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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 6244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6244 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 16 settembre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2377 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024 TRA
C.F. Parte_1 C.F._1 Elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla via Alessandro Scarlatti n. 32, presso e nello studio dell'avv. , da cui è rappresentato e difeso come in atti Parte_2
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Martignetti, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte opponente in epigrafe indicata propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239034550023/0, in relazione in particolare a diversi avvisi di addebito riferiti a Contributi IVS per gli anni 2017, 2018 e 2019, deducendo di aver avuto conoscenza di tali atti soltanto con la notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 3.1.2024. Eccepisce l'omessa rituale notificazione di ogni atto esecutivo, presupposto all'intimazione di pagamento impugnata, estendo ad essi la proposta opposizione. Eccepisce ancora che la doglianza relativa alla omessa notifica degli avvisi di addebito nn 37120190014119006000 e n. 37120210010551307000, a cui si riferisce l'intimazione impugnata, era stata già proposta in precedente giudizio di opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca, recante n. RG14942\2022, definito con sentenza n. 7257\2023 del 1.12.2023 del Tribunale di Napoli. Eccepisce inoltre la decadenza\prescrizione per decorso dei relativi termini, non risultando alcun atto interruttivo degli stessi. Chiede pertanto, previa sospensiva degli atti impugnati, accertare e dichiarare l'insussistenza dei titoli esecutivi impugnati e l'avvenuta prescrizione di ogni pretesa in essi contenuta e annullare gli atti impugnati.
LA COSTITUZIONE DELLE CONVENUTE. Si è costituita l – di seguito anche -, resistendo al Controparte_1 CP_3 ricorso. Deduce la propria carenza di legittimazione passiva in relazione a eventuali vizi di atti di pertinenza dell'Ente impositore nonché per le ragioni inerenti al merito della pretesa. Deduce inoltre l'infondatezza dei motivi di opposizione. Chiede il rigetto del ricorso. CP_ L' convenuto non si è costituito in giudizio sebbene ritualmente in citato sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. CP_ Costituitosi il contraddittorio, dichiara la contumacia dell' , a causa è stata rinviata anche al fine di attendere l'esito del gravame in appello avverso la sentenza citata in ricorso. All'esito dell'udienza odierna, a seguito della discussione della causa, la stessa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza.
All'esito dell'udienza odierna, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso in opposizione non è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
Dalle risultanze istruttorie in atti e, in particolare dalla documentazione depositata dagli enti convenuti è emerso quanto segue. Risulta, in primo luogo che in riferimento a due degli avvisi addebito- 37120190014119006000 e n. 37120210010551307000 - richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata, risulta già pendente altro procedimento giudiziario, definito in primo gravato e pendente in grado di appello, per motivi coincidenti, almeno in parte con quelli oggetto del presente giudizio. Ne consegue l'inammissibilità della domanda concernente i predetti avvisi di pagamento, stante la mancata di interesse ad un accertamento avente la medesima natura di quello in itinere, in mancanza di ulteriore atto esecutivo, e al fine di evitare ogni violazione del principio del ne bis idem. In ordine agli atri avvisi di addebito impugnati, quali atti presupposti va inoltre ritenuto che le doglianze proposte appaiono prive di pregio perché inammissibili ovvero infondate. Quanto ai motivi di opposizione inerenti alla dedotta omessa notificazione dei predetti avvisi CP_ di addebito , nonché inerenti la eccezione di decadenza va ritenuto che si tratta di censure rivolte al quomodo degli atti esecutivi, integranti una ipotesi di opposizione gli atti esecutivi, come tale soggetta al termine decadenziale di venti giorni di cui al combinato disposto di cui agli art. 617 c.p.c. e 29 d. lgs. n. 46\1999 che decorre dalla conoscenza degli atti impugnati. Nel caso in esame risulta dagli atti che in data 14.7.2022 il ricorrente ha ricevuto la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200000915000, che contiene il chiaro e univoco riferimento, quali titoli esecutivi fondanti la pretesa, anche agli avvisi di addebito nn. 37120180001567255000; 2) n. 37120180017065406000, poi richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede. Dalla data di notificazione predetta deve ritenersi integrata la conoscenza degli atti esecutivi, idonea a far decorrere il termine di opposizione in esame. Tale termine deve ritenersi interamente decorso al momento di deposito del ricorso in opposizione in esame, con conseguente decadenza dal potere di impugnare e inammissibilità dei relativi motivi di opposizione. Analogamente deve ritenersi in riferimento all'eccezione di merito della prescrizione dei crediti azionati, che integra gli estremi di una opposizione ex art. 24 d .lgs. n. 46\1999, soggetta al termine decadenziale di quaranta giorni. Deve ritenersi che tale termine sia decorso a partire dalla notifica del 14.7.2022 di cui sopra con conseguente decadenza e inammissibilità del motivo di opposizione. Per il periodo successivo alla scadenza dei predetti termini decadenziali possono ritenersi ammissibili solo i motivi di contestazione della pretesa per fatti modificativi o estintivi successivi al consolidarsi della stessa per mancata opposizione nei termini e, quindi, nel CP_ caso in esame sostanzialmente quelli inerenti la dedotta prescrizione del credito . Il motivo è tuttavia infondato ove si consideri che a decorrere alla data di notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui sopra non risultava certamente compiuto il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla scadenza del termine per proporre opposizione tempestiva mentre pe ril periodo successivo alla detta notificazione il termine risulta tempestivamente ed efficacemente interrotto dalla notificazione dell'intimazione di pagamento opposta in data 03.01.2024. . Ne consegue il rigetto dell'opposizione in parte qua. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione in favore dell' come in dispositivo, ai sensi del d.m. Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come CP_3 aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022), tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, nonché del tenore delle difese svolte. CP_ Nulla per le spese per la parte , rimasta contumace.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della resistente Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 1.000,00, oltre
[...] accessori di legge. Napoli, 16.9.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 16 settembre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2377 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024 TRA
C.F. Parte_1 C.F._1 Elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla via Alessandro Scarlatti n. 32, presso e nello studio dell'avv. , da cui è rappresentato e difeso come in atti Parte_2
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Martignetti, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte opponente in epigrafe indicata propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239034550023/0, in relazione in particolare a diversi avvisi di addebito riferiti a Contributi IVS per gli anni 2017, 2018 e 2019, deducendo di aver avuto conoscenza di tali atti soltanto con la notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 3.1.2024. Eccepisce l'omessa rituale notificazione di ogni atto esecutivo, presupposto all'intimazione di pagamento impugnata, estendo ad essi la proposta opposizione. Eccepisce ancora che la doglianza relativa alla omessa notifica degli avvisi di addebito nn 37120190014119006000 e n. 37120210010551307000, a cui si riferisce l'intimazione impugnata, era stata già proposta in precedente giudizio di opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca, recante n. RG14942\2022, definito con sentenza n. 7257\2023 del 1.12.2023 del Tribunale di Napoli. Eccepisce inoltre la decadenza\prescrizione per decorso dei relativi termini, non risultando alcun atto interruttivo degli stessi. Chiede pertanto, previa sospensiva degli atti impugnati, accertare e dichiarare l'insussistenza dei titoli esecutivi impugnati e l'avvenuta prescrizione di ogni pretesa in essi contenuta e annullare gli atti impugnati.
LA COSTITUZIONE DELLE CONVENUTE. Si è costituita l – di seguito anche -, resistendo al Controparte_1 CP_3 ricorso. Deduce la propria carenza di legittimazione passiva in relazione a eventuali vizi di atti di pertinenza dell'Ente impositore nonché per le ragioni inerenti al merito della pretesa. Deduce inoltre l'infondatezza dei motivi di opposizione. Chiede il rigetto del ricorso. CP_ L' convenuto non si è costituito in giudizio sebbene ritualmente in citato sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. CP_ Costituitosi il contraddittorio, dichiara la contumacia dell' , a causa è stata rinviata anche al fine di attendere l'esito del gravame in appello avverso la sentenza citata in ricorso. All'esito dell'udienza odierna, a seguito della discussione della causa, la stessa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza.
