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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1226/2020 R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Carmine Curatolo e Simona Socievole ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in Paola (CS), via G. Falcone e P. Borsellino n. 15, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE
E
, p. iva , c.f. Controparte_1 P.IVA_1
, in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Denise Groccia ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza alla via Campagna n.48, in virtù di procura speciale rilasciata dal Responsabile della Direzione Legale di avv. P_
Nicola Rubino, per atto del Notaio e di procura alle liti posta in calce alla Persona_1
comparsa di risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.1.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva, innanzi al Tribunale di Paola, l' Parte_1 [...]
, in p.l.r.p.t., deducendo che: il giorno 05.02.2019, alle P_ Controparte_1
ore 02.15 circa, l'attore, mentre percorreva la SS.18 con direzione di marcia sud, alla guida della propria autovettura modello Macan – diesel targato FS366FB, giunto all'altezza del CP_2
1 km. 310+400 del Comune di Fuscaldo, entrava in collisione con un masso che si trovava al centro della carreggiata;
in seguito all'impatto l'autovettura modello Macan – diesel targato CP_2
FS366FB, riportava i seguenti danni: foratura e danneggiamento pneumatici e cerchi anteriori e posteriori lato destro;
successivamente alla collisione venivano avvertiti gli uffici di Cosenza e P_
sopraggiungeva in loco una squadra per effettuare i relativi rilievi;
nello stesso momento interveniva una pattuglia della Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Paola, di passaggio nel tratto di strada che interessava l'evento dannoso;
alle ore 11.45 del 05.02.2019 il sig. Parte_1 provvedeva ad inviare a mezzo pec, la denuncia del sinistro all'indirizzo comunicando che l'autovettura modello Macan Email_1 CP_2
– diesel targato FS366FB, si trovava presso il concessionario di Rende alla c.da Volpe n. 35, CP_2 invitando chi di dovere a periziare l'autovettura; in un momento successivo veniva trasmesso agli
Uffici competenti un primo preventivo riguardante i pezzi meccanici necessari alla riparazione P_ dell'autovettura con riserva di presentare ulteriori preventivi, che venivano prontamente inviati in data 13.02.2019; in data 27.02.2019 in seguito alla richiesta da parte dell' di integrare la P_
documentazione, la suddetta veniva inviata;
successivamente, non ricevendo alcuna comunicazione in riferimento allo stato della pratica, il 9 aprile 2019 veniva inviata pec di richiesta informazioni;
in data non indicata, l' inviava una missiva con numero di Prot.CDG-0245868-P del 2.05.2019 di P_
rigetto della richiesta risarcitoria;
in data 24.06.2019 veniva presentata istanza di mediazione all'Organismo di Mediazione forense di Roma;
il procedimento di mediazione si chiudeva con esito negativo.
L'attore, pertanto, domandava condannarsi la alla refusione di tutti i danni cagionati Controparte_3 all'autovettura Porche targata FS366FB in seguito alla collisione con il masso, che si trovava al centro della carreggiata, avvenuto in data 5.02.2019 ore 2.15 circa sulla SS18 Fuscaldo, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 3.5.2021, si costituiva in giudizio
, in p.l.r.p.t. la quale chiedeva dichiararsi la nullità P_ Controparte_4 dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., eccependo la “mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda e l'omissione ed assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda”; dichiararsi, nel merito, l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda di risarcimento proposta dal sig.
[...]
; con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Antonella Pt_1
Denise Groccia.
Instaurato il contraddittorio, assunta la prova orale, le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.01.2025, precisavano le conclusioni e il giudice assumeva la causa
2 in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 163 e 164
c.p.c. Ebbene, i requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. richiedono che l'atto di citazione contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, la determinazione della cosa oggetto della domanda e le conclusioni, con l'evidente scopo di identificare sia il diritto che l'atto intende far valere sia la domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi.
La nullità per mancata esposizione dei fatti si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta, tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati e che la ratio di tale nullità risiede nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le sue difese (Corte di Cassazione, sentenza n. 11.751 del 15 maggio 2013).
Va aggiunto che l'art. 164 comma 4 c.p.c. prevede la nullità dell'atto di citazione in caso di mancanza o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa. Quest'ipotesi di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice e non sanabile nemmeno dall'avvenuta costituzione del convenuto, certamente non ricorre nel caso di specie, in quanto dalla mera lettura dell'atto di citazione è evidente l'insussistenza delle lacune prescritte dalla norma, talmente gravi da non consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa. Inoltre, dall'atto di citazione emergono l'indicazione dei fatti e la causa petendi.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che con pec del 5.2.2019, come da ricevute di accettazione e consegna, l'attore inoltrava all'indirizzo Email_1
denuncia di sinistro verificatosi in pari data, sulla S.S.18 Fuscaldo, descrivendo la dinamica del sinistro occorsogli.
Con pec del 13.2.2019, come da ricevute pec di accettazione e consegna, l'attore inviava preventivo n. 1 relativo al sinistro del 5.2.2019 SS18 Fuscaldo, rilasciato dalla Porsche, riservandosi di inviare altri preventivi, in particolare quello degli pneumatici e quello del carroattrezzi. Analoga pec è stata inviata il 5.2.2019, registrata al protocollo dell' al n. CDG-0072923-A del 7.2.2019. P_
La Legione Carabinieri Calabria – Compagnia di Paola – Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota
Radiomobile redigeva relazione di servizio nella quale gli agenti attestavano che alle ore 2.30 del
5.2.2019, nel corso del servizio perlustrativo, a seguito di richiesta della centrale operativa, si erano recati a Fuscaldo, sulla SS 18, km 310+400, per constatazione dei danni a veicolo. Identificato il richiedente, sig. , quale conducente del veicolo marca Porsche, modello Macan diesel di colore Pt_1
nero targato FS366FB, questi riferiva che alle 02:15 circa, mentre percorreva la SS 18 con direzione
3 di marcia sud, con condizioni atmosferiche avverse causa forte pioggia e vento, giunto all'altezza del chilometro 310+400 del Comune di Fuscaldo, per causa di un masso che si trovava al centro della carreggiata, impattava sotto il veicolo procurandogli la foratura e il danneggiamento degli pneumatici anteriori e posteriore lato destro, costringendolo a fermarsi a circa 70/80 metri dal punto d'impatto, precisamente sul margine destro. Sul posto gli agenti constatavano la presenza del masso, nonché
l'evidente segno sull'asfalto, come da rilievi fotografici eseguiti e allegati. Dal sopralluogo eseguito sul veicolo si constatava la foratura, nonché il danneggiamento degli pneumatici e cerchi anteriori e posteriori lato destro, ed eventuali danni meccanici da accertarsi dal personale competente. Segue fascicolo fotografico inerente al danneggiamento dell'autovettura in questione. Segue inoltre modulo
“Porsche PET2 – Modulo d'ordine” del 5.2.2019 rilasciato dalla Cosenza Motorsport s.r.l., nonché fattura pro – forma dell'8.2.2019, dove sono riportati i danni al veicolo per un totale di 4.774,00 € corrisposti a mezzo assegno non trasferibile emesso da . CP_5
Parte attrice inoltrava mezzo pec del 19.10.2020, come da ricevute di accettazione e consegna, ad un secondo preventivo – fattura pro-forma dell'8.02.2019 emessa da Email_2
Porsche nei confronti di Publidei s.r.l. ove sono riportati i pezzi da sostituire e il loro costo, nonché il modulo d'ordine che riporta il totale complessivo di euro 9.667,41, di cui euro 7.924,11 per il costo delle parti sostituite ed euro 1.743,30 per IVA.
