Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1032/2024 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Paolo Parte_1
Galluccio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Aversa, via Giotto n. 87; ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù Parte_2 di procura in atti, dagli avv.ti Biagio Cozzolino e Antonella Ferraro, ed elettivamente domiciliata in
Torre del Greco, Via Marconi 66; resistente
CONCLUSIONI
C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario. Relativamente al quantum si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente aslino resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia.
PER L'A.S.L.: Voglia l'adito Tribunale dichiarare prescritti i crediti risalenti all'anno 2017 e, pertanto, cessata la materia del contendere, per intervenuto pagamento di quanto di esatta spettanza del ricorrente, con compensazione delle spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.02.2024, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di essere dipendente dell' con le mansioni di collaboratore professionale Parte_3 sanitario attuale Ctg. D6 CCNL Sanità Pubblica e rientrante tra il personale turnista;
- che dall'anno 2017 aveva prestato la propria attività in alcune giornate festive coincidenti con un giorno infrasettimanale, così come si evince dai suoi turni di servizio riportati nel cartellino mensile;
- che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999 “…l'attività prestata il giorno festivo infrasettimanale da titolo a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, ed equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”;
- che, nonostante tale disposizione, non gli era stato corrisposto nulla a tale titolo;
- di aver, pertanto, maturato il diritto alla corresponsione della maggiorazione prevista dall'art. 9 cit. pari al 30%, tenuto conto della propria attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali per un totale di 234 ore che, moltiplicate per l'aliquota prevista per il lavoro straordinario festivo, corrispondono ad un importo di € 4.858,92, come si evince dal prospetto riepilogativo;
- che le reiterate richieste di pagamento erano rimaste disattese.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del
Lavoro, l' per l'accoglimento delle suesposte conclusioni. Parte_2
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' convenuta Controparte_1 dando atto che “La … adottava la Determinazione Dirigenziale nr. 243 del 16.02.2024 con CP_1 la quale veniva stanziato apposito fondo destinato al pagamento degli emolumenti per cui è causa.
L'odierno ricorrente figura tra i lavoratori destinatari della suddetta Determinazione Dirigenziale e gli arretrati di sua spettanza gli venivano corrisposti con la busta paga di febbraio 2024, come da allegato cedolino.
Per la precisione gli venivano corrisposti € 1.219,92 in relazione a 62 ore lavorate nell'anno
2018; € 749,32 per 36,71 h. nell'anno 2019; € 841,98 per 41,25 h nel 2020; ed € 885,05 per 43,36 h del 2021, per l'importo complessivo di €. 3.696,27, pari a 183,32 ore, con aliquote di € 19,67/h per
l'anno 2018, e di € 20,41/h per gli anni dal 2019 al 2021 applicate per il livello retributivo di appartenenza del ricorrente (D6).).”.
Precisava, inoltre, che “Determina Dirigenziale nr. 243 del 16.02.2024 riguardava gli importi da corrispondere nei limiti della prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro dipendente, e pertanto dalla stessa venivano esclusi gli arretrati antecedenti alla annualità 2018.”; eccepiva, pertanto, la prescrizione dei crediti risalenti al 2017.
Concludeva per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Con le odierne note di trattazione scritta, la parte ricorrente confermava l'avvenuto pagamento delle somme per i titoli rivendicati;
aderiva alla richiesta di cessata materia, insistendo, tuttavia, sul pagamento del residuo, ossia delle somme maturate nel 2017, oltre che sulla condanna della resistente alla refusione delle spese di giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In ragione del pagamento dell'importo complessivo di € 3.696,27 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per il periodo dal 2018 al 2021, deve essere dichiarata in parte qua la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito
(Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav.,
6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez.lav., 27.4.2000, n.5390;
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento parziale del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione parziale della materia del contendere per il venir meno, in parte qua, della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Come accennato, parte ricorrente ha chiesto altresì il pagamento della maggiorazione per lo straordinario festivo anche con riferimento a 9 giorni festivi del 2017 (meglio indicati in atti). Parte L ha eccepito rispetto a detta annualità la prescrizione quinquennale del credito.
Si evidenzia, tuttavia, che, con atto interruttivo notificato in data 06.05.2021, la parte ha interrotto il decorso del termine di prescrizione, con la conseguenza che sono altresì dovute le spettanze per i titoli in discussione maturate nell'anno 2017 che vengono correttamente quantificate in € 1.102,68, oltre accessori come per legge.
4. Quanto al governo delle spese, tenuto conto che il pagamento di gran parte del credito rivendicato è avvenuto prima della notifica del ricorso, si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi;
la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi, in ragione della natura documentale e seriale della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alle spettanze retributive per il periodo dal 2018 al 2021;
2. In accoglimento del residuo ricorso, condanna l' al pagamento della Parte_3 somma di € 1.102,68, per i medesimi titoli afferenti all'anno 2017, oltre accessori come per legge;
Parte
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite - compensate di due terzi - che si liquidano in complessivi € 350,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 10/04/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno