Versione
31 dicembre 1971
31 dicembre 1971
Art. 2.
La Societa' italiana per l'organizzazione internazionale trasmettera' al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
La Societa' italiana per l'organizzazione internazionale trasmettera' al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.