L'attore, sempre a mezzo pec, dall'indirizzo della Publidei, come da ricevute allegate, in data
21.02.2019, inoltrava alla legione carabinieri copia del certificato di assicurazione della CP_6
relativo alla copertura assicurativa del veicolo oggetto di causa, ossia Porsche – Macan, tg FS366FB, avente decorrenza dal 19.11.2018 al 19.5.2019.
Con missiva del 2.5.2019, prot. CDG – 0245868-P, inoltrava Controparte_7
al sig. , presso il proprio procuratore, avv. Carmine Curatolo, e alla Direzione Parte_1
Generale missiva avente ad oggetto “ – sinistro del 5/02/2019 – SS 18 Km 310 P_ Parte_1
+ 450 – rigetto”, con la quale comunicava che, a seguito di accurate valutazioni e l'acquisizione di tutti gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro in questione, la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti della società non poteva essere accolta, evidenziando che l' doveva ritenersi estranea ai fatti descritti nell'istanza risarcitoria in quanto il sinistro era P_
unicamente riconducibile alla responsabilità dei soggetti privati/proprietari dei fondi adiacenti alla strada. Rappresentava, infatti, che dai controlli eseguiti sul tratto di strada interessato dal personale di esercizio si era constatato che il materiale caduto risultava presumibilmente staccatosi dal cordolo della recinzione privata che sovrastava la scarpata stradale e che la manutenzione e riparazione delle opere di sostegno a tutela dei fondi adiacenti alle strade erano a carico dei proprietari dei fondi stessi
(artt. 29 e 39 C.d.S.) Evidenziava, inoltre, che il tratto di strada al momento del sinistro era in buono
4 stato manutentivo, con pavimentazione in buono stato e che il mero rapporto tra il manufatto stradale e l'ente che lo gestiva non poteva condurre all'affermazione di una responsabilità di detto ente che non tenesse conto dell'esistenza o meno di un contegno commissivo o omissivo che, a suo dire, nella vicenda in esame non era assolutamente ravvisabile.
La precitata società con la missiva prot. CDG 0100354-P del 20.2.2019, indirizzata al sig. P_
e alla Parte_1 Controparte_8
, rappresentava che con riferimento alla denuncia di sinistro del 5.2.2019 erano in
[...]
corso le verifiche tecniche a seguito delle quali si riservava di comunicare istruttoria e chiedeva di inoltrare il consenso al trattamento dei dati personali, copia della patente di guida del conducente, del certificato e del contrassegno di assicurazione in corso di validità al tempo della ricostruzione dell'evento (esatta progressiva chilometrica, foto parti danneggiate, dichiarazioni testimoniali, eventuale verbale redatto dalle Autorità intervenute sul posto). Chiedeva, inoltre, di specificare se vi era stato intervento della P.S. e/o segnalazione nell'immediatezza dell'evento alla Sala Operativa
Compartimentale.
Con pec del 9.4.2019, inoltrata ad il procuratore di parte attrice, in nome e per conto del sig. P_
, chiedeva a detta società informazioni sullo stato della pratica, precisando di non Parte_1 aver ancora ricevuto alcuna proposta di liquidazione del danno causato all'autovettura del proprio assistito. Detta missiva veniva protocollata dall' al n. CDG – 0207501-A del 10.04.2019. P_
Con comunicazione interna, del 22.03.2019, emessa da Centro C – Nucleo A di Paola, destinata a
Ufficio Legale – Sezione Reggio Calabria e avente ad oggetto “richiesta informazioni in merito al sinistro avvenuto il 05/02/2019 Iacopo Agostino SS 18 km 310+450”, redigeva apposito P_
rapporto informativo con il quale, in riscontro a quanto richiesto con comunicazione interna dell'11.02.2019, riferiva che il sinistro indicato in oggetto si era verificato in un tratto di strada di trincea con limite di velocità a 70 km/h e divieto di sorpasso. Dal rapporto giornaliero delle squadre
Parte di manutenzione e dalla scheda incidente redatta dalla si evinceva che l'autovettura aveva urtato contro una pietra o roccia caduta sulla carreggiata. Le condizioni della strada al momento del sinistro risultavano con fondo stradale bagnato a causa della pioggia, stato della pavimentazione buono e condizioni di luminosità buie, in quanto accaduto alle ore 02:00 di notte. Il sinistro stradale era stato rilevato dai Carabinieri di Paola e la mattina successiva al sinistro stradale il capo cantoniere sorvegliante, aveva effettuato apposito sopralluogo al fine di individuare la Testimone_1
provenienza del materiale caduto sul piano viabile. Dal sopralluogo effettuato come risultante dal rapporto informativo allegato, risultava che il materiale caduto sulla strada era una parte di calcestruzzo staccatosi dal cordolo della recinzione sovrastante la scarpata stradale. Al rapporto informativo venivano allegati rapporto giornaliero delle squadre di manutenzione del 4 - 5 Febbraio
5 2019, la scheda di evento n. CZ1282/2019 con l'allegata scheda incidente, il rapporto informativo redatto dal capo cantoniere e la documentazione fotografica. Nella scheda di evento Testimone_1 redatta dall' si indica che il tipo di evento è incidente verificatosi a seguito di urto con ostacolo P_
accidentale il 5.02.19, ore 2:18, incidente segnalato dai carabinieri registrato da Nel dettaglio P_
si attesta che il veicolo aveva investito un oggetto sulla SS 18 località bivio di Fuscaldo, con conseguente descrizione della progressiva chilometrica e della carreggiata. Sono riportati anche i nominativi del personale incaricato alla verifica, ossia , e Persona_2 Persona_3
In esso si attesta che la strada era rettilinea e il fondo stradale bagnato con condizioni Persona_4
meteo di pioggia, stato della pavimentazione buono e luminosità buia essendo notte.
Nel rapporto giornaliero delle squadre di manutenzione del 4.2.2019, sono annotati i nomi di chi ha eseguito gli interventi per tra cui e , con l'indicazione P_ Parte_3 Persona_5 dell'ora di inizio e di fine. Si attesta che intervenivano su chiamata della sala operativa per caduta masso SS18 Km 310+450. Sono allegate n. 11 foto rappresentanti lo stato dei luoghi. Nel rapporto informativo si attestava che, con riferimento al sinistro, il sorvegliante, geom. in Testimone_1
sostituzione del sorv. aveva effettuato apposito sopralluogo nella mattinata Persona_6
successiva al sinistro, rilevato dalla squadra di turnazione h24 ( e Parte_3 Per_5
) al fine di determinare la provenienza del materiale finito sulla sede stradale.
[...]
Con pec del 13.02.2019, protocollata dal al n. CDG 0084847-A del 13.02.2019, il procuratore P_
dell'attore inoltrava ad missiva datata 12/02/2019, in nome e per conto del signor P_ [...]
a mezzo della quale, esposti i fatti accaduti e il sinistro occorso, nonché i danni al veicolo, Pt_1
invitava e diffidava la predetta società a provvedere al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro per cui è causa.
Con pec del 5.02.2019, il sig. inoltrava denuncia di sinistro che veniva protocollata Parte_1
da al n. CDG-0077623- A dell'11.02.2019. P_
La redigeva, in favore della Publidei s.r.l. preventivo n. 38/2019, relativo alla richiesta Parte_4
dell'11.02.2019, inerente al veicolo Porsche Macan, tg. FS366FB. Nello stesso sono descritte le parti da riparare: paraurti anteriore sportello anteriore destro, ammortizzatori, avantreno bracci superiori e inferiori, scatola guida, manodopera per un totale di 10.233,36.
Il teste, sig. riferito che all'epoca dei fatti era effettivo presso l'aliquota radiomobile di Tes_2
Paola e dichiaratosi indifferente rispetto alle parti, conferma che in data 05.02.2019 alle ore 02:15 circa, il sig. aveva subito un sinistro in agro del Comune di Fuscaldo (CS), mentre Parte_1
percorreva la SS 18, con direzione di marcia sud, affermando di ricordare l'intervento in quanto erano stati chiamati dalla centrale operativa. Il teste conferma che l'autovettura Porsche Macan tg.
FS366FB, condotta dal sig. giunto all'altezza del km 310+400 del Comune di Parte_1
6 Fuscaldo entrava in collisione con un masso che si trovava al centro della carreggiata, precisando che le condizioni atmosferiche erano avverse, causa forte pioggia e vento. Dichiara di ricordare che il masso era posizionato al centro della carreggiata e che occupava, in parte, la corsia di marcia percorsa dal sig. . Il medesimo, inoltre, conferma che l'autovettura aveva subito danni, come Parte_1 da fascicolo fotografico. Sicuramente, l'impatto con il masso aveva danneggiato entrambi gli pneumatici, anteriore e posteriore, nonché i cerchi, lato destro. Riferisce di non sapere se c'erano danni meccanici e di non ricordare se l'autovettura nella parte inferiore (parte di sotto) avesse riportato danni. Dichiara che quella notte, con riguardo all'evento in discorso, relativo al suddetto masso, avevano effettuato solo il predetto intervento. Riferisce che il masso era stato spostato al margine destro della carreggiata a causa dell'impatto con la macchina e di credere che il masso fosse caduto da destra, perché gli sembrava ci fosse un terreno.
Il teste, sig. , riferito di essere in servizio presso il nucleo operativo e radiomobile della Testimone_3
Compagnia Carabinieri di Paola con la qualifica di brigadiere, si dichiara indifferente rispetto alle parti. Il teste conferma che in data 05/02/2019 alle 02:15 circa, il signor aveva subito Parte_1
un sinistro in agro del comune di Fuscaldo, mentre percorreva la SS 18, con direzione di marcia sud, come da relazione di servizio redatta il 05/02/2019. Riferisce che quella sera pioveva, con visibilità scarsa, come anche da fascicolo fotografico depositato e che era stato contattato dalla centrale operativa per portarsi a Fuscaldo sul luogo del fatto. In ordine al capo n. 2 della memoria istruttoria di parte attrice, dichiara di poter dire che al loro arrivo l'autovettura si trovava parcheggiata a circa settanta metri dal punto in cui avevano effettuato i rilievi per la caduta del masso e che la stessa aveva riportato danni allo pneumatico e cerchio della ruota anteriore destra, come da fascicolo fotografico allegato alla relazione. Precisa che, come da relazione, la foratura e il danneggiamento riguardavano la ruota anteriore e posteriore, lato destro. Ribadisce che la suddetta autovettura, nell'impatto con il masso, aveva subito danni, ma di non poter riferire su eventuali danni ulteriori rispetto a quelli visionati, né di essere in grado di quantificarne l'ammontare. Il teste precisa che, relativamente al predetto masso, questo era stato l'unico intervento da loro effettuato precisando, altresì, che al loro arrivo avevano messo in sicurezza la circolazione stradale, rimuovendo il masso, accostandolo nella cunetta e precisando ulteriormente che il masso era stato, comunque, già spostato nell'impatto con l'autovettura, ma era rimasto comunque nella sede stradale e, pertanto, lo avevano collocato nella cunetta per evitare che creasse ulteriore pericolo. Riferisce, infatti, che al loro arrivo avevano constatato la striatura sul manto stradale della corsia sud e sbriciolature del masso sul manto stradale, nonché il masso stesso che era rimasto sulla corsia sud, margine destro, altezza linea longitudinale segnaletica stradale. Il teste dichiara di ricordare di aver comunicato alla centrale operativa che la strada era stata messa in sicurezza e di aver detto alla medesima centrale di avvisare l'organo
7 competente. Riferisce che le condizioni atmosferiche erano avverse, con pioggia e vento e il tratto di strada in oggetto era privo di illuminazione pubblica, quindi la visibilità era scarsa. Dichiara di poter dire, come da fascicolo fotografico allegato, che il masso era caduto da una scarpata presente sul lato destro (corsia di marcia sud), precisando che l'organo di competenza della strada in oggetto era l' e di poter dire, per sua competenza ed esperienza, che l' nelle ore notturne non ha P_ P_
squadre che sorvegliano sulla statale. Il teste precisa che il veicolo, al momento del loro intervento, non era in grado di proseguire la marcia e che era rimasto parcheggiato sul lato destro, dichiarando di non sapere se successivamente fosse intervenuto un carroattrezzi.
Il teste, sig. , riferito di essere dipendente sorvegliante conferma che il masso Testimone_1 P_
si era staccato da un cordolo di una recinzione privata, precisando che l'incidente si era verificato la notte prima e al mattino lui aveva fatto la verifica perché il suo capo nucleo, visto che il sig. Per_6
era in ferie, gli aveva chiesto di verificare e di coprire la sua tratta. Il capo nucleo lo chiamò per verificare cosa fosse avvenuto nel sinistro della sera prima. La mattina seguente si era recato sul posto e aveva riscontrato che si erano staccati un paio di massi dalla scarpata sovrastante del cordolo di una recinzione di una casa privata, ma non aveva approfondito circa la proprietà privata.
Il teste, sig. riferito di essere indifferente, conferma che, a causa dell'impatto, Testimone_4
l'autovettura Porsche Macan tg. FS366FB, condotta dal sig. aveva subito ingenti Parte_1 danni per il complessivo ammontare di € 15.000,00, dichiarando di poter dire ciò perché la macchina era arrivata presso la sua officina per la riparazione. Precisa di essere un meccatronico, qualifica che racchiude le quattro categorie di carrozziere, gommista, officina ed elettronica. Conferma, inoltre, che il sig. si era rivolto alla per riparare i danni subiti al veicolo Porsche Parte_1 CP_9
Macan tg. FS366FB, a seguito del sinistro intervenuto in data 05.02.2019 e di riconoscere e confermare il preventivo che gli veniva mostrato.
