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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 6464/2020
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
(già ) ( ), in persona del Direttore Generale
[...] Parte_2 P.IVA_1
pro tempore, Dott. , con sede in alla Via Lungotevere Parte_3 Pt_1
Tor di Nona n. 1, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in alla via Fulcieri Paulucci de' Calboli 20/E, presso l'avv. Alfonsina Di Pt_1
Domenico ( ) dell'Avvocatura dell'Ente, dalle quale è CodiceFiscale_1
rapp.ta e difesa in virtù di Procura Generale alle Liti per Notaio , Per_1
Notaio in rep. 3971, racc. 2776 del 04/10/2018, p.e.c. Pt_1
; Email_1
appellante e
), residente in Controparte_1 C.F._2 Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Uleri ( ), giusta C.F._3
mandato in calce al presente atto con separato foglio , ed elettivamente dom.to nel suo studio in via L. Arbib Pascucci, 64 p.e.c.: Pt_1 Email_2
appellato CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso introduttivo e per parte appellata quelle della memoria di costituzione;
per entrambe quelle rese all'udienza, ex art.127 ter c.p.c., del 22.01.25:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.9535/2020 nel procedimento RG. 7097/2016 avente ad oggetto risoluzione del contratto per inadempimento pagamento canoni , il
Tribunale di Roma ha emesso il seguente dispositivo : “ Il tribunale
……………… definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie in parte la domanda e per l'effetto dichiara risolto per grave inadempimento ii contratto di locazione, a far data dalla domanda giudiziale condanna il convenuto al pagamento dei canoni nella diversa misura relativa ai soli ultimi 5 anni precedenti la domanda, condanna il resistente al rilascio dell'immobile entro mesi tre dalla data di deposito della presente sentenza. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale, condanna la parte resistente alla rifusione dette spese di questa fase di giudizio in favore di parte opposta, determinate in €
2.500.00 omnicomprensive, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del (5%) .
Roma 23.06.2020”.
La vicenda che ha dato origine alla lite ha avuto il seguente svolgimento:
“Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c, di ha convenuto in giudizio il Pt_1 Pt_1
signor al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni : Controparte_1
accertare e dichiarare che il contratto di locazione stipulato fra di e Pt_1 Pt_1
si è risolto ope legis già a far data 30/11/1975 o nella Controparte_1
diversa data che sarà ritenuta di giustizia, per l'effetto, ordinare e condannare il signor al rilascio, in favore di di del locale sito in Parte_4 Pt_1 Pt_1
Via di Donna Olimpia n. 60 A/A, identificato con numero matr. , Pt_1 P.IVA_2
fissarsi la data di esecuzione nel minor tempo possibile;
condannare, altresì,
a corrispondere all'Ater di la somma di € 177,557, 78 Parte_4 Pt_1
(di cui € 38.437,08 quali interessi) a titolo di indennità di occupazione, alla data del 31/07/2016 ovvero nella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di
pag. 2/5 giustizia oltre tutte le ulteriori somme maturate sino alla data di effettivo rilascio.
In via subordinata, in denegata ipotesi e qualora si considerasse il contratto di locazione come valido ed efficace, dichiarare ed accertare in ogni caso il grave inadempimento di alle obbligazioni assunte e per effetto Controparte_1
dichiarare il contratto di locazione stipulato inter partes risolto per grave inadempimento del e, per l'effetto, condannare il resistente al Controparte_1
rilascia fissando l'esecuzione nel minor tempo possibile: - condannare, altresì, il signor a corrispondere all'Ater di la somma di € 177 Controparte_1 Pt_1
557,78 (di cui € 38437,08 quali interessi) a titolo di indennità di occupazione e/o risarcitoria alla data del 31/07/2016 ovvero nella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre tutte le ulteriori somme maturate sino olla data di effettiva rilascio.
A sostegno della propria pretesa l assumeva di essere proprietaria del Pt_1
locale sito in Via Di Donna Olimpia n. 60 A/B identificato con matricola n. Pt_1
6905101, concesso in locazione ad uso extra residenziale al signor CP_1
in data 13/05/1975, con contratto regolarmente registrato;
che detto
[...]
contratto era da intendersi risolto alla fine di ogni anno e senza preventivo obbligo di disdetta e che il canone di locazione era soggetto ad aggiornamento
ISTAT.
Si è costituita la resistente, contestando le doglianze ed eccependo la prescrizione, nonché la compensazione in riconvenzionale dell'importo pagato per lavori svolti per la manutenzione del bene. La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 23.6.2020. “.
Seguiva sentenza gravata.
Ha proposto appello l'Ater di Roma contestando la sentenza emessa in ordine al mancato riconoscimento della morosità pregressa in virtù dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dal . Controparte_1
Si è costituita l'appellato contestando l'appello e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e diritto.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 447 bis e 429 c.p.c., all'udienza telematica del 22.01.2025 e la Corte si è riservata per l'emissione pag. 3/5 del provvedimento.
