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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/11/2025, n. 3618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3618 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9565 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, rimessa al Collegio per la decisione il 14/11/2025
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. DELLA RAGIONE GIAN FILIPPO ( ) presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata
RICORRENTE
E
) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 14/11/2025 il procuratore di parte ricorrente si è riportato all'atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 14/12/2022, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 14/09/1981 dal quale erano nate due figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e di essersi separata con decreto di omologa del 26/10/2009. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili e l'assegnazione della casa familiare.
1 All'esito dell'udienza presidenziale del 26/05/2023, il Presidente delegato confermava la disciplina della separazione. All'esito dell'udienza cartolare del 14/11/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
In via preliminare, attesa la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale, va dichiarata la contumacia di parte resistente.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 26/09/2009. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nulla deve disporsi in merito all'assegnazione della casa familiare attesa l'assenza dei presupposti previsti dalla legge rappresentati dalla convivenza con figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti, trovando di conseguenza applicazione la normativa ordinaria dell'ordinamento civile.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASALNUOVO DI
OL il 17/09/1981 da ), nata a Parte_1 C.F._1
CASALNUOVO DI OL (NA) il 10/10/1962 e ( ), CP_1 C.F._3 nato a [...] il [...];
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASALNUOVO DI OL (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 71,
Parte II, Serie A, Anno 1981);
3. dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 14/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9565 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, rimessa al Collegio per la decisione il 14/11/2025
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. DELLA RAGIONE GIAN FILIPPO ( ) presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata
RICORRENTE
E
) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 14/11/2025 il procuratore di parte ricorrente si è riportato all'atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 14/12/2022, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 14/09/1981 dal quale erano nate due figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e di essersi separata con decreto di omologa del 26/10/2009. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili e l'assegnazione della casa familiare.
1 All'esito dell'udienza presidenziale del 26/05/2023, il Presidente delegato confermava la disciplina della separazione. All'esito dell'udienza cartolare del 14/11/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
In via preliminare, attesa la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale, va dichiarata la contumacia di parte resistente.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 26/09/2009. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nulla deve disporsi in merito all'assegnazione della casa familiare attesa l'assenza dei presupposti previsti dalla legge rappresentati dalla convivenza con figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti, trovando di conseguenza applicazione la normativa ordinaria dell'ordinamento civile.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASALNUOVO DI
OL il 17/09/1981 da ), nata a Parte_1 C.F._1
CASALNUOVO DI OL (NA) il 10/10/1962 e ( ), CP_1 C.F._3 nato a [...] il [...];
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASALNUOVO DI OL (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 71,
Parte II, Serie A, Anno 1981);
3. dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 14/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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