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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/02/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8337/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Scotti Luigi (C.F. Parte_1 C.F._1
; C.F._2
ATTORE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Crescenzo Controparte_1 P.IVA_1
Alfredo (C.F. ; C.F._3
CONVENUTA
(C.F. ); CP_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
23.01.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato a , nonché a quale impresa CP_2 Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in Parte_1
conseguenza del sinistro verificatosi in data 02.08.2013.
1 1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione parte attrice esponeva quanto segue:
• in data 02.08.2013, alle ore 20.00 circa, in San Gennarello di Ottaviano, alla via L. Carbone,
, mentre era alla guida del motoveicolo Piaggio tg. X4LVZC, di proprietà di Parte_1
veniva investito dalla vettura FO ND tg. CS497DF di proprietà Controparte_3
di e priva di copertura assicurativa al momento del sinistro;
CP_2
• l'incidente si verificava a causa del fatto che la suddetta vettura, proveniente dal senso di marcia opposto rispetto al motoveicolo, svoltava improvvisamente sulla sua sinistra senza azionare l'indicatore di direzione, impattando contro il motociclo e scaraventandolo al suolo;
• in seguito allo scontro, il danneggiato veniva trasportato presso il presidio Ospedaliero
“Martiri di Villa Malta” di Sarno, dove gli venivano diagnosticate diverse fratture, contusioni e traumi;
• la responsabilità del sinistro è da attribuirsi esclusivamente al conducente del veicolo danneggiante.
L'attore, dunque, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento delle lesioni personali patite, quantificate in € 200.000,00.
1.2 – Con comparsa depositata in data 02.05.2019, si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo quanto segue:
• inutilizzabilità della documentazione prodotta in copia dalla controparte, formalmente disconosciuta ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 2719 c.c.;
• improponibilità ed improcedibilità della domanda per carenza dei requisiti di cui agli artt. 145
e 148 comma 3 d.lgs. 209/05;
• nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, ai sensi dell'art. 163 comma 3, nn. 3) e 4), e dell'art. 164 c.p.c.;
• intervenuta prescrizione del diritto azionato;
• mancanza di prova circa la sussistenza del presupposto di cui all'art. 283, lettera b), d.lgs.
209/05;
• infondatezza della domanda, sia con riferimento all'an debeatur che al quantum.
Conseguentemente, parte convenuta chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
1.3 – In prima udienza, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto, , e assegnava alle parti i termini di cui all'art. CP_2
2 183 comma 6 c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, venivano ammesse e acquisite le prove testimoniali richieste dalle parti e disposta C.T.U. medico-legale; successivamente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via preliminare, dev'essere rigettato il motivo con cui parte convenuta eccepisce la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), c.p.c., nonché dell'art. 164 c.p.c..
2.1 – Sul punto, si osserva che la nullità prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c. deve essere valutata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo le ragioni della sua domanda. Tale ratio principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); di conseguenza, non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dal contenuto complessivo dell'atto di citazione, dai documenti ad esso allegati, nonché dalla natura dell'oggetto e dalle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cassazione civile sez. II,
29/01/2015, n. 1681; Tribunale Siena sez. I, 24/09/2021, n. 704).
2.2 – Nel caso di specie, l'atto di citazione contiene una specifica indicazione del luogo in cui si è verificato il sinistro, della sua dinamica, dei soggetti coinvolti, nonché delle lesioni riportate dal danneggiato;
tali elementi sono desumibili, peraltro, anche dalla documentazione sanitaria, allegata all'atto introduttivo.
Pertanto, le ragioni della domanda sono state correttamente esposte, consentendo a parte convenuta di esplicare le proprie difese. Non sussiste, quindi, l'eccepito motivo di nullità dell'atto di citazione.
3 – Sempre in via preliminare, occorre dare atto della proponibilità della domanda.
3.1 – Sul punto, occorre rilevare che, per espressa previsione dell'art. 283, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/05, è a carico del il risarcimento dei Parte_2
danni causati dalla circolazione di veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria;
il comma 2
3 del citato articolo specifica che, in tale ipotesi, il risarcimento riguarda sia i danni alle persone che i danni a cose. L'art. 287 del d.lgs. 209/05 prevede che l'azione possa essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni dall'invio della richiesta risarcitoria, da trasmettersi all'impresa designata e alla CONSAP.
3.2 – Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto la richiesta di risarcimento danni inviata alla e alla CONSAP, a mezzo PEC, in data 16.05.2017 (allegato n. 7 dell'atto di Controparte_1
citazione). La domanda, pertanto, deve considerarsi proponibile.
Peraltro, le doglianze formulate da parte convenuta in merito all'incompletezza delle richieste risarcitorie non possono essere accolte, poiché non è dimostrato che la presenza delle stesse sia stata comunicata all'odierno istante;
invero, se l'assicurazione non comunica l'incompletezza della richiesta risarcitoria, il termine per la formulazione dell'offerta non risulta sospeso e, quindi, alla sua scadenza la domanda può essere formulata (cfr. Cassazione civile sez. III,
09/11/2022, n. 32919).
L'eccezione di improponibilità della domanda, dunque, non può essere accolta.
4 – Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, sollevata da Controparte_1
4.1 – Sul punto, occorre rilevare che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto;
invero, la chiara lettera dell'art. 2947, comma 3, c.c., che prevede che esso si applichi
“se il fatto è considerato dalla legge come reato”, non consente la differente interpretazione, secondo cui il più lungo termine di prescrizione sia da porre in relazione con la procedibilità del reato. Ciò significa che il fatto deve avere gli elementi sostanziali soggettivi ed oggettivi del reato, astrattamente previsto, mentre le condizioni di procedibilità (tra cui la querela) hanno natura solo processuale e non sostanziale (cfr. Cassazione civile, sez. un., 18/11/2008, n. 27337;
Cassazione civile, sez. III, 11/12/2024, n. 32021).
4 4.2 – Nel caso di specie, non rilevando la mancata presentazione della querela, il termine di prescrizione deve essere individuato ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c., atteso che il danno è scaturito da una condotta che integra la fattispecie del delitto di lesioni personali colpose, che si prescrive nel termine di sei anni (art. 157 comma 1 c.p.); ne consegue che il diritto azionato dall'odierno attore non era prescritto al momento dell'introduzione del presente giudizio.
In effetti, tra la data del sinistro (02.08.2013), la citata richiesta risarcitoria interruttiva della prescrizione (datato 16.05.2017) e l'introduzione del presente giudizio (avvenuta nell'anno 2018) non sono mai decorsi sei anni;
conseguentemente, la prescrizione di cui all'art. 2947 comma 3
c.c. non può dirsi intervenuta.
L'eccezione formulata da parte convenuta, dunque, deve essere rigettata.
5 – Nel merito, la domanda formulata da parte attrice è fondata: in effetti, alla luce dell'istruttoria espletata, risulta provato il sinistro per cui è causa.
5.1 – Innanzitutto, deve rilevarsi che è stata correttamente evocata in giudizio la Controparte_1
nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
[...] [...]
, ai sensi dell'art. 283 comma 1 lettera b) del d.lgs. 209/2005. Parte_2
Difatti, l'attore ha documentalmente provato che, alla data in cui si è verificato il sinistro, il veicolo danneggiante era privo di copertura assicurativa: in data 29.05.2019 è stato prodotto il certificato dell'ANIA da cui emerge che, dal 23.12.2009 al 28.01.2015, il veicolo tg. CS497DF non era assicurato per la RCA;
non sussisteva alcuna copertura assicurativa, dunque, alla data del
02.08.2013.
5.2 – Inoltre, la dinamica dell'incidente prospettata all'interno dell'atto di citazione trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste escusso, , il quale ha riferito di trovarsi in Tes_1
via Luigi Carbone al momento del sinistro, precisamente “fuori ad un bar a piedi, vicino alla
”. CP_4
Egli ha descritto con chiarezza lo stato dei luoghi, riferendo che tale “strada è a doppio senso di marcia, divisi dallo spartitraffico” e che “lo spartitraffico si interrompe perché c'è lo spazio per girare verso la posta”; ha precisato di non sapere “se è consentito fare questa svolta, ma lo spartitraffico certamente finisce in quel punto”.
Il teste ha prospettato dettagliatamente la dinamica del sinistro, sostenendo di aver visto una FO
ND che, nel punto dove si interrompe lo spartitraffico, “ha girato improvvisamente a sinistra
5 e ha invaso la corsia di marcia percorsa dallo scooter condotto dall'attore”; ha individuato con esattezza il punto di impatto tra i veicoli, affermando che “la macchina girando verso sinistra, ha colpito, con la sua parte anteriore destra, il motorino sulla parte laterale sinistra” e che “il ragazzo
è caduto, ma prima di cadere ha sbattuto con il mento sulla macchina, tra il parafango e la portiera, lato destro”.
Inoltre, il teste ha asserito che “il era solo sullo scooter, indossava il casco”, specificando Pt_1 che “il casco non era integrale, ma semi-integrale”.
La completezza e la precisione delle dichiarazioni in questione costituiscono indici oggettivi di attendibilità delle medesime;
del resto, tale conclusione è confermata, sotto il profilo soggettivo, dall'assenza delle relazioni di cui all'art. 252 c.p.c. tra il teste e le parti (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
5.3 – Peraltro, la documentazione prodotta da parte attrice corrobora l'oggettiva attendibilità delle dichiarazioni testimoniali raccolte.
Tale documentazione è stata disconosciuta dalla compagnia assicuratrice, ai sensi dell'art. 2719
c.c.; siffatto disconoscimento, tuttavia, non può essere considerato efficace, in considerazione della sua genericità, in quanto non specifica i profili di contestazione della difformità tra copia e originale (cfr. Cassazione civile sez. trib., 10/02/2021, n. 3227). Pertanto, i documenti in questione possono essere utilizzati ai fini della decisione.
In particolare, il referto sottoscritto dal medico di Pronto Soccorso del P.O. “Martiri di Villa
Malta” di Sarno attesta le lesioni riportate dall'odierno attore a seguito del sinistro verificatosi in data 02.08.2013 (allegato 12 dell'atto di citazione); tali lesioni trovano riscontro nella cartella clinica rilasciata dall'Ospedale “Cardarelli” di Napoli (allegato 13 dell'atto di citazione), dove il danneggiato risulta essere stato ricoverato dal giorno 03.08.2013 e sottoposto ad intervento di chirurgia mandibolare, in quanto “affetto da frattura scomposta multifocale di mandibola, con lacerazione dei nervi mandibolari destro e sinistro. Lussazione traumatica dei denti”.
5.4 – D'altra parte, anche gli esiti della C.T.U. medico-legale consentono di ritenere provati i fatti dedotti da parte attrice: invero, la relazione redatta dal Consulente tecnico d'ufficio ha confermato la compatibilità delle lesioni lamentate con la dinamica degli eventi per cui è causa.
Nello specifico, in merito all'utilizzo del casco da parte del danneggiato al momento del sinistro, il C.T.U. ha evidenziando che “la tipologia di caschi da moto omologati ed a norma con il codice
6 della strada prevede anche il cosiddetto casco jet, ovvero privo di mentoniera protettiva.
L'utilizzo di tale modello di casco è compatibile con le lesioni riportate dal periziato poiché la regione mentoniera in questi casi risulta priva di protezione ed una caduta dal ciclomotore, con urto del mento dell'infortunato contro il suolo, spiegherebbe anche le fratture mandibolari e la lussazione con frattura del dente 4.4”. Inoltre, a chiarimento di tali affermazioni, il C.T.U. ha precisato che “l'ipotesi del mancato utilizzo del casco obbligatorio, avanzata dal C.T. di parte convenuta, collide con l'assenza di lesioni post-traumatiche al resto del volto ed al capo”.
5.5 – L'istruttoria compiuta, dunque, consente di affermare che il sinistro lamentato da parte attrice è provato.
6 – Essendo stata provata la dinamica del sinistro, occorre procedere all'attribuzione della responsabilità giuridica per i danni che sono scaturiti dal medesimo. Al riguardo, è necessario premettere che, sussistendo uno scontro tra veicoli, è applicabile la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., che impone di ritenere che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno.
6.1 – Invero, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione menzionata non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 16/02/2017, n. 4130).
Peraltro, è stato precisato, altresì, che, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cassazione civile sez. III,
19/12/2024, n. 33483); l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra
7 salvifica da parte dell'altro; è pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione (Cassazione civile sez. III, 20/11/2024, n. 29927).
6.2 – Nel caso di specie, non è stato dimostrato che il convenuto abbia tenuto una condotta di guida conforme alle regole del Codice della Strada, atteso che, al contrario, il teste escusso ha affermato che lo stesso ha svoltato “improvvisamente” a sinistra, senza riferire se sono stati attivati gli indicatori di direzione, ai sensi dell'art. 154 del Codice della Strada;
non è stato chiarito se la svolta fosse consentita, nel punto in cui essa è stata effettuata;
in ogni caso,
l'automobilista non si è avveduto del motociclo che sopraggiungeva da destra e che, pertanto, aveva diritto alla precedenza, ai sensi dell'art. 145 del codice della strada.
Al contempo, deve rilevarsi che l'istruttoria espletata non ha consentito di trarre alcun elemento in merito alla condotta di guida dell'odierno attore: in particolare, non è stato chiarito se lo stesso abbia rispettato l'art. 143 del codice della strada, che prevede che veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera;
non è emerso, inoltre, se lo stesso stesse viaggiando a una velocità conforme ai limiti previsti dall'art. 142 del codice della strada. Non essendo state precisate tali circostanze, non è possibile affermare che il conducente del motociclo abbia tenuto una condotta di guida corretta e che il medesimo non abbia avuto, neppure in astratto, la possibilità di evitare l'impatto con l'autovettura condotta dal convenuto.
Conseguentemente, deve ritenersi applicabile la presunzione di pari responsabilità dei conducenti, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c..
7 – Procedendo all'individuazione dei danni risarcibili, si osserva che il C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio ha rilevato che la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del danneggiato è da valutare nella misura del 13%, con I.T.T. quantificata in giorni 11 ed I.T.P. quantificata in giorni 21 al 75%, giorni 28 al 50% e giorni 28 al 25%.
Con riferimento a tale valutazione, le contestazioni sollevate dal CTP della convenuta compagnia assicuratrice, che ha apoditticamente osservato che l'utilizzo del casco avrebbe evitato i danni riportati dall'attore, non consentono di superare le conclusioni a cui è pervenuto il CTU. Invero, come già rilevato, l'utilizzo del casco, oltre a essere stato confermato dal teste escusso, è stato
8 motivatamente ritenuto compatibile con le lesioni riscontrate, atteso che “la tipologia di caschi da moto omologati ed a norma con il codice della strada prevede anche il cosiddetto casco jet, ovvero privo di mentoniera protettiva”.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, si ritiene di condividere le conclusioni a cui è pervenuto il CTU.
7.1 – Il danno in questione deve essere quantificato in applicazione delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024 (cfr.
Cassazione civile sez. III, 16/07/2024, n. 19506).
Tenuto conto dell'età della vittima al momento del sinistro (17 anni) e dell'invalidità pari a 13 punti, il risarcimento del danno biologico permanente deve essere pari a € 45.854,00, oltre a €
1.265,00 per I.T.T. ed € 4.226,25 per I.T.P..
Come rilevato dal CTU, inoltre, risultano documentate spese mediche per € 70,00; il CTU, inoltre, ha evidenziato la necessità di futuri interventi protesici, il cui costo complessivo è pari a €
8.400,00, di cui € 1.200,00 per un impianto osteointegrato per il primo premolare dell'arcata inferiore di destra (4.4); € 1.200 per il rinnovo del medesimo, data la giovane età del periziato;
€
1.200,00 per Abutment e corona in metal-ceramica € 1.200; € 4.800 per quattro rinnovi.
7.2 – In definitiva, dunque, il danno patito da parte attrice ammonta a complessivi € 59.815,25, risultante dalla somma degli importi precedentemente indicati;
considerato il riconoscimento della pari responsabilità delle parti nella determinazione del sinistro, l'attore ha diritto al risarcimento pari alla metà di tale importo, che corrisponde a € 29.908,13.
7.3 – Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore
9 quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
8 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di entrambi i convenuti, in solido, in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 de. D.P.R. 115/2002, atteso che parte vittoriosa risulta provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e del valore della lite, prossimo al minimo previsto per la fascia di riferimento;
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
8.1 – Le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 29.908,13, a titolo di risarcimento del danno;
sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (02.08.2013) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido, alla rifusione in favore dello Stato delle spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
10 - pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti convenute, in solido.
Nola, 17/02/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8337/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Scotti Luigi (C.F. Parte_1 C.F._1
; C.F._2
ATTORE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Crescenzo Controparte_1 P.IVA_1
Alfredo (C.F. ; C.F._3
CONVENUTA
(C.F. ); CP_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
23.01.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato a , nonché a quale impresa CP_2 Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in Parte_1
conseguenza del sinistro verificatosi in data 02.08.2013.
1 1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione parte attrice esponeva quanto segue:
• in data 02.08.2013, alle ore 20.00 circa, in San Gennarello di Ottaviano, alla via L. Carbone,
, mentre era alla guida del motoveicolo Piaggio tg. X4LVZC, di proprietà di Parte_1
veniva investito dalla vettura FO ND tg. CS497DF di proprietà Controparte_3
di e priva di copertura assicurativa al momento del sinistro;
CP_2
• l'incidente si verificava a causa del fatto che la suddetta vettura, proveniente dal senso di marcia opposto rispetto al motoveicolo, svoltava improvvisamente sulla sua sinistra senza azionare l'indicatore di direzione, impattando contro il motociclo e scaraventandolo al suolo;
• in seguito allo scontro, il danneggiato veniva trasportato presso il presidio Ospedaliero
“Martiri di Villa Malta” di Sarno, dove gli venivano diagnosticate diverse fratture, contusioni e traumi;
• la responsabilità del sinistro è da attribuirsi esclusivamente al conducente del veicolo danneggiante.
L'attore, dunque, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento delle lesioni personali patite, quantificate in € 200.000,00.
1.2 – Con comparsa depositata in data 02.05.2019, si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo quanto segue:
• inutilizzabilità della documentazione prodotta in copia dalla controparte, formalmente disconosciuta ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 2719 c.c.;
• improponibilità ed improcedibilità della domanda per carenza dei requisiti di cui agli artt. 145
e 148 comma 3 d.lgs. 209/05;
• nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, ai sensi dell'art. 163 comma 3, nn. 3) e 4), e dell'art. 164 c.p.c.;
• intervenuta prescrizione del diritto azionato;
• mancanza di prova circa la sussistenza del presupposto di cui all'art. 283, lettera b), d.lgs.
209/05;
• infondatezza della domanda, sia con riferimento all'an debeatur che al quantum.
Conseguentemente, parte convenuta chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
1.3 – In prima udienza, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto, , e assegnava alle parti i termini di cui all'art. CP_2
2 183 comma 6 c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, venivano ammesse e acquisite le prove testimoniali richieste dalle parti e disposta C.T.U. medico-legale; successivamente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via preliminare, dev'essere rigettato il motivo con cui parte convenuta eccepisce la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), c.p.c., nonché dell'art. 164 c.p.c..
2.1 – Sul punto, si osserva che la nullità prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c. deve essere valutata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo le ragioni della sua domanda. Tale ratio principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); di conseguenza, non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dal contenuto complessivo dell'atto di citazione, dai documenti ad esso allegati, nonché dalla natura dell'oggetto e dalle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cassazione civile sez. II,
29/01/2015, n. 1681; Tribunale Siena sez. I, 24/09/2021, n. 704).
2.2 – Nel caso di specie, l'atto di citazione contiene una specifica indicazione del luogo in cui si è verificato il sinistro, della sua dinamica, dei soggetti coinvolti, nonché delle lesioni riportate dal danneggiato;
tali elementi sono desumibili, peraltro, anche dalla documentazione sanitaria, allegata all'atto introduttivo.
Pertanto, le ragioni della domanda sono state correttamente esposte, consentendo a parte convenuta di esplicare le proprie difese. Non sussiste, quindi, l'eccepito motivo di nullità dell'atto di citazione.
3 – Sempre in via preliminare, occorre dare atto della proponibilità della domanda.
3.1 – Sul punto, occorre rilevare che, per espressa previsione dell'art. 283, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/05, è a carico del il risarcimento dei Parte_2
danni causati dalla circolazione di veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria;
il comma 2
3 del citato articolo specifica che, in tale ipotesi, il risarcimento riguarda sia i danni alle persone che i danni a cose. L'art. 287 del d.lgs. 209/05 prevede che l'azione possa essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni dall'invio della richiesta risarcitoria, da trasmettersi all'impresa designata e alla CONSAP.
3.2 – Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto la richiesta di risarcimento danni inviata alla e alla CONSAP, a mezzo PEC, in data 16.05.2017 (allegato n. 7 dell'atto di Controparte_1
citazione). La domanda, pertanto, deve considerarsi proponibile.
Peraltro, le doglianze formulate da parte convenuta in merito all'incompletezza delle richieste risarcitorie non possono essere accolte, poiché non è dimostrato che la presenza delle stesse sia stata comunicata all'odierno istante;
invero, se l'assicurazione non comunica l'incompletezza della richiesta risarcitoria, il termine per la formulazione dell'offerta non risulta sospeso e, quindi, alla sua scadenza la domanda può essere formulata (cfr. Cassazione civile sez. III,
09/11/2022, n. 32919).
L'eccezione di improponibilità della domanda, dunque, non può essere accolta.
4 – Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, sollevata da Controparte_1
4.1 – Sul punto, occorre rilevare che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto;
invero, la chiara lettera dell'art. 2947, comma 3, c.c., che prevede che esso si applichi
“se il fatto è considerato dalla legge come reato”, non consente la differente interpretazione, secondo cui il più lungo termine di prescrizione sia da porre in relazione con la procedibilità del reato. Ciò significa che il fatto deve avere gli elementi sostanziali soggettivi ed oggettivi del reato, astrