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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 31/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 87/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 87/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GUIDI KATIA e elettivamente domiciliati in VIA VEVEY, 17
11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. GUIDI KATIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, letto il ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore autorizzando le parti al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di pagina 1 di 8 rimettere gli atti al Collegio per OMOLOGARE la separazione consensuale alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge verso i figli.
Il Sig. si impegna a spostare la residenza entro e non Parte_2
oltre il 31/12/2024;
2. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
, e con collocazione
[...] Persona_2 Persona_3
abitativa principale degli stessi presso la casa coniugale concessa in comodato d'uso gratuito alla Sig.ra e sita in Aosta, Fraz. Pt_1
Porossan – Roppoz n. 3-1;
4. Il Sig. si impegna a versare a titolo di Parte_2
contributo al mantenimento per i figli minori Persona_1
e , alla Sig.ra l'importo mensile di Per_2 Per_3 Parte_1
euro 300,00 (euro cento/00 a testa), rivalutabile secondo gli indici
ISTAT all'inizio di ogni anno, da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, fino al raggiungimento da parte dei figli della maggiore età o dell'indipendenza economica;
5. le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori,
secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione,
divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del Tribunale di Aosta, che farà parte dell'accordo e che si riporta qui di seguito. Il rimborso dovrà avere luogo immediatamente a favore del coniuge che le avrà
anticipate, previa sempre esibizione della relativa documentazione attestante il pagamento;
pagina 2 di 8 * spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extra-scolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all' anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o pagina 3 di 8 del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c)
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi;
f) spese per l' acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.;
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Spese da documentare e rimborsare su rendiconto mensile e da inoltrare a mezzo email;
6. disporre che il padre potrà tenere con se i figli, compatibilmente con le sue esigenze lavorative e quelle scolastiche, ludico-
ricreative dei figli secondo le seguenti modalità:
a) a weekend alterni dal venerdì dalle ore 18.30 sino alla domenica sera, con l' impegno di riaccompagnarli a casa della madre entro le ore 21.30;
b) tutti i martedì e giovedì dalle ore 18.30 sino alle 21.30;
c) durante le vacanze natalizie a settimane alterne e ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, a partire dalle prossime vacanze natalizie 2024-2025, fermo restando che i genitori alterneranno comunque la vigilia di Natale ed il pagina 4 di 8 giorno di Natale;
d) durante le vacanze d'inverno e pasquali per tre giorni consecutivi, alternandosi con la madre il giorno di Pasqua e/o quello dell'Angelo;
e) durante il santo patrono e la fiera di Sant'Orso del 30 e 31
gennaio, qualora siano festivi, a decorrere dall'anno prossimo, il padre terrà con sé i figli ad anni alterni, mentre durante il 25
aprile ed il 1 maggio, 2 giugno i figli resteranno con i genitori seguendo l'ordinario regime di visita concordato;
f) durante il periodo estivo, i figli potranno restare con il padre complessivamente due settimane anche non consecutive preventivamente concordate con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, comunicando il luogo del soggiorno ed i relativi recapiti durante la vacanza;
uguale periodo spetterà alla madre, i restanti giorni verrà seguito il regime ordinario;
g) il tutto compatibilmente con le esigenze di vita, sportive e scolastiche dei figli e lavorative dei genitori e la volontà dei figli stessi;
7. Disporre che l'assegno unico universale e/o ogni altra provvidenza di cui eventualmente potranno beneficiare i genitori in favore dei figli verranno percepiti al 50% dalle parti;
8. Disporre che il genitore con cui i figli si trovano avrà cura di informare quotidianamente l'altro genitore sulla salute e sulle attività dei figli e consentirà il contatto telefonico dei figli con l' altro genitore senza porre alcuna restrizione;
9. Autorizzare all'espatrio i figli minori anche per motivi scolastici o sportivi unitamente anche ad un solo genitore, come peraltro già in applicazione;
pagina 5 di 8 10. I coniugi si impegnano a non interferire nelle rispettive vite private ed a coordinarsi nelle decisione riguardanti i figli;
11. Il tutto in ogni caso tenendo in considerazione le reali intenzioni e volontà dei figli ed i genitori si impegnano sin d'ora a non porre alcuna costrizione.
12. Le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno invece assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione delle aspirazioni dei medesimi;
13. Le parti danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e di non vantare alcun credito reciproco;
14. Determinare che i figli vengano inseriti nella dichiarazione dei redditi di entrambi i genitori al 50%, come figli a carico;
15. Entrambi i genitori si impegnano a far conservare ai figli rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale
(nonni, zie e zii).
16. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
17. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 24 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi pagina 6 di 8 dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nato ad [...] il [...] C.F. Parte_2
C.F._2
e nata ad [...] il [...] C.F. Parte_1
C.F._1
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 29 aprile 2023 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Aosta al n.11 parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA
pagina 7 di 8 per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 87/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GUIDI KATIA e elettivamente domiciliati in VIA VEVEY, 17
11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. GUIDI KATIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, letto il ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore autorizzando le parti al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di pagina 1 di 8 rimettere gli atti al Collegio per OMOLOGARE la separazione consensuale alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge verso i figli.
Il Sig. si impegna a spostare la residenza entro e non Parte_2
oltre il 31/12/2024;
2. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
, e con collocazione
[...] Persona_2 Persona_3
abitativa principale degli stessi presso la casa coniugale concessa in comodato d'uso gratuito alla Sig.ra e sita in Aosta, Fraz. Pt_1
Porossan – Roppoz n. 3-1;
4. Il Sig. si impegna a versare a titolo di Parte_2
contributo al mantenimento per i figli minori Persona_1
e , alla Sig.ra l'importo mensile di Per_2 Per_3 Parte_1
euro 300,00 (euro cento/00 a testa), rivalutabile secondo gli indici
ISTAT all'inizio di ogni anno, da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, fino al raggiungimento da parte dei figli della maggiore età o dell'indipendenza economica;
5. le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori,
secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione,
divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del Tribunale di Aosta, che farà parte dell'accordo e che si riporta qui di seguito. Il rimborso dovrà avere luogo immediatamente a favore del coniuge che le avrà
anticipate, previa sempre esibizione della relativa documentazione attestante il pagamento;
pagina 2 di 8 * spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extra-scolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all' anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o pagina 3 di 8 del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c)
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi;
f) spese per l' acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.;
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Spese da documentare e rimborsare su rendiconto mensile e da inoltrare a mezzo email;
6. disporre che il padre potrà tenere con se i figli, compatibilmente con le sue esigenze lavorative e quelle scolastiche, ludico-
ricreative dei figli secondo le seguenti modalità:
a) a weekend alterni dal venerdì dalle ore 18.30 sino alla domenica sera, con l' impegno di riaccompagnarli a casa della madre entro le ore 21.30;
b) tutti i martedì e giovedì dalle ore 18.30 sino alle 21.30;
c) durante le vacanze natalizie a settimane alterne e ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, a partire dalle prossime vacanze natalizie 2024-2025, fermo restando che i genitori alterneranno comunque la vigilia di Natale ed il pagina 4 di 8 giorno di Natale;
d) durante le vacanze d'inverno e pasquali per tre giorni consecutivi, alternandosi con la madre il giorno di Pasqua e/o quello dell'Angelo;
e) durante il santo patrono e la fiera di Sant'Orso del 30 e 31
gennaio, qualora siano festivi, a decorrere dall'anno prossimo, il padre terrà con sé i figli ad anni alterni, mentre durante il 25
aprile ed il 1 maggio, 2 giugno i figli resteranno con i genitori seguendo l'ordinario regime di visita concordato;
f) durante il periodo estivo, i figli potranno restare con il padre complessivamente due settimane anche non consecutive preventivamente concordate con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, comunicando il luogo del soggiorno ed i relativi recapiti durante la vacanza;
uguale periodo spetterà alla madre, i restanti giorni verrà seguito il regime ordinario;
g) il tutto compatibilmente con le esigenze di vita, sportive e scolastiche dei figli e lavorative dei genitori e la volontà dei figli stessi;
7. Disporre che l'assegno unico universale e/o ogni altra provvidenza di cui eventualmente potranno beneficiare i genitori in favore dei figli verranno percepiti al 50% dalle parti;
8. Disporre che il genitore con cui i figli si trovano avrà cura di informare quotidianamente l'altro genitore sulla salute e sulle attività dei figli e consentirà il contatto telefonico dei figli con l' altro genitore senza porre alcuna restrizione;
9. Autorizzare all'espatrio i figli minori anche per motivi scolastici o sportivi unitamente anche ad un solo genitore, come peraltro già in applicazione;
pagina 5 di 8 10. I coniugi si impegnano a non interferire nelle rispettive vite private ed a coordinarsi nelle decisione riguardanti i figli;
11. Il tutto in ogni caso tenendo in considerazione le reali intenzioni e volontà dei figli ed i genitori si impegnano sin d'ora a non porre alcuna costrizione.
12. Le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno invece assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione delle aspirazioni dei medesimi;
13. Le parti danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e di non vantare alcun credito reciproco;
14. Determinare che i figli vengano inseriti nella dichiarazione dei redditi di entrambi i genitori al 50%, come figli a carico;
15. Entrambi i genitori si impegnano a far conservare ai figli rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale
(nonni, zie e zii).
16. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
17. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 24 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi pagina 6 di 8 dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nato ad [...] il [...] C.F. Parte_2
C.F._2
e nata ad [...] il [...] C.F. Parte_1
C.F._1
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 29 aprile 2023 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Aosta al n.11 parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA
pagina 7 di 8 per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 8 di 8