Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione commerciale conclusa fra l'Italia e l'Argentina il 1° giugno 1894 ed al protocollo ad essa annesso firmato il 31 gennaio 1895.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1896.
UMBERTO.
A. Barazzuoli.
A. Blanc.
P. Boselli.
E. Morin.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione commerciale conclusa fra l'Italia e l'Argentina il 1° giugno 1894 ed al protocollo ad essa annesso firmato il 31 gennaio 1895.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1896.
UMBERTO.
A. Barazzuoli.
A. Blanc.
P. Boselli.
E. Morin.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.