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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5026/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno Perla Presidente dr.ssa Silvia Migliori Giudice rel. dr.ssa Carmen Giraldi Giudice nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo RIDOLFI ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Bologna, via del Falegnami n. 5, RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dalle Avv. Dorina MERDINI e Giuli MIRAGLIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in Bologna, via delle
Tovaglie n. 33, RESISTENTE
nata a [...] il [...] (c.f.; Controparte_2
), C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
[...]
CP_3
*** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*** CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20 febbraio 2025. Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”
*** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio Controparte_2 CP_1 concordatario il 9 agosto 2007 in Palermo. Dalla loro unione, prima delle nozze, era nato , il [...]. Pt_1
pagina 1 di 3 La cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 107/2020 pubblicata il 16 gennaio 2020. Nella decisione suddetta è stato tra l'altro stabilito che il signor versasse alla SI Pt_1
la somma mensile di 200,00 euro per il mantenimento del figlio e che CP_2 le parti si facessero carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di . Pt_1
2. Con ricorso depositato l'8 aprile 2024 ha domandato che il padre Parte_1 fosse tenuto a versare direttamente a lui il contributo mensile di 200,00 euro e che fosse confermato l'obbligo in capo ai due genitori di pagare le spese straordinarie sostenute in suo favore. Si è costituito in giudizio , che ha chiesto che: Controparte_4
- in via preliminare sia dichiarato il difetto di legittimazione attiva del figlio a promuovere la presente causa;
- in via principale sia respinta la domanda del ricorrente;
- in via riconvenzionale sia revocato il suo obbligo a versare al figlio la somma di 200,00 euro al mese, essendo il beneficiario divenuto economicamente autosufficiente;
- in via subordinata sia diminuito l'importo del contributo a suo carico per essere cambiate le condizioni economiche delle parti.
La SI , pur se ritualmente citata, non si è costituita ed è stata CP_2 dichiarata contumace. Con atto datato 12 giugno 2024 e hanno depositato le
Parte_1 CP_1 seguenti conclusioni congiunte: “Il sig. rinuncia alla sua domanda di
Parte_1 versamento diretto formulata nei confronti del padre, nonché, attesa l'autosufficienza economica del sig. del quale le parti hanno tenuto conto nel
Parte_1 raggiungimento dell'accordo, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 107/2020 del 14.01.2020 pubblicata in data 16.01.2020, disporre la cessazione e quindi la revoca del contributo al mantenimento paterno a partire dall'8.04.2024, con compensazione delle spese legali”. Nell'udienza del 30 ottobre 2024 il ricorrente ha riferito che il 20 febbraio 2024 era stato assunto dalla società “Battistolli” con contratto a tempo determinato e parziale (24 ore alla settimana con scadenza 31 gennaio 2025). Nell'udienza del 20 febbraio 2025 ha dichiarato che dal 1° febbraio
Parte_1
2025 è stato assunto a tempo indeterminato e parziale per 24 ore alla settimana dalla società “Battistolli Servizi Integrati s.r.l.” e che guadagno tra gli 800,00 e i 1.100,00 euro al mese a seconda delle ore di straordinario che fa. Nella stessa udienza le parti costituite hanno confermato le loro conclusioni congiunte.
Il P.M. è intervenuto.
3. Preliminarmente si deve dare atto che il ricorrente ha rinunciato alla domanda di pagamento diretto del contributo mensile posto a carico del padre per il suo pagina 2 di 3 mantenimento e che il resistente costituito ha rinunciato all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva di a proporre la presente causa. Parte_1
Del resto, quanto a quest'ultima questione (che potrebbe essere sollevata d'ufficio) è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza costante reputa che il figlio divenuto maggiorenne acquista una legittimazione “iure proprio” all'azione diretta a ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento (cfr. tra le tante Cass., Sez. I, sentenza n. 21437 del 12 ottobre 2007). Le conclusioni delle parti costituite debbono essere accolte. Infatti, ha dichiarato che con decorso dal 20 febbraio 2024 è stato Parte_1 assunto dalla società “Battistolli Servizi Integrati” con contratto a tempo determinato e che il 1° febbraio 2025 il rapporto è diventato a tempo indeterminato. Ha inoltre riferito che i suoi emolumenti variano tra gli 800,00 e i 1.100,00 euro mensili.
Deve dunque ritenersi dimostrato che è stabilmente inserito nel Parte_1 mercato del lavoro. Inoltre l'impiego è compatibile con il suo percorso di studi, atteso che ha conseguito la qualifica triennale al CIOFS di . Parte_2
Pertanto, con decorso dalla domanda riconvenzionale deve essere revocato l'obbligo a carico di a versare alla SI l'importo mensile di CP_1 CP_2
200,00 euro mensili per il mantenimento del figlio e quello a carico dello stesso e di di sostenere le spese straordinarie di . Controparte_2 Pt_1
4. Dato l'accordo raggiunto dalle parti costituite e il recepimento dello stesso da parte del Tribunale, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica della sentenza n. 107/2020 pubblicata il 16 gennaio 2020, 1) con decorso dalla data della domanda riconvenzionale revoca l'obbligo a carico di di versare a l'importo di 200,00 euro mensili CP_1 Controparte_2 per il mantenimento ordinario del figlio;
Pt_1
2) a partire dalla stessa data revoca l'obbligo a carico di entrambi i genitori di pagare per la quota del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
3) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 26 febbraio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno Perla Presidente dr.ssa Silvia Migliori Giudice rel. dr.ssa Carmen Giraldi Giudice nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo RIDOLFI ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Bologna, via del Falegnami n. 5, RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dalle Avv. Dorina MERDINI e Giuli MIRAGLIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in Bologna, via delle
Tovaglie n. 33, RESISTENTE
nata a [...] il [...] (c.f.; Controparte_2
), C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
[...]
CP_3
*** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*** CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20 febbraio 2025. Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”
*** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio Controparte_2 CP_1 concordatario il 9 agosto 2007 in Palermo. Dalla loro unione, prima delle nozze, era nato , il [...]. Pt_1
pagina 1 di 3 La cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 107/2020 pubblicata il 16 gennaio 2020. Nella decisione suddetta è stato tra l'altro stabilito che il signor versasse alla SI Pt_1
la somma mensile di 200,00 euro per il mantenimento del figlio e che CP_2 le parti si facessero carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di . Pt_1
2. Con ricorso depositato l'8 aprile 2024 ha domandato che il padre Parte_1 fosse tenuto a versare direttamente a lui il contributo mensile di 200,00 euro e che fosse confermato l'obbligo in capo ai due genitori di pagare le spese straordinarie sostenute in suo favore. Si è costituito in giudizio , che ha chiesto che: Controparte_4
- in via preliminare sia dichiarato il difetto di legittimazione attiva del figlio a promuovere la presente causa;
- in via principale sia respinta la domanda del ricorrente;
- in via riconvenzionale sia revocato il suo obbligo a versare al figlio la somma di 200,00 euro al mese, essendo il beneficiario divenuto economicamente autosufficiente;
- in via subordinata sia diminuito l'importo del contributo a suo carico per essere cambiate le condizioni economiche delle parti.
La SI , pur se ritualmente citata, non si è costituita ed è stata CP_2 dichiarata contumace. Con atto datato 12 giugno 2024 e hanno depositato le
Parte_1 CP_1 seguenti conclusioni congiunte: “Il sig. rinuncia alla sua domanda di
Parte_1 versamento diretto formulata nei confronti del padre, nonché, attesa l'autosufficienza economica del sig. del quale le parti hanno tenuto conto nel
Parte_1 raggiungimento dell'accordo, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 107/2020 del 14.01.2020 pubblicata in data 16.01.2020, disporre la cessazione e quindi la revoca del contributo al mantenimento paterno a partire dall'8.04.2024, con compensazione delle spese legali”. Nell'udienza del 30 ottobre 2024 il ricorrente ha riferito che il 20 febbraio 2024 era stato assunto dalla società “Battistolli” con contratto a tempo determinato e parziale (24 ore alla settimana con scadenza 31 gennaio 2025). Nell'udienza del 20 febbraio 2025 ha dichiarato che dal 1° febbraio
Parte_1
2025 è stato assunto a tempo indeterminato e parziale per 24 ore alla settimana dalla società “Battistolli Servizi Integrati s.r.l.” e che guadagno tra gli 800,00 e i 1.100,00 euro al mese a seconda delle ore di straordinario che fa. Nella stessa udienza le parti costituite hanno confermato le loro conclusioni congiunte.
Il P.M. è intervenuto.
3. Preliminarmente si deve dare atto che il ricorrente ha rinunciato alla domanda di pagamento diretto del contributo mensile posto a carico del padre per il suo pagina 2 di 3 mantenimento e che il resistente costituito ha rinunciato all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva di a proporre la presente causa. Parte_1
Del resto, quanto a quest'ultima questione (che potrebbe essere sollevata d'ufficio) è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza costante reputa che il figlio divenuto maggiorenne acquista una legittimazione “iure proprio” all'azione diretta a ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento (cfr. tra le tante Cass., Sez. I, sentenza n. 21437 del 12 ottobre 2007). Le conclusioni delle parti costituite debbono essere accolte. Infatti, ha dichiarato che con decorso dal 20 febbraio 2024 è stato Parte_1 assunto dalla società “Battistolli Servizi Integrati” con contratto a tempo determinato e che il 1° febbraio 2025 il rapporto è diventato a tempo indeterminato. Ha inoltre riferito che i suoi emolumenti variano tra gli 800,00 e i 1.100,00 euro mensili.
Deve dunque ritenersi dimostrato che è stabilmente inserito nel Parte_1 mercato del lavoro. Inoltre l'impiego è compatibile con il suo percorso di studi, atteso che ha conseguito la qualifica triennale al CIOFS di . Parte_2
Pertanto, con decorso dalla domanda riconvenzionale deve essere revocato l'obbligo a carico di a versare alla SI l'importo mensile di CP_1 CP_2
200,00 euro mensili per il mantenimento del figlio e quello a carico dello stesso e di di sostenere le spese straordinarie di . Controparte_2 Pt_1
4. Dato l'accordo raggiunto dalle parti costituite e il recepimento dello stesso da parte del Tribunale, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica della sentenza n. 107/2020 pubblicata il 16 gennaio 2020, 1) con decorso dalla data della domanda riconvenzionale revoca l'obbligo a carico di di versare a l'importo di 200,00 euro mensili CP_1 Controparte_2 per il mantenimento ordinario del figlio;
Pt_1
2) a partire dalla stessa data revoca l'obbligo a carico di entrambi i genitori di pagare per la quota del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
3) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 26 febbraio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
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