In base al complessivo compendio probatorio in atti, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “dopo aver richiamato gli orientamenti di fondo sull'applicazione dell'art. 2051 c.c., relativamente alla custodia delle strade, si è detto che, "essendo funzione primaria dell'ente proprietario della strada quella di garantire la sicurezza della circolazione (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 14) e spettando all tra l'altro, il compito di P_
adottare i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali essa esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario (D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2), poco importa, in questa sede, stabilire su chi dovesse, in definitiva, gravare il costo economico del risanamento delle sponde laterali, costo del
CP_ quale segnatamente si occupano il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 30 e 31". Ciò in quanto "l'
8 non poteva consentire la circolazione su un tratto di strada di cui aveva la custodia, senza adottare
- o assicurarsi che venissero da altri adottati - i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio. Tale prospettiva disvela l'assoluta inconsistenza dell'assunto secondo cui, una volta riconosciuta la concorrente responsabilità del titolare del diritto dominicale sul fondo interessato dal fenomeno franoso, l' P_
doveva essere mandata assolta dalle istanze attrici". Ed infatti "l'inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a bonificare il terreno adiacente alla strada non elimina di certo quella del proprietario o del concessionario dell'area su cui i massi rocciosi erano, ineluttabilmente, destinati a cadere - e caddero infatti - mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che, come testé specificato, costituisce uno dei compiti primari dell …La Corte d'appello, infatti, P_
ha correttamente richiamato, in relazione alla caduta dei massi sulla strada, l'obbligo di custodia gravante sull sicché è evidente che non avrebbe alcun senso occuparsi dei profili della P_
possibile colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché la responsabilità è regolata dall'art. 2051 c.c., i cui presupposti, anche in termini di onere della prova, sono completamente diversi (sul punto v., tra le altre, la sentenza 20 gennaio 2014, n. 999)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17095 del 2014; cfr. Cass. sentenza 11 novembre 2011, n. 23562).
“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 20943 del
30 giugno 2022).
Rientrando la fattispecie in oggetto nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., a fronte della dimostrazione da parte dell'attore, sulla scorta della documentazione allegata e delle testimonianze assunte, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, la convenuta non ha assolto all'onere, gravante a carico della medesima, della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto connotato, al contempo, sia da imprevedibilità che da inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale.
L'evento è stato cagionato da un masso che si trovava al centro della carreggiata, caduto da una scarpata presente sul lato destro (corsia di marcia sud).
Anche qualora si ritenga che lo stesso si sia staccato da un cordolo di una recinzione privata, permane la responsabilità ex art. 2051 c.c., sulla scorta dei riportati rilievi della giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17095 del 2014).
9 Ribadito che la convenuta non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito, va osservato che non
è ravvisabile alcun concorso di colpa dell'attore, sia per la concreta dinamica del fatto sia considerando che le condizioni atmosferiche erano avverse, con pioggia e vento e il tratto di strada in oggetto era privo di illuminazione pubblica, quindi la visibilità era scarsa.
Tanto precisato, i danni subiti risultano provati sia nell'an che nel quantum.
Il teste, sig. all'epoca dei fatti effettivo presso l'aliquota radiomobile di Paola, riferisce Tes_2
che sicuramente l'impatto con il masso aveva danneggiato entrambi gli pneumatici, anteriore e posteriore, nonché i cerchi, lato destro, di non sapere se c'erano danni meccanici e di non ricordare se l'autovettura nella parte inferiore (parte di sotto) avesse riportato danni.
Il teste, sig. in servizio presso il nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Testimone_3
Carabinieri di Paola con la qualifica di brigadiere, dichiara di poter dire che al loro arrivo l'autovettura si trovava parcheggiata a circa settanta metri dal punto in cui avevano effettuato i rilievi per la caduta del masso e che la stessa aveva riportato danni allo pneumatico e cerchio della ruota anteriore destra, come da fascicolo fotografico allegato alla relazione. Precisa che, come da relazione, la foratura e il danneggiamento riguardavano la ruota anteriore e posteriore, lato destro. Ribadisce che la suddetta autovettura, nell'impatto con il masso, aveva subito danni, ma di non poter riferire su eventuali danni ulteriori rispetto a quelli visionati, né di essere in grado di quantificarne l'ammontare. Il teste precisa che il veicolo, al momento del loro intervento, non era in grado di proseguire la marcia e che era rimasto parcheggiato sul lato destro.
Il teste, sig. riferito di essere indifferente, conferma che, a causa dell'impatto, Testimone_4
l'autovettura Porsche Macan tg. FS366FB, condotta dal sig. aveva subito ingenti Parte_1 danni per il complessivo ammontare di € 15.000,00, dichiarando di poter dire ciò perché la macchina era arrivata presso la sua officina per la riparazione. Precisa di essere un meccatronico, qualifica che racchiude le quattro categorie di carrozziere, gommista, officina ed elettronica. Conferma, inoltre, che il sig. si era rivolto alla per riparare i danni subiti al veicolo Porsche Parte_1 CP_9
Macan tg. FS366FB, a seguito del sinistro intervenuto in data 05.02.2019 e di riconoscere e confermare il preventivo che gli veniva mostrato.
In proposito, va evidenziato che, secondo un recente arresto di legittimità, il preventivo è comunque giuridicamente un documento, di cui si tratta di valutare l'efficacia probatoria (“la Corte aveva a disposizione ai fini della valutazione delle prove una serie di indizi, dal preventivo alla richiesta prova testimoniale, che avrebbe dovuto, ai fini del quantum valutare anche unitamente al comportamento della controparte, ai fini della quantificazione dell'ammontare. Invece ha ritenuto apoditticamente insufficiente il quadro probatorio, pur in presenza di elementi che avrebbero potuto consentire una stima”, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27624 del 2020).
10 Secondo altra esegesi, “in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur” (Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n.11765).
Anche qualora si riconosca valore meramente indiziario al preventivo allegato, esso risulta corroborato dal teste il quale, oltre a riconoscere e confermare il preventivo Testimone_4
mostratogli, ha confermato, comunque, che, a causa dell'impatto, l'autovettura Porsche Macan tg.
FS366FB, condotta dal sig. aveva subito ingenti danni per il complessivo ammontare Parte_1 di € 15.000,00, precisando che il sig. si era rivolto alla per riparare i Parte_1 CP_9
danni subiti al veicolo Porsche Macan tg. FS366FB, a seguito del sinistro intervenuto in data
05.02.2019.
Va evidenziato, infine, che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso di estendere il risarcimento del danno patrimoniale “agli oneri accessori e consequenziali, sicché in sede di liquidazione delle spese necessarie per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del D.R.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass., n.
10023 del 14/10/1997; Cass., n. 1688 del 27/1/2010; Cass., n. 22580 del 19/7/2022). Dunque, il costo necessario per provvedere alle riparazioni del veicolo danneggiato è necessariamente comprensivo dell'IVA che il riparatore è tenuto per legge ad addebitare al soggetto committente” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5120 del 2023).
Alla luce delle esposte considerazioni, attese la dinamica del fatto, la documentazione allegata e le riportate deposizioni testimoniali, va riconosciuto il risarcimento dei danni subiti dall'attore per il complessivo ammontare di € 15.000,00.
Pertanto, si condanna la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 15.000,00 a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'autovettura Porche targata
FS366FB in seguito alla collisione con il masso, che si trovava al centro della carreggiata, avvenuto in data 5.02.2019 ore 2.15 circa sulla SS18 Fuscaldo.
