Articolo 18 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 17Articolo 19
Versione
27 marzo 1968
Art. 18. Alta vigilanza sugli istituti ed enti ecclesiastici
che esercitano l'assistenza ospedaliera

Il Ministero della sanita' esercita l'alta vigilanza anche sugli istituti ed enti ecclesiastici di cui all'articolo 1, ultimo comma, che abbiano ottenuto la classificazione di uno o piu' ospedali da essi dipendenti in una delle categorie di cui agli articoli da 20 a 25, in ordine alla osservanza e all'attuazione delle norme stabilite dagli organi della programmazione.
I comitati della programmazione sono tenuti a consultare un rappresentante degli enti o istituti indicati nel comma precedente, ai fini della redazione dei piani ospedalieri.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968
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