L'appellante ha formulato il motivo d'appello lamentando l'erronea, falsa e contraddittoria valutazione delle prove fornite in ordine alla validità interruttiva dei documenti n.5 e n.6 in relazione all'eccezione di prescrizione avversaria.
La Corte così ragiona.
Il Tribunale di Roma ha inteso fondare il diritto di credito dell relativamente Pt_1
alle somme vantate ed al netto della eccepita prescrizione ex adverso formulata, al quinquennio precedente l'instaurazione del giudizio (2016) di primo grado e non al 2009, come in via subordinata aveva chiesto l'Ater, non avendo, il Giudice di primo grado, ritenuta validamente interrotta la prescrizione dalla diffida (prodotta in atti) comunicata al signor in data 26/09/2014 CP_1
prot. 81507.
La Corte ritiene dirimente l'atto messa in mora con la quale in data 26/09/2014
(nota prot. 81507) l chiedeva il pagamento delle morosità per canoni di Pt_1
locazione non corrisposti a titolo di corrispettivo per la detenzione e godimento del locale de quo per la complessiva somma di € 167.472,94 (di cui € 37.254,06 quali interessi di mora) infatti, l contestava a il mancato Pt_1 Controparte_1
pagamento di tutto quanto dovuto a titolo di corrispettivo;
tale diffida tornava al mittente per compiuta giacenza.
La prescrizione con decorrenza dal 30.09.2014 va calcolata per il quinquennio antecedente al 30.09.2009, per l'effetto, la Corte accerta e dichiara il signor tenuto a corrispondere ad di come in atti, la Controparte_1 Pt_1 Pt_1 somma di € 48.939,82 per canoni ed oneri non versati dall'01.10.2009 sino al
31.10.2016 ed € 2.179,71 quali interessi, oltre interessi legali dal deposito della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
pag. 4/5 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, come in atti, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9535/2020 così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata per i motivi esposti, condanna al pagamento nei confronti Controparte_1 dell' come in atti, della somma di € Parte_1
51.119.53 per i canoni non corrisposti a far data 01/10/2009 e sino al
31/10/2016, oltre interessi legali dal deposito della sentenza di primo grado.
2) condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in €
4.996,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 16.01.2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
Relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 6464/2020
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
(già ) ( ), in persona del Direttore Generale
[...] Parte_2 P.IVA_1
pro tempore, Dott. , con sede in alla Via Lungotevere Parte_3 Pt_1
Tor di Nona n. 1, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in alla via Fulcieri Paulucci de' Calboli 20/E, presso l'avv. Alfonsina Di Pt_1
Domenico ( ) dell'Avvocatura dell'Ente, dalle quale è CodiceFiscale_1
rapp.ta e difesa in virtù di Procura Generale alle Liti per Notaio , Per_1
Notaio in rep. 3971, racc. 2776 del 04/10/2018, p.e.c. Pt_1
; Email_1
appellante e
), residente in Controparte_1 C.F._2 Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Uleri ( ), giusta C.F._3
mandato in calce al presente atto con separato foglio , ed elettivamente dom.to nel suo studio in via L. Arbib Pascucci, 64 p.e.c.: Pt_1 Email_2
appellato CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso introduttivo e per parte appellata quelle della memoria di costituzione;
per entrambe quelle rese all'udienza, ex art.127 ter c.p.c., del 22.01.25:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.9535/2020 nel procedimento RG. 7097/2016 avente ad oggetto risoluzione del contratto per inadempimento pagamento canoni , il
Tribunale di Roma ha emesso il seguente dispositivo : “ Il tribunale
……………… definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie in parte la domanda e per l'effetto dichiara risolto per grave inadempimento ii contratto di locazione, a far data dalla domanda giudiziale condanna il convenuto al pagamento dei canoni nella diversa misura relativa ai soli ultimi 5 anni precedenti la domanda, condanna il resistente al rilascio dell'immobile entro mesi tre dalla data di deposito della presente sentenza. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale, condanna la parte resistente alla rifusione dette spese di questa fase di giudizio in favore di parte opposta, determinate in €
2.500.00 omnicomprensive, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del (5%) .
Roma 23.06.2020”.
La vicenda che ha dato origine alla lite ha avuto il seguente svolgimento:
“Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c, di ha convenuto in giudizio il Pt_1 Pt_1
signor al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni : Controparte_1
accertare e dichiarare che il contratto di locazione stipulato fra di e Pt_1 Pt_1
si è risolto ope legis già a far data 30/11/1975 o nella Controparte_1
diversa data che sarà ritenuta di giustizia, per l'effetto, ordinare e condannare il signor al rilascio, in favore di di del locale sito in Parte_4 Pt_1 Pt_1
Via di Donna Olimpia n. 60 A/A, identificato con numero matr. , Pt_1 P.IVA_2
fissarsi la data di esecuzione nel minor tempo possibile;
condannare, altresì,
a corrispondere all'Ater di la somma di € 177,557, 78 Parte_4 Pt_1
(di cui € 38.437,08 quali interessi) a titolo di indennità di occupazione, alla data del 31/07/2016 ovvero nella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di
pag. 2/5 giustizia oltre tutte le ulteriori somme maturate sino alla data di effettivo rilascio.
In via subordinata, in denegata ipotesi e qualora si considerasse il contratto di locazione come valido ed efficace, dichiarare ed accertare in ogni caso il grave inadempimento di alle obbligazioni assunte e per effetto Controparte_1
dichiarare il contratto di locazione stipulato inter partes risolto per grave inadempimento del e, per l'effetto, condannare il resistente al Controparte_1
rilascia fissando l'esecuzione nel minor tempo possibile: - condannare, altresì, il signor a corrispondere all'Ater di la somma di € 177 Controparte_1 Pt_1
557,78 (di cui € 38437,08 quali interessi) a titolo di indennità di occupazione e/o risarcitoria alla data del 31/07/2016 ovvero nella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre tutte le ulteriori somme maturate sino olla data di effettiva rilascio.
A sostegno della propria pretesa l assumeva di essere proprietaria del Pt_1
locale sito in Via Di Donna Olimpia n. 60 A/B identificato con matricola n. Pt_1
6905101, concesso in locazione ad uso extra residenziale al signor CP_1
in data 13/05/1975, con contratto regolarmente registrato;
che detto
[...]
contratto era da intendersi risolto alla fine di ogni anno e senza preventivo obbligo di disdetta e che il canone di locazione era soggetto ad aggiornamento
ISTAT.
Si è costituita la resistente, contestando le doglianze ed eccependo la prescrizione, nonché la compensazione in riconvenzionale dell'importo pagato per lavori svolti per la manutenzione del bene. La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 23.6.2020. “.
Seguiva sentenza gravata.
Ha proposto appello l'Ater di Roma contestando la sentenza emessa in ordine al mancato riconoscimento della morosità pregressa in virtù dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dal . Controparte_1
Si è costituita l'appellato contestando l'appello e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e diritto.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 447 bis e 429 c.p.c., all'udienza telematica del 22.01.2025 e la Corte si è riservata per l'emissione pag. 3/5 del provvedimento.
L'appellante ha formulato il motivo d'appello lamentando l'erronea, falsa e contraddittoria valutazione delle prove fornite in ordine alla validità interruttiva dei documenti n.5 e n.6 in relazione all'eccezione di prescrizione avversaria.
La Corte così ragiona.
Il Tribunale di Roma ha inteso fondare il diritto di credito dell relativamente Pt_1
alle somme vantate ed al netto della eccepita prescrizione ex adverso formulata, al quinquennio precedente l'instaurazione del giudizio (2016) di primo grado e non al 2009, come in via subordinata aveva chiesto l'Ater, non avendo, il Giudice di primo grado, ritenuta validamente interrotta la prescrizione dalla diffida (prodotta in atti) comunicata al signor in data 26/09/2014 CP_1
prot. 81507.
La Corte ritiene dirimente l'atto messa in mora con la quale in data 26/09/2014
(nota prot. 81507) l chiedeva il pagamento delle morosità per canoni di Pt_1
locazione non corrisposti a titolo di corrispettivo per la detenzione e godimento del locale de quo per la complessiva somma di € 167.472,94 (di cui € 37.254,06 quali interessi di mora) infatti, l contestava a il mancato Pt_1 Controparte_1
pagamento di tutto quanto dovuto a titolo di corrispettivo;
tale diffida tornava al mittente per compiuta giacenza.
La prescrizione con decorrenza dal 30.09.2014 va calcolata per il quinquennio antecedente al 30.09.2009, per l'effetto, la Corte accerta e dichiara il signor tenuto a corrispondere ad di come in atti, la Controparte_1 Pt_1 Pt_1 somma di € 48.939,82 per canoni ed oneri non versati dall'01.10.2009 sino al
31.10.2016 ed € 2.179,71 quali interessi, oltre interessi legali dal deposito della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
pag. 4/5 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, come in atti, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9535/2020 così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata per i motivi esposti, condanna al pagamento nei confronti Controparte_1 dell' come in atti, della somma di € Parte_1
51.119.53 per i canoni non corrisposti a far data 01/10/2009 e sino al
31/10/2016, oltre interessi legali dal deposito della sentenza di primo grado.
2) condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in €
4.996,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 16.01.2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
Relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
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