Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 31/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1845/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( parte rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Parte_1 P.IVA_1
Genovese.
PARTE OPPONENTE
Contro
( parte rappresentata e difesa dall'avv. Josephine Controparte_1 P.IVA_2
Romano e dall'avv. Cesare Giovanni Grassini.
PARTE OPPOSTA
Co ( ) parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._1
Roberta Biondo
PARTE CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Contratto di somministrazione
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, come tutte esaminate infra in motivazione.
1
Con l'atto di citazione, cui integralmente si rimanda, l'opponente solleva gravame avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., meglio indicato in dispositivo.
Contesta il credito per euro 11.116,25 vantato da per Controparte_1 consumi di energia elettrica relativi al periodo maggio 2013-gennaio 2016; riferisce l'obbligo del pagamento della fornitura di energia elettrica in capo a avendone alla Controparte_3 Pt_2 stessa ceduto l'attività, chiedendone la chiamata in causa;
evidenzia errori nella fatturazione e duplicazioni dei consumi come meglio infra.
Conclude chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, il difetto di legittimazione passiva sulla domanda, spiegando domanda di garanzia verso la parte chiamata in causa.
Parte opposta contesta, affermando la regolarità delle fatture emesse e degli importi ivi esposti, come oggetto di ingiunzione;
rileva che pur affidata l'attività in gestione alla la Pt_2 proprietà dell'immobile fosse rimasta in capo all'opponente e cosi la titolarità del contratto di somministrazione, con conseguente obbligo al pagamento della fornitura, in via esclusiva, verso la società erogatrice del servizio.
Conclude chiedendo la conferma del decreto opposto e il rigetto dell'opposizione.
La parte chiamata in causa eccepisce il difetto di legittimazione ribadendo la titolarità del contratto di somministrazione dell'energia esclusivamente in capo alla cooperativa opponente, nulla contemplando in proposito il contratto di affidamento di gestione del locale efficace dal 1 dicembre
2013. Contesta in ogni caso la correttezza dei dati indicati in seno alle fatture azionate.
Conclude chiedendo il rigetto di ogni contraria domanda.
Preliminarmente deve affermarsi la legittimazione passiva della parte opponente, titolare della posizione processuale passiva in ordine alle domande avverso spiegate, quale intestataria del contratto di fornitura di cui al monitorio, salvo quanto si dirà oltre in ordine alla responsabilità sull'utenza.
Nel merito, alla luce del contenuto degli atti e della documentazione prodotta, si rileva.
Il titolo dell'ingiunzione trae dal credito vantato dalla società elettrica per il corrispettivo per fornitura di energia riferita alle fatture in atti, intestate alla parte opponente.
Sulla contestazione della cooperativa opposta circa la regolarità degli addebiti, computati su dati presuntivi ed ipotetici ed in duplicazione, esaminando le fatture, indicate a sostegno del credito, si rileva.
2 La fattura 830190710505562 del 9.7.2015 per euro 7.224,29, in atti, non riporta indicazioni circa la lettura del contatore e risulta espressamente calcolata “tenendo conto della lettura del
6.5.2013”, sulla scorta di un consumo stimato fino al 9.07.2015.
La fattura 830190710505563 del 9.9.2015 per euro 1.953,12, in atti, risulta espressamente calcolata tenendo conto delle letture del 6.5.2013 e 30.9.2013, nonché del 15.6.2015 sulla scorta di un consumo stimato fino al 9.09.2015. L'importo finale tiene conto delle somme medio tempore versate dall'utente e così conteggiato a saldo.
La fattura 830190710505564 del 9.11.2015 per euro 710,67 risulta espressamente calcolata tenendo conto della lettura effettiva del 15.6.2015, sulla scorta di un consumo stimato fino al
9.11.2015.
La fattura 830190710505565 del 16.1.2016 per euro 821,22, non riporta indicazioni circa la lettura del contatore e risulta espressamente calcolata “su un periodo già fatturato a causa di errate misure”, sulla scorta di un “consumo stimato” fino al 16.1.2026.
La fattura 83019071050556A del 10.7.2015 per euro 1.636,63, in atti, consta di un riepilogo degli importi fatturati dal 5.5.2013 al 30.9.2013 ma nulla indica in ordine ai consumi effettivi dai quali trae il conteggio, né riporta alcuna lettura rilevata. Il periodo inoltre si sovrappone a quello di cui alla fattura 830190710505563 del 9.9.2015, di cui sopra, dunque, per quanto emerge, già oggetto di calcolo a conguaglio.
Si osserva preliminarmente come i dati inerenti la misurazione dei consumi rilevati alle relative date indicate, così come acquisite in seno alle fatture sulla scorta di quanto trasmesso dal distributore, possano essere asseverati. Ciò appunto in difetto di specifiche e puntuali doglianze da parte dell'utente circa l'inattendibilità del dato rilevato e l'allegazione di fatti o circostanze obiettive idonee ad inficiarne la credibilità (quale in ipotesi una diversa lettura rilevata e trasmessa alla data, errori di misurazione, difetti di funzionamento, manomissioni ecc). Il dato riportato potrà dunque ritenersi corrispondente ai consumi riportati dal misuratore e così trasmessi, secondo quella presunzione di veridicità che assiste i dati di consumo risultanti dalle fatture, emesse da una contabilizzazione mediante contatore (così Cass n. 23699/2016; n. 2327/2019).
Per il resto si osserva.
La contestazione circa la debenza dell'importo fatturato su dati presuntivi, integra un'eccezione di inesatto adempimento, giusta la doglianza intesa a negare la corrispondenza del costo della somministrazione con la effettiva quantità erogata ed utilizzata. Secondo noti principi in tema di riparto dell'onere della prova, come sanciti da accreditata giurisprudenza di legittimità (in particolare S.U. n. 13533 del 30.10.2001), la parte che formula l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.
3 ha in onere di allegare unicamente l'altrui inadempimento, restando a carico della controparte dare la contraria dimostrazione.
La dichiarata applicazione di criteri meramente presuntivi circa l'esecuzione della prestazione, evidentemente, disattende la prova dell'esatto adempimento, svilendo, appunto il dovuto riscontro della effettiva quantità del bene erogato, rispetto al prezzo reclamato. La pretesa creditoria, fondata su un computo di stima, non potrà pertanto essere riconosciuta, restando insuperata la relativa eccezione di inadempimento.
Si osserva, ancora, come l'onere probatorio, non possa subire deroghe per effetto della specifica disciplina delle modalità di rilevazione dei consumi, pur convenzionalmente rilevante nell'ambito del contratto di somministrazione in oggetto.
Peraltro, il regime contrattuale vigente, in armonia con le deliberazioni dell'Autorità garante dell'energia elettrica e gas, permette, in assenza di dati di rilevamento effettivi, di procedere a fatturazioni intermedie sulla scorta di stime dei consumi, ricavate presuntivamente sulla media di quelli storici del cliente. Ciò, tuttavia, salva comunque la fatturazione a conguaglio, atteso l'onere dell'operatore di ottenere in ogni caso il dato dell'effettivo consumo. Dato che, secondo le direttive dell'Autorità garante, (cfr art. 5, All.A Delibera Arera 463/2016/R/com), l'operatore ha l'onere di acquisire con cadenza non inferiore all'anno, e così conseguentemente, dovendo procedere ai relativi conteggi a conguaglio sugli effettivi consumi rilevati. Ne consegue che il sistema di fatturazione su base presuntiva, contrattualmente assunto dalle parti, possa essere applicato ai fini della esigibilità del credito, soltanto con riferimento a periodi di fatturazione contenuti entro l'anno.
Ma decorso detto termine, i dati di fatturazione dovranno essere computati in ragione della reale quantità erogata, previo conguaglio con gli eventuali acconti ricevuti per periodo. Il rilevamento degli effettivi consumi, costituisce, così, un presupposto contrattuale indefettibile a dar prova dell'esatto adempimento della somministrazione ove si contesti l'esatta controprestazione del pagamento.
Controprestazione che, in difetto, quindi, rimarrà inesigibile, fino alla dovuta certezza del credito.
Su dette premesse il credito portato in azione dalla società opponente potrà essere riconosciuto limitatamente agli importi di cui alle fatture 830190710505563 del 9.9.2015 per euro
1.953,12 e 830190710505564 del 9.11.2015 per euro 710,67, emesse sulla scorta di consumi da letture effettive e previo conguaglio con quanto in addebito nelle precedenti e corrisposto dall'utente e, ciò, nel rispetto dei termini quanto ai consumi stimati.
Dovrà invece essere disatteso l'importo di cui alle ulteriori fatture conteggiate, come si è visto, su base di stima oltre il termine annuale, in difetto di conteggio o conguagli su consumi effettivi, nonché anche procedendo su conteggi precedenti pur dichiarati errati.
4 In conclusione la complessiva posizione creditoria può dunque essere riconosciuta per l'importo di euro 2.663,79, ed il decreto ingiuntivo opposto conseguentemente revocato.
In ordine alla responsabilità per il pagamento della fornitura e della relativa domanda di garanzia sollevata dalla parte opponente verso la parte chiamata in causa, si rileva.
A tenore degli atti consta che la cooperativa opponente abbia affidato la gestione dell'attività, di cui al contratto di fornitura elettrica, alla Da CA UA EL, già con scrittura privata a far data dall' 1 dicembre 2013, in seguito perfezionata con successivo atto pubblico del 16.7.2014.
L'obbligo al pagamento degli importi per fornitura elettrica risulta inoltre ribadito in seno al successivo accordo transattivo in atti.
Pertanto in ragione del concreto esercizio dell'attività a far data dall'1 dicembre 2013 ed i conseguenti obblighi assunti, deve imputarsi alla medesima il pagamento del corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica di cui al debito come sopra determinato.
Ed infatti, da quanto documentato, risulta che la società cooperativa abbia Pt_1 corrisposto gli importi di cui alle fatture emesse sino al periodo di fatturazione del novembre 2013, come da ricevute di pagamento prodotte. Somme peraltro conteggiate in seno alla fattura di conguaglio n. 830190710505563 del 9.9.2015, a saldo degli acconti corrisposti dalla opponente.
Pertanto il debito riportato in seno alla detta fattura nonché in quella successiva n.
830190710505564, calcolata come sopra, dalla lettura del 15.6.2015, deve dunque essere imputato al periodo di gestione riferibile alla Pt_2
Fermo dunque l'obbligo del pagamento in capo alla cooperativa opponente della fornitura in favore del gestore elettrico, in forza del corrente rapporto contrattuale, deve essere dichiarato il diritto della cooperativa medesima ad essere garantita e manlevata, come da domanda, dalla parte chiamata in causa, come da dispositivo, sulle somme a debito che sarà tenuta a versare.
Le spese del giudizio, in ragione della fondatezza solo parziale dell'opposizione, nonché della reiezione di parte delle reciproche domande ed eccezioni come sopra in esame, si dichiarano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie parzialmente l'opposizione.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 379/2017, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. ed ogni relativa statuizione.
5 Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma determinata in euro 2.663,79, oltre interessi a far data dal 9.11.2015
[...] sino alla decisione.
Condanna Da CA UA EL a corrispondere a Parte_1 le somme che questa sarà tenuta a versare a per effetto della Controparte_1 presente decisione.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 31 marzo 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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