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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2242/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 2242/2024 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 24.02.2024 da
, nato in [...] il [...] (CF ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Antonietta Rigillo, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 11.12.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia in data 03.08.2023, notificatogli il 25.01.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
1 I.
2-Con decreto emesso in data 28.02.2024, regolarmente comunicato dalla cancelleria al ricorrente, è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 10.05.2024, ordinando al ricorrente, a norma dell'art.281 undecies, comma 2 c.p.c., la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, almeno quaranta giorni prima.
I.
3-La Questura è rimasta contumace.
I.
4-Nelle note di trattazione scritta, depositate il 21.11.2024, il difensore del ricorrente, dopo aver allegato di non aver instaurato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione nel termine assegnato, nell'errata convinzione che il relativo adempimento fosse a carico della cancelleria, ha chiesto di essere rimesso in termini
II.
1-Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per le seguenti ragioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art. 281 undecies, comma 2, applicabile al presente giudizio ex art. 19 ter del D. Lgs. 150/2011, “Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto
l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero”.
II.
3-Nel caso di specie, rimarcato che il difensore del ricorrente ha ammesso di non aver instaurato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione, è infondata la richiesta di rimessione in termini, formulata nelle note di trattazione scritta del 21.11.2024, incentrata sulla circostanza che il difensore aveva erroneamente ritenuto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dovesse essere effettuata dalla cancelleria, anziché dal ricorrente.
II.
4-Orbene a norma dell'art. 153, comma 2, c.p.c. “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.
II.
5-In applicazione della suddetta disposizione, la Suprema Corte (Cass. 25228/2023) ha chiarito che “in tema di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà e non è, pertanto, integrata ove l'impedimento riguardi la patologia del rapporto interno tra la parte e il proprio difensore”.
II.
6-Nel caso de quo, deve osservarsi che l'errore di diritto in cui è incorso il difensore del ricorrente, nel ritenere che la notifica del ricorso e del decreto fossero a carica della cancelleria, nonostante, per un verso, tale onere sia espressamente prescritto dal combinato disposto degli artt. 19 ter del D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies, comma 2, c.p.c. e, per altro verso, l'ordine, a cura del
2 ricorrente, di instaurare il contraddittorio, sia stato esplicitato dal Tribunale nel decreto di fissazione dell'udienza, non costituisce, nemmeno in astratto, una causa non imputabile alla parte, tale da giustificare ex art. 153, ultimo comma c.p.c., la rimessione in termini, rappresentando l'imperizia del difensore un fattore interno al rapporto con il proprio assistito.
II.
7-Vedasi Cass. 4135/2019 “La rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate”.
II.
8-In definitiva, non avendo, per un verso, la parte ricorrente instaurato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione, entro il termine perentorio assegnato dal Tribunale nel decreto di fissazione dell'udienza, ed essendo, per altro verso, infondata l'istanza di rimessione in termini, formulata dal ricorrente, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata instaurazione del contraddittorio.
IV.
1-L'improcedibilità del ricorso, precludendo, da un lato, l'esame nel merito della domanda,
e denotando, dall'altro lato, quantomeno colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustifica ex art. 136, comma II, del DPR 115/2002 la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, ove provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, atteso che, a fronte della prova della sola presentazione dell'istanza in sede amministrativa non è stata prodotta, tuttavia, alcuna delibera.
p.q.m.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata da Pt_1
, con ricorso depositato il 24.02.2024, così provvede;
[...]
1) DICHIARA il ricorso improcedibile;
2) NULLA sulle spese;
3) REVOCA l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ove provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
4) RIGETTA, per l'effetto, l'istanza di liquidazione degli onorari, presentata dal difensore del ricorrente.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 27.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Marisa Attollino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 2242/2024 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 24.02.2024 da
, nato in [...] il [...] (CF ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Antonietta Rigillo, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 11.12.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia in data 03.08.2023, notificatogli il 25.01.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
1 I.
2-Con decreto emesso in data 28.02.2024, regolarmente comunicato dalla cancelleria al ricorrente, è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 10.05.2024, ordinando al ricorrente, a norma dell'art.281 undecies, comma 2 c.p.c., la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, almeno quaranta giorni prima.
I.
3-La Questura è rimasta contumace.
I.
4-Nelle note di trattazione scritta, depositate il 21.11.2024, il difensore del ricorrente, dopo aver allegato di non aver instaurato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione nel termine assegnato, nell'errata convinzione che il relativo adempimento fosse a carico della cancelleria, ha chiesto di essere rimesso in termini
II.
1-Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per le seguenti ragioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art. 281 undecies, comma 2, applicabile al presente giudizio ex art. 19 ter del D. Lgs. 150/2011, “Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto
l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero”.
II.
3-Nel caso di specie, rimarcato che il difensore del ricorrente ha ammesso di non aver instaurato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione, è infondata la richiesta di rimessione in termini, formulata nelle note di trattazione scritta del 21.11.2024, incentrata sulla circostanza che il difensore aveva erroneamente ritenuto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dovesse essere effettuata dalla cancelleria, anziché dal ricorrente.
II.
4-Orbene a norma dell'art. 153, comma 2, c.p.c. “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.
II.
5-In applicazione della suddetta disposizione, la Suprema Corte (Cass. 25228/2023) ha chiarito che “in tema di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà e non è, pertanto, integrata ove l'impedimento riguardi la patologia del rapporto interno tra la parte e il proprio difensore”.
II.
6-Nel caso de quo, deve osservarsi che l'errore di diritto in cui è incorso il difensore del ricorrente, nel ritenere che la notifica del ricorso e del decreto fossero a carica della cancelleria, nonostante, per un verso, tale onere sia espressamente prescritto dal combinato disposto degli artt. 19 ter del D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies, comma 2, c.p.c. e, per altro verso, l'ordine, a cura del
2 ricorrente, di instaurare il contraddittorio, sia stato esplicitato dal Tribunale nel decreto di fissazione dell'udienza, non costituisce, nemmeno in astratto, una causa non imputabile alla parte, tale da giustificare ex art. 153, ultimo comma c.p.c., la rimessione in termini, rappresentando l'imperizia del difensore un fattore interno al rapporto con il proprio assistito.
II.
7-Vedasi Cass. 4135/2019 “La rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate”.
II.
8-In definitiva, non avendo, per un verso, la parte ricorrente instaurato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione, entro il termine perentorio assegnato dal Tribunale nel decreto di fissazione dell'udienza, ed essendo, per altro verso, infondata l'istanza di rimessione in termini, formulata dal ricorrente, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata instaurazione del contraddittorio.
IV.
1-L'improcedibilità del ricorso, precludendo, da un lato, l'esame nel merito della domanda,
e denotando, dall'altro lato, quantomeno colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustifica ex art. 136, comma II, del DPR 115/2002 la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, ove provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, atteso che, a fronte della prova della sola presentazione dell'istanza in sede amministrativa non è stata prodotta, tuttavia, alcuna delibera.
p.q.m.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata da Pt_1
, con ricorso depositato il 24.02.2024, così provvede;
[...]
1) DICHIARA il ricorso improcedibile;
2) NULLA sulle spese;
3) REVOCA l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ove provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
4) RIGETTA, per l'effetto, l'istanza di liquidazione degli onorari, presentata dal difensore del ricorrente.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 27.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Marisa Attollino
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