Articolo 1 della Legge 5 marzo 1896, n. 66
Versione
5 aprile 1896
Art. 1.
UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione commerciale conclusa fra l'Italia e l'Argentina il 1° giugno 1894 ed al protocollo ad essa annesso firmato il 31 gennaio 1895.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 marzo 1896.

UMBERTO.

A. Barazzuoli.
A. Blanc.
P. Boselli.
E. Morin.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.

Entrata in vigore il 5 aprile 1896