/c n. 182 e un rapporto di c/c anticipi n. 183 (poi rinumerato n. 306); che tali rapporti erano attivi sino al 31.12.2017; che, dall'esame della documentazione contrattuale, rispetto ad entrambi i rapporti, emergeva la mancata indicazione e pattuizione dei tassi di interesse, delle spese e delle valute, nonché l'illegittima previsione della una cms;
che, inoltre, la banca aveva illegittimamente contabilizzato sul c/c ordinario gli interessi debitori e creditori, la cms, la cdf e altre spese;
che, all'esito della consulenza espletata dal consulente di parte, alla data del
31.12.2017, era stato accertato un saldo a credito del rapporto di c/c pari ad euro 1.033.855,52, a fronte di un saldo debitore di euro 404.729,39, “con applicazione della prescrizione delle competenze non recuperabili totali ultradecennali pari ad euro 5.301,59”.
Si costituiva in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., chiedendo, “In via preliminare 1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale di , per le CP_4 causali di cui in narrativa;
Nel merito 2) accertare e dichiarare l' inammissibilità e/o infondatezza della domanda per le causali di cui in narrativa;
3) accertare e dichiarare la nullità della domanda per la manifesta incompletezza della stessa sotto il profilo della mancata allegazione dei fatti e dei documenti da cui evincere le invocate nullità con riferimento a clausole contrattuali di cui non si producono gli effettivi documenti negoziali;
3) dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le pretese azionate con il presente giudizio per il periodo superiore al decennio decorrente a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione per ogni singolo versamento solutorio;
4) dichiarare la intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi presunto credito vantato da controparte per il periodo superiore al decennio decorrente a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art.2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa”, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Deduceva: che i crediti sorti in virtù dei rapporti dedotti in giudizio erano stati ceduti a che, comunque, i rapporti Controparte_3
contrattuali in questione riportavano tutte le condizioni necessarie previste dalla normativa bancaria di riferimento;
che parte attrice si era limitata a depositare gli estratti conto e non già la documentazione contrattuale;
che, ai fini del calcolo della prescrizione, incombeva sulla parte attrice l'onere di provare la natura solutoria dei pagamenti.
Si costituiva in persona dei liquidatori Controparte_3
p.t., chiedendo “A) IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la sussistenza della legittimazione passiva a conoscere delle domande di parte attrice in capo alla sola
[...]
e, per l'effetto, dichiarare l'estromissione dal presente Controparte_3
giudizio di B) IN VIA PREGIUDIZIALE accertare e Controparte_2 dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'improcedibilità del presente giudizio ai sensi dell'art. 83, comma 3, del TUB;
C) NEL
MERITO, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda per le causali di cui in narrativa;
D) accertare e dichiarare la nullità della domanda per la manifesta incompletezza della stessa sotto il profilo della mancata allegazione dei fatti e dei documenti da cui evincere le invocate nullità con riferimento a clausole contrattuali di cui non si producono gli effettivi documenti negoziali;
E) dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le pretese azionate con il presente giudizio per il periodo superiore al decennio decorrente a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione per ogni singolo versamento solutorio;
F) dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi presunto credito vantato da parte attrice per il periodo superiore al decennio decorrente a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa. G)
IN OGNI CASO, rigettare la domanda di parte attrice, perché inammissibile ed infondata per le causali di cui in narrativa. H) con vittoria di spese e compensi di lite”.
Rappresentava: che i rapporti contrattuali dedotti in giudizio erano stati ceduti ad essa intervenuta in forza di quanto disposto dal D.L. 99/17 e convenuto nei contratti di cessioni di azienda del 26.06.2017, di ritrasferimento dei crediti e partecipazioni del 10.07.2017 e nell'“Atto ripetitivo del Secondo Atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a Controparte_5 [...]
