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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/03/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Alberto Vigorelli Presidente dr Francesco Distefano Consigliere rel. dr.ssa Irene Lupo Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 55/2025 R.G. promossa
DA
NO LO TE SRLS, P. IVA 10369660963, con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 52, , in persona del legale rappresentante pro tempore, LL DA, nato a [...] il [...] e res. in Milano Corso di Porta Nuova n. 52, il quale agisce anche in proprio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio LL in Floridia (SR) Corso Vittorio Emanuele n. 403 e presso lo studio dell' avv. Amal Abu Awwad, in Milano, Piazza Duomo n. 20, il quale chiede che eventuali comunicazioni e/o notificazioni siano effettuate presso il proprio indirizzo pec: avvantoniogallo@pec.it , che la rappresenta e difende come da procura in atti.
- reclamante-
CONTRO
TA DE, (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Via Spartaco, 2 20135 Milano, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Ferrari, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- reclamato-
- pagina 1 di 5 E CONTRO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NO LO TE SRLS in persona del curatore reclamata contumace
All'esito dell'udienza del 6.3.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 916 del 12 dicembre 2024, il Tribunale di Milano, su ricorso del creditore ED AT, ha dichiarato l'apertura della Liquidazione giudiziale della NO LO TE S.R.L.S. (rimasta contumace) “in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dal mancato pagamento del credito dell'istante, dalla presenza di ingenti debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dal precetto vanamente intimato e dal mancato deposito dei bilanci successivi all'anno 2021”. Avverso tale sentenza ha proposto reclamo la predetta società, sostenendo:
- che inesistente è la notifica del precetto da parte del creditore AT, perché avrebbe dovuto essere inviata a DA LL, non personalmente (fuori dalla sede sociale), ma nella qualità di legale rappresentante della NO LO TE SRLS;
che non è stato osservato l'ordine del Tribunale, che specificatamente indicava al creditore istante di osservare le seguenti puntuali modalità: “Nel caso in cui la notificazione da parte della Cancelleria non abbia esito positivo, provveda (l'istante) a sua cura notificare ricorso e decreto presso la sede legale della resistente risultante dal registro delle imprese, esclusivamente di persona a mezzo di ufficiale giudiziario……….(omissis), dando atto che tale modalità non ammette equipollenti”;
- che la cancelleria del Tribunale ha eseguito la notifica con modalità non previste nel decreto, ossia mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, come da recentissimo decreto lgs. 13.9. 2024 n. 136 che ha modificato l'art. 40 comma 7 C.C.I.I, ma ciò ha fatto solo in data 6.12.2024, ovvero appena sei giorni prima dalla data di comparizione, quindi in violazione del termine minimo previsto dall'art.15 legge fallimentare;
-che non essendo venuto a conoscenza del precetto nessun inadempimento è imputabile al debitore;
-che DA LL non ha mai negato il suo debito (spese legali di un giudizio proposto per il recupero dei suoi compensi provvigionali di intermediazione), avendo peraltro già pagato al AT le spese del giudizio di primo grado;
-che la società ha regolarmente depositato i bilanci degli anni 2020 e 2021;
- che non sussiste lo stato d'insolvenza, vantando la società disponibilità liquida, oltreché rilevanti crediti nei confronti dei terzi , tali da poter pagare interamente i debiti anche con l'Erario, per i quali attende, come la maggior parte delle imprese italiane, la emanazione da parte del Governo della nuova rottamazione (le cartelle esattoriali estratte dal cassetto fiscale della società sono relativamente recenti, essendo state notificate negli anni 2023 e 2024, per le quali la SS non ha mai intrapreso alcuna procedura espropriativa);
- che attualmente non esiste un solo creditore della società;
pagina 2 di 5 - che la società non ha presentato i soli bilanci relativi agli anni 2022-2023, pur consapevole delle sanzioni a cui andava incontro, perché attendeva la imminente nuova rottamazione;
anche nel corso dell'intero anno
2022 la società ha però prodotto consistenti ricavi pari a € 261.605,53, con un utile netto di € 105.249,13; nel mese di gennaio 2023, il dr. DA LL ha costituito una altra società, stavolta a sola responsabilità limitata, con la quale ha continuato a svolgere la sua attività di intermediazione immobiliare dal 1° gennaio
2023, continuando a produrre consistenti utili e presentando regolari bilanci, come risulta dall'atto costitutivo, dalla visura camerale e dal bilancio 2023 regolarmente depositato;
-che comunque la società DA LL AT SR è stata sempre mantenuta attiva ed ha continuato ad operare, facendo fronte alle sue obbligazioni attraverso gli utili ricavati dalla sua gestione;
ha altresì intrapreso un contenzioso nell'anno 2024
contro
NE EE e GF RE TA SR avanti il Tribunale di Milano;
la società è quindi in grado di continuare proficuamente ad operare sul mercato, svolgendo la propria attività e fronteggiando con i propri mezzi le obbligazioni assunte;
-che al fine di dimostrare la solvibilità, deposita tutte le fatture attive e passive relative all'attività di intermediazione esercitata nell'anno 2022, che evidenziano un utile di € 105.249,13 (ricavi percepiti dalla DA LL AT SR nell'anno 2021 e nell'anno 2022 ammontanti ad € 564.489,07). Chiede dunque dichiararsi la nullità della sentenza e, in subordine, rimettere gli atti al primo giudice;
nel merito, revocare la statuizione di primo grado. Chiede inoltre la condanna del AT al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di € 250.000,00 (o altra somma in via equitativa). Si è costituito il creditore istante AT, insistendo per il rigetto del gravame Nessuno si è costituto per la curatela, dichiarata contumace. Quindi la causa, all'udienza del 6.3.2025, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Sotto il profilo processuale, infondata è l'eccezione di inesistenza della notifica, mentre fondata è quella di nullità della sentenza per mancato rispetto del termine minimo a comparire. Regolare infatti è la procedura di notifica effettuata in primo grado, col rispetto delle sequenze previste dal novellato art.40 C.C.I.I, come modificato dal recente d.lgs. 136/2024, che ha previsto la notifica mediante inserimento nel portale della giustizia (della cui omessa consultazione non può ovviamente dolersi il debitore). Il comma 7 del citato art.40 dispone infatti che (come nel caso in specie) “Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata. Poiché l'inserimento nel portale è una modalità ex lege il destinatario non può lamentarne l'illegittimità sol perché non espressamente prevista nel decreto presidenziale di fissazione d'udienza. Tuttavia è vero che tra siffatta notifica e l'udienza fissata, sono trascorsi solo 6 giorni (come peraltro non contestato da controparte) in violazione del termine minimo di 15 giorni di cui all'art.41 C.C.I.I (“Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.
2.Tra la data della notifica e quella
pagina 3 di 5 dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.”), che non risulta abbreviato dal presidente. Violazione che integra causa di nullità per violazione del diritto di difesa, senza che possa neanche soccorrere l'art. 156 c.p.c. (principio di raggiungimento dello scopo dell'atto), stante la contumacia della società resistente (v. Cass. sez. I, 24/10/2022, n.31353). Non resta dunque che dichiarare la nullità della impugnata sentenza, cui consegue la rinnovazione del giudizio nel merito in questo grado non vertendosi in una delle tassative ipotesi di rimessione al primo giudice ex art.354 c.p.c. (cfr. Cass 7.1.2021 n.32).
§§§ In primo luogo, va chiarito che certamente sussiste la legittimazione del AT quale creditore della società; circostanza invero neanche messa in dubbio da quest'ultima, che contesta solo la regolarità della fase strettamente esecutiva, e in specie la regolarità della notifica del precetto, ma non il debito in sé, il cui pagamento peraltro è stato sollecitato per due volte via pec dal difensore del AT (la procura al difensore può essere anche verbale). Sotto altro profilo, la società non ha dimostrato, e per vero neanche contestato, il mancato superamento dei limiti dimensionali. Afferma invece di non trovarsi in stato di insolvenza. Assunto che trova contrario riscontro in atti. Risulta infatti documentalmente che la DA LL AT s.r.l.s. ha debiti pari ad € 182.000,00 verso l'Erario e ad € 4.457,40 verso il AT. L'omessa presentazione dei bilanci dal 2022 in poi -ossia proprio per il triennio antecedente la domanda – che non può certo esser giustificata dal fatto che “attendeva la imminente nuova rottamazione”- non consente in alcun modo di verificare la reale capacità finanziaria della società, essendo stata omessa anche la tenuta, per tutto il periodo, del libro dei cespiti, libro giornale e modelli IVA. Peraltro, detta generica attesa dell'emanazione da parte del Governo di una “nuova rottamazione”, lungi dal costituire ragione giustificatrice di una sufficiente capacità finanziaria, dimostra anzi il contrario, ossia che in mancanza di quelle agevolazioni, la società non è in grado di far fronte a tale ingente debito erariale. Le fatture attive e passive relative all'attività di intermediazione si riferiscono solo al 2022, né è stata offerta sicura prova dei non meglio precisati crediti vantati nei confronti dei terzi, (“crediti esigibili nei confronti di soci e terzi per € 153.986,00”) indicati nel bilancio 2021 (è in sede contenziosa invece il vantato recupero di € 40.750,00 per un incarico di vendita assunto nell'anno 2022); ed ancora, la pretesa disponibilità liquida ammonta ad un totale di € 31.933,90 insufficiente a coprire il debito- sempre a ritenere che i due conti correnti intestati al LL si riferiscano proprio alla società in questione e non all'altra ex novo costituita (nei bonifici europei allegati, ordinante è il LL personalmente); oltretutto, l'affermazione secondo cui il legale rappresentante ha “ritenuto di costituire una nuova SR per meglio soddisfare le esigenze della propria clientela”, si scontra col fatto che sia stata poi effettivamente mantenuta attiva la SR di cui trattasi, così da poter soddisfare il suo rilevante debito erariale (peraltro la pec è rimasta attiva solo sino alla data del 06.12.2023, allorquando, a dire della reclamante, solo per un malinteso con un suo collaboratore non è stata più rinnovata). Inoltre, il valore dei mobili aziendali non supera gli 11.837,00 euro per stessa ammissione della reclamante.
