Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5062 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Rosario Giannaccari, come da mandato in atti;
e
(c.f.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Anna Spano, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 27/01/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento in data 16/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28/11/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Otranto (LE) il 17/08/2002;
- che dalla loro unione è nato il figlio , il 12/07/2004, autosufficiente ed Per_1 economicamente indipendente;
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 17/10/2018;
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Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni tra loro concordate ed espresse nei seguenti termini:
1) si obbliga a trasferire la piena proprietà al figlio Parte_1 Controparte_2 del seguente bene immobile: Unità immobiliare sita nel Comune di Maglie (LE), via XXIV Maggio n.19, distinta in catasto fabbricati al: foglio 20, particella 1177, foglio 20 particella 40, sub 10, categoria C/3, classe 2, consistenza 61 mq, superficie catastale totale 87 mq, rendita € 204,78, via XXIV Maggio n.19, piano T;
2) si obbliga a trasferire la nuda proprietà al figlio Parte_1 Controparte_2 riservando a sé il diritto di usufrutto, e dopo di sé a persona da nominare da indicarsi in sede di rogito notarile, dei seguenti beni immobili:
Unità immobiliare sita nel Comune di Maglie (LE), via Scorrano, distinta in Catasto
Fabbricati al:
- foglio 20, particella 1481, sub 1, categoria A/4, classe 3, consistenza 4 vani, superficie catastale totale 72 mq, totale escluse aree scoperte 61 mq, rendita €
194,19, Via Scorrano, Piano T;
- foglio 20, particella 1481, sub 2, categoria C/6, classe 2, consistenza 56 mq, superficie totale 66 mq, rendita € 141,72, Via Scorrano, Piano S1;
- l'annesso terreno sito nel Comune di Maglie, distinto in Catasto Terreni al foglio
20, particella 1480, qualità seminativo, classe 2, superficie mq 4553, reddito dominicale € 29,39, reddito agrario € 15,28, tipo mappale del 15.10.1991, in atti dal 23.10.1991, PROV 4121/91 (n. 26.1/1991);
- l'annesso terreno sito in Scorrano (LE), riportato in Catasto Terreni al foglio 4, particella 1032, Semin. Arbor, classe 2, superficie mq 52, reddito dominicale €
0,23, reddito agrario € 0,15, frazionamento del 13.01.1982, in atti dal 17.01.1989,
(n. 103382); Persona_2
3) si obbliga a trasferire la nuda proprietà al figlio Parte_1 Controparte_2
e il diritto di usufrutto alla signora del seguente bene Controparte_1 immobile:
- Unità immobiliare sita nel Comune di Otranto (LE), via San Giovanni n.31, piano 1, distinta in Catasto Fabbricati al foglio 36, particella 119, sub 12, categoria
2 A/3, classe 3, consistenza 5,5 vani, superficie catastale totale 111 mq, totale escluse aree scoperte 105 mq, rendita € 340,86, via San Giovanni n.31, piano 1;
- la signora si impegna a lasciare l'immobile nella disponibilità del CP_1 figlio qualora quest'ultimo ne abbiamo bisogno per ragioni di Controparte_2 matrimonio e/o convivenza;
4) spese degli atti di donazione a carico di Parte_1
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Otranto
(LE) il 17/08/2002 da e , Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 44, Parte II, Serie A, anno 2002, alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3 3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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