; che, inoltre, ai sensi dell'art. 83, comma 3 TUB, Controparte_3
nessuna azione poteva essere promossa nei confronti della banca in ragione dell'avvenuto insediamento degli organi liquidatori, di talché il presente giudizio doveva dichiararsi improcedibile;
che, nel merito, le domande attoree erano infondate stante la corretta e legittima pattuizione delle condizioni contrattuali;
che, ai fini del computo della prescrizione, incombeva sul correntista l'onere di provare la sussistenza di rimesse solutorie.
La causa veniva istruita per mezzo ctu contabile (giusto provvedimento datato 28.05.2020).
All'udienza del 04.05.2023 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti e nei verbali di causa, chiedendo concedersi i termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudice riservava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Non merita accoglimento l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto e dal terzo intervenuto, da riqualificarsi come sopravvenuto difetto di titolarità della situazione giuridica soggettiva dal lato passivo.
Emerge, infatti , dagli atti che:
-con atto di cessione del 26.06.2017 l' di IN ( ISP) ha Controparte_6
acquistato, quale cessionario, le attività, passività ed i rapporti giuridici in
Con capo a (di seguito ed in capo a Controparte_3
[...]
(di seguito per come individuati dal Controparte_5 CP_8 cd “Insieme Aggregato” di cui all'art.3 del citato atto di cessione;
-l'atto di cessione era convenuto in esecuzione delle disposizioni del decreto legislativo n. 99 del 25.06.2017 con cui i detti due istituti erano stati posti in Liquidazione coatta Amministrativa. -nell'Insieme Aggregato oggetto di cessione rientravano anche le partecipazioni societarie ed azionarie detenute dalle cedenti in CA ( art 8 con riferimento alle banche partecipate). In ragione di ciò veniva ceduta ad
Co Con
la partecipazione azionaria di nella titolarità di CP_2
-ai sensi dell'art. 4, comma 5 lett a del decreto legge 99/2017 ( convertito nella legge 121/2017) di messa in CA, era prevista la facoltà per il
Co cessionario (ISP) di retrocedere al soggetto in CA ( nel caso di specie e “secondo le modalità e i criteri indicati nel contratto CP_8 medesimo” … le “ a) partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle
Banche, nonche' i crediti di dette società classificati come attività deteriorate”, facoltà altrimenti preclusa alla controllante ( la quale, da un punto di vista civilistico, non può direttamente disporre dei rapporti negoziali della controllata);
-nell'atto di cessione indicato tale facoltà, assunta come obbligo ( art. 8.3), è stata convenuta con esclusivo riferimento alle partecipazioni societarie ( nel caso di specie con riferimento alle partecipazioni in e non già CP_2 con riferimento ai “i crediti di dette società classificati come attività deteriorate”; Co
-con contratto del 10.07.2017 quale società controllata da CP_2
Co al tempo della CA (e ceduta, nella misura partecipata da , a ISP con l'atto di cessione del 26.06.2017), che non riveste il ruolo di cessionaria, nel dichiarato presupposto di agire in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 comma 5 lett a) del D.Lgs 99/2017 e dell'art.
8.3 dell'atto di Co cessione, ha ceduto a in CA i (propri) cd Crediti Deteriorati ed i relativi rapporti sottostanti ( art. 2, meglio indicati nell'atto di cessione come
“Crediti BA Ritrasferiti”) ovvero, quei “crediti pecuniari” di essa CP_2
“ che , alla data del 26.06.2017. sono classificati o sono
[...]
classificabili in base ai Principi Contabili come “sofferenze”, come
“inadempienze probabili”… e/o come “esposizioni scadute”;
-tale atto di cessione, tuttavia, non risulta trovare copertura nell'atto di cessione tra ISP e Lca, laddove all'art. 8.3, come sopra riferito, nulla Org_1
è convenuto circa la possibilità, i criteri e modalità per il riferimento dei “i crediti di dette società classificati come attività deteriorate” che oggi, quindi, devono ritenersi ancora in capo ad essa CP_2
-nemmeno rileva la tesi di parte intervenuta secondo cui “è proprio con
l'intento di chiarire le diverse posizioni e responsabilità che è stato stipulato da ultimo, in data 17.01.2018, l'”Atto ripetitivo del Secondo Atto
Ricognitivo del Contratto di cessione” (già allegato sub doc. 4 cit.): è sufficiente leggere gli artt.
1.1 e 3.1 che rinviano all'All.
1.1. rubricato proprio “Criteri di ripartizione del contenzioso passivo” e la relativa tabella ivi riportata, rubricata “Contenzioso relativo alle ex CP_11
per avvedersi di come l'odierno giudizio, trattandosi di
[...]
“Contenzioso giudiziale civile passivo sorto dopo il 26 giugno, da chiunque promosso, relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione” rientri nel “Contenzioso Escluso”, in forza di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. c D.L. 99 cit. ed anche dall'art.
3.1.4 lett. b (vi) e ultimo comma del Contratto di cessione”, pochè pattuizione che si riferisce ai contenziosi di e non già a quelli delle società da essa CP_3
controllata, e quindi ai rapporti in capo a CP_2
-in ogni caso non vi è evidenza dell'appartenenza del rapporto dedotto in giudizio ai cd Crediti Deteriorati di essa oggetto dell'atto di CP_2
Co ritrasferimento a in CA sicchè non vi è prova certa, anche sotto tale
Co profilo, del trasferimento del rapporto dedotto in giudizio in capo a , anche all'esito dei successivi “atti ripetitivi”, con conseguente rigetto della relativa eccezione avanzata dalla parte convenuta e dal terzo intervenuto.
Irrilevante, a tal fine, è il richiamo all'art.
3.1.4. dell'atto di cessione poiché non riferibile ai rapporti delle società controllate dalle cedenti, quale è
Con l'odierna convenuta ( che era controllata della cedente , ma ai soli rapporti delle società cedenti.
Nel merito si osserva quanto segue
, ha agito in giudizio deducendo di Parte_3 Parte_4
intrattenere presso (già , filiale di Lecce, un Controparte_1 CP_2
conto corrente ordinario n. 182 (All. A) ed un conto corrente anticipi n. 183
(All. B), poi rinumerato nel n. 306 (a partire dal IV trimestre 2011), aperti in data 21.06.2000, per il periodo compreso tra il 21.06.2000 ed il 31.12.2017 Parte attrice ha depositato in giudizio n.3 documenti che ella ritiene sostanziare il contratto di conto corrente ordinario del 21/06/2000 afferente al rapporto 046-900182-8 (innanzi semplicemente n. 182) ridenominato
146570900182 dal secondo trimestre del 2010, il Contratto di conto corrente anticipi del 21/06/2000 afferente al rapporto n. 046-900183-6 ( innanzi semplicemente n. 183) aperto in data 21/06/2000, nonché la lettera di comunicazione di affidamenti rilasciata dalla convenuta in data 21/06/2000 con la quale si comunicava un fido per complessive 2.200.000.000 di lire
(pari a 1.136.205,18 euro) ( vedi allegati sub 3).
Parte convenuta contesta che tali documenti di cui ai rapporti n, 182 e 183 sostanzino i contratti intercorsi tra le parti. a sostegno di ciò ella deposita n.2 documenti contrattuali che sostiene sostanziare i contratti intercorsi tra le parti e regolamentanti i rapporti 182 e 183..