All'esito dell'udienza odierna, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso in opposizione non è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
Dalle risultanze istruttorie in atti e, in particolare dalla documentazione depositata dagli enti convenuti è emerso quanto segue. Risulta, in primo luogo che in riferimento a due degli avvisi addebito- 37120190014119006000 e n. 37120210010551307000 - richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata, risulta già pendente altro procedimento giudiziario, definito in primo gravato e pendente in grado di appello, per motivi coincidenti, almeno in parte con quelli oggetto del presente giudizio. Ne consegue l'inammissibilità della domanda concernente i predetti avvisi di pagamento, stante la mancata di interesse ad un accertamento avente la medesima natura di quello in itinere, in mancanza di ulteriore atto esecutivo, e al fine di evitare ogni violazione del principio del ne bis idem. In ordine agli atri avvisi di addebito impugnati, quali atti presupposti va inoltre ritenuto che le doglianze proposte appaiono prive di pregio perché inammissibili ovvero infondate. Quanto ai motivi di opposizione inerenti alla dedotta omessa notificazione dei predetti avvisi CP_ di addebito , nonché inerenti la eccezione di decadenza va ritenuto che si tratta di censure rivolte al quomodo degli atti esecutivi, integranti una ipotesi di opposizione gli atti esecutivi, come tale soggetta al termine decadenziale di venti giorni di cui al combinato disposto di cui agli art. 617 c.p.c. e 29 d. lgs. n. 46\1999 che decorre dalla conoscenza degli atti impugnati. Nel caso in esame risulta dagli atti che in data 14.7.2022 il ricorrente ha ricevuto la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200000915000, che contiene il chiaro e univoco riferimento, quali titoli esecutivi fondanti la pretesa, anche agli avvisi di addebito nn. 37120180001567255000; 2) n. 37120180017065406000, poi richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede. Dalla data di notificazione predetta deve ritenersi integrata la conoscenza degli atti esecutivi, idonea a far decorrere il termine di opposizione in esame. Tale termine deve ritenersi interamente decorso al momento di deposito del ricorso in opposizione in esame, con conseguente decadenza dal potere di impugnare e inammissibilità dei relativi motivi di opposizione. Analogamente deve ritenersi in riferimento all'eccezione di merito della prescrizione dei crediti azionati, che integra gli estremi di una opposizione ex art. 24 d .lgs. n. 46\1999, soggetta al termine decadenziale di quaranta giorni. Deve ritenersi che tale termine sia decorso a partire dalla notifica del 14.7.2022 di cui sopra con conseguente decadenza e inammissibilità del motivo di opposizione. Per il periodo successivo alla scadenza dei predetti termini decadenziali possono ritenersi ammissibili solo i motivi di contestazione della pretesa per fatti modificativi o estintivi successivi al consolidarsi della stessa per mancata opposizione nei termini e, quindi, nel CP_ caso in esame sostanzialmente quelli inerenti la dedotta prescrizione del credito . Il motivo è tuttavia infondato ove si consideri che a decorrere alla data di notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui sopra non risultava certamente compiuto il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla scadenza del termine per proporre opposizione tempestiva mentre pe ril periodo successivo alla detta notificazione il termine risulta tempestivamente ed efficacemente interrotto dalla notificazione dell'intimazione di pagamento opposta in data 03.01.2024. . Ne consegue il rigetto dell'opposizione in parte qua. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione in favore dell' come in dispositivo, ai sensi del d.m. Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come CP_3 aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022), tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, nonché del tenore delle difese svolte. CP_ Nulla per le spese per la parte , rimasta contumace.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della resistente Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 1.000,00, oltre
[...] accessori di legge. Napoli, 16.9.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo