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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2024, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 16/04/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2851/ 2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. D'ANTONIO Parte_1
RAIMONDO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo
Telematico
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti GAMBINO ARMANDO CP_1 con il quale elettivamente domicilia in VIA DE GASPERI C/O AVVOCATURA
INPS 55 80133 NAPOLI
Resistente
S.C.C.I.
Convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.05.2022, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione ad avviso di addebito n. 400-2022-00001741-29 del 24.01.2022, CP_1 notificato il 07.04.2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare all' l'importo CP_1 di €. 1.731,74, a titolo di contribuzione previdenziale richiesta per l'anno 2014, mese di maggio.
L'opponente si affida ad un unico motivo, la prescrizione estintiva del credito contributivo . CP_1
L si è costituito in giudizio contro deducendo e concludendo per il rigetto del CP_1 ricorso.
Il ricorso deve essere accolto. In particolare il ricorrente eccepisce la prescrizione credito che, nel caso di debiti contributivi è quinquennale. Ebbene, controparte sulla quale grava l'onere di dimostrare di aver notificato atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione, nulla ha prodotto. Risulta prodotto un avviso del 2018 e una missiva del 2019. Il primo riguarda un'altra pendenza debitoria che non ha alcuna attinenza con quell'oggetto di causa, mentre la missiva del 2019, che pure sarebbe stata idonea a sospendere il termine di prescrizione, non è andata a buon fine. La notifica è stata iviata ad un vecchio indirizzo nel quale il ricorrente non abitava più fin dal 2017. Il ricorrente ha prodotto un certificato storico di residenza dal quale si evince che già nel 2017 si traferiva nel Comune di Scafati e, pertanto, non era più residente a Torre Annunziata dove invece è stata inviata la notifica della predetta missiva. Ne consegue che agli atti di causa non vi sono validi atti interruttivi della prescrizione, pertanto il credito rivendicato con l'atto impugnato deve essere dichiarato prescritto. Ne consegue la decisione di cui il dispositivo.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede: accoglie il ricorso e dichiara prescritto il credito di cui all'atto impugnato. Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in misura di euro 800,00 oltre accessori come per legge con distrazione.
Torre Annunziata,17/04/2024 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto