Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 401/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 401/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di torre Annunziata n. 1607/2019 pubblicata in data 24/6/2019, vertente
TRA
(C.F. , difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Emiliostefano Marzullo (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. , difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Giulio Renditiso (C.F. ) C.F._4
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 26/11/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127 ter c.p.c., introdotti con D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/3/2010 presso il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, deduceva: Controparte_1
R.G. n. 401/2020
- di essere proprietario e possessore dell'appartamento al piano terra di un piccolo fabbricato a Massa Lubrense, meglio descritto in ricorso, mentre il fratello era proprietario e possessore dell'appartamento al primo piano;
Pt_1
- che il proprio appartamento presentava diffuse infiltrazioni d'acqua;
- che, pertanto, assumendo la sussistenza di un pregiudizio grave e prossimo al proprio bene, consistente sia nel timore di crollo delle strutture, sia nel timore di un incendio, in quanto l'acqua percolava anche nelle cassette dell'impianto elettrico, chiedeva ordinarsi al resistente l'esecuzione di lavori volti alla eliminazione delle cause del pericolo;
- di avere, inoltre, subito varie turbative del possesso, consistenti nella cattiva manutenzione del terrazzo di copertura in corrispondenza dei bagni e del deposito, nell'ostruzione del viale di accesso alla sua proprietà con vari materiali, quali vasi ed altri oggetti, nonché nello sbattimento di tappeti e nella privazione dell'illuminazione posta nel viale predetto;
Costituitosi in giudizio, resisteva alle suindicate pretese ed, in Parte_1
via riconvenzionale, chiedeva a sua volta ordinarsi al ricorrente la cessazione di varie molestie del possesso, consistenti, in particolare:
- nel transitare con veicoli a velocità eccessiva lungo il viale di accesso alla sua proprietà, in esercizio della servitù di passaggio sussistente a carico di tale viale, di proprietà di esso esponente;
- nel fermarsi, il ricorrente, in prossimità della porta d'ingresso della proprietà di esso resistente, anche in compagnia di terzi, allo scopo di violare la propria privacy;
- nell'accendere fuochi nella proprietà limitrofa.
All'esito della fase sommaria, in cui veniva espletata anche una CTU, il Giudice:
- rigettava l'azione di danno temuto, non ricorrendone i presupposti (con riguardo in particolare, al dedotto timore di cedimento strutturale);
- accoglieva parzialmente la richiesta di provvedimenti ex art. 700 c.p.c. proposta dal ricorrente e, per l'effetto, ordinava a di Controparte_1 Parte_1
eseguire immediatamente i lavori di riparazione necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni all'immobile sottostante;
- accoglieva la domanda possessoria, ordinando al resistente di reintegrare il ricorrente nel possesso dell'illuminazione del viale di accesso e del citofono a servizio della propria abitazione;
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- rigettava le riconvenzionali di manutenzione del possesso proposte da Pt_1
[...]
- accoglieva la domanda riconvenzionale di manutenzione, ordinando a CP_1
di astenersi dal transitare lungo il viale di accesso a velocità sostenuta,
[...] nonché dall'accendere fuochi.
Veniva poi introdotto il giudizio di merito, nel corso del quale si procedeva all'espletamento di prova testimoniale e di altra CTU.
Con sentenza n. 1607/2019 pubblicata in data 26/6/2019, il Tribunale di Torre
Annunziata così decideva la causa:
“
1. Accoglie parzialmente la domanda di e, per l'effetto, Controparte_1 conferma l'ordinanza del 17.11.2010 nella parte in cui ha condannato Pt_1
ad eseguire immediatamente i lavori di riparazione necessari per
[...]
l'eliminazione delle infiltrazioni provenienti dal suo terrazzo ed a reintegrare
l'attore nel possesso dell'illuminazione del viale di accesso e del citofono a servizio della propria abitazione;
2. Condanna il convenuto a rimuovere i materiali edili e le pietre che ostruiscono il viale di accesso alla proprietà attorea;
3. Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di €.
