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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 3003/2024 di R.G. promossa da
(P:IVA ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ALESSI CHRISTIAN e domicilio eletto C.F._1 in Partinico via J.F. Kennedy 34
-ricorrenti-
contro
), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. IMPARATO ALFONSINO e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2024, Parte_1 Parte_2 in qualità di legale rappresentante convenivano in giudizio Controparte_1
, chiedendo l'annullamento “dell' ordinanza-ingiunzione n.
[...]
OI-002204561, notificata il 5 novembre 2024 con cui viene richiesto il pagamento della totale somma di euro 1.400,28 per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1/bis del D.L. 463 del 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell' 11 novembre 1983 e ss.mm.ii. per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. In particolare, l deduce che, a seguito della notifica dell'atto di accertamento prot. n. CP_2 CP_2 4900.17.09.2021.1510810 presumibilmente notificato il 17.09.2021 con cui si diffidava il ricorrente, legale rappresentante della al pagamento delle somme oggetto Parte_1 delle ritenute previdenziali a proprio carico per dei lavoratori subordinati per il periodo 2019, ha irrogato la predetta sanzione così come prevista dall'art. 3, co. 6 del d.lgs. n. 8 del 16 gennaio 2016 e ciò poiché 'non è stata data dimostrazione all'ufficio di aver provveduto al
1 pagamento nei termini di legge delle ritenute previdenziali e assistenziali e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta' “. Il ricorrente si duole della mancata notifica dell'atto di accertamento, non risultando notificato alcun atto, con il quale avrebbe diffidato il pagamento delle somme, relative a ritenute CP_2 previdenziali e assistenziali, dovute dal ricorrente in qualità di datore di lavoro;
dell'adozione dell'ordinanza, malgrado il pagamento dei contributi in oggetto, cui il ricorrente aveva provveduto negli anni 2019 e 2020, prima ancora della notifica della diffida, a seguito dell'emissione degli avvisi di addebito nr. 368202000000259343, 36820190029635232, 36820190017293425; della violazione dell'art. 14 legge 689/1981 per mancata osservanza del termine di 90 giorni ivi previsto e maturazione della conseguente decadenza, in virtù dell'applicazione dell'art. 6 d.lvo 8/2016, in tema di depenalizzazione, che espressamente rinvia alla legge 24.11.1981 nr. 689 cit..
L' si costituiva con Controparte_1 memoria difensiva, nella quale contestava gli assunti avversari, deducendo: l'esistenza del presupposto dell'ordinanza, costituito dall'atto di accertamento n. CP_2 4900.17/09/2021.1510810 notificato alla società, quale obbligato solidale in data 30.09.2021, nonché presso l'indirizzo di residenza del ricorrente;
l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del debito previdenziale, non avendo quest'ultimo provveduto al pagamento integrale delle somme dovute, pur dopo la concessione da parte dell'Agenzia delle Entrate della rateizzazione;
l'inapplicabilità dell'art. 14 legge 689/81, dovendo diversamente operare il termine previsto dall'art 9 d.lvo 8/2016, il quale stabilisce quello di 90 giorni per la notifica della violazione, di natura esclusivamente acceleratoria, e non perentoria.
L'opposizione è fondata, e deve perciò essere accolta. Deve, innanzitutto, constatarsi che parte ricorrente ha allegato, alla stregua di fattispecie estintiva del debito, la circostanza del pagamento rateizzato degli importi, oggetto degli avvisi di addebito, avvenuto a far tempo dal 30.9.2019, e dunque prima della notifica dell'atto di accertamento e diffida in data 30.9.2021 (doc. 6 ricorr. in relazione a prospetto doc. 8 resist.). Superato dunque il primo motivo dell'opposizione afferente alla mancata notifica dell'atto di accertamento, che risulta invece eseguita, nonché dallo stesso ricorrente riconosciuta, in data 30.9.2019 (doc. 2 resist.), la dilazione di pagamento e i relativi versamenti appaiono compiutamente dimostrati dal predetto, limitandosi l a una CP_2 generica negazione, nel presupposto che non siano valsi a coprire interamente il debito previdenziale, senza tuttavia specificare alcunchè al riguardo. In ogni caso, assorbente e dirimente rispetto a tale profilo si pone il tema del decorso del termine decadenziale ai fini della tempestiva adozione dell'ordinanza ingiunzione. Nella situazione in esame, l'ordinanza prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 3 comma 6 d.lvo 8/2016, il quale ha depenalizzato parzialmente l'ipotesi dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, stabilendo l'applicazione della sanzione ammnistrativa, qualora l'importo omesso non sia superiore a euro 10.000,00. A seguito dell'intervenuta depenalizzazione, si pone la questione dell'incidenza del termine di novanta giorni, ai fini della contestazione della violazione, che nel caso di specie sarebbe ampiamente decorso, considerando la data di notifica dell'atto di accertamento e diffida (30.9.20221) e il tempo in cui dovevano essere operate le prescritte ritenute. In proposito, a rimuovere margini di dubbio circa l'individuazione della disciplina applicabile, sovviene la recente sentenza della Corte di Cassazione nr. 8079 del 27.3.2025, i cui passaggi testuali rilevanti si richiamano e riportano ai sensi dell'art.118 c.p.c.: “Va premesso che il d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente
2 decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”, ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti” (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14 comma 2 l.n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatorio (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' “esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che
3 tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, affatto correttamente, nel caso di specie, i giudici territoriali hanno ritenuto maturata la decadenza di cui trattasi: per principio generale, infatti, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. n. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003) e l , onerato in tal senso, CP_2 come si evince dalla sentenza impugnata non ha allegato se e quando gli atti, eventualmente trasmessi in sede penale, gli siano stati nuovamente inviati in sede amministrativa”. Ne consegue, che, posta l'applicabilità del termine di cui all'art. 14 legge 689/81 con la relativa natura ed efficacia decadenziale in caso di mancata osservanza, detto termine è pienamente trascorso a far tempo dalla scadenza di gennaio 2019 entro cui dovevano effettuarsi le ritenute per le mensilità di dicembre 2018, avuto riguardo all'atto di accertamento e diffida notificato il 30.9.2021. Rispetto alla necessità, evidenziata dalla Suprema Corte, di dimostrare le ragioni giustificative del tempo impiegato, considerando altresì che, nel caso di specie, trattasi di omissioni contributive successive all'intervenuta depenalizzazione, L'Ente convenuto non ha allegato elementi specifici e circostanziati;
si è, infatti, limitato alla generica deduzione di un accertamento complesso, senza alcuna allegazione e precisazione di tempistiche che avrebbero comportato la possibilità di compiere e completare tale accertamento solo a decorrere da una certa data e dopo l'espletamento di determinate attività.. L'opposizione deve, pertanto, essere accolta, e l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002204561 annullata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto annulla l' ordinanza-ingiunzione n. OI- 002204561 notificata in data 5.11.2024; condanna alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in euro 886,00 CP_2 per compensi, oltre euro 43,00 per spese (CU), rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Monza 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 3003/2024 di R.G. promossa da
(P:IVA ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ALESSI CHRISTIAN e domicilio eletto C.F._1 in Partinico via J.F. Kennedy 34
-ricorrenti-
contro
), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. IMPARATO ALFONSINO e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2024, Parte_1 Parte_2 in qualità di legale rappresentante convenivano in giudizio Controparte_1
, chiedendo l'annullamento “dell' ordinanza-ingiunzione n.
[...]
OI-002204561, notificata il 5 novembre 2024 con cui viene richiesto il pagamento della totale somma di euro 1.400,28 per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1/bis del D.L. 463 del 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell' 11 novembre 1983 e ss.mm.ii. per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. In particolare, l deduce che, a seguito della notifica dell'atto di accertamento prot. n. CP_2 CP_2 4900.17.09.2021.1510810 presumibilmente notificato il 17.09.2021 con cui si diffidava il ricorrente, legale rappresentante della al pagamento delle somme oggetto Parte_1 delle ritenute previdenziali a proprio carico per dei lavoratori subordinati per il periodo 2019, ha irrogato la predetta sanzione così come prevista dall'art. 3, co. 6 del d.lgs. n. 8 del 16 gennaio 2016 e ciò poiché 'non è stata data dimostrazione all'ufficio di aver provveduto al
1 pagamento nei termini di legge delle ritenute previdenziali e assistenziali e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta' “. Il ricorrente si duole della mancata notifica dell'atto di accertamento, non risultando notificato alcun atto, con il quale avrebbe diffidato il pagamento delle somme, relative a ritenute CP_2 previdenziali e assistenziali, dovute dal ricorrente in qualità di datore di lavoro;
dell'adozione dell'ordinanza, malgrado il pagamento dei contributi in oggetto, cui il ricorrente aveva provveduto negli anni 2019 e 2020, prima ancora della notifica della diffida, a seguito dell'emissione degli avvisi di addebito nr. 368202000000259343, 36820190029635232, 36820190017293425; della violazione dell'art. 14 legge 689/1981 per mancata osservanza del termine di 90 giorni ivi previsto e maturazione della conseguente decadenza, in virtù dell'applicazione dell'art. 6 d.lvo 8/2016, in tema di depenalizzazione, che espressamente rinvia alla legge 24.11.1981 nr. 689 cit..