I documenti contrattuali depositate dalle parti divergono in ordine alle condizioni contrattuali, laddove, quelli prodotti dalla parte attrice non recano la compilazione degli spazi in bianco afferenti ai tassi , spese e cms e giorni di valuta nel mentre quelli prodotti dalla convenuta risultano compilati nei predetti spazi. Inoltre il relativo format grafico dei contratti non è identico, nel senso che i documenti depositati dalla convenuta constano di più pagine rispetto a quelli depositati dalla attrice, pur nella medesimezza del numero di clausole contrattuali . Ed ancora, i documenti contrattuali prodotti dalla attrice non recano la sottoscrizione dell'attrice, in quello relativo al conto anticipi non vi è nemmeno la sottoscrizione della banca, difettano anche dello spazio afferente alla separata sottoscrizione delle clausole di cui agli arrt 1341 e 1342 c.c.. Quelli prodotti dalla convenuta sono , invece, tutti sottoscritti dalla parte, recano il timbro della stessa, e presentano anche lo spazio afferente alla separata sottoscrizione delle clausole di cui agli arrt 1341 e 1342 c.c, regolarmente sottoscritte dalla parte.
Parte attrice non ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui documenti contrattuali prodotti dalla banca che, per l'effetto, devono ritenersi ad essa riconducibili.
Ella , con riferimento ai detti documenti, pur avendone lamentato l'abusivo riempimento, absque pacta, degli stessi, non ha proposto querela di falso, sicchè i detti documenti devono , in difetto di querela di falso, ritenersi pienamente riferibili ad essa e non contestati nel contenuto.
In ragione di ciò, certamente privo di rilevanza giuridica deve ritenersi il documento contrattuale di cui al rapporto 183 depositato dalla attrice, poiché privo di qualsivoglia sottoscrizione.
Analogamente deve ritenersi con riferimento alla documentazione contrattuale deposita dalla attrice relativamente al rapporto sub 182. In merito va rilevato come il contratto regolamentante il rapporto debba ritenersi solo quello depositato dalla banca per essere solo questo sottoscritto dal correntista e non altrimenti contestato nel contenuto per difetto di querela di falso. Invero “in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. “ (Cass
28500/2023).
In ragione di ciò, difettando la sottoscrizione del correntista nella copia contrattuale depositata dall'attore e non avendo esso spiegato querela di falso avverso l'abusivo riempimento del contratto prodotto dalla convenuta e recante la sottoscrizione di esso attore, deve ritenersi che sia esso il documento contrattuale regolamentante il rapporto 183 e giuridicamente vincolante tra le parti.
Quanto alle doglianze avanzate dall'attore in ordine alle clausole contrattuali regolamentanti i rapporti dedotti in giudizio, non meritano accoglimento quelle afferenti alla nullità degli interessi per avere le parti convenuto per iscritto gli stessi in misura determinata nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui all'art 1284 c.c. Analogamente deve ritenersi con riferimento alle doglianze afferenti alla indebita capitalizzazione trimestrale, per essere prevista nei detti contratti la medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori in ossequio alle prescrizioni di cui alla delibera Cicr del 09.02.2000, sicchè i rapporti andranno riconteggiati facendo applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al quarto trimestre del 2013 ( per il rapporto
183 sino alla data di chiusura, ovvero il 30/12/2011) senza nessuna capitalizzazione di interessi passivi dal 01/01/14 al 30/09/16, ex legge
147/2013 e con capitalizzazione annuale degli interessi passivi, ove presenti, dal 01/10/2016 al 31/12/2017, secondo i criteri stabiliti dalla Legge 49/2016
e dalla successiva delibera attuativa CICR n. 343 del 03/08/2016.
