TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/10/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2208/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2208/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 ettivamente domiciliati in Salerno, al c.so V. E studio dell'avv. Brunella Marilena Polizzi che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
N SEDE CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2025, e Parte_1 Parte_2 avanzavano richiesta congiunta di scioglimento del es avere contratto matrimonio civile nel Comune di Vietri sul Mare (SA) in data 4 maggio 2000 e che dalla loro unione era nata una figlia, (09.08.2000). Per_1
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di compari ei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, omologato con sentenza n. n. 3709/2023 pubblicata il 13.09.2023, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1)La casa coniugale, situata in Salerno alla Via Generale Allende n. 161, identificata in catasto fabbricati del Comune di Salerno al foglio 46, p.lla 597, sub.70, di proprietà di entrambi i coniugi, sarà venduta con termini e modalità concordate in separata sede. Le parti convengono che la casa coniugale resterà nella disponibilità della SI.ra , che ivi continuerà a vivere insieme alla figlia maggiorenne Parte_2 ed autonoma, sino alla vendita dell'immobile;
2)I coniugi concordano che, sino all'estinzione del mutuo ipotecario tutt'ora gravante sulla casa di abitazione ovvero sino alla vendita dell'immobile, la SI.ra
[...]
corrisponderà al SI. la somma di 250,00 euro mensili, a ti Pt_2 Parte_1 tributo al pagamen mensile di mutuo ipotecario gravante sull'immobile, pari al 50% dell'importo della rata mensile del mutuo;
3) i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano reciprocamente all'assegno per il loro mantenimento, per cui ognuno provvederà in autonomia al proprio fabbisogno;
4) I coniugi, si danno atto di avere determinato ogni e qualsivoglia rapporto, e di avere disciplinato qualsiasi pretesa e/o situazione patrimoniale connessa alla loro unione matrimoniale. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 4 maggio 2000 nel Comune di Vietri sul Mare (SA) tra , nato a [...] Parte_1 il 22.07.1957, C.F.: nata a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
26.08.1969, C.F. sc istro Atti Matrimonio del CodiceFiscale_2 Comune di Vietri sul Mare (SA) (Anno 2000, Atto n.11, Parte II, Serie C) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vietri sul Mare (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2208/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 ettivamente domiciliati in Salerno, al c.so V. E studio dell'avv. Brunella Marilena Polizzi che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
N SEDE CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2025, e Parte_1 Parte_2 avanzavano richiesta congiunta di scioglimento del es avere contratto matrimonio civile nel Comune di Vietri sul Mare (SA) in data 4 maggio 2000 e che dalla loro unione era nata una figlia, (09.08.2000). Per_1
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di compari ei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, omologato con sentenza n. n. 3709/2023 pubblicata il 13.09.2023, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1)La casa coniugale, situata in Salerno alla Via Generale Allende n. 161, identificata in catasto fabbricati del Comune di Salerno al foglio 46, p.lla 597, sub.70, di proprietà di entrambi i coniugi, sarà venduta con termini e modalità concordate in separata sede. Le parti convengono che la casa coniugale resterà nella disponibilità della SI.ra , che ivi continuerà a vivere insieme alla figlia maggiorenne Parte_2 ed autonoma, sino alla vendita dell'immobile;
2)I coniugi concordano che, sino all'estinzione del mutuo ipotecario tutt'ora gravante sulla casa di abitazione ovvero sino alla vendita dell'immobile, la SI.ra
[...]
corrisponderà al SI. la somma di 250,00 euro mensili, a ti Pt_2 Parte_1 tributo al pagamen mensile di mutuo ipotecario gravante sull'immobile, pari al 50% dell'importo della rata mensile del mutuo;
3) i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano reciprocamente all'assegno per il loro mantenimento, per cui ognuno provvederà in autonomia al proprio fabbisogno;
4) I coniugi, si danno atto di avere determinato ogni e qualsivoglia rapporto, e di avere disciplinato qualsiasi pretesa e/o situazione patrimoniale connessa alla loro unione matrimoniale. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 4 maggio 2000 nel Comune di Vietri sul Mare (SA) tra , nato a [...] Parte_1 il 22.07.1957, C.F.: nata a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
26.08.1969, C.F. sc istro Atti Matrimonio del CodiceFiscale_2 Comune di Vietri sul Mare (SA) (Anno 2000, Atto n.11, Parte II, Serie C) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vietri sul Mare (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi