Articolo 3 della Legge 9 ottobre 1957, n. 976
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 novembre 1957
Art. 3.
Per le espropriazioni che si rendessero necessarie al fine di valorizzare singoli monumenti o santuari di particolare importanza, potra' essere concesso al Comune un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo art. 9.
Entrata in vigore il 13 novembre 1957