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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/07/2024, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2228/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2228/2022, promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante rappresentato e difeso dall'Avv. MILITERNO Parte_1
FRANCESCO (C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._1 in Lodi, Viale Piacenza n. 74
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. GUIDA ROBERTO C.F._3
GIOVANNI, elettivamente domiciliati presso il su studio in Milano, Via Giulio Uberti n.
12
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi e titoli esposti in atti, la responsabilità dei signori e in ordine alle problematiche di perdite e Parte_2 Parte_3 sversamenti di liquame e bagnamenti relativi all'impianto fognario servente gli immobili degli stessi e verificatisi all'interno del negozio de , Parte_1 meglio descritti in atto introduttivo e per tutte le ragioni ivi esposte.
2) Conseguentemente condannare e in via solidale Parte_2 Parte_3 tra loro ad eseguire a proprie cure e spese i lavori e le opere necessarie all'eliminazione delle suddette problematiche e vizi, previa loro individuazione anche a mezzo ctu, ovvero, in subordine, accertato il costo delle opere necessarie alla eliminazione dei vizi, condannarli in via solidale tra loro a pagare in favore de Parte_1
[...
il risarcimento per equivalente, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione
pagina 1 di 12 monetaria.
3) Accertare e dichiarare altresì il diritto de ad Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni emergenti subiti a causa di tutti i bagnamenti, sversamenti e problematiche di cui agli episodi tutti descritti in atti nella misura complessiva di € 3.600,00 oltre iva, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni da lucro cessante nella misura pari ad € 4.625,75 ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa per tutte le ragioni esposte in atti.
4) per l'effetto condannare e in via solidale tra loro Parte_2 Parte_3
a pagare in favore de la somma complessiva di € Parte_1
8.225,75 ovvero quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via Istruttoria: […]”
Conclusioni di parte convenuta
“Nel merito
In via principale
- Rigettare la domanda risarcitoria di parte attrice in quanto infondata e completamente sfornita di prova, sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
- Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, da liquidarsi a favore dell'avv. Roberto Guida che si dichiara antistatario”.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da
[...]
di seguito ) ex art. 2053 c.c. nei confronti di Parte_1 Parte_1
e di avente ad oggetto i danni occorsi all'esercizio Parte_2 Parte_3
commerciale attoreo e derivanti dalla rottura dei tubi dello scarico fognario di proprietà dei convenuti.
1.1. In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto Parte_1
le seguenti circostanze a fondamento delle proprie domande:
- si occupa della vendita all'ingrosso e al dettaglio di pietre, metalli Parte_1
e materiali preziosi;
- I locali dove l'attrice svolge l'attività commerciale (siti in Lodi, Corso Adda n. 7), concesso in leasing da Frae Leasing s.p.a., sono composti da un vano, oltre laboratorio retrostante e servizio igienico, posti al piano terra con botola di accesso al piano interrato;
- Gli immobili posti al primo e al secondo piano sono di proprietà dei convenuti sig.ri e Pt_2 Pt_3
- In data 19.11.2020 si verificava all'interno del retro-negozio la rottura di due tubi di scarico fognari serventi gli appartamenti sovrastanti il negozio e i proprietari venivano prontamente informati dell'accaduto;
- La fuoriuscita del materiale di scarico coinvolgeva lo scantinato ma il sig. Parte_1
riusciva a trovare altra soluzione per la merce ivi stoccata;
- Il deposito era ormai divenuto inservibile per via dell'olezzo e del materiale sversato, inoltre l'intera parete posta alla destra del retro-negozio rimaneva intrisa di acqua e umidità per via delle perdite ancora in atto;
- Solo in data 28.11.2020 il sig. faceva intervenire un operaio il quale si Pt_2
rifiutava di intervenire a causa dei gas prodotti dallo sversamento del liquame di acque nere;
pagina 3 di 12 - 18 giorni dopo interveniva altra ditta per conto del sig. la quale riusiva a Pt_2
installare una tubazione provvisoria in sostituzione di quella rotta ma senza risolvere la problematica in ragione dell'errata realizzazione dell'impianto fognario;
- Per 18 giorni dalla rottura dei tubi il negozio di è risultato Parte_1
impraticabile per la clientela;
- Durante il mese di maggio 2021 il negozio subiva un nuovo bagnamento, questa volta solo di acqua proveniente dall'appartamento del sig. , che creava Pt_2
nuovi disagi all'attività attorea;
- I convenuti provvedevano al ripristino del guasto sulla loro proprietà lasciando però rovinato il soffitto del negozio oltre a un mobile da ufficio;
- In data 23.10.2021 un altro tubo di scarico dei servizi igienici dell'appartamento del sig. determinò la fuoriuscita all'interno del servizio igienico posto nel Pt_2
retro del negozio di acqua e materiale fognario con conseguente allagamento del negozio e danni al mobilio posto nel retrobottega;
- Nell'occasione intervenivano prontamente i vigili del fuoco e la polizia di stato, nonché, per conto del sig. , la che Pt_2 Controparte_1
provvedeva a staccare il tubo di scarico servente la proprietà sovrastante al fine di far defluire il liquame e risolvere temporaneamente l'occlusione;
- Parte attrice introduceva ricorso ex art. 696-bis c.p.c. avanti al Tribunale di Lodi dichiarato inammissibile;
- Il tecnico incaricato da parte attrice evidenziava che l'attuale impianto fognario servente le unità soprastanti è vetusto e obsoleto oltre che errato nella conformazione, provocando ristagni, occlusioni e fessurazioni, rendendosi necessaria la sostituzione dell'intera linea;
- Il fermo attività dovuto all'oggettiva impraticabilità del negozio soprattutto per le vendite al pubblico (per un periodo di almeno 25 giorni) ha determinato per la società attrice un danno da mancato guadagno per euro 4.625,75;
- Il secondo episodio di bagnamento proveniente dal piano del sig. ha Pt_2
danneggiato il soffitto e il mobilio, oltre alla vetrina già danneggiata a causa della parete bagnata, per complessivi costi di ripristino pari a euro 2.300,00 oltre iva ed euro 1.300,00 oltre iva per il ripristino della sistemazione della macchia di umidità;
pagina 4 di 12 - Sussiste la legittimazione attiva di conduttore del leasing Parte_1
immobiliare in quanto soggetto che ha la materiale disponibilità del bene.
