Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente ai senti dell'art. 127 ter c.p.c., in data 28/02/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 904/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. CARLOTTA PERSICO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: risarcimento del danno per abusiva reiterazione contratti a termine - carta docente - indennità sostitutiva delle ferie
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , docente precaria di scuola secondaria di primo e secondo grado, ha dedotto di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze del dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. Controparte_1
2023/2024 in forza di plurimi contratti a tempo determinato.
1.1 Ha, quindi, convenuto in giudizio il lamentando: a) Controparte_1
l'abusivo ricorso da parte del al contratto a termine per avere ella lavorato in via CP_1 pressochè continuativa e in forza di contratti privi di qualsiasi clausola giustificativa del termine apposto;
b) l'avvenuta violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE per non aver ella percepito nel corso degli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la cd. carta del docente, riservata al solo personale di ruolo;
c) la mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie e pari ad € 2.175,05.
1
1.3 Sebbene ritualmente convenuto in giudizio il non si è costituito. CP_1
1.4 In data 23.7.2024 parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia alla domanda avente ad oggetto la condanna alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie.
2. In primo luogo deve essere dichiarata la contumacia del , Controparte_1 stante la regolarità della notifica e la sua mancata costituzione. Ciò chiarito, si passa ora al merito del giudizio, trattando separatamente le due domande oggetto di causa (vista la rinuncia alla domanda relativa all'indennità sostitutiva delle ferie.
3. Sulla questione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine del personale scolastico la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22552/2016, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“118. A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n.
107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al
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pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1
L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del
2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (Cass.
22552/2016).
3.1 Riassumendo: la reiterazione di contratti a tempo determinato per un periodo complessivo superiore a 36 mesi su posti vacanti (organico di diritto) è illegittimo;
le violazioni perpetrate dall'amministrazione nel periodo di tempo compreso tra il 10 luglio 2001 (termine per adeguarsi alla direttiva europea) e l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono sanate dalla successiva immissione in ruolo dei precari avvenuto in attuazione del varato piano straordinario di assunzioni;
nel caso in cui la reiterazione dei contratti a tempo determinato abbia ad oggetto
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supplenze su organico di fatto (supplenze al 30 giugno) o supplenze temporanee è onere del lavoratore fornire la prova di un uso improprio o distorto di tali tipologie di supplenze.
3.2 Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta, emerge come la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del convenuto in virtù dei seguenti contratti: CP_1
▪ nell'a.s. 2016/17 in forza di contratto di supplenza fino alla nomina dell'avente diritto con decorrenza dal 21/11/2026 per n. 18 ore settimanali presso il T. su posto di sostegno Pt_2
e dal 16/12/2016 al 30/6/2017 in forza di contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche per n. 18 ore settimanali presso il T. su un posto di sostegno;
Pt_2
▪ nell'a.s. 2017/18 in forza di contratto di supplenza con decorrenza dal 23/10/2017 e cessazione al 30/06/2018 per n. 9 ore settimanali presso l' su posto normale e Controparte_2 per l'insegnamento di A037;
▪ nell'a.s. 2018/19 in forza di contratto di supplenza con decorrenza dal 17/10/2018 e cessazione al 30/06/2019 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Cuorgne' - Cena su posto di sostegno;
▪ nell'a.s. 2019/2020 in forza di contratto di supplenza con decorrenza dal 23/09/2019 e cessazione al 30/06/2020 per n. 18 ore settimanali presso l'I.C. Castellamonte – Cresto su posto di sostegno;
▪ nell'a.s. 2020/2021 in forza di contratto di supplenza con decorrenza dal 02/10/2020 e cessazione al 30/06/2021 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'I.C. Rivarolo –
Gozzano su un posto di sostegno;
▪ nell'a.s. 2021/2022 in forza di contratto di supplenza con decorrenza dal 03/09/2021 e cessazione al 30/06/2022 per n. 18 ore settimanali presso l'I.C. Rivarolo – Gozzano su posto di sostegno;
▪ nell'a.s. 2022/23 in forza di contratto di supplenza con decorrenza dal 01/09/2022 e cessazione al 30/06/2023 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'I.C. Rivarolo –
Gozzano su posto di sostegno;
▪ nell'a.s. 2023/2024 in forza di contratto di supplenza con decorrenza dal 01/09/2023 e cessazione al 31/08/2024 per n. 18 ore settimanali presso l'I.C. Rivarolo - Gozzano su posto di sostegno
3.3 Dalla lettura dell'elenco sopra riportato emerge che sino all'a.s. 2018/2019 il ricorso al contratto a termine risulta giustificato posto che la ricorrente ha lavorato in scuole diverse e per insegnamenti diversi. A diverse conclusioni deve, invece, giungersi in relazione al periodo successivo considerato che la ricorrente dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023 ha lavorato sempre presso il medesimo istituto, sempre su posto di sostegno e di fatto per l'intero anno scolastico. Ricorrono, dunque, gli estremi dell'abuso di diritto dal momento che la docente è stata utilizzata per oltre trentasei mesi
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consecutivamente presso la medesima scuola e per il medesimo insegnamento con ciò dimostrando che il ha inteso far fronte ad una carenza di personale strutturale e non meramente CP_1 transeunte.
3.4 In ordine alle conseguenze sanzionatorie dell'accertato abuso, poiché la ricorrente non ha alcuna certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato in ruolo, dovrà farsi ricorso allo strumento risarcitorio.
Al fine di quantificare l'indennità risarcitoria trova applicazione l'art. 36, comma 5, d. lgs.
165/2001, come modificato dal d.l. 131/2024, il quale recita: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Trattandosi di liquidazione equitativa pura, anche per ragioni di certezza del diritto, il Tribunale ritiene di conformarsi a larga parte della giurisprudenza di merito che stima congruo liquidare a titolo di risarcimento del danno una mensilità della retribuzione globale di fatto per ogni anno di illecito ricorso al contratto a tempo determinato da parte del . Poiché, dunque, la ricorrente CP_1
è stata impiegata per complessivi quaranta mesi e venticinque giorni e che per i primi trentasei mesi non è configurabile alcun abuso, l'indennità risarcitoria deve essere quantificata, in applicazione dei minimi di legge in quattro mensilità.
Non vi è, invece, spazio per ulteriori somme in assenza di precise allegazioni su particolari pregiudizio patiti.
5. A questo punto deve essere esaminata la domanda relativa alla cd. carta del docente richiesta in relazione agli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023 per complessivi € 2.000.
5.1 L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_3
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
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musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_4 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_4 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
5.2 La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
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5.3 La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
5.4 In materia è da ultimo intervenuta anche la corte di cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
5.5 I principi su esposti trovano applicazione anche nella presente fattispecie.
Come si evince dai contratti prodotti in atti, la ricorrente negli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023 ha concluso contratti di supplenza sino al 30 giugno. Ne consegue che deve essere affermato il suo diritto di percepire la carta del docente in relazione a tutte le annualità richieste.
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In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, per gli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali (e dell'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) atteso che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi. D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione 5.200 – 26.000, valori minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, in € 2.109 per compenso professionali, nonché € 118,50 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta la sussistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine dal 2 ottobre 2020 al
31 agosto 2024 e, per l'effetto, condanna il al risarcimento del danno Controparte_1 in favore della ricorrente, liquidato nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta docente” per gli Parte_1 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il
[...]
ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus nella misura Controparte_1 di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali o l'eventuale maggiore importo della rivalutazione, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in Controparte_1
€ 2.109, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, nonché € 118,50 per contributo
8 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 904/2024
unificato, e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.
Carlotta Persico
Ivrea, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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