5.200,00, a titolo di risarcimento danni;
4. Rigetta le ulteriori domande formulate dall'attore;
5. Accoglie parzialmente le domande riconvenzionali formulate dal convenuto e, per l'effetto, condanna ad astenersi dal transitare sul viale Controparte_1
descritto in ricorso a velocità sostenuta e ad accendere fuochi davanti all'abitazione di;
Parte_1
6. Rigetta le ulteriori domande riconvenzionali;
7. Compensa interamente le spese di lite;
8. Pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u.”.
proponeva appello, avverso la suindicata decisione e conveniva Parte_1
in giudizio , dinanzi a questa Corte, deducendo, quali motivi di Controparte_1
impugnazione:
1) l'illegittimità della statuizione di condanna di ad eseguire i Parte_1 lavori di riparazione per l'eliminazione delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di sua proprietà, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'avvenuta 4
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cessazione della materia del contendere, essendo stati eseguiti i lavori volti ad eliminare la causa delle infiltrazioni;
2) che, analogamente, il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo emerso, nel corso della CTU, l'avvenuto ripristino dell'illuminazione del viale e dell'impianto citofonico, ovvero, in via subordinata, rigettare la domanda perché rimasta priva di ogni supporto probatorio.
3) che il primo Giudice aveva erroneamente condannato esso appellante alla rimozione di materiali edili e di pietre dal viale di accesso alla proprietà della controparte, pur mancando la prova di un impedimento all'esercizio della servitù di passaggio in danno della predetta;
4) di essere stato illegittimamente condannato al risarcimento dei danni patrimoniali in favore dell'attore, il quale non aveva fornito la prova del presunto pregiudizio sofferto;
5) che il Tribunale di Torre Annunziata aveva errato nel dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate da esso esponente in via riconvenzionale per la prima volta in sede di giudizio di merito, non essendovi alcuna limitazione processuale al riguardo;
6) che tali domande erano fondate e, quindi, dovevano trovare accoglimento;
7) che la sentenza impugnata andava riformata anche in relazione al rigetto della domanda volta al pagamento della penale prevista per l'inadempimento delle obbligazioni assunte con la scrittura privata in data 5/5/2009;
Costituitosi in giudizio, chiedeva rigettarsi il gravame, in Controparte_1
ragione della sua dedotta infondatezza.
Così riassunti i termini della controversia rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 1. L'assunto dell'appellante, secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna dello stesso all'esecuzione di opere dirette ad eliminare le cause delle infiltrazioni d'acqua all'interno dell'appartamento di CP_1
, è del tutto privo di pregio.
[...]
Infatti, l'istante trascura di considerare che il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza depositata in data 17/11/2010, in accoglimento parziale del capo di domanda proposta da con ricorso del 15/3/2010, qualificato Controparte_1 5
R.G. n. 401/2020 come richiesta di provvedimento cautelare innominato d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ordinava al resistente “di eseguire immediatamente i lavori di riparazione necessari per la eliminazione delle infiltrazioni provenienti dal suo terrazzo”. Ebbene, è quasi superfluo notare come detto provvedimento di urgenza fosse immediatamente esecutivo, con la conseguenza che l'avvenuta realizzazione delle opere per rimuovere le cause del fenomeno infiltrativo giammai potrebbe considerarsi alla stregua di un comportamento spontaneo posto in essere dal resistente, tale da determinare la cessazione della materia del contendere, dovendosi escludere ogni ammissione della fondatezza della pretesa, pur se implicita, da parte dell'odierno appellante (cfr., sul punto, Cass. 15/12/2022, n.
36796).
§ 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo al secondo motivo di doglianza, avente ad oggetto la prospettata erroneità della pronuncia di prime cure, relativamente alla reintegra dell'attore nel possesso dell'illuminazione del viale di accesso e del citofono a servizio della propria abitazione.
Trattasi, infatti, di tutela possessoria già disposta, in favore di , Controparte_2 con la menzionata ordinanza del 17/11/2010, all'esito della fase sommaria del procedimento, in quanto tale suscettibile di immediata attuazione, sicché, in mancanza di riconoscimento, anche implicito, della fondatezza delle ragioni fatte valere dall'attore, non si vede come il ripristino della situazione possessoria lesa possa dar luogo alla sopravvenuta carenza d'interesse tipica della cessata materia del contendere.
Quanto alla carenza di prova della lesione possessoria, dedotta in via subordinata dall'appellante, è sufficiente osservare che, così come risulta dagli atti, proprio l'odierno appellante ebbe a dichiarare, nella fase sommaria del giudizio possessorio, di aver proceduto a rimuovere l'interruttore delle luci del viale, nonché a recidere il collegamento del citofono, così come del resto, confermato dai testimoni escussi.
§ 3. La doglianza di cui al terzo motivo di appello non può avere miglior sorte.
Infatti, i testi (v. verb. ud. 20/12/2012), Testimone_1 Parte_2
(v. verb. ud. 2/2/2015) e (v. verb. ud. 27/4/2015) hanno CP_3
concordemente riferito di essersi recati presso la proprietà di e Controparte_1
di aver incontrato difficoltà nel transito veicolare lungo il viale in oggetto, ove erano posizionati grossi vasi, materiali edili e cumuli di pietra e terra che 6
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rendevano poco agevole il passaggio. Trattasi di risultanze confermate dal CTU nominato nella fase sommaria del procedimento, geometra , il Persona_1
quale, nella relazione depositata in data 17/8/2010, evidenziava che detto viale si presentava, nel primo tratto e per buona parte del secondo, “libero e privo di intralci, mentre nei pressi della proprietà , vi sono accatasti Controparte_1 materiali da costruzione di vario genere…” tali da creare disturbo ai veicoli in transito, “quando questi accedono dal viale d'ingresso alla proprietà CP_1
”.
[...]
§ 4. Infondatamente, inoltre, l'appellante rimprovera al Giudice di prime cure di essere stato condannato a risarcire, in favore dell'appellato, i danni patrimoniali relativi alle infiltrazioni di cui al primo motivo di appello.
Infatti, la CTU espletata in primo grado nel giudizio a cognizione piena ha, in modo esaustivo ed analitico, quantificato i danni in questione, provvedendo allo sviluppo di adeguato computo metrico relativo ai costi degli interventi di ripristino dell'appartamento di proprietà di posto al piano terra, Parte_3 pervenendo all'importo complessivo di € 5.200,00 (v. relazione tecnica arch.
, pagg. 29-30). Persona_2
Ne deriva che la consulenza d'ufficio, alla quale va, sul punto, riconosciuta natura percipiente, ben può porsi a fondamento della liquidazione dei danni, così come condivisibilmente operato dal Giudice di primo grado.
§ 5-6. A. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con il quinto motivo di gravame, il Tribunale di Torre Annunziata ha correttamente rigettato in rito le domande possessorie proposte per la prima volta in sede di giudizio di merito possessorio.
In proposito, ritiene il Collegio che occorre dare continuità all'orientamento della
Corte regolatrice secondo cui non possono esaminarsi nel merito le domande possessorie esorbitanti da quelle formulate in sede sommaria, giacché il giudizio di merito possessorio, dopo la modifica dell'art. 703 c.p.c. adottata con la
“novella” di cui alla D.L. n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005, costituisce una mera prosecuzione di quello della precedente fase. Più specificamente, il procedimento possessorio, pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale (cfr. Cass.
3/11/2022, n. 32350; Cass. 4/8/2023, n. 23860). 7
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Ne deriva che, nella specie, il thema decidendum del giudizio in oggetto resta rigorosamente ancorato e circoscritto a quello cristallizzato nella fase sommaria, potendo ampliarsi soltanto con riferimento alle pretese risarcitorie, le quali non possono formare oggetto di provvedimenti interdittali, ma devono necessariamente essere introdotte nella fase di merito (cfr. Cass. 24/4/2023, n.
10869).
Né, infine, le domande ulteriori formulate in via riconvenzionale da Pt_1 risultano consequenziali ad eventuali precisazioni svolte dall'attore in
[...]
sede di memoria emendativa ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ugualmente è da confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le riconvenzionali possessorie proposte per la prima volta in sede di giudizio di merito ed aventi natura petitoria.
In relazione, poi, alle pretese petitorie interferenti con la tutela possessoria invocata dall'attore in primo grado, ritiene la Corte che la declaratoria di inammissibilità derivi dalla circostanza che le stesse incontrano il divieto di proporre giudizio petitorio ai sensi dell'art. 705 c.p.c., il quale, riguardante la sola parte convenuta, trova la sua ratio nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello ius possidendi (cfr., tra le altre, Cass. 4/8/2022, n. 24236; Cass. 25/6/2012, n. 10588).
Trattasi, in particolare:
- della riconvenzionale formulata da al punto 5.b) della Parte_1
comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, avente ad oggetto una tutela petitoria relativa allo stesso viale oggetto del capo di domanda di manutenzione del fratello;
- della riconvenzionale dallo stesso formulata al punto 1.b), atteso che l'invocata condanna dell'attore al pagamento della metà delle spese per l'illuminazione e l'impianto citofonico troverebbe il suo titolo nella dedotta situazione proprietaria,
e non certamente possessoria, del viale e dei relativi impianti.
§ 5-6. B. Devono, invece, esaminarsi nel merito la riconvenzionale formulata in primo grado dall'odierno appellante al punto 1.a) della comparsa del giudizio di prime cure, non incontrando essa il limite del divieto, a carico del convenuto in possessorio, di proporre domande petitorie, in quanto trattasi di richieste in stretta connessione con un'iniziativa petitoria dell'attore, ed in particolare quella 8
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introdotta con la richiesta di provvedimenti ex art. 700 c.p.c., così come qualificata dal primo Giudice la pretesa di eliminazione delle cause delle infiltrazioni all'interno del proprio appartamento.
Ora, il convenuto-attore in riconvenzionale, ha distinto le infiltrazioni lamentate nell'atto di citazione ai punti da 1) a 6) da quelle di cui ai punti da 7) a 9).
Quanto alle prime, ha dedotto di non essere responsabile delle infiltrazioni riscontrate nella parte interna e nel cornicione della proprietà di Controparte_1 perché fu proprio quest'ultimo ad impedirgli l'esecuzione dei lavori (trattasi degli interventi indicati nella DIA del 15/4/2009) consistenti nel rifacimento, tra gli altri, dei terrazzini e delle relative impermeabilizzazioni, “anche con violenze e minacce”.
Ebbene, per ciò che concerne tale primo profilo, va detto che dall'esperita testimonianza emerge un quadro probatorio tutt'altro che univoco e pregnante a sostegno dell'assunto di in quanto: Pt_1
- da un lato, la teste (v. verb. ud. 20/12/2012), cognata del Testimone_2
predetto, dichiarava di aver assistito ad un colloquio nel corso del quale Pt_1
diceva al fratello di volere eseguire i lavori, ma questi rispondeva di non essere d'accordo perché “voleva eseguirli a modo suo e che, pertanto, l'avrebbe denunciato in caso di diversa esecuzione dei lavori”;
- dall'altro, il teste (v. verb. ud. 20/12/2012) affermava che Testimone_1
gli aveva riferito che suo fratello non poteva accedere ai solai per Pt_1 pulire ed eliminare l'accumulo di fogliame che ostruiva le condutture, in quanto ciò avrebbe comportato che passasse davanti alla sua proprietà; CP_1
- inoltre, il teste (v. verb. ud. 10/7/2014) escludeva che Testimone_3
avesse impedito a di realizzare i lavori in questione, mentre il CP_1 Pt_1
teste (v. verb. ud. 27/4/2015) precisava di aver visto le macchie di CP_3
umidità nei bagni di sottostanti il terrazzo, e ciò circa 7/8 anni addietro, CP_1
e che il predetto si era lamentato che suo fratello gli impediva di accedere al terrazzo per ripulirlo.
Ebbene, la dichiarazione della , peraltro del tutto generica quanto alla Tes_2
collocazione spazio-temporale del descritto colloquio fra le parti in causa, in realtà narra di un dissenso manifestato da sulle modalità dei lavori ai terrazzi CP_1
che avrebbe voluto eseguire, senza, tuttavia, precisare quale fossero tali Pt_1 9
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contestate modalità, ed aggiungendo che avrebbe denunciato suo CP_1
fratello in caso di esecuzione dei lavori non corrispondenti alla sua volontà.
Va sottolineato che, in ogni caso, trattandosi di interventi che avrebbe Pt_1
dovuto eseguire nella sua proprietà, non si vede in che modo il fratello CP_1 avrebbe potuto in concreto impedirgli l'esecuzione degli stessi.
In realtà, dall'espletata istruttoria risulta confermato il dato già emergente dalle corpose difese delle parti, ossia la marcata e perdurante conflittualità, manifestatasi anche attraverso reciproche ed articolate pretese nell'ambito di un rapporto di vicinato che ben avrebbe potuto essere improntato ad elementari regole di buon senso e tolleranza, specie tenuto conto dello stretto vincolo di parentela esistente fra attore e convenuto.
Con riguardo alle infiltrazioni di cui ai punti da 7) a 9), va detto quanto segue:
- non può trovare accoglimento la domanda dell'appellante volta ad ottenere l'accertamento della comproprietà dei vani edificati da , Controparte_1
consistenti in un locale bagno ed un locale lavanderia, uniti al proprio appartamento sito al piano terra mediante porta interna, nonché un deposito, il tutto mediante realizzazione di tamponature esterne per chiudere completamente l'intercapedine posta sul lato Ovest dell'edificio di cui fanno parte le unità immobiliari dei fratelli dovendosi pertanto confermare la statuizione di CP_1 rigetto del primo giudice, pur se sulla base di un'integrazione della motivazione;
- sul punto, va osservato che l'appellante non ha fornito adeguati elementi probatori a sostegno della contitolarità del suolo su cui il fratello ha CP_1
realizzato i vani in contestazione, essendosi limitato a supportare il proprio assunto soltanto in base ad una planimetria catastale;
- peraltro, secondo la difesa dell'appellante le risultanze catastali confermerebbero la comproprietà dell'intercapedine, essendo la stessa raffigurata su entrambe le particelle, di cui l'una di proprietà di e l'altra di proprietà di CP_1 Pt_1
e ciò non sarebbe smentito dal titolo di provenienza;
- sennonché, rileva il Collegio che, per un verso, non v'è una chiara rappresentazione di quanto sostenuto dall'appellante nelle planimetrie catastali, ove l'intercapedine è rappresentata e menzionata solo nella planimetria della particella al piano terra e non anche in quella della particella l primo piano e, per altro verso, è senz'altro errato il convincimento secondo cui le risultanze catastali dovrebbero trovare conferma nel titolo, piuttosto che il contrario;
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- in ogni caso, dall'atto pubblico di donazione-divisione per Notar in Per_3 data 9/10/2008, Repertorio n. 15.809, Raccolta n. 3.616, non v'è alcun elemento, a livello descrittivo o desumibile dall'indicazione dei confini dei beni, che deponga per la comproprietà tra i fratelli dell'area sulla quale insisteva CP_1
l'intercapedine in oggetto;
- del resto, il CTU arch. ha escluso la contitolarità fra le parti Persona_2 dell'intercapedine al piano terra, ritenendo che lo spazio posto al di sotto del solaio fra i due piani rientri nell'esclusiva proprietà di , mentre quello CP_1
posto al di sopra di tale solaio sia di proprietà di (v. relazione tecnica Pt_1
depositata in data 29/10/2018, pag. 35).
Pertanto, va rigettata la domanda di accertamento della comproprietà dei locali realizzati da al piano terra ed accorpati al proprio appartamento, così CP_1
come va rigettata la domanda, formulata da in via subordinata, diretta Pt_1
al conseguimento della metà del valore degli stessi.
Né può trovare accoglimento la pretesa, avanzata da di demolizione Pt_1
dei manufatti in questione perché realizzati dalla controparte in violazione delle norme del regolamento locale in materia di distanze e di costruzioni in appoggio
“al muro di proprietà esclusiva di terzi”.
Sul punto, premesso che ha richiamato la disposizione dell'art. Parte_1
5 del Piano Regolatore Generale relativo al Comune di Massa Lubrense, che prevede la distanza degli edifici dai confini di proprietà e di zona pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di metri 5,00, è assorbente il rilievo che il predetto appellante ha prospettato la violazione di tale disciplina rispetto al muro di proprietà di terzi e non rispetto alla sua proprietà.
Ed è appena il caso di aggiungere che dal punto di vista civilistico, la mera violazione delle norme urbanistiche può dar luogo, ove ne ricorrano i presupposti, alla sola tutela risarcitoria e non anche al ripristino dello stato dei luoghi, così come stabilito dall'art. 872 c.c. (cfr. Cass. 14/3/2019, n. 7333).
Quanto alla domanda di demolizione delle opere edilizie in questione perché poste in essere in assenza del permesso di costruire ed in violazione degli artt. 10 segg.,
D.P.R. n. 380/2001, in disparte ogni considerazione sulla sua infondatezza, la stessa va dichiarata inammissibile perché proposta da per la Parte_1 11
R.G. n. 401/2020 prima volta con l'atto di appello, in palese violazione del disposto dell'art. 345
c.p.c.
§ 7. Infondata, ancora, è la doglianza relativa al mancato accoglimento della domanda di condanna di al pagamento della penale prevista Controparte_1
nella scrittura privata in data 5/5/2009 per violazione della pattuizione di cui all'art. 2) della stessa.
Invero, va in proposito considerato che nel suindicato art. 2) era previsto l'obbligo di di richiedere al Comune di Massa Lubrense, a propria cura e Parte_1 spese, entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dell'accordo, il titolo autorizzativo per la realizzazione, nel proprio fondo, di un muro divisorio lungo il confine sud tra la sua proprietà e quella del fratello . CP_1
La conseguenza è che non vi sono i presupposti per porre a carico dell'appellato una penale prevista in caso di inadempimento di un obbligo che non risulta posto a carico suo, bensì della controparte.
§ 8. Va del pari rigettato il motivo di appello relativo al mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti di Controparte_1
per le lesioni possessorie dallo stesso poste in essere in proprio danno, consistenti, come riconosciuto nella sentenza impugnata, nel transitare sul viale di accesso alla sua proprietà con veicoli ad alta velocità e nell'accendere fuochi nei pressi dell'immobile di proprietà del fratello.
Invero, va osservato al riguardo che l'appellante ha omesso ogni specifica allegazione difensiva, ancor prima che probatoria, in merito al pregiudizio che avrebbe in concreto sofferto in conseguenza delle descritte turbative del possesso, essendosi sostanzialmente limitato ad invocare, puramente e semplicemente, una liquidazione del danno “in via equitativa”.
Ora, come pacificamente ritenuto dalla Corte del diritto, la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato, il quale non può sopperire al mancato assolvimento dello stesso invocando la liquidazione secondo criteri equitativi (cfr., fra le altre, Cass.
12/4/2023, n. 9744; Cass. 23/2/2022, n. 5956).
§ 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione. 12
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§ 10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione all'avv. Giulio Renditiso, stante la dichiarazione dallo stesso resa in comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Detta liquidazione viene operata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminato.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 24/1/2020, Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n. 1607/2019 del Tribunale Controparte_1
di Torre Annunziata pubblicata in data 24/6/2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali ed € 900,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv.
Giulio Renditiso.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 20/5/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese) 13
R.G. n. 401/2020
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.