L' si costituiva con Controparte_1 memoria difensiva, nella quale contestava gli assunti avversari, deducendo: l'esistenza del presupposto dell'ordinanza, costituito dall'atto di accertamento n. CP_2 4900.17/09/2021.1510810 notificato alla società, quale obbligato solidale in data 30.09.2021, nonché presso l'indirizzo di residenza del ricorrente;
l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del debito previdenziale, non avendo quest'ultimo provveduto al pagamento integrale delle somme dovute, pur dopo la concessione da parte dell'Agenzia delle Entrate della rateizzazione;
l'inapplicabilità dell'art. 14 legge 689/81, dovendo diversamente operare il termine previsto dall'art 9 d.lvo 8/2016, il quale stabilisce quello di 90 giorni per la notifica della violazione, di natura esclusivamente acceleratoria, e non perentoria.
L'opposizione è fondata, e deve perciò essere accolta. Deve, innanzitutto, constatarsi che parte ricorrente ha allegato, alla stregua di fattispecie estintiva del debito, la circostanza del pagamento rateizzato degli importi, oggetto degli avvisi di addebito, avvenuto a far tempo dal 30.9.2019, e dunque prima della notifica dell'atto di accertamento e diffida in data 30.9.2021 (doc. 6 ricorr. in relazione a prospetto doc. 8 resist.). Superato dunque il primo motivo dell'opposizione afferente alla mancata notifica dell'atto di accertamento, che risulta invece eseguita, nonché dallo stesso ricorrente riconosciuta, in data 30.9.2019 (doc. 2 resist.), la dilazione di pagamento e i relativi versamenti appaiono compiutamente dimostrati dal predetto, limitandosi l a una CP_2 generica negazione, nel presupposto che non siano valsi a coprire interamente il debito previdenziale, senza tuttavia specificare alcunchè al riguardo. In ogni caso, assorbente e dirimente rispetto a tale profilo si pone il tema del decorso del termine decadenziale ai fini della tempestiva adozione dell'ordinanza ingiunzione. Nella situazione in esame, l'ordinanza prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 3 comma 6 d.lvo 8/2016, il quale ha depenalizzato parzialmente l'ipotesi dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, stabilendo l'applicazione della sanzione ammnistrativa, qualora l'importo omesso non sia superiore a euro 10.000,00. A seguito dell'intervenuta depenalizzazione, si pone la questione dell'incidenza del termine di novanta giorni, ai fini della contestazione della violazione, che nel caso di specie sarebbe ampiamente decorso, considerando la data di notifica dell'atto di accertamento e diffida (30.9.20221) e il tempo in cui dovevano essere operate le prescritte ritenute. In proposito, a rimuovere margini di dubbio circa l'individuazione della disciplina applicabile, sovviene la recente sentenza della Corte di Cassazione nr. 8079 del 27.3.2025, i cui passaggi testuali rilevanti si richiamano e riportano ai sensi dell'art.118 c.p.c.: “Va premesso che il d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente
2 decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”, ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti” (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14 comma 2 l.n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatorio (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' “esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che
3 tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, affatto correttamente, nel caso di specie, i giudici territoriali hanno ritenuto maturata la decadenza di cui trattasi: per principio generale, infatti, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. n. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003) e l , onerato in tal senso, CP_2 come si evince dalla sentenza impugnata non ha allegato se e quando gli atti, eventualmente trasmessi in sede penale, gli siano stati nuovamente inviati in sede amministrativa”. Ne consegue, che, posta l'applicabilità del termine di cui all'art. 14 legge 689/81 con la relativa natura ed efficacia decadenziale in caso di mancata osservanza, detto termine è pienamente trascorso a far tempo dalla scadenza di gennaio 2019 entro cui dovevano effettuarsi le ritenute per le mensilità di dicembre 2018, avuto riguardo all'atto di accertamento e diffida notificato il 30.9.2021. Rispetto alla necessità, evidenziata dalla Suprema Corte, di dimostrare le ragioni giustificative del tempo impiegato, considerando altresì che, nel caso di specie, trattasi di omissioni contributive successive all'intervenuta depenalizzazione, L'Ente convenuto non ha allegato elementi specifici e circostanziati;
si è, infatti, limitato alla generica deduzione di un accertamento complesso, senza alcuna allegazione e precisazione di tempistiche che avrebbero comportato la possibilità di compiere e completare tale accertamento solo a decorrere da una certa data e dopo l'espletamento di determinate attività.. L'opposizione deve, pertanto, essere accolta, e l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002204561 annullata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto annulla l' ordinanza-ingiunzione n. OI- 002204561 notificata in data 5.11.2024; condanna alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in euro 886,00 CP_2 per compensi, oltre euro 43,00 per spese (CU), rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Monza 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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