Merita accoglimento la doglianza relativa alla invalidità della CMS, per difetto di determinatezza della relativa clausola, risultando, dal tenore della stessa (“commissione massimo scoperto 0,125” nel contratto 182;
“commissione massimo scoperto 0,615%” nel contratto 183), assolutamente indeterminato ed indeterminabile il criterio di calcolo del relativo tasso per difettosa indicazione dei suoi criteri di applicazione e della periodicità dell'applicazione stessa: : manca, infatti, la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelevamenti effettuati dal correntista o altro ancora. Non soddisfacendo l'indicata pattuizione della cms i criteri di cui all'art. 1346 c.c. , la stessa va dichiarata nulla, con conseguente diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente pagato per tale voce. Sul punto va rilevato sin d'ora come il ctu non abbia potuto riconteggiare il rapporti 183 con espunzione della cms in ragione dell'assenza degli scalari, la cui produzione era a carico della parte attrice in ragione dell'onere probatorio in capo ad essa gravante, ed inoltre “ considerando che applicando la percentuale di CMS contrattuale, gli importi delle CMS trimestrali ricalcolate risultano spesso superiori alle competenze trimestrali effettivamente addebitate come si può rilevare dall'allegato D2, non è stato possibile effettuare la doppia ipotesi di ricalcolo con esclusione e poi con conteggio della CMS e, pertanto, sono state applicate le competenze trimestrali risultanti da estratto conto” ( pag
18)
I contratti andranno riconteggiati facendo applicazione delle voci di spesa nei limiti di quelle convenute ( e quindi con esclusione delle spese fisse di tenuta conto, spese forfettarie di chiusura nonché delle commissioni civ e cdf). e facendo applicazione del conteggio dei giorni di valuta nei limiti di quanto concordato negli indicati documenti contrattuali
In ragione di tutto quanto sopra evidenziato, avendo il ctu escluso anche la violazione della normativa di cui al D.lgs 108/96 ( sul punto le parti nulla osservano) , valutando l'eccezione di prescrizione sul conto corrente epurato delle somme illegittimamente addebitate dalla banca in ragione delle nullità sopra evidenziate ( cass 7721/2023), e tenuto conto che la prescrizione rileva solo per le rimesse solutorie tali essendo i versamenti extra fido o su conto non affidato, effettuate sino al decennio anteriore la notifica della citazione, (primo atto interruttivo della prescrizione è l'atto di citazione del
06/12/2018, pertanto il periodo decennale antecedente l'interruzione della prescrizione decorre dal 06/12/2008) si è accertato un saldo del conto corrente ordinario al 31/12/2017, ( in cui è confluito il saldo ricalcolato del conto anticipi n. 183) pari a euro -55.584,58, nonché un saldo del Conto anticipi n. 306, sempre al 31.12.2017, pari a euro -163.013,03, per una debitoria complessiva della attrice alla data del 31.12.2017 di euro -
218.597,61.
La parziale fondatezza della domanda attorea importa la compensazione delle spese di lite nella misura di metà, ponendosi le restanti a carico delle convenute, in solido. Le spese sono liquidate facendo applicazione del DM
55/2014, come aggiornato, scaglione , in ragione del decisum ,tra 52.000,01
e 262.000, parametri medi in ragione della media complessità della controversia.
Le spese di ctu si pongono a carico delle parti, attore e convenuta, nella misura del 50% ciascuna
PTM
Rigetta le eccezioni del difetto di titolarità del rapporto sollevate dalle parti convenuta e terza intervenuta;
in ragione delle nullità della CMS e delle voci di spesa applicate ma non convenute (spese fisse di tenuta conto, spese forfettarie di chiusura nonché delle commissioni civ e cdf), accogliendo l'eccezione di prescrizione nei limiti indicati in parte motiva, accerta un saldo del conto corrente ordinario al 31/12/2017, ( in cui è confluito il saldo ricalcolato del conto anticipi n.
183) pari a euro -55.584,58, nonché un saldo del Conto anticipi n. 306, sempre al 31.12.2017, pari a euro -163.013,03, per una debitoria complessiva della attrice alla data del 31.12.2017 di euro -218.597,61.
Condanna la convenuta e la terza intervenuta, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che, previa compensazione nella misura di metà, si liquidano in residui euro 7908,50 , di cui euro 856,5 per spese vive ed euro 7052,00 per competenze, oltre rimborso forfetario iva e cpa come per legge.
Le spese di ctu si pongono a carico delle parti, attore e convenuta, nella misura del 50% ciascuna
Lecce 26.05.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone