Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Imperia
609/2022
Verbale d'udienza l'avv.All'udienza del 26/03/2025 alle ore 9.25 sono presenti per l'attore Parte 1
e per il convenuto VARAGLIOTI ROCCO l'avv. BALESTRA Controparte_1
MARZIA.
L'avv. Varaglioti precisa le conclusioni come da note conclusive.
L'avv. Balestra precisa le conclusioni come da note conclusive.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi agli atti.
IL GOT dato atto si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito delle udienze odierne dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Alle ore 15.30 uscita dalla camera di consiglio dà lettura dell'allegata sentenza in assenza delle parti a ciò debitamente autorizzate e provvedendo al successivo deposito della stessa nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il Tribunale ordinario di Imperia in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. laseguente
SENTENZA
nella causa civile n° 609/2022
avente ad oggetto lesione personale promossa da:
C.F. 1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte 1
VARAGLIOTI ROCCO DE RENZIS MARZIA
-attrice-
contro
( P.IVA 1 ) rappresentato e difeso dall'avv. BALESTRA MARZIA Controparte 1
- Convenuto -
SSS
Conclusioni per l'attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le domande di parte attrice e per l'effetto:
1. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_1
[...] per i danni subiti dalla Signora Parte_1 a causa del sinistro di cui in premessa;
2. Condannare conseguentemente il medesimo convenuto al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, subiti dalla
Signora Parte 1 nel sinistro per cui è causa, quantificabili nella somma complessiva di € 7.035,90, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi sulla sorte rivalutata dal di del fatto al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, compensi professionali e competenze di lite maggiorate degli accessori di legge e della negoziazione assistita con richiesta di distrazione delle spese a favore dell'Avv. Rocco Varaglioti ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Conclusioni ilper convenuto
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, istanza, eccezione e/o domanda, previa am- missione di tutti i mezzi di prova non ammessi ma articolati dal convenuto Ente nelle memorie ex art. 183, 6° comma nn. 2) e 3) c.p.c. nonché previe le ulteriori declaratorie meglio viste e ritenute anche ai fini e per gli effetti, occorrendolo, di cui all'art. 115 c.p.c. attesa la mancata contestazione, ad opera dell'attore, dei fatti allegati dal convenuto Ente a supporto delle proprie difese, così come già peraltro eccepito da quest'ultimo nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2) c.p.c.: nel merito,
a) in via principale:
- rigettare ogni avversa domanda perché del tutto infondata, tanto in fatto quanto in diritto, e, per l'effetto, mandare assolto il da ogni obbligo risarcitorio verso l'attrice;Controparte 1
b) in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui l'adito Organo Giudicante dovesse ritenere sussistere una qualche responsabilità dell'Ente convenuto in relazione all'incidente asseritamente occorso alla Sig.ra Parte 1
2
- accertare e dichiarare e/o dare atto della sussistenza del concorso colposo di quest'ultima nella causazione del danno e conseguentemente ridurre, ex art. 1227, 1° comma c.c., l'importo del risarcimento che risultasse dovuto in misura proporzionale al grado di concorso accertato;
accertare e dichiarare e/o dare atto della sussistenza del concorso colposo della medesima attrice nell'aggravamento del danno e conseguentemente ridurre, ex art. 1227, 2° comma c.c., l'importo del risarci-mento che risultasse dovuto in misura proporzionale al grado di concorso accertato;
- dare atto che la Sig.ra Parte 1 ha ricevuto da Controparte_2 in relazione all'incidente per cui è causa ed in virtù di una polizza infortuni dalla stessa stipulata e segnatamente della polizza n. 400734618, un indennizzo per il complessivo importo di € 600,00 e, per l'effetto, ulteriormente ridurre l'importo del risarcimento che risultasse dovuto della predetta somma.
Il tutto con il favore delle spese e delle competenze legali, oltre al rimborso forfettario spese generali, al Contributo AS
OC (pari al 4%) ex art. 11 L. 576/80 ed all'I.V.A. nella misura di legge.".
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione notificato in data 22 marzo 2022 la Sig.ra Parte 1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il chiedendone la condanna al risarcimento Controparte 1 del danno pretesamente subito a seguito di un sinistro nell'ammontare di € 7.035,90, o di quella maggiore o minore meglio vista.
L'attrice allegava che che in data 21 marzo 2021, mentre si trovava a percorrere Via S. Agata in CP 1 alla guida del proprio motociclo Honda SH 125 tg DY6608,1 ne aveva perso il controllo cadendo rovinosamente a terra a causa della presenza di “una profonda buca nell'asfalto" non segnalata e tantomeno visibile.
Aggiungeva che, a causa delle lesioni riportate era stata trasporta al Pronto Soccorso di CP 1 ove le era stata diagnosticata una “contusione alla mano destra" con prognosi di guarigione di gg. 7 e che da tali lesioni erano, infine, scaturiti postumi invalidanti permanenti generatrici di un danno non patrimoniale quantificabile, sulla scorta delle valutazioni medico-legali di parte rese dal Dott. Persona 1
in complessivi € 6.041,27 tra danno biologico, ITT ed ITP, comprensivi di € 468,80 di spese
[...] mediche. Allegava altresì che, in conseguenza del sinistro anche il menzionato motociclo aveva subito danni per complessivi € 994,63 asseritamente provati dal preventivo di riparazione prodotto come
Allegato F unitamente all'atto di citazione di talché il danno risarcibile, patrimoniale e non, riportato dall'attrice a causa del sinistro era pari a complessivi € 7.035,90.
Invocava l'attrice la responsabilità del Controparte_1 ex art. 2051 c.c. allegando altresì che successivamente al sinistro il CP 1 era intervenuto per riparare la strada. Si costituiva il Controparte_1 sollevando, in via pregiudiziale e/o preliminare, eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del rapporto dedotto in giudizio dal lato attivo in capo all'attrice relativamente alla domanda di risarcimento dei danni materiali al motociclo asseritamente subiti dalla stessa contestando, nel merito, le domande attoree delle quali chiedeva l'integrale rigetto. Sempre nel merito, ma in via subordinata, per la non creduta ipotesi di accoglimento - totale e/o parziale - delle domande attoree, il medesimo convenuto chiedeva, infine, accertarsi il concorso colposo dell'attrice nella determinazione del danno e dell'evento ai sensi dell'art. 1227, 1° e 2° comma c.c., con ogni conseguente provvedimento e chiedeva, altresì, che qualora in corso di causa fosse emerso che l'attrice aveva ricevuto indennità e/o indennizzi da enti pubblici e/o assicurazioni private in relazione all'incidente per cui è causa, nel liquidare la somma effettivamente dovutale a titolo risarcitorio si tenesse conto anche di tali importi.
Il giudice precedentemente incaricato della trattazione concedeva termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. ed a seguire la causa veniva istruita con l'escussione di vari testi,
l'assunzione dell'interrogatorio formale della Sig.ra Parte 1
Con provvedimento del 15/11/2023 il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente che provvedeva a licenziare CTU medico legale.
All'esito formulata proposta 185 bis c.p.c. la stessa veniva rifiutata dall'attrice e accettata da parte convenuta. Successivamente la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine intermedio, sino all'11 marzo 2025, per il deposito di note illustrative.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente rilevare come l'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., ossia quella fondata sulla violazione di un obbligo di custodia, è intrinsecamente differente rispetto a quella fondata sul generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. Ciò in quanto, l'applicabilità dell'una o dell'altra norma comporta, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e attiene a distinti temi d'indagine, trattandosi di constatare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale ne è derivato un pregiudizio al danneggiato, nel secondo caso dovendosi prescindere dalla colpa del custode. Quest'ultima, difatti, è elemento neutrale alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale, invece, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa qualora non discendenti dal caso fortuito. Mentre l'azione di risarcimento dei danni per fatto illecito, di cui all'art. 2043 c.c. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 c.c., la responsabilità del custode è insita alla fattispecie stessa della custodia, potendo questi liberarsi dalla propria responsabilità soltanto attraverso la dimostrazione del fortuito.
Dai fatti e dalle domande come esposte nell'atto introduttivo la domanda proposta deve essere inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c. come peraltro indicato da parte attrice.
L'art. 2051 c.c. prevede che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
La norma in questione non esige che la cosa in custodia sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per un suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un proprio
"dinamismo", sussiste il dovere di custodia e controllo. La Suprema Corte ha altresì evidenziato che non ha rilievo, agli effetti dell'art. 2051 c.c., la distinzione tra cose pericolose ed inerti, ben potendo anche queste ultime inserirsi in un complesso causale, produttivo di danno, in ordine al quale il legislatore ha inteso apprestare a favore del danneggiato una tutela rafforzata (cfr. Cass., sez. III,
5.12.08, n. 28811; Cass., sez. III 4.8.2005 n. 16373).
Secondo il dominante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia si fonda, come già rilevato, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Ciò significa che solo il "fatto della cosa" è rilevante (e non il fatto dell'uomo) e che la responsabilità discende dal mero rapporto di custodia. L'unico limite è costituito dall'esistenza del caso fortuito, con la precisazione che detto limite non si identifica con l'assenza di colpa: si tratta, quindi, di una responsabilità di natura oggettiva.
Pertanto, la diligenza del custode, se non è provato il fortuito, non è sufficiente per escludere la sua responsabilità (v. Cass., sez. III, 25.7.08, n. 20427). In altri termini, dunque, la responsabilità deriva non da un comportamento più o meno diligente del responsabile, ma dalle modalità di causazione del danno. La rilevanza del fortuito, infatti, attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno - di carattere eccezionale ed in alcun modo governabile il danno concretamente verificatosi.
Per quanto concerne l'onere della prova, al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva di controllo, idoneo ad interrompere il nesso eziologico secondo lo schema della causalità adeguata (v. Cass., sez. III, 30/10/08, n. 26051; Cass., sez.
III, 11/1/05 n. 376). La norma dell'art. 2051 c.c., contempla, quindi, quali presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa.
Il primo presupposto, id est la custodia, consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (cfr. Cass. n.
4279/2008, ASzione n. 858/2008).
Custodi sono,infatti, tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa
(per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005) e custodi sono anzitutto i proprietari, ma anche conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008 per la responsabilità ex art. 2051 del conduttore per i danni cagionati da parti dell'immobile entrate nella sua disponibilità), depositari, comodatari (cfr.
Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004). La responsabilità ex art. 2051 c.c.. presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa tale da consentire un potere di controllo e di eliminare le situazioni di pericolo (Cass. N.
15761/2016).
Precisato quanto precede la domanda proposta dall'attrice è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito precisate. CP convenuto e la strada in cui Non è in contestazione nel caso di specie il rapporto di custodia tra l'
l'evento ebbe a verificarsi.
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso come indicate nell'atto di citazione hanno trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, dalle deposizioni rese dalla teste oculare ( Testimone_1 e le condizioni del manto stradale oltre che dalle foto confermate dagli ulteriori testi Tes 2
, Testimone 3 La teste Tes 1 contrariamente a quanto indicato dal Comune non può ritenersi incapace a testimoniare non avendo il Comune allegato alcun interesse concreto nel presente giudizio.
Il fatto che la teste sia figlia dell'attrice di per se sola non la rende incapace. Con riferimento al fatto che la stessa sia stata vittima di altro sinistro del quale ha reclamato danni al CP_1 detto assunto assolutamente generico anche se appare confermato non appare avere alcuna rilevanza con i fatti di causa posto che sulla base delle allegazioni di entrambe le parti nulla ha a che vedere con sinistro lamentato dalla Sig.ra Parte_1
La teste ha affermato di aver visto la madre cadere nella buca e la posizione riferita appare essere stata privilegiata posto che, secondo le sue affermazione si trovava a percorrere la stessa strada dietro la madre con altro mezzo.
Le condizioni della strada sono quelle riprodotte nelle foto che presentano una situazione del manto stradale gravemente danneggiato e con affossamenti. Detta dinamica rivela in modo evidente la sussistenza di una responsabilità da fatto illecito dell'ente comunale, titolare e custode della strada e come tale preposto alla vigilanza e manutenzione della stessa, ai sensi dell'art. 2051 cc.
Il fatto storico può, dunque, dirsi senz'altro provato, così come il nesso causale tra la cosa in custodia
(strada) e l'evento (la caduta).
In tale contesto, ad avviso della scrivente, deve ritenersi in base al criterio del "più probabile che non"
l'esistenza di un nesso causale tra la caduta dell'attrice e le condizioni della sede della stradale dalla stessa percorso.
L'esponente, ritiene che nel caso di specie sussista, pertanto, il sopramenzionato nesso di causalità, invero, la caduta dell'attrice è stata provocata da una sconnessione del manto stradale determinando la CP perdita di equilibrio della stessa, mentre di contro alcuna prova del caso fortuito è stata fornita dall' convenuto.
Quest'ultimo, infatti, non ha dato prova di avere nella specie, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene presentasse per l'utente una situazione di pericolo ed arrecasse danno.
Ebbene da quanto sopra illustrato non sussiste dubbio sul fatto che la strada aperta al pubblico e quanto alla esistenza della sconnessione non solo la stessa è stata espressamente allegata dall'attrice, ma risulta confermata dalla documentazione prodotta in atti e dalle risultanze istruttorie le quali hanno acclarato anche che non vi fossero segnali in loco indicanti la presenza della predetta insidia. Le complessive risultanze processuali sin qui sintetizzate consentono, ad avviso di chi scrive, di affermare quanto segue.
Controparte_1Il sinistro è avvenuto su una strada di proprietà (come peraltro incontroverso) del conseguentemente gravato dai sopra evidenziati obblighi inerenti la sua qualità di custode.
La strada, nel luogo della caduta, presentava caratteristiche di intrinseca pericolosità per gli utenti, certamente risalenti nel tempo (attesa la tipologia dei danni all'asfalto evidenziati dalla più volte richiamata documentazione fotografica in atti) e ascrivibili a carenza di manutenzione piuttosto che a cause estrinseche o estemporanee addebitabili a terzi.
In altri termini sussiste, dunque, responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., avendo l'attrice provato il danno ed il nesso di causalità tra la inadeguata manutenzione e la conseguenza dannosa per la salute. Diversamente, il CP 1 sul quale incombeva il relativo onere, non ha provato l'evento imprevedibile ed non prevenibile e causativo dell'evento dannoso.
Sussiste, pertanto, incontrovertibilmente la piena responsabilità da fatto illecito per i danni alla persona subiti dall'attrice in conseguenza della caduta, ai sensi dell'art. 2051 c.c. La convenuta ha, infatti, eccepito la presenza del fortuito per il comportamento tenuto dalla convenuta, sia in subordine la riduzione della quantificazione in relazione alla sussistenza del concorso di colpa della convenuta.
Tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.).
La giurisprudenza ha avuto modi di affermare che ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 cod. civ., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
In caso di rapporto via via meno intenso, ferma allora la responsabilità del custode in ragione della sussistenza (nel senso di non riuscita elisione) del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa del danneggiato rileverà ai fini del primo comma dell'art. 1227 cod. civ., sulla base di una valutazione anche ufficiosa.
Già in tale senso, la Cass. 29/07/2016, n. 15761, ha ribadito il principio (di cui a Cass. 22/03/2011, n.
6550) che il custode si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.;
e, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo ed elide il nesso causale con la cosa custodita - quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto. (Cfr Civile Ord. Sez. 3
Num. 2481/2018).
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso in esame deve rilevarsi come non può ritenersi che l'attrice abbia tenuto un comportamento anomalo non prevedibile e pertanto non è possibile configurare nel caso de quo un caso fortuito nei termini prospettati da parte a convenuta.
Si ritiene che il comportamento della danneggiata non sia atto ad integrare gli estremi del caso fortuito e che non sia ravvisabile un suo concorso di colpa. In tal senso deve ravvisarsi come quello percorso era necessario per accedere alla residenza della convenuta così come per recarsi nel centro cittadino e considerato che l'attrice conducendo un motoveicolo era obbligata ai sensi del codice della strada a tenere il margine destro (143 c. 1 cds).
Non risulta inoltre provato dal CP 1 convenuto che l'attrice nel caso di specie avesse tenuto una velocità non commisurata allo stato dei luoghi.
Non vi è altresì prova del fatto che il fatto che l'attrice si sia recata al Pronto Soccorso il giorno dopo l'evento abbia comportato un aggravamento del danno.
Passando quindi ad esaminare il quantum di danno si osserva quanto segue.
La nozione di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt. 138 e139 Codice assicurazioni: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".
Nell'interpretare tale disposizione la Corte di legittimità ha affermato, nell'ordinanza Cass.n.7513/2018, definita anche “ordinanza decalogo", in quanto pone dieci principi di diritto, poi confermati da numerose sentenze della Corte (cfr. tra le tante: Cass.,ord.n.23469/2018, Cass.,sent.n.28988/2019): “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, nella stessa “ordinanza decalogo", la Corte ha sancito: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)" Infine, nella già citata ordinanza la Corte ha indicato che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
In Cass.n.7513/2018, si afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)". Mentre il danno cd biologico (dinamico-relazionale) inerendo le menomazioni subite a seguito dell'incidente sono valutabili e stimabili in virtù della sopra indicata perizia medico-legale con riferimento al danno morale si osserva ulteriormente quanto segue.
La diversa ontologia del danno morale, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte (per tutte, Cass.,
S.U. n. 26972/2008) attenendo il pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, implica che il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento). (cfr.
ASzione n. 25164/2020).
Nel caso che ci occupa il danno morale non può ritenersi provato non essendo neppure allegato.
Quanto alla personalizzazione deve rilevarsi quanto segue.
In ordine alle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno in relazione sia agli aspetti dinamico-relazionali ai sensi del terzo comma degli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni:
"qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”, ovvero (ma solo ai sensi del terzo comma dell'art. 139 citato) "causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità", il Giudice potrà riconoscere un aumento "con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato". La Corte di legittimità-nel punto7) della citata "ordinanza decalogo" -ha affermato che “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (Cass.,ord.n.7513/2018).
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che "la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e
139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo,
Cass. 28988/2019)" (cfr. ASzione 25164/2020).
Ance in questa caso non risulta provato che il danno subito dall'attrice sia stato diverso rispetto a quello che subisce un qualsiasi danneggiato per le stesse lesioni.
Il CTU DOtt. Per_2 nominaot quale CTU e le cui conclusioni non sono state contestate dalle parti ha indicato: "Nell'evento lesivo avvenuto il 21.3.21 la paziente ha riportato le seguenti lesioni: contusione distorsiva polso dx con edema spongiosa ossea epifisi radiale e semilunare e modesta sofferenza del legamento scafo-lunato. Contusione metacarpo-falangea 1° dito mano dx.
-Tali lesioni sono da porre in rapporto causale con l'evento lesivo verificatosi nelle circostanze prima riferite. -Al momento del sinistro la paziente godeva buona salute e non sono documentabili preesistenze che possano aver influito sulla durata dello stato di malattia o sugli esiti.
-Visto il decorso dello stato di malattia e le terapie praticate, si può giustificare un periodo di inabilità temporanea biologica di complessivi 47 giorni. Durante tale periodo l'inabilità è stata al 75% per 7 giorni, al 50% per 15 giorni e al
25% per 25 giorni.
-Alle lesioni sono residuati i deficit funzionali descritti, ormai permanenti, che danno luogo ad un danno biologico nell'ordine del 3% (tre per cento), senza incidenza apprezzabile sull'attività lavorativa espletata. Barème di riferimento: linee guida SIMLA alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente (RO L. e altri).
-Le spese prodotte in atti sono compatibili con le lesioni accertate e ammontano a € 168,80. Non si prevedono spese future."
Facendo riferimento alla tabella sulle lesioni micro-permanenti il danno deve essere così calcolato:
Età del danneggiato alla data del sinistro 59 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente
€ 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25
Indennità giornaliera
€ 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente
€ 2.574,76
Invalidità temporanea parziale al 75%
€ 290,01
Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30 Invalidità temporanea parziale al 25%
€ 345,25
Totale danno biologico temporaneo
€ 1.049,56
Spese mediche
€ 168,80
TOTALE GENERALE: € 3.793,12
Dal predetto importo deve essere dedotto l'importo di Euro 600. ha ricevuto dallaE', infatti, risultato provato che la Sig.ra Parte 1 Controparte_2 in forza di una polizza infortuni e segnatamente della polizza n. 400734618, un indennizzo/indennità per invalidità permanente dell'importo di complessivi € 600,00.
Tanto è emerso in sede di interrogatorio formale dell'attrice ed è stato poi documentato mediante la produzione in giudizio, da parte della medesima attrice, in ottemperanza all'ordine di esibizione rivoltole all'esito dell'udienza del 14 giugno 2023, della correlativa documentazione.
Sul punto è pacifico in giurisprudenza il principio confermato ancora di recente secondo cui: “né il risarcimento del danno, né la stipula d'un contratto d'assicurazione possono mai arricchire il danneggiato o l'assicurato: nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c. (c.d. principio di indifferenza del risarcimento), nel secondo caso il principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli altri, gli artt. 1904, 1909,1910 c.c.). Se, quindi, la vittima d'un fatto illecito fosse risarcita d'un danno già indennizzato dal suo assicuratore sarebbe violato il principio di indifferenza del risarcimento;
se l'assicurato fosse indennizzato d'un danno già risarcito dal responsabile sarebbe violato il principio indennitario. Differenza non v'è tra le due ipotesi." (ASzione ordinanza n. 3429/2025).
Quando si verifica un sinistro per il quale sussiste la responsabilità di un terzo, al danneggiato che si era assicurato per tale eventualità, competono due distinti diritti di credito che, pur avendo fonte e titolo diversi, tendono ad un medesimo fine: il risarcimento del danno provocato dal sinistro all'assicurato- danneggiato.
"Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto" (ASzione Sezioni unite sentenza n. 12565/2018).
Alla luce di quanto precede del danno come sopra quantificato deve essere detratto l'importo di Euro
600 con la debenza dell'importo di Euro 3.193,12.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (Suprema Corte di ASzione sezione III civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
Infatti, poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore delle attrici sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di ASzione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat sino alla presente sentenza.Saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto al danno patrimoniale relativo ai danni pretesamente subiti dallo scooter deve rilevarsi come l'istruttoria non tale da determinare la prova dei danni né con riferimento alla tipologia né all'ammontare.
Quanto alla tipologia le foto prodotte per lo più sembrano rappresentare graffi che di per sé possono essere riconducibili ad altre origini né è prova dei danni il preventivo posto che non è atto a provarne la riconducibilità al sinistro lamentato.
In virtù del principio della soccombenza le spese del presente giudizio vengono poste a carico della parte convenuta e liquidati come da DM 147/2022 con riferimento all'ammontare liquidato (con fase conclusionale ai minimi) ponendo le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale di Imperia ogni contraria domanda ed eccezione disattesa in parziale accoglimento della domanda:
Controparte_1 in persona del sindaco pro tempore al risarcimento del danno Condanna il nell'ammontare di Euro 3.193,12 oltre a rivalutazione ed interessi come da parte motiva;
Condanna il Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore a rimborsare all'attrice le spese di lite e per essa al procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. che si liquidano in complessivi
Euro 2.127,00 di cui Euro 425,00 per la fase di studio, Euro 425 per la fase introduttiva, Euro 851 per la fase istruttoria, Euro 426 per la fase decisoria oltre 15% Euro 264,00 per spese iva e cpa come per legge.
Pendendo le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Imperia 26/3/2025
IL GOT
Dott. Fausta Pezzati