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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 278/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4227 del Ruolo Generale degli Affari di Volo ntaria Giurisdizione dell'anno 2024,
“ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio”, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in La C.F._1
Spezia via Tolone n.14 , presso lo studio dell'avv. Luigi
Calzolari e dell'avv. Silvia Calzolari che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, elettivamente domiciliat a in C.F._2 Napoli alla via G. Vitagliano n.14 presso lo studio dell'avv. IO Liccardo che le rappresenta e difende giusta procura alle liti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti ha chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art.473 bis. 29 c.p.c. depositato il 24 gennaio 2025, i ricorrenti, premettendo che tra i coniugi interveniva sentenza di divorzio n.3798/2013 del
21/3/2013 che poneva a carico del , quale Parte_1
contributo al mantenimento dei due figli un assegno mensile di € 550,00, e che successivamente quest'ultimo contraeva nuovo matrimonio dal quale nascevano altri due figli, chiedevano congiuntamente la modifica della sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
- modifica delle condizioni del divorzio relativamente al punto 2) delle condizioni indicate in sentenza n.3798/2013 del 21/03/2013 Tribunale di Napoli, riducendo il contributo di mantenimento dei due figli IO e Per_1
a complessivi euro 400,00 mensili, rivalutabili in base agli
Pag. 2 di 4 indici Istat, ferme le altre condizioni, ivi compresa la rinuncia della sig.ra agli assegni familiari CP_1
e/o assegno unico in favore dell'ex coniuge. Spese di giudizio compensate.
Con note depositate il 4/2/2025 le parti rinunciavano alla comparizione personale dinanzi alla Giudice delegata e confermavano di voler modificare le condizioni di divorzio così come indicato nel ricorso introduttivo.
La Giudice delegata, con provvedimento del 4/3/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previo parere del P.M.
Il P.M. apponeva il proprio visto in data 31/1/2025.
La domanda di modifica è fondata e va accolta nei termini delle mutate condizioni di cui al ricorso congiunto non essendo le stesse contrarie a norme imperative e potendo quindi essere recepite da questo tribunale.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla si dispone per le spese di lite.
PQM
Il Tribunale così provvede:
a) accoglie il ricorso congiunto e per l'effetto modifica la sentenza n. 3798/2013 del 21/3/2013 emessa dal Tribunale di Napoli alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi per ripetute e trascritte;
b) nulla dispone sulle spese di lite .
Pag. 3 di 4 Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del
17/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 278/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4227 del Ruolo Generale degli Affari di Volo ntaria Giurisdizione dell'anno 2024,
“ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio”, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in La C.F._1
Spezia via Tolone n.14 , presso lo studio dell'avv. Luigi
Calzolari e dell'avv. Silvia Calzolari che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, elettivamente domiciliat a in C.F._2 Napoli alla via G. Vitagliano n.14 presso lo studio dell'avv. IO Liccardo che le rappresenta e difende giusta procura alle liti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti ha chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art.473 bis. 29 c.p.c. depositato il 24 gennaio 2025, i ricorrenti, premettendo che tra i coniugi interveniva sentenza di divorzio n.3798/2013 del
21/3/2013 che poneva a carico del , quale Parte_1
contributo al mantenimento dei due figli un assegno mensile di € 550,00, e che successivamente quest'ultimo contraeva nuovo matrimonio dal quale nascevano altri due figli, chiedevano congiuntamente la modifica della sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
- modifica delle condizioni del divorzio relativamente al punto 2) delle condizioni indicate in sentenza n.3798/2013 del 21/03/2013 Tribunale di Napoli, riducendo il contributo di mantenimento dei due figli IO e Per_1
a complessivi euro 400,00 mensili, rivalutabili in base agli
Pag. 2 di 4 indici Istat, ferme le altre condizioni, ivi compresa la rinuncia della sig.ra agli assegni familiari CP_1
e/o assegno unico in favore dell'ex coniuge. Spese di giudizio compensate.
Con note depositate il 4/2/2025 le parti rinunciavano alla comparizione personale dinanzi alla Giudice delegata e confermavano di voler modificare le condizioni di divorzio così come indicato nel ricorso introduttivo.
La Giudice delegata, con provvedimento del 4/3/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previo parere del P.M.
Il P.M. apponeva il proprio visto in data 31/1/2025.
La domanda di modifica è fondata e va accolta nei termini delle mutate condizioni di cui al ricorso congiunto non essendo le stesse contrarie a norme imperative e potendo quindi essere recepite da questo tribunale.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla si dispone per le spese di lite.
PQM
Il Tribunale così provvede:
a) accoglie il ricorso congiunto e per l'effetto modifica la sentenza n. 3798/2013 del 21/3/2013 emessa dal Tribunale di Napoli alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi per ripetute e trascritte;
b) nulla dispone sulle spese di lite .
Pag. 3 di 4 Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del
17/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 4 di 4