Decreto cautelare 21 novembre 2022
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2022
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 20987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20987 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20987/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13831/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13831 del 2022, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Valerio Antimo Di Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale Lazio, Istituto d’istruzione superiore statale “Leon Battista Alberti” di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
1) del provvedimento del Consiglio della Classe 1BM SISTEMA MODA, biennio comune, Istituto di Istruzione Superiore Statale Leon Battista Alberti, relativo allo scrutinio differito dell’anno scolastico 2021/22 dello studente -OMISSIS-, reso in data -OMISSIS-, come da Verbale n.16 del -OMISSIS- del Consiglio di Classe, con il quale il consiglio di classe all’unanimità riteneva lo studente non idoneo a frequentare la classe successiva in quanto non aveva raggiunto gli obiettivi minimi prefissati;
2) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorchè di contenuto sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale Lazio, Istituto d’istruzione superiore statale “Leon Battista Alberti” di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all’udienza di smaltimento del 21 novembre 2025, il Presidente UR EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorso ha ad oggetto l’annullamento degli atti in epigrafe;
Considerato che, in data 24 ottobre 2025, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia ritualmente notificato;
Ritenuto che non resta altro al Collegio che dichiarare estinto il giudizio per rinuncia, compensando le spese avuto riguardo alla limitata attività difensiva delle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR EN, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UR EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.