Pertanto, la società attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità dei convenuti ex art. 2053 c.c., con condanna ad eseguire a proprie cure e spese i lavori e le opere necessarie all'eliminazione delle problematiche e dei vizi o, in subordine, con condanna al risarcimento per equivalente, oltre alla condanna al pagamento della somma complessiva di euro 8.225,75 a titolo di risarcimento danni.
1.2. Con comparsa di costituzione depositata in data 22.12.2022 si sono costituiti i sig.ri e chiedendo il rigetto delle domande attoree alla luce delle seguenti Pt_2 Pt_3
considerazioni:
- La perizia di parte è priva di valore probatorio;
- non vi è certezza che le tubature da cui si sarebbero verificate le fuoriuscite di acqua e di materiale di scarico siano di proprietà degli odierni convenuti;
- il tecnico dei convenuti ha confermato che non è stata fornita alcuna chiara indicazione in merito alle reali cause degli episodi denunciati dall'attrice società;
- si contesta la quantificazione del danno proposta da parte attrice.
1.3. In occasione della prima udienza del 13.1.2023 il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Successivamente in occasione dell'udienza del
10.5.2024 il Giudice ha ammesso la c.t.u. richiesta da parte attrice, nominando a tal fine l'ing. al quale ha posto il seguente quesito “Il c.t.u., esaminati gli atti e i documenti Per_1
di causa, 1) descriva lo stato dei luoghi;
2) dica quali siano le cause degli allagamenti/fuoriuscite descritti in atti del materiale di scarico fognario nell'immobile di parte attrice, chiarendo in particolare se il fatto sia addebitabile a problematiche inerenti alla linea fognaria a servizio della proprietà dei convenuti. 3) individui gli interventi e le opere necessarie al ripristino della predetta linea fognaria e comunque volti a risolvere la problematica relativa alla formazione di tappi e occlusioni costituiti da materiale organico
e fognario, e della conseguente risalita e fuoriuscita del materiale fognario nel locale scantinato di pertinenza de e lungo il tratto verticale della parete del Parte_1
laboratorio e a quantificarne i relativi costi;
4) accerti e quantifichi i danni lamentati dall'attrice in relazione alla presenza di acqua e umidità sulla parete verticale del laboratorio de e del soffitto del retrobottega in conseguenza degli eventi di Parte_1
pagina 5 di 12 bagnamento descritti in atti, nonché i danni subiti dal mobilio presente nel retronegozio
(oggi ancora presenti nello stesso locale) e i relativi costi di ripristino;
5) esperisca la conciliazione tra le parti”. Il c.t.u. ha depositato il proprio elaborato peritale in data 2-
19.10.2023. All'udienza del 24.11.2023 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “i convenuti verseranno a parte attrice l'importo di euro
8.500,00+IVA a tacitazione di ogni pretesa oggetto del presente giudizio. Spese di lite compensate e costi della c.t.u. a carico delle parti per metà ciascuno”. Successivamente, preso atto della mancata accettazione della proposta da parte dei convenuti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 12.1.2024, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda ex art. 2053 c.c.
Parte attrice agisce in via risarcitoria nei confronti dei sig.ri e ex art. 2053 Pt_2 Pt_3
c.c. Secondo la prospettazione attorea, i convenuti sarebbero responsabili della rottura dello scarico fognario e dello sversamento degli scarichi nei locali ove l'attrice esercita la propria attività commerciale.
Ai sensi dell'art. 2053 c.c. il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
In primo luogo, deve essere affermata la legittimazione attiva in relazione alla domanda risarcitoria ex art. 2053 c.c. in capo a conduttore dell'immobile in forza Parte_1
del leasing immobiliare stipulato con Fraer Leasing s.p.a. (doc. 1 parte attrice). Infatti, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il conduttore può essere legittimato attivo nell'azione per i danni da rovina di edificio (C. 6774/1988; C.
1632/1973)
Tale ipotesi di responsabilità aquiliana si riconduce allo schema della responsabilità oggettiva, collocandosi in un rapporto di specialità con la fattispecie più generale di responsabilità per danni in custodia ex art. 2051 c.c. Conseguentemente, il danneggiato dovrà provare la c.d. rovina dell'edificio o della costruzione, il danno lamentato e il nesso causale tra la rovina e il danno.
pagina 6 di 12 Inoltre, la nozione di rovina viene estesa ad ogni disgregazione, anche se limitata dell'edificio stesso o di elementi o manufatti accessori in esso stabilmente incorporati ( C.
8876/1998; C. 4694/1976; A. Genova 12.8.2006; T. Monza 15.11.2006; T.A.R. Molise
24.2.2015, n. 67). La rovina viene ravvisata anche per i danni derivanti da elementi strutturali dell'edificio o di altra costruzione e perciò da parti essenziali degli stessi (C.
212/1988). È stata applicata la norma alla rottura di un tubo che ha cagionato infiltrazioni
(C. 5868/1984; C. 693/1981) e alla rottura dei tubi dell'impianto idrico-sanitario (Cass. civ.
n. 12251/1997).
La domanda ex art. 2053 c.c. formulata da parte attrice risulta fondata per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo, occorre rilevare che non sono contestati gli episodi di rottura delle tubature contestati da parte attrice (risalenti al novembre 2020, maggio e ottobre 2021): infatti, sul punto parte convenuta – che peraltro prontamente interveniva in occasione degli accadimenti sopra denunciati – si è limitata a contestare l'esclusiva proprietà delle tubature in capo ai convenuti, deducendo che il tubo di scarico dei servizi igienici dell'appartamento dei convenuti si collega al tubo di scarico del servizio igienico del negozio di Parte_1
[...]
Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, deve ritenersi che la rottura dei tubi dell'impianto di scarico sia riconducibile alla nozione di rovina di edificio ex art. 2053
c.c., in quanto ha comportato la disgregazione di elementi accessori dell'edificio in esso stabilmente incorporati, quali gli impianti di fogna/scarico.
Sul punto deve essere integralmente richiamata la c.t.u. depositata da parte dell'ing.
la quale risulta adeguatamente motivata e immune da vizi logici o censure. In Per_1
particolare, il c.t.u. ha accertato quanto segue:
- La rete delle tubazioni di impiantistiche a servizio delle unità su piani sovrastanti al negozio corrono all'interno delle murature perimetrali portanti;
- la linea fognaria a servizio delle unità residenziali poste ai piani primo e secondo (di proprietà dei convenuti) insiste sul lato est del fabbricato in corrispondenza del locale di servizio (retro negozio) prospicente via Lodino;
- L'intero edificio presenta una rete fognaria vetusta e poco accessibile per la manutenzione ordinaria;
pagina 7 di 12 - La causa più probabile degli allagamenti/fuoriuscite è da ricercarsi nelle difficoltà di smaltimento delle acque reflue all'interno delle condotte fognarie posizionate nel locale interrato non agibile del negozio;
- La causa principale che porta all'ostruzione degli scarichi è data solitamente dall'accumulo di materiali che partono dagli scarichi interni di bagni e cucine che tendono ad accumularsi lungo le condotte fino a provocare vere e proprie occlusioni;
- I tratti di tubazione presenti nel cavedio del retrobottega risultano composti di materiale diverso , gres e PVC;
- Tubazioni di materiale non omogeneo comportano dilatazioni diversificate nel raccordo con fuoriuscita di liquidi maleodoranti di scarico fognario;
- Nel sopralluogo è stato rilevato la mancanza di adeguate pendenze verso il tratto raccordo, con probabile sovraccarico dei tratti orizzontali e conseguente rischio di sfilamento dalle condotte verticali;
- La mancanza di manutenzioni periodiche (spurgo e pulizia) per difficoltà di accesso e mancanza di aria nel cavedio interrato rappresentano la causa principale di ostruzione dei condotti con fuoriuscita di materiale di scarico fognario;
- La causa principale delle infiltrazioni subite dal Sig. all'interno del suo Parte_1
laboratorio è la presenza di tratti di vecchie condotte nonché interventi eseguiti con raccordi in materiale non omogeno (gres, PVC) oltre alla mancanza di adeguato pozzetto esterno di ispezione per una manutenzione periodica;
Pertanto, alla luce della c.t.u. depositata dall'ing. emerge certamente che la rottura Per_1
dei tubi che hanno cagionato le infiltrazioni è stata causata dalla presenza di tubature costituite da materiale non omogeno e raccordate con pendenze errate, che rendono difficile lo smaltimento delle acque reflue all'interno delle condotte fognarie anche in ragione dell'ostruzione degli scarichi. Deve cioè ritenersi che la causa della predetta rottura e delle infiltrazioni sia di tipo strutturale e, pertanto, sia riconducibile al disposto dell'art. 2053
c.c., con conseguente responsabilità dei proprietari convenuti.
Appare privo di pregio quanto dedotto da parte convenuta in merito al mancato accertamento, da parte del c.t.u., di alcuna responsabilità esclusiva a carico di una delle parti in causa. Si rammenta infatti che l'art. 2053 c.c. costituisce ipotesi di responsabilità
pagina 8 di 12 oggettiva, in cui il proprietario risulta esonerato da responsabilità solo ove lo stesso provi che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Di contro, dalla c.t.u. emerge esattamente il contrario: ovvero da un lato “La mancanza di manutenzioni periodiche (spurgo e pulizia)” e dall'altro “la presenza di vecchie condotte a servizio del fabbricato costituite da tubazioni di materiale non omogeneo (PVC, Gres) raccordate con pendenze errate”.
A tal fine non escludono la responsabilità ex art. 2053 c.c. dei convenuti le seguenti affermazioni contenute nella c.t.u.:
- non è possibile stabilire con certezza da quale condotto proviene uno o più corpi estranei che hanno causato l'occlusione, poiché tutti gli scarichi provenienti dai servizi delle parti coinvolte confluiscono in un raccordo unico di scarico (anche i servizi del sig. risultano collegati ad una delle colonne convogliate nel Parte_1
raccordo principale di scarico);
- non ritengo ragionevole determinare delle responsabilità alle parti senza potere verificare provenienza e la consistenza dei corpi di occlusione che hanno causato i danni al sig. . Parte_1
Infatti, come afferma lo stesso c.t.u., la causa della rottura dei tubi e delle conseguenti infiltrazioni va rinvenuta principalmente in un vizio strutturale della costruzione dei tubi (la presenza di vecchie condotte a servizio del fabbricato costituite da tubazioni di materiale non omogeneo (PVC, Gres) raccordate con pendenze errate). Di contro l'occlusione degli scarichi costituisce la conseguenza del predetto vizio di costruzione, che risulta assorbente rispetto all'improprio utilizzo degli scarichi da parte dei convenuti.
In ogni caso, i convenuti non hanno assolto agli oneri probatori sugli stessi gravanti ex art. 2053 c.c.
Infine, appare irrilevante quanto dedotto dai convenuti in merito alla mancata prova, da parte dell'attore, della proprietà delle tubature esclusivamente in capo ai sig.ri e Pt_2
Infatti, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, risponde in via Pt_3
esclusiva il proprietario dell'immobile quando i danni siano stati cagionati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati (quali cornicioni, tetti, tubature idriche ecc.) posto che su di essi egli conserva la disponibilità giuridica e quindi la custodia, mentre il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire (C. App. Genova 31.10.2005). Inoltre,
pagina 9 di 12 qualora la parte del fabbricato rovinato sia di utilità per tutti i condomini, la responsabilità sarà solidale, e ciò anche nel caso in cui tale parte di edificio (di utilità per tutti) sia di proprietà esclusiva di uno solo dei condomini.
Conseguentemente, da un lato appare irrilevante la dimostrazione dell'esclusiva proprietà delle tubature in capo ai convenuti e dall'altro non risulta condivisibile il criterio di riparto ex art. 1123 c.c., peraltro proposto in via conciliativa dal c.t.u., in quanto Parte_1
non è proprietaria ma mera conduttrice dell'immobile posto al piano terra del fabbricato oggetto di causa.
Per quanto attiene agli interventi di ripristino della rete fognaria descritti dal c.t.u. (ovvero sostituzione delle condotte interne al laboratorio con materiale omogeno, correzione delle pendenze di tratti di tubazione oltre alla separazione delle colonne di scarico all'interno dell'edificio collegate tramite un pozzetto per ispezione esterno all'edificio, meglio descritte a pag.
9-10 dell'elaborato peritale), in ragione dell'accoglimento della domanda attorea, i convenuti dovranno essere condannati a eseguire le predette opere, a propria cura e spese, entro il termine di 6 mesi dalla pronuncia della presente sentenza.
Per quanto attiene al risarcimento dei danni patiti da parte attrice in conseguenza delle predette infiltrazioni, ha chiesto il risarcimento del danno emergente per Parte_1
l'importo di euro 3.600 oltre iva, in ragione della macchia di umidità presente sul soffitto e per il danneggiamento del mobilio sottostante.
Sul punto il c.t.u. ha accertato i danni lamentati nonché la congruità del preventivo esposto da parte attrice (doc. 5) per la sistemazione del laboratorio con lavori di scrostatura-rasatura e imbiancatura e rimozione degli scaffali, per un importo di euro 1.300,00 oltre IVA al 10%
(per complessivi euro 1.430,00) oltre ad euro 500,00 per i danni subiti dal mobilio presente nel retronegozio. A titolo di danno emergente dovrà essere risarcito a parte attrice l'importo di euro 1.830,00.
La complessiva somma riconosciuta pari a euro 1.830,00 deve essere maggiorata degli interessi c.d. compensativi i quali adempiono alla funzione liquidatoria del danno da ritardo, e devono essere computati al tasso legale, sulla base dell'insegnamento di cui alla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 1712/1995, non sulla predetta somma già interamente rivalutata, bensì sulla somma devalutata al dì del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dal pagina 10 di 12 giorno del sinistro alla data della presente decisione. Debbono essere altresì conteggiati gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
Per quanto attiene al lucro cessante, parte attrice ha richiesto l'importo di euro 4.625,75 a causa del fermo attività di almeno 18 giorni dalla prima rottura e di altri complessivi 7 giorni per gli altri due episodi. Tale voce di danno non merita di essere riconosciuta per mancanza di prova: l'attrice si è limitata ad allegare i presunti ricavi percepiti nei tre anni anteriori agli episodi di bagnamento, senza produrre alcuna documentazione contabile a supporto dei dati forniti.
3. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite – liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui ai d.m. 55/2014 e 147/2022 ratione temporis applicabili – devono essere poste interamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Parimenti, il compenso del c.t.u. – già liquidato con separato provvedimento – deve essere definitivamente posto a carico di parte convenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda formulata da parte attrice ex art. 2053 c.c., condanna e in solido tra loro, ad eseguire le opere di ripristino Parte_2 Parte_3
indicate alle pagine 9-10 della c.t.u. a firma dell'ing. del 2.10.2023 entro il Persona_2
termine di 6 mesi dalla pronuncia della presente sentenza, a loro cura e spese;
2) in parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice, condanna
[...]
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni per l'importo Parte_2 Parte_3
di euro 1.830,00 oltre agli interessi come specificato in motivazione, da versare in favore di
Parte_1
pagina 11 di 12 3) condanna e in solido tra loro a rifondere a Parte_2 Parte_3 [...] le spese di lite che liquida in € 4.996,00 per onorari, Parte_1
oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
4) Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU.
Lodi, 18 luglio 2024
Il giudice
Ada Cappello
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2228/2022, promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante rappresentato e difeso dall'Avv. MILITERNO Parte_1
FRANCESCO (C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._1 in Lodi, Viale Piacenza n. 74
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. GUIDA ROBERTO C.F._3
GIOVANNI, elettivamente domiciliati presso il su studio in Milano, Via Giulio Uberti n.
12
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi e titoli esposti in atti, la responsabilità dei signori e in ordine alle problematiche di perdite e Parte_2 Parte_3 sversamenti di liquame e bagnamenti relativi all'impianto fognario servente gli immobili degli stessi e verificatisi all'interno del negozio de , Parte_1 meglio descritti in atto introduttivo e per tutte le ragioni ivi esposte.
2) Conseguentemente condannare e in via solidale Parte_2 Parte_3 tra loro ad eseguire a proprie cure e spese i lavori e le opere necessarie all'eliminazione delle suddette problematiche e vizi, previa loro individuazione anche a mezzo ctu, ovvero, in subordine, accertato il costo delle opere necessarie alla eliminazione dei vizi, condannarli in via solidale tra loro a pagare in favore de Parte_1
[...
il risarcimento per equivalente, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione
pagina 1 di 12 monetaria.
3) Accertare e dichiarare altresì il diritto de ad Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni emergenti subiti a causa di tutti i bagnamenti, sversamenti e problematiche di cui agli episodi tutti descritti in atti nella misura complessiva di € 3.600,00 oltre iva, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni da lucro cessante nella misura pari ad € 4.625,75 ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa per tutte le ragioni esposte in atti.
4) per l'effetto condannare e in via solidale tra loro Parte_2 Parte_3
a pagare in favore de la somma complessiva di € Parte_1
8.225,75 ovvero quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via Istruttoria: […]”
Conclusioni di parte convenuta
“Nel merito
In via principale
- Rigettare la domanda risarcitoria di parte attrice in quanto infondata e completamente sfornita di prova, sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
- Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, da liquidarsi a favore dell'avv. Roberto Guida che si dichiara antistatario”.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da
[...]
di seguito ) ex art. 2053 c.c. nei confronti di Parte_1 Parte_1
e di avente ad oggetto i danni occorsi all'esercizio Parte_2 Parte_3
commerciale attoreo e derivanti dalla rottura dei tubi dello scarico fognario di proprietà dei convenuti.
1.1. In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto Parte_1
le seguenti circostanze a fondamento delle proprie domande:
- si occupa della vendita all'ingrosso e al dettaglio di pietre, metalli Parte_1
e materiali preziosi;
- I locali dove l'attrice svolge l'attività commerciale (siti in Lodi, Corso Adda n. 7), concesso in leasing da Frae Leasing s.p.a., sono composti da un vano, oltre laboratorio retrostante e servizio igienico, posti al piano terra con botola di accesso al piano interrato;
- Gli immobili posti al primo e al secondo piano sono di proprietà dei convenuti sig.ri e Pt_2 Pt_3
- In data 19.11.2020 si verificava all'interno del retro-negozio la rottura di due tubi di scarico fognari serventi gli appartamenti sovrastanti il negozio e i proprietari venivano prontamente informati dell'accaduto;
- La fuoriuscita del materiale di scarico coinvolgeva lo scantinato ma il sig. Parte_1
riusciva a trovare altra soluzione per la merce ivi stoccata;
- Il deposito era ormai divenuto inservibile per via dell'olezzo e del materiale sversato, inoltre l'intera parete posta alla destra del retro-negozio rimaneva intrisa di acqua e umidità per via delle perdite ancora in atto;
- Solo in data 28.11.2020 il sig. faceva intervenire un operaio il quale si Pt_2
rifiutava di intervenire a causa dei gas prodotti dallo sversamento del liquame di acque nere;
pagina 3 di 12 - 18 giorni dopo interveniva altra ditta per conto del sig. la quale riusiva a Pt_2
installare una tubazione provvisoria in sostituzione di quella rotta ma senza risolvere la problematica in ragione dell'errata realizzazione dell'impianto fognario;
- Per 18 giorni dalla rottura dei tubi il negozio di è risultato Parte_1
impraticabile per la clientela;
- Durante il mese di maggio 2021 il negozio subiva un nuovo bagnamento, questa volta solo di acqua proveniente dall'appartamento del sig. , che creava Pt_2
nuovi disagi all'attività attorea;
- I convenuti provvedevano al ripristino del guasto sulla loro proprietà lasciando però rovinato il soffitto del negozio oltre a un mobile da ufficio;
- In data 23.10.2021 un altro tubo di scarico dei servizi igienici dell'appartamento del sig. determinò la fuoriuscita all'interno del servizio igienico posto nel Pt_2
retro del negozio di acqua e materiale fognario con conseguente allagamento del negozio e danni al mobilio posto nel retrobottega;
- Nell'occasione intervenivano prontamente i vigili del fuoco e la polizia di stato, nonché, per conto del sig. , la che Pt_2 Controparte_1
provvedeva a staccare il tubo di scarico servente la proprietà sovrastante al fine di far defluire il liquame e risolvere temporaneamente l'occlusione;
- Parte attrice introduceva ricorso ex art. 696-bis c.p.c. avanti al Tribunale di Lodi dichiarato inammissibile;
- Il tecnico incaricato da parte attrice evidenziava che l'attuale impianto fognario servente le unità soprastanti è vetusto e obsoleto oltre che errato nella conformazione, provocando ristagni, occlusioni e fessurazioni, rendendosi necessaria la sostituzione dell'intera linea;
- Il fermo attività dovuto all'oggettiva impraticabilità del negozio soprattutto per le vendite al pubblico (per un periodo di almeno 25 giorni) ha determinato per la società attrice un danno da mancato guadagno per euro 4.625,75;
- Il secondo episodio di bagnamento proveniente dal piano del sig. ha Pt_2
danneggiato il soffitto e il mobilio, oltre alla vetrina già danneggiata a causa della parete bagnata, per complessivi costi di ripristino pari a euro 2.300,00 oltre iva ed euro 1.300,00 oltre iva per il ripristino della sistemazione della macchia di umidità;
pagina 4 di 12 - Sussiste la legittimazione attiva di conduttore del leasing Parte_1
immobiliare in quanto soggetto che ha la materiale disponibilità del bene.
Pertanto, la società attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità dei convenuti ex art. 2053 c.c., con condanna ad eseguire a proprie cure e spese i lavori e le opere necessarie all'eliminazione delle problematiche e dei vizi o, in subordine, con condanna al risarcimento per equivalente, oltre alla condanna al pagamento della somma complessiva di euro 8.225,75 a titolo di risarcimento danni.
1.2. Con comparsa di costituzione depositata in data 22.12.2022 si sono costituiti i sig.ri e chiedendo il rigetto delle domande attoree alla luce delle seguenti Pt_2 Pt_3
considerazioni:
- La perizia di parte è priva di valore probatorio;
- non vi è certezza che le tubature da cui si sarebbero verificate le fuoriuscite di acqua e di materiale di scarico siano di proprietà degli odierni convenuti;
- il tecnico dei convenuti ha confermato che non è stata fornita alcuna chiara indicazione in merito alle reali cause degli episodi denunciati dall'attrice società;
- si contesta la quantificazione del danno proposta da parte attrice.
1.3. In occasione della prima udienza del 13.1.2023 il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Successivamente in occasione dell'udienza del
10.5.2024 il Giudice ha ammesso la c.t.u. richiesta da parte attrice, nominando a tal fine l'ing. al quale ha posto il seguente quesito “Il c.t.u., esaminati gli atti e i documenti Per_1
di causa, 1) descriva lo stato dei luoghi;
2) dica quali siano le cause degli allagamenti/fuoriuscite descritti in atti del materiale di scarico fognario nell'immobile di parte attrice, chiarendo in particolare se il fatto sia addebitabile a problematiche inerenti alla linea fognaria a servizio della proprietà dei convenuti. 3) individui gli interventi e le opere necessarie al ripristino della predetta linea fognaria e comunque volti a risolvere la problematica relativa alla formazione di tappi e occlusioni costituiti da materiale organico
e fognario, e della conseguente risalita e fuoriuscita del materiale fognario nel locale scantinato di pertinenza de e lungo il tratto verticale della parete del Parte_1
laboratorio e a quantificarne i relativi costi;
4) accerti e quantifichi i danni lamentati dall'attrice in relazione alla presenza di acqua e umidità sulla parete verticale del laboratorio de e del soffitto del retrobottega in conseguenza degli eventi di Parte_1
pagina 5 di 12 bagnamento descritti in atti, nonché i danni subiti dal mobilio presente nel retronegozio
(oggi ancora presenti nello stesso locale) e i relativi costi di ripristino;
5) esperisca la conciliazione tra le parti”. Il c.t.u. ha depositato il proprio elaborato peritale in data 2-
19.10.2023. All'udienza del 24.11.2023 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “i convenuti verseranno a parte attrice l'importo di euro
8.500,00+IVA a tacitazione di ogni pretesa oggetto del presente giudizio. Spese di lite compensate e costi della c.t.u. a carico delle parti per metà ciascuno”. Successivamente, preso atto della mancata accettazione della proposta da parte dei convenuti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 12.1.2024, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda ex art. 2053 c.c.
Parte attrice agisce in via risarcitoria nei confronti dei sig.ri e ex art. 2053 Pt_2 Pt_3
c.c. Secondo la prospettazione attorea, i convenuti sarebbero responsabili della rottura dello scarico fognario e dello sversamento degli scarichi nei locali ove l'attrice esercita la propria attività commerciale.
Ai sensi dell'art. 2053 c.c. il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
In primo luogo, deve essere affermata la legittimazione attiva in relazione alla domanda risarcitoria ex art. 2053 c.c. in capo a conduttore dell'immobile in forza Parte_1
del leasing immobiliare stipulato con Fraer Leasing s.p.a. (doc. 1 parte attrice). Infatti, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il conduttore può essere legittimato attivo nell'azione per i danni da rovina di edificio (C. 6774/1988; C.
1632/1973)
Tale ipotesi di responsabilità aquiliana si riconduce allo schema della responsabilità oggettiva, collocandosi in un rapporto di specialità con la fattispecie più generale di responsabilità per danni in custodia ex art. 2051 c.c. Conseguentemente, il danneggiato dovrà provare la c.d. rovina dell'edificio o della costruzione, il danno lamentato e il nesso causale tra la rovina e il danno.
pagina 6 di 12 Inoltre, la nozione di rovina viene estesa ad ogni disgregazione, anche se limitata dell'edificio stesso o di elementi o manufatti accessori in esso stabilmente incorporati ( C.
8876/1998; C. 4694/1976; A. Genova 12.8.2006; T. Monza 15.11.2006; T.A.R. Molise
24.2.2015, n. 67). La rovina viene ravvisata anche per i danni derivanti da elementi strutturali dell'edificio o di altra costruzione e perciò da parti essenziali degli stessi (C.
212/1988). È stata applicata la norma alla rottura di un tubo che ha cagionato infiltrazioni
(C. 5868/1984; C. 693/1981) e alla rottura dei tubi dell'impianto idrico-sanitario (Cass. civ.
n. 12251/1997).
La domanda ex art. 2053 c.c. formulata da parte attrice risulta fondata per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo, occorre rilevare che non sono contestati gli episodi di rottura delle tubature contestati da parte attrice (risalenti al novembre 2020, maggio e ottobre 2021): infatti, sul punto parte convenuta – che peraltro prontamente interveniva in occasione degli accadimenti sopra denunciati – si è limitata a contestare l'esclusiva proprietà delle tubature in capo ai convenuti, deducendo che il tubo di scarico dei servizi igienici dell'appartamento dei convenuti si collega al tubo di scarico del servizio igienico del negozio di Parte_1
[...]
Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, deve ritenersi che la rottura dei tubi dell'impianto di scarico sia riconducibile alla nozione di rovina di edificio ex art. 2053
c.c., in quanto ha comportato la disgregazione di elementi accessori dell'edificio in esso stabilmente incorporati, quali gli impianti di fogna/scarico.
Sul punto deve essere integralmente richiamata la c.t.u. depositata da parte dell'ing.
la quale risulta adeguatamente motivata e immune da vizi logici o censure. In Per_1
particolare, il c.t.u. ha accertato quanto segue:
- La rete delle tubazioni di impiantistiche a servizio delle unità su piani sovrastanti al negozio corrono all'interno delle murature perimetrali portanti;
- la linea fognaria a servizio delle unità residenziali poste ai piani primo e secondo (di proprietà dei convenuti) insiste sul lato est del fabbricato in corrispondenza del locale di servizio (retro negozio) prospicente via Lodino;
- L'intero edificio presenta una rete fognaria vetusta e poco accessibile per la manutenzione ordinaria;
pagina 7 di 12 - La causa più probabile degli allagamenti/fuoriuscite è da ricercarsi nelle difficoltà di smaltimento delle acque reflue all'interno delle condotte fognarie posizionate nel locale interrato non agibile del negozio;
- La causa principale che porta all'ostruzione degli scarichi è data solitamente dall'accumulo di materiali che partono dagli scarichi interni di bagni e cucine che tendono ad accumularsi lungo le condotte fino a provocare vere e proprie occlusioni;
- I tratti di tubazione presenti nel cavedio del retrobottega risultano composti di materiale diverso , gres e PVC;
- Tubazioni di materiale non omogeneo comportano dilatazioni diversificate nel raccordo con fuoriuscita di liquidi maleodoranti di scarico fognario;
- Nel sopralluogo è stato rilevato la mancanza di adeguate pendenze verso il tratto raccordo, con probabile sovraccarico dei tratti orizzontali e conseguente rischio di sfilamento dalle condotte verticali;
- La mancanza di manutenzioni periodiche (spurgo e pulizia) per difficoltà di accesso e mancanza di aria nel cavedio interrato rappresentano la causa principale di ostruzione dei condotti con fuoriuscita di materiale di scarico fognario;
- La causa principale delle infiltrazioni subite dal Sig. all'interno del suo Parte_1
laboratorio è la presenza di tratti di vecchie condotte nonché interventi eseguiti con raccordi in materiale non omogeno (gres, PVC) oltre alla mancanza di adeguato pozzetto esterno di ispezione per una manutenzione periodica;
Pertanto, alla luce della c.t.u. depositata dall'ing. emerge certamente che la rottura Per_1
dei tubi che hanno cagionato le infiltrazioni è stata causata dalla presenza di tubature costituite da materiale non omogeno e raccordate con pendenze errate, che rendono difficile lo smaltimento delle acque reflue all'interno delle condotte fognarie anche in ragione dell'ostruzione degli scarichi. Deve cioè ritenersi che la causa della predetta rottura e delle infiltrazioni sia di tipo strutturale e, pertanto, sia riconducibile al disposto dell'art. 2053
c.c., con conseguente responsabilità dei proprietari convenuti.
Appare privo di pregio quanto dedotto da parte convenuta in merito al mancato accertamento, da parte del c.t.u., di alcuna responsabilità esclusiva a carico di una delle parti in causa. Si rammenta infatti che l'art. 2053 c.c. costituisce ipotesi di responsabilità
pagina 8 di 12 oggettiva, in cui il proprietario risulta esonerato da responsabilità solo ove lo stesso provi che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Di contro, dalla c.t.u. emerge esattamente il contrario: ovvero da un lato “La mancanza di manutenzioni periodiche (spurgo e pulizia)” e dall'altro “la presenza di vecchie condotte a servizio del fabbricato costituite da tubazioni di materiale non omogeneo (PVC, Gres) raccordate con pendenze errate”.
A tal fine non escludono la responsabilità ex art. 2053 c.c. dei convenuti le seguenti affermazioni contenute nella c.t.u.:
- non è possibile stabilire con certezza da quale condotto proviene uno o più corpi estranei che hanno causato l'occlusione, poiché tutti gli scarichi provenienti dai servizi delle parti coinvolte confluiscono in un raccordo unico di scarico (anche i servizi del sig. risultano collegati ad una delle colonne convogliate nel Parte_1
raccordo principale di scarico);
- non ritengo ragionevole determinare delle responsabilità alle parti senza potere verificare provenienza e la consistenza dei corpi di occlusione che hanno causato i danni al sig. . Parte_1
Infatti, come afferma lo stesso c.t.u., la causa della rottura dei tubi e delle conseguenti infiltrazioni va rinvenuta principalmente in un vizio strutturale della costruzione dei tubi (la presenza di vecchie condotte a servizio del fabbricato costituite da tubazioni di materiale non omogeneo (PVC, Gres) raccordate con pendenze errate). Di contro l'occlusione degli scarichi costituisce la conseguenza del predetto vizio di costruzione, che risulta assorbente rispetto all'improprio utilizzo degli scarichi da parte dei convenuti.
In ogni caso, i convenuti non hanno assolto agli oneri probatori sugli stessi gravanti ex art. 2053 c.c.
Infine, appare irrilevante quanto dedotto dai convenuti in merito alla mancata prova, da parte dell'attore, della proprietà delle tubature esclusivamente in capo ai sig.ri e Pt_2
Infatti, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, risponde in via Pt_3
esclusiva il proprietario dell'immobile quando i danni siano stati cagionati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati (quali cornicioni, tetti, tubature idriche ecc.) posto che su di essi egli conserva la disponibilità giuridica e quindi la custodia, mentre il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire (C. App. Genova 31.10.2005). Inoltre,
pagina 9 di 12 qualora la parte del fabbricato rovinato sia di utilità per tutti i condomini, la responsabilità sarà solidale, e ciò anche nel caso in cui tale parte di edificio (di utilità per tutti) sia di proprietà esclusiva di uno solo dei condomini.
Conseguentemente, da un lato appare irrilevante la dimostrazione dell'esclusiva proprietà delle tubature in capo ai convenuti e dall'altro non risulta condivisibile il criterio di riparto ex art. 1123 c.c., peraltro proposto in via conciliativa dal c.t.u., in quanto Parte_1
non è proprietaria ma mera conduttrice dell'immobile posto al piano terra del fabbricato oggetto di causa.
Per quanto attiene agli interventi di ripristino della rete fognaria descritti dal c.t.u. (ovvero sostituzione delle condotte interne al laboratorio con materiale omogeno, correzione delle pendenze di tratti di tubazione oltre alla separazione delle colonne di scarico all'interno dell'edificio collegate tramite un pozzetto per ispezione esterno all'edificio, meglio descritte a pag.
9-10 dell'elaborato peritale), in ragione dell'accoglimento della domanda attorea, i convenuti dovranno essere condannati a eseguire le predette opere, a propria cura e spese, entro il termine di 6 mesi dalla pronuncia della presente sentenza.
Per quanto attiene al risarcimento dei danni patiti da parte attrice in conseguenza delle predette infiltrazioni, ha chiesto il risarcimento del danno emergente per Parte_1
l'importo di euro 3.600 oltre iva, in ragione della macchia di umidità presente sul soffitto e per il danneggiamento del mobilio sottostante.
Sul punto il c.t.u. ha accertato i danni lamentati nonché la congruità del preventivo esposto da parte attrice (doc. 5) per la sistemazione del laboratorio con lavori di scrostatura-rasatura e imbiancatura e rimozione degli scaffali, per un importo di euro 1.300,00 oltre IVA al 10%
(per complessivi euro 1.430,00) oltre ad euro 500,00 per i danni subiti dal mobilio presente nel retronegozio. A titolo di danno emergente dovrà essere risarcito a parte attrice l'importo di euro 1.830,00.
La complessiva somma riconosciuta pari a euro 1.830,00 deve essere maggiorata degli interessi c.d. compensativi i quali adempiono alla funzione liquidatoria del danno da ritardo, e devono essere computati al tasso legale, sulla base dell'insegnamento di cui alla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 1712/1995, non sulla predetta somma già interamente rivalutata, bensì sulla somma devalutata al dì del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dal pagina 10 di 12 giorno del sinistro alla data della presente decisione. Debbono essere altresì conteggiati gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
Per quanto attiene al lucro cessante, parte attrice ha richiesto l'importo di euro 4.625,75 a causa del fermo attività di almeno 18 giorni dalla prima rottura e di altri complessivi 7 giorni per gli altri due episodi. Tale voce di danno non merita di essere riconosciuta per mancanza di prova: l'attrice si è limitata ad allegare i presunti ricavi percepiti nei tre anni anteriori agli episodi di bagnamento, senza produrre alcuna documentazione contabile a supporto dei dati forniti.
3. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite – liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui ai d.m. 55/2014 e 147/2022 ratione temporis applicabili – devono essere poste interamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Parimenti, il compenso del c.t.u. – già liquidato con separato provvedimento – deve essere definitivamente posto a carico di parte convenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda formulata da parte attrice ex art. 2053 c.c., condanna e in solido tra loro, ad eseguire le opere di ripristino Parte_2 Parte_3
indicate alle pagine 9-10 della c.t.u. a firma dell'ing. del 2.10.2023 entro il Persona_2
termine di 6 mesi dalla pronuncia della presente sentenza, a loro cura e spese;
2) in parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice, condanna
[...]
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni per l'importo Parte_2 Parte_3
di euro 1.830,00 oltre agli interessi come specificato in motivazione, da versare in favore di
Parte_1
pagina 11 di 12 3) condanna e in solido tra loro a rifondere a Parte_2 Parte_3 [...] le spese di lite che liquida in € 4.996,00 per onorari, Parte_1
oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
4) Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU.
Lodi, 18 luglio 2024
Il giudice
Ada Cappello
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