Le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del
13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1226/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
11 1) condanna la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 15.000,00 a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'autovettura Porche targata FS366FB in seguito alla collisione con il masso, che si trovava al centro della carreggiata, avvenuto in data 5.02.2019 ore 2.15 circa sulla SS18 Fuscaldo;
2) condanna la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge
Paola, lì 28.4.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1226/2020 R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Carmine Curatolo e Simona Socievole ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in Paola (CS), via G. Falcone e P. Borsellino n. 15, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE
E
, p. iva , c.f. Controparte_1 P.IVA_1
, in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Denise Groccia ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza alla via Campagna n.48, in virtù di procura speciale rilasciata dal Responsabile della Direzione Legale di avv. P_
Nicola Rubino, per atto del Notaio e di procura alle liti posta in calce alla Persona_1
comparsa di risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.1.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva, innanzi al Tribunale di Paola, l' Parte_1 [...]
, in p.l.r.p.t., deducendo che: il giorno 05.02.2019, alle P_ Controparte_1
ore 02.15 circa, l'attore, mentre percorreva la SS.18 con direzione di marcia sud, alla guida della propria autovettura modello Macan – diesel targato FS366FB, giunto all'altezza del CP_2
1 km. 310+400 del Comune di Fuscaldo, entrava in collisione con un masso che si trovava al centro della carreggiata;
in seguito all'impatto l'autovettura modello Macan – diesel targato CP_2
FS366FB, riportava i seguenti danni: foratura e danneggiamento pneumatici e cerchi anteriori e posteriori lato destro;
successivamente alla collisione venivano avvertiti gli uffici di Cosenza e P_
sopraggiungeva in loco una squadra per effettuare i relativi rilievi;
nello stesso momento interveniva una pattuglia della Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Paola, di passaggio nel tratto di strada che interessava l'evento dannoso;
alle ore 11.45 del 05.02.2019 il sig. Parte_1 provvedeva ad inviare a mezzo pec, la denuncia del sinistro all'indirizzo comunicando che l'autovettura modello Macan Email_1 CP_2
– diesel targato FS366FB, si trovava presso il concessionario di Rende alla c.da Volpe n. 35, CP_2 invitando chi di dovere a periziare l'autovettura; in un momento successivo veniva trasmesso agli
Uffici competenti un primo preventivo riguardante i pezzi meccanici necessari alla riparazione P_ dell'autovettura con riserva di presentare ulteriori preventivi, che venivano prontamente inviati in data 13.02.2019; in data 27.02.2019 in seguito alla richiesta da parte dell' di integrare la P_
documentazione, la suddetta veniva inviata;
successivamente, non ricevendo alcuna comunicazione in riferimento allo stato della pratica, il 9 aprile 2019 veniva inviata pec di richiesta informazioni;
in data non indicata, l' inviava una missiva con numero di Prot.CDG-0245868-P del 2.05.2019 di P_
rigetto della richiesta risarcitoria;
in data 24.06.2019 veniva presentata istanza di mediazione all'Organismo di Mediazione forense di Roma;
il procedimento di mediazione si chiudeva con esito negativo.
L'attore, pertanto, domandava condannarsi la alla refusione di tutti i danni cagionati Controparte_3 all'autovettura Porche targata FS366FB in seguito alla collisione con il masso, che si trovava al centro della carreggiata, avvenuto in data 5.02.2019 ore 2.15 circa sulla SS18 Fuscaldo, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 3.5.2021, si costituiva in giudizio
, in p.l.r.p.t. la quale chiedeva dichiararsi la nullità P_ Controparte_4 dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., eccependo la “mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda e l'omissione ed assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda”; dichiararsi, nel merito, l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda di risarcimento proposta dal sig.
[...]
; con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Antonella Pt_1
Denise Groccia.
Instaurato il contraddittorio, assunta la prova orale, le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.01.2025, precisavano le conclusioni e il giudice assumeva la causa
2 in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 163 e 164
c.p.c. Ebbene, i requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. richiedono che l'atto di citazione contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, la determinazione della cosa oggetto della domanda e le conclusioni, con l'evidente scopo di identificare sia il diritto che l'atto intende far valere sia la domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi.
La nullità per mancata esposizione dei fatti si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta, tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati e che la ratio di tale nullità risiede nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le sue difese (Corte di Cassazione, sentenza n. 11.751 del 15 maggio 2013).
Va aggiunto che l'art. 164 comma 4 c.p.c. prevede la nullità dell'atto di citazione in caso di mancanza o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa. Quest'ipotesi di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice e non sanabile nemmeno dall'avvenuta costituzione del convenuto, certamente non ricorre nel caso di specie, in quanto dalla mera lettura dell'atto di citazione è evidente l'insussistenza delle lacune prescritte dalla norma, talmente gravi da non consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa. Inoltre, dall'atto di citazione emergono l'indicazione dei fatti e la causa petendi.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che con pec del 5.2.2019, come da ricevute di accettazione e consegna, l'attore inoltrava all'indirizzo Email_1
denuncia di sinistro verificatosi in pari data, sulla S.S.18 Fuscaldo, descrivendo la dinamica del sinistro occorsogli.
Con pec del 13.2.2019, come da ricevute pec di accettazione e consegna, l'attore inviava preventivo n. 1 relativo al sinistro del 5.2.2019 SS18 Fuscaldo, rilasciato dalla Porsche, riservandosi di inviare altri preventivi, in particolare quello degli pneumatici e quello del carroattrezzi. Analoga pec è stata inviata il 5.2.2019, registrata al protocollo dell' al n. CDG-0072923-A del 7.2.2019. P_
La Legione Carabinieri Calabria – Compagnia di Paola – Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota
Radiomobile redigeva relazione di servizio nella quale gli agenti attestavano che alle ore 2.30 del
5.2.2019, nel corso del servizio perlustrativo, a seguito di richiesta della centrale operativa, si erano recati a Fuscaldo, sulla SS 18, km 310+400, per constatazione dei danni a veicolo. Identificato il richiedente, sig. , quale conducente del veicolo marca Porsche, modello Macan diesel di colore Pt_1
nero targato FS366FB, questi riferiva che alle 02:15 circa, mentre percorreva la SS 18 con direzione
3 di marcia sud, con condizioni atmosferiche avverse causa forte pioggia e vento, giunto all'altezza del chilometro 310+400 del Comune di Fuscaldo, per causa di un masso che si trovava al centro della carreggiata, impattava sotto il veicolo procurandogli la foratura e il danneggiamento degli pneumatici anteriori e posteriore lato destro, costringendolo a fermarsi a circa 70/80 metri dal punto d'impatto, precisamente sul margine destro. Sul posto gli agenti constatavano la presenza del masso, nonché
l'evidente segno sull'asfalto, come da rilievi fotografici eseguiti e allegati. Dal sopralluogo eseguito sul veicolo si constatava la foratura, nonché il danneggiamento degli pneumatici e cerchi anteriori e posteriori lato destro, ed eventuali danni meccanici da accertarsi dal personale competente. Segue fascicolo fotografico inerente al danneggiamento dell'autovettura in questione. Segue inoltre modulo
“Porsche PET2 – Modulo d'ordine” del 5.2.2019 rilasciato dalla Cosenza Motorsport s.r.l., nonché fattura pro – forma dell'8.2.2019, dove sono riportati i danni al veicolo per un totale di 4.774,00 € corrisposti a mezzo assegno non trasferibile emesso da . CP_5
Parte attrice inoltrava mezzo pec del 19.10.2020, come da ricevute di accettazione e consegna, ad un secondo preventivo – fattura pro-forma dell'8.02.2019 emessa da Email_2
Porsche nei confronti di Publidei s.r.l. ove sono riportati i pezzi da sostituire e il loro costo, nonché il modulo d'ordine che riporta il totale complessivo di euro 9.667,41, di cui euro 7.924,11 per il costo delle parti sostituite ed euro 1.743,30 per IVA.
L'attore, sempre a mezzo pec, dall'indirizzo della Publidei, come da ricevute allegate, in data
21.02.2019, inoltrava alla legione carabinieri copia del certificato di assicurazione della CP_6
relativo alla copertura assicurativa del veicolo oggetto di causa, ossia Porsche – Macan, tg FS366FB, avente decorrenza dal 19.11.2018 al 19.5.2019.
Con missiva del 2.5.2019, prot. CDG – 0245868-P, inoltrava Controparte_7
al sig. , presso il proprio procuratore, avv. Carmine Curatolo, e alla Direzione Parte_1
Generale missiva avente ad oggetto “ – sinistro del 5/02/2019 – SS 18 Km 310 P_ Parte_1
+ 450 – rigetto”, con la quale comunicava che, a seguito di accurate valutazioni e l'acquisizione di tutti gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro in questione, la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti della società non poteva essere accolta, evidenziando che l' doveva ritenersi estranea ai fatti descritti nell'istanza risarcitoria in quanto il sinistro era P_
unicamente riconducibile alla responsabilità dei soggetti privati/proprietari dei fondi adiacenti alla strada. Rappresentava, infatti, che dai controlli eseguiti sul tratto di strada interessato dal personale di esercizio si era constatato che il materiale caduto risultava presumibilmente staccatosi dal cordolo della recinzione privata che sovrastava la scarpata stradale e che la manutenzione e riparazione delle opere di sostegno a tutela dei fondi adiacenti alle strade erano a carico dei proprietari dei fondi stessi
(artt. 29 e 39 C.d.S.) Evidenziava, inoltre, che il tratto di strada al momento del sinistro era in buono
4 stato manutentivo, con pavimentazione in buono stato e che il mero rapporto tra il manufatto stradale e l'ente che lo gestiva non poteva condurre all'affermazione di una responsabilità di detto ente che non tenesse conto dell'esistenza o meno di un contegno commissivo o omissivo che, a suo dire, nella vicenda in esame non era assolutamente ravvisabile.
La precitata società con la missiva prot. CDG 0100354-P del 20.2.2019, indirizzata al sig. P_
e alla Parte_1 Controparte_8
, rappresentava che con riferimento alla denuncia di sinistro del 5.2.2019 erano in
[...]
corso le verifiche tecniche a seguito delle quali si riservava di comunicare istruttoria e chiedeva di inoltrare il consenso al trattamento dei dati personali, copia della patente di guida del conducente, del certificato e del contrassegno di assicurazione in corso di validità al tempo della ricostruzione dell'evento (esatta progressiva chilometrica, foto parti danneggiate, dichiarazioni testimoniali, eventuale verbale redatto dalle Autorità intervenute sul posto). Chiedeva, inoltre, di specificare se vi era stato intervento della P.S. e/o segnalazione nell'immediatezza dell'evento alla Sala Operativa
Compartimentale.
Con pec del 9.4.2019, inoltrata ad il procuratore di parte attrice, in nome e per conto del sig. P_
, chiedeva a detta società informazioni sullo stato della pratica, precisando di non Parte_1 aver ancora ricevuto alcuna proposta di liquidazione del danno causato all'autovettura del proprio assistito. Detta missiva veniva protocollata dall' al n. CDG – 0207501-A del 10.04.2019. P_
Con comunicazione interna, del 22.03.2019, emessa da Centro C – Nucleo A di Paola, destinata a
Ufficio Legale – Sezione Reggio Calabria e avente ad oggetto “richiesta informazioni in merito al sinistro avvenuto il 05/02/2019 Iacopo Agostino SS 18 km 310+450”, redigeva apposito P_
rapporto informativo con il quale, in riscontro a quanto richiesto con comunicazione interna dell'11.02.2019, riferiva che il sinistro indicato in oggetto si era verificato in un tratto di strada di trincea con limite di velocità a 70 km/h e divieto di sorpasso. Dal rapporto giornaliero delle squadre
Parte di manutenzione e dalla scheda incidente redatta dalla si evinceva che l'autovettura aveva urtato contro una pietra o roccia caduta sulla carreggiata. Le condizioni della strada al momento del sinistro risultavano con fondo stradale bagnato a causa della pioggia, stato della pavimentazione buono e condizioni di luminosità buie, in quanto accaduto alle ore 02:00 di notte. Il sinistro stradale era stato rilevato dai Carabinieri di Paola e la mattina successiva al sinistro stradale il capo cantoniere sorvegliante, aveva effettuato apposito sopralluogo al fine di individuare la Testimone_1
provenienza del materiale caduto sul piano viabile. Dal sopralluogo effettuato come risultante dal rapporto informativo allegato, risultava che il materiale caduto sulla strada era una parte di calcestruzzo staccatosi dal cordolo della recinzione sovrastante la scarpata stradale. Al rapporto informativo venivano allegati rapporto giornaliero delle squadre di manutenzione del 4 - 5 Febbraio
5 2019, la scheda di evento n. CZ1282/2019 con l'allegata scheda incidente, il rapporto informativo redatto dal capo cantoniere e la documentazione fotografica. Nella scheda di evento Testimone_1 redatta dall' si indica che il tipo di evento è incidente verificatosi a seguito di urto con ostacolo P_
accidentale il 5.02.19, ore 2:18, incidente segnalato dai carabinieri registrato da Nel dettaglio P_
si attesta che il veicolo aveva investito un oggetto sulla SS 18 località bivio di Fuscaldo, con conseguente descrizione della progressiva chilometrica e della carreggiata. Sono riportati anche i nominativi del personale incaricato alla verifica, ossia , e Persona_2 Persona_3
In esso si attesta che la strada era rettilinea e il fondo stradale bagnato con condizioni Persona_4
meteo di pioggia, stato della pavimentazione buono e luminosità buia essendo notte.
Nel rapporto giornaliero delle squadre di manutenzione del 4.2.2019, sono annotati i nomi di chi ha eseguito gli interventi per tra cui e , con l'indicazione P_ Parte_3 Persona_5 dell'ora di inizio e di fine. Si attesta che intervenivano su chiamata della sala operativa per caduta masso SS18 Km 310+450. Sono allegate n. 11 foto rappresentanti lo stato dei luoghi. Nel rapporto informativo si attestava che, con riferimento al sinistro, il sorvegliante, geom. in Testimone_1
sostituzione del sorv. aveva effettuato apposito sopralluogo nella mattinata Persona_6
successiva al sinistro, rilevato dalla squadra di turnazione h24 ( e Parte_3 Per_5
) al fine di determinare la provenienza del materiale finito sulla sede stradale.
[...]
Con pec del 13.02.2019, protocollata dal al n. CDG 0084847-A del 13.02.2019, il procuratore P_
dell'attore inoltrava ad missiva datata 12/02/2019, in nome e per conto del signor P_ [...]
a mezzo della quale, esposti i fatti accaduti e il sinistro occorso, nonché i danni al veicolo, Pt_1
invitava e diffidava la predetta società a provvedere al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro per cui è causa.