pagina 4 di 5 In definitiva, non un mero momentaneo dissesto, bensì una impossibilità strutturale di adempiere alle obbligazioni.
§§§ Dichiarata dunque come detto la nullità della sentenza, in analogia al disposto di cui all''art. 50 comma 5 CCII, va in questa sede dichiarata aperta la liquidazione giudiziale e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti ordinatori di cui all'art. 49 comma 3 CCII. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara la nullità della impugnata sentenza n. 916 del 12 dicembre 2024 emessa dal Tribunale di Milano e, nel merito:
1. dichiara l'apertura della Liquidazione giudiziale della NO LO TE S.R.L.S.
2. dispone l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII. Condanna la reclamante al pagamento delle spese del presente procedimento in favore di AT ED che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni Così deciso in Milano il 12.3.2025 Il Presidente Il Consigliere estensore dr Alberto Vigorelli dr. Francesco Distefano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Alberto Vigorelli Presidente dr Francesco Distefano Consigliere rel. dr.ssa Irene Lupo Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 55/2025 R.G. promossa
DA
NO LO TE SRLS, P. IVA 10369660963, con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 52, , in persona del legale rappresentante pro tempore, LL DA, nato a [...] il [...] e res. in Milano Corso di Porta Nuova n. 52, il quale agisce anche in proprio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio LL in Floridia (SR) Corso Vittorio Emanuele n. 403 e presso lo studio dell' avv. Amal Abu Awwad, in Milano, Piazza Duomo n. 20, il quale chiede che eventuali comunicazioni e/o notificazioni siano effettuate presso il proprio indirizzo pec: avvantoniogallo@pec.it , che la rappresenta e difende come da procura in atti.
- reclamante-
CONTRO
TA DE, (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Via Spartaco, 2 20135 Milano, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Ferrari, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- reclamato-
- pagina 1 di 5 E CONTRO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NO LO TE SRLS in persona del curatore reclamata contumace
All'esito dell'udienza del 6.3.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 916 del 12 dicembre 2024, il Tribunale di Milano, su ricorso del creditore ED AT, ha dichiarato l'apertura della Liquidazione giudiziale della NO LO TE S.R.L.S. (rimasta contumace) “in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dal mancato pagamento del credito dell'istante, dalla presenza di ingenti debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dal precetto vanamente intimato e dal mancato deposito dei bilanci successivi all'anno 2021”. Avverso tale sentenza ha proposto reclamo la predetta società, sostenendo:
- che inesistente è la notifica del precetto da parte del creditore AT, perché avrebbe dovuto essere inviata a DA LL, non personalmente (fuori dalla sede sociale), ma nella qualità di legale rappresentante della NO LO TE SRLS;
che non è stato osservato l'ordine del Tribunale, che specificatamente indicava al creditore istante di osservare le seguenti puntuali modalità: “Nel caso in cui la notificazione da parte della Cancelleria non abbia esito positivo, provveda (l'istante) a sua cura notificare ricorso e decreto presso la sede legale della resistente risultante dal registro delle imprese, esclusivamente di persona a mezzo di ufficiale giudiziario……….(omissis), dando atto che tale modalità non ammette equipollenti”;
- che la cancelleria del Tribunale ha eseguito la notifica con modalità non previste nel decreto, ossia mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, come da recentissimo decreto lgs. 13.9. 2024 n. 136 che ha modificato l'art. 40 comma 7 C.C.I.I, ma ciò ha fatto solo in data 6.12.2024, ovvero appena sei giorni prima dalla data di comparizione, quindi in violazione del termine minimo previsto dall'art.15 legge fallimentare;
-che non essendo venuto a conoscenza del precetto nessun inadempimento è imputabile al debitore;
-che DA LL non ha mai negato il suo debito (spese legali di un giudizio proposto per il recupero dei suoi compensi provvigionali di intermediazione), avendo peraltro già pagato al AT le spese del giudizio di primo grado;
-che la società ha regolarmente depositato i bilanci degli anni 2020 e 2021;
- che non sussiste lo stato d'insolvenza, vantando la società disponibilità liquida, oltreché rilevanti crediti nei confronti dei terzi , tali da poter pagare interamente i debiti anche con l'Erario, per i quali attende, come la maggior parte delle imprese italiane, la emanazione da parte del Governo della nuova rottamazione (le cartelle esattoriali estratte dal cassetto fiscale della società sono relativamente recenti, essendo state notificate negli anni 2023 e 2024, per le quali la SS non ha mai intrapreso alcuna procedura espropriativa);
- che attualmente non esiste un solo creditore della società;
pagina 2 di 5 - che la società non ha presentato i soli bilanci relativi agli anni 2022-2023, pur consapevole delle sanzioni a cui andava incontro, perché attendeva la imminente nuova rottamazione;
anche nel corso dell'intero anno
2022 la società ha però prodotto consistenti ricavi pari a € 261.605,53, con un utile netto di € 105.249,13; nel mese di gennaio 2023, il dr. DA LL ha costituito una altra società, stavolta a sola responsabilità limitata, con la quale ha continuato a svolgere la sua attività di intermediazione immobiliare dal 1° gennaio
2023, continuando a produrre consistenti utili e presentando regolari bilanci, come risulta dall'atto costitutivo, dalla visura camerale e dal bilancio 2023 regolarmente depositato;
-che comunque la società DA LL AT SR è stata sempre mantenuta attiva ed ha continuato ad operare, facendo fronte alle sue obbligazioni attraverso gli utili ricavati dalla sua gestione;
ha altresì intrapreso un contenzioso nell'anno 2024
contro
NE EE e GF RE TA SR avanti il Tribunale di Milano;
la società è quindi in grado di continuare proficuamente ad operare sul mercato, svolgendo la propria attività e fronteggiando con i propri mezzi le obbligazioni assunte;
-che al fine di dimostrare la solvibilità, deposita tutte le fatture attive e passive relative all'attività di intermediazione esercitata nell'anno 2022, che evidenziano un utile di € 105.249,13 (ricavi percepiti dalla DA LL AT SR nell'anno 2021 e nell'anno 2022 ammontanti ad € 564.489,07). Chiede dunque dichiararsi la nullità della sentenza e, in subordine, rimettere gli atti al primo giudice;
nel merito, revocare la statuizione di primo grado. Chiede inoltre la condanna del AT al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di € 250.000,00 (o altra somma in via equitativa). Si è costituito il creditore istante AT, insistendo per il rigetto del gravame Nessuno si è costituto per la curatela, dichiarata contumace. Quindi la causa, all'udienza del 6.3.2025, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Sotto il profilo processuale, infondata è l'eccezione di inesistenza della notifica, mentre fondata è quella di nullità della sentenza per mancato rispetto del termine minimo a comparire. Regolare infatti è la procedura di notifica effettuata in primo grado, col rispetto delle sequenze previste dal novellato art.40 C.C.I.I, come modificato dal recente d.lgs. 136/2024, che ha previsto la notifica mediante inserimento nel portale della giustizia (della cui omessa consultazione non può ovviamente dolersi il debitore). Il comma 7 del citato art.40 dispone infatti che (come nel caso in specie) “Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata. Poiché l'inserimento nel portale è una modalità ex lege il destinatario non può lamentarne l'illegittimità sol perché non espressamente prevista nel decreto presidenziale di fissazione d'udienza. Tuttavia è vero che tra siffatta notifica e l'udienza fissata, sono trascorsi solo 6 giorni (come peraltro non contestato da controparte) in violazione del termine minimo di 15 giorni di cui all'art.41 C.C.I.I (“Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.
2.Tra la data della notifica e quella
pagina 3 di 5 dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.”), che non risulta abbreviato dal presidente. Violazione che integra causa di nullità per violazione del diritto di difesa, senza che possa neanche soccorrere l'art. 156 c.p.c. (principio di raggiungimento dello scopo dell'atto), stante la contumacia della società resistente (v. Cass. sez. I, 24/10/2022, n.31353). Non resta dunque che dichiarare la nullità della impugnata sentenza, cui consegue la rinnovazione del giudizio nel merito in questo grado non vertendosi in una delle tassative ipotesi di rimessione al primo giudice ex art.354 c.p.c. (cfr. Cass 7.1.2021 n.32).
§§§ In primo luogo, va chiarito che certamente sussiste la legittimazione del AT quale creditore della società; circostanza invero neanche messa in dubbio da quest'ultima, che contesta solo la regolarità della fase strettamente esecutiva, e in specie la regolarità della notifica del precetto, ma non il debito in sé, il cui pagamento peraltro è stato sollecitato per due volte via pec dal difensore del AT (la procura al difensore può essere anche verbale). Sotto altro profilo, la società non ha dimostrato, e per vero neanche contestato, il mancato superamento dei limiti dimensionali. Afferma invece di non trovarsi in stato di insolvenza. Assunto che trova contrario riscontro in atti. Risulta infatti documentalmente che la DA LL AT s.r.l.s. ha debiti pari ad € 182.000,00 verso l'Erario e ad € 4.457,40 verso il AT. L'omessa presentazione dei bilanci dal 2022 in poi -ossia proprio per il triennio antecedente la domanda – che non può certo esser giustificata dal fatto che “attendeva la imminente nuova rottamazione”- non consente in alcun modo di verificare la reale capacità finanziaria della società, essendo stata omessa anche la tenuta, per tutto il periodo, del libro dei cespiti, libro giornale e modelli IVA. Peraltro, detta generica attesa dell'emanazione da parte del Governo di una “nuova rottamazione”, lungi dal costituire ragione giustificatrice di una sufficiente capacità finanziaria, dimostra anzi il contrario, ossia che in mancanza di quelle agevolazioni, la società non è in grado di far fronte a tale ingente debito erariale. Le fatture attive e passive relative all'attività di intermediazione si riferiscono solo al 2022, né è stata offerta sicura prova dei non meglio precisati crediti vantati nei confronti dei terzi, (“crediti esigibili nei confronti di soci e terzi per € 153.986,00”) indicati nel bilancio 2021 (è in sede contenziosa invece il vantato recupero di € 40.750,00 per un incarico di vendita assunto nell'anno 2022); ed ancora, la pretesa disponibilità liquida ammonta ad un totale di € 31.933,90 insufficiente a coprire il debito- sempre a ritenere che i due conti correnti intestati al LL si riferiscano proprio alla società in questione e non all'altra ex novo costituita (nei bonifici europei allegati, ordinante è il LL personalmente); oltretutto, l'affermazione secondo cui il legale rappresentante ha “ritenuto di costituire una nuova SR per meglio soddisfare le esigenze della propria clientela”, si scontra col fatto che sia stata poi effettivamente mantenuta attiva la SR di cui trattasi, così da poter soddisfare il suo rilevante debito erariale (peraltro la pec è rimasta attiva solo sino alla data del 06.12.2023, allorquando, a dire della reclamante, solo per un malinteso con un suo collaboratore non è stata più rinnovata). Inoltre, il valore dei mobili aziendali non supera gli 11.837,00 euro per stessa ammissione della reclamante.
pagina 4 di 5 In definitiva, non un mero momentaneo dissesto, bensì una impossibilità strutturale di adempiere alle obbligazioni.
§§§ Dichiarata dunque come detto la nullità della sentenza, in analogia al disposto di cui all''art. 50 comma 5 CCII, va in questa sede dichiarata aperta la liquidazione giudiziale e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti ordinatori di cui all'art. 49 comma 3 CCII. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara la nullità della impugnata sentenza n. 916 del 12 dicembre 2024 emessa dal Tribunale di Milano e, nel merito:
1. dichiara l'apertura della Liquidazione giudiziale della NO LO TE S.R.L.S.
2. dispone l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII. Condanna la reclamante al pagamento delle spese del presente procedimento in favore di AT ED che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni Così deciso in Milano il 12.3.2025 Il Presidente Il Consigliere estensore dr Alberto Vigorelli dr. Francesco Distefano
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