Con pec del 5.02.2019, il sig. inoltrava denuncia di sinistro che veniva protocollata Parte_1
da al n. CDG-0077623- A dell'11.02.2019. P_
La redigeva, in favore della Publidei s.r.l. preventivo n. 38/2019, relativo alla richiesta Parte_4
dell'11.02.2019, inerente al veicolo Porsche Macan, tg. FS366FB. Nello stesso sono descritte le parti da riparare: paraurti anteriore sportello anteriore destro, ammortizzatori, avantreno bracci superiori e inferiori, scatola guida, manodopera per un totale di 10.233,36.
Il teste, sig. riferito che all'epoca dei fatti era effettivo presso l'aliquota radiomobile di Tes_2
Paola e dichiaratosi indifferente rispetto alle parti, conferma che in data 05.02.2019 alle ore 02:15 circa, il sig. aveva subito un sinistro in agro del Comune di Fuscaldo (CS), mentre Parte_1
percorreva la SS 18, con direzione di marcia sud, affermando di ricordare l'intervento in quanto erano stati chiamati dalla centrale operativa. Il teste conferma che l'autovettura Porsche Macan tg.
FS366FB, condotta dal sig. giunto all'altezza del km 310+400 del Comune di Parte_1
6 Fuscaldo entrava in collisione con un masso che si trovava al centro della carreggiata, precisando che le condizioni atmosferiche erano avverse, causa forte pioggia e vento. Dichiara di ricordare che il masso era posizionato al centro della carreggiata e che occupava, in parte, la corsia di marcia percorsa dal sig. . Il medesimo, inoltre, conferma che l'autovettura aveva subito danni, come Parte_1 da fascicolo fotografico. Sicuramente, l'impatto con il masso aveva danneggiato entrambi gli pneumatici, anteriore e posteriore, nonché i cerchi, lato destro. Riferisce di non sapere se c'erano danni meccanici e di non ricordare se l'autovettura nella parte inferiore (parte di sotto) avesse riportato danni. Dichiara che quella notte, con riguardo all'evento in discorso, relativo al suddetto masso, avevano effettuato solo il predetto intervento. Riferisce che il masso era stato spostato al margine destro della carreggiata a causa dell'impatto con la macchina e di credere che il masso fosse caduto da destra, perché gli sembrava ci fosse un terreno.
Il teste, sig. , riferito di essere in servizio presso il nucleo operativo e radiomobile della Testimone_3
Compagnia Carabinieri di Paola con la qualifica di brigadiere, si dichiara indifferente rispetto alle parti. Il teste conferma che in data 05/02/2019 alle 02:15 circa, il signor aveva subito Parte_1
un sinistro in agro del comune di Fuscaldo, mentre percorreva la SS 18, con direzione di marcia sud, come da relazione di servizio redatta il 05/02/2019. Riferisce che quella sera pioveva, con visibilità scarsa, come anche da fascicolo fotografico depositato e che era stato contattato dalla centrale operativa per portarsi a Fuscaldo sul luogo del fatto. In ordine al capo n. 2 della memoria istruttoria di parte attrice, dichiara di poter dire che al loro arrivo l'autovettura si trovava parcheggiata a circa settanta metri dal punto in cui avevano effettuato i rilievi per la caduta del masso e che la stessa aveva riportato danni allo pneumatico e cerchio della ruota anteriore destra, come da fascicolo fotografico allegato alla relazione. Precisa che, come da relazione, la foratura e il danneggiamento riguardavano la ruota anteriore e posteriore, lato destro. Ribadisce che la suddetta autovettura, nell'impatto con il masso, aveva subito danni, ma di non poter riferire su eventuali danni ulteriori rispetto a quelli visionati, né di essere in grado di quantificarne l'ammontare. Il teste precisa che, relativamente al predetto masso, questo era stato l'unico intervento da loro effettuato precisando, altresì, che al loro arrivo avevano messo in sicurezza la circolazione stradale, rimuovendo il masso, accostandolo nella cunetta e precisando ulteriormente che il masso era stato, comunque, già spostato nell'impatto con l'autovettura, ma era rimasto comunque nella sede stradale e, pertanto, lo avevano collocato nella cunetta per evitare che creasse ulteriore pericolo. Riferisce, infatti, che al loro arrivo avevano constatato la striatura sul manto stradale della corsia sud e sbriciolature del masso sul manto stradale, nonché il masso stesso che era rimasto sulla corsia sud, margine destro, altezza linea longitudinale segnaletica stradale. Il teste dichiara di ricordare di aver comunicato alla centrale operativa che la strada era stata messa in sicurezza e di aver detto alla medesima centrale di avvisare l'organo
7 competente. Riferisce che le condizioni atmosferiche erano avverse, con pioggia e vento e il tratto di strada in oggetto era privo di illuminazione pubblica, quindi la visibilità era scarsa. Dichiara di poter dire, come da fascicolo fotografico allegato, che il masso era caduto da una scarpata presente sul lato destro (corsia di marcia sud), precisando che l'organo di competenza della strada in oggetto era l' e di poter dire, per sua competenza ed esperienza, che l' nelle ore notturne non ha P_ P_
squadre che sorvegliano sulla statale. Il teste precisa che il veicolo, al momento del loro intervento, non era in grado di proseguire la marcia e che era rimasto parcheggiato sul lato destro, dichiarando di non sapere se successivamente fosse intervenuto un carroattrezzi.
Il teste, sig. , riferito di essere dipendente sorvegliante conferma che il masso Testimone_1 P_
si era staccato da un cordolo di una recinzione privata, precisando che l'incidente si era verificato la notte prima e al mattino lui aveva fatto la verifica perché il suo capo nucleo, visto che il sig. Per_6
era in ferie, gli aveva chiesto di verificare e di coprire la sua tratta. Il capo nucleo lo chiamò per verificare cosa fosse avvenuto nel sinistro della sera prima. La mattina seguente si era recato sul posto e aveva riscontrato che si erano staccati un paio di massi dalla scarpata sovrastante del cordolo di una recinzione di una casa privata, ma non aveva approfondito circa la proprietà privata.
Il teste, sig. riferito di essere indifferente, conferma che, a causa dell'impatto, Testimone_4
l'autovettura Porsche Macan tg. FS366FB, condotta dal sig. aveva subito ingenti Parte_1 danni per il complessivo ammontare di € 15.000,00, dichiarando di poter dire ciò perché la macchina era arrivata presso la sua officina per la riparazione. Precisa di essere un meccatronico, qualifica che racchiude le quattro categorie di carrozziere, gommista, officina ed elettronica. Conferma, inoltre, che il sig. si era rivolto alla per riparare i danni subiti al veicolo Porsche Parte_1 CP_9
Macan tg. FS366FB, a seguito del sinistro intervenuto in data 05.02.2019 e di riconoscere e confermare il preventivo che gli veniva mostrato.
In base al complessivo compendio probatorio in atti, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “dopo aver richiamato gli orientamenti di fondo sull'applicazione dell'art. 2051 c.c., relativamente alla custodia delle strade, si è detto che, "essendo funzione primaria dell'ente proprietario della strada quella di garantire la sicurezza della circolazione (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 14) e spettando all tra l'altro, il compito di P_
adottare i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali essa esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario (D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2), poco importa, in questa sede, stabilire su chi dovesse, in definitiva, gravare il costo economico del risanamento delle sponde laterali, costo del
CP_ quale segnatamente si occupano il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 30 e 31". Ciò in quanto "l'
8 non poteva consentire la circolazione su un tratto di strada di cui aveva la custodia, senza adottare
- o assicurarsi che venissero da altri adottati - i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio. Tale prospettiva disvela l'assoluta inconsistenza dell'assunto secondo cui, una volta riconosciuta la concorrente responsabilità del titolare del diritto dominicale sul fondo interessato dal fenomeno franoso, l' P_
doveva essere mandata assolta dalle istanze attrici". Ed infatti "l'inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a bonificare il terreno adiacente alla strada non elimina di certo quella del proprietario o del concessionario dell'area su cui i massi rocciosi erano, ineluttabilmente, destinati a cadere - e caddero infatti - mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che, come testé specificato, costituisce uno dei compiti primari dell …La Corte d'appello, infatti, P_
ha correttamente richiamato, in relazione alla caduta dei massi sulla strada, l'obbligo di custodia gravante sull sicché è evidente che non avrebbe alcun senso occuparsi dei profili della P_
possibile colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché la responsabilità è regolata dall'art. 2051 c.c., i cui presupposti, anche in termini di onere della prova, sono completamente diversi (sul punto v., tra le altre, la sentenza 20 gennaio 2014, n. 999)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17095 del 2014; cfr. Cass. sentenza 11 novembre 2011, n. 23562).
“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 20943 del
30 giugno 2022).
Rientrando la fattispecie in oggetto nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., a fronte della dimostrazione da parte dell'attore, sulla scorta della documentazione allegata e delle testimonianze assunte, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, la convenuta non ha assolto all'onere, gravante a carico della medesima, della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto connotato, al contempo, sia da imprevedibilità che da inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale.
L'evento è stato cagionato da un masso che si trovava al centro della carreggiata, caduto da una scarpata presente sul lato destro (corsia di marcia sud).
Anche qualora si ritenga che lo stesso si sia staccato da un cordolo di una recinzione privata, permane la responsabilità ex art. 2051 c.c., sulla scorta dei riportati rilievi della giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17095 del 2014).
9 Ribadito che la convenuta non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito, va osservato che non
è ravvisabile alcun concorso di colpa dell'attore, sia per la concreta dinamica del fatto sia considerando che le condizioni atmosferiche erano avverse, con pioggia e vento e il tratto di strada in oggetto era privo di illuminazione pubblica, quindi la visibilità era scarsa.
Tanto precisato, i danni subiti risultano provati sia nell'an che nel quantum.
Il teste, sig. all'epoca dei fatti effettivo presso l'aliquota radiomobile di Paola, riferisce Tes_2
che sicuramente l'impatto con il masso aveva danneggiato entrambi gli pneumatici, anteriore e posteriore, nonché i cerchi, lato destro, di non sapere se c'erano danni meccanici e di non ricordare se l'autovettura nella parte inferiore (parte di sotto) avesse riportato danni.
Il teste, sig. in servizio presso il nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Testimone_3
Carabinieri di Paola con la qualifica di brigadiere, dichiara di poter dire che al loro arrivo l'autovettura si trovava parcheggiata a circa settanta metri dal punto in cui avevano effettuato i rilievi per la caduta del masso e che la stessa aveva riportato danni allo pneumatico e cerchio della ruota anteriore destra, come da fascicolo fotografico allegato alla relazione. Precisa che, come da relazione, la foratura e il danneggiamento riguardavano la ruota anteriore e posteriore, lato destro. Ribadisce che la suddetta autovettura, nell'impatto con il masso, aveva subito danni, ma di non poter riferire su eventuali danni ulteriori rispetto a quelli visionati, né di essere in grado di quantificarne l'ammontare. Il teste precisa che il veicolo, al momento del loro intervento, non era in grado di proseguire la marcia e che era rimasto parcheggiato sul lato destro.
Il teste, sig. riferito di essere indifferente, conferma che, a causa dell'impatto, Testimone_4
l'autovettura Porsche Macan tg. FS366FB, condotta dal sig. aveva subito ingenti Parte_1 danni per il complessivo ammontare di € 15.000,00, dichiarando di poter dire ciò perché la macchina era arrivata presso la sua officina per la riparazione. Precisa di essere un meccatronico, qualifica che racchiude le quattro categorie di carrozziere, gommista, officina ed elettronica. Conferma, inoltre, che il sig. si era rivolto alla per riparare i danni subiti al veicolo Porsche Parte_1 CP_9
Macan tg. FS366FB, a seguito del sinistro intervenuto in data 05.02.2019 e di riconoscere e confermare il preventivo che gli veniva mostrato.
In proposito, va evidenziato che, secondo un recente arresto di legittimità, il preventivo è comunque giuridicamente un documento, di cui si tratta di valutare l'efficacia probatoria (“la Corte aveva a disposizione ai fini della valutazione delle prove una serie di indizi, dal preventivo alla richiesta prova testimoniale, che avrebbe dovuto, ai fini del quantum valutare anche unitamente al comportamento della controparte, ai fini della quantificazione dell'ammontare. Invece ha ritenuto apoditticamente insufficiente il quadro probatorio, pur in presenza di elementi che avrebbero potuto consentire una stima”, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27624 del 2020).
10 Secondo altra esegesi, “in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur” (Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n.11765).
Anche qualora si riconosca valore meramente indiziario al preventivo allegato, esso risulta corroborato dal teste il quale, oltre a riconoscere e confermare il preventivo Testimone_4
mostratogli, ha confermato, comunque, che, a causa dell'impatto, l'autovettura Porsche Macan tg.
FS366FB, condotta dal sig. aveva subito ingenti danni per il complessivo ammontare Parte_1 di € 15.000,00, precisando che il sig. si era rivolto alla per riparare i Parte_1 CP_9
danni subiti al veicolo Porsche Macan tg. FS366FB, a seguito del sinistro intervenuto in data
05.02.2019.
Va evidenziato, infine, che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso di estendere il risarcimento del danno patrimoniale “agli oneri accessori e consequenziali, sicché in sede di liquidazione delle spese necessarie per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del D.R.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass., n.
10023 del 14/10/1997; Cass., n. 1688 del 27/1/2010; Cass., n. 22580 del 19/7/2022). Dunque, il costo necessario per provvedere alle riparazioni del veicolo danneggiato è necessariamente comprensivo dell'IVA che il riparatore è tenuto per legge ad addebitare al soggetto committente” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5120 del 2023).
Alla luce delle esposte considerazioni, attese la dinamica del fatto, la documentazione allegata e le riportate deposizioni testimoniali, va riconosciuto il risarcimento dei danni subiti dall'attore per il complessivo ammontare di € 15.000,00.
Pertanto, si condanna la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 15.000,00 a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'autovettura Porche targata
FS366FB in seguito alla collisione con il masso, che si trovava al centro della carreggiata, avvenuto in data 5.02.2019 ore 2.15 circa sulla SS18 Fuscaldo.
Le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del
13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1226/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
11 1) condanna la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 15.000,00 a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'autovettura Porche targata FS366FB in seguito alla collisione con il masso, che si trovava al centro della carreggiata, avvenuto in data 5.02.2019 ore 2.15 circa sulla SS18 Fuscaldo;
2) condanna la convenuta, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge
Paola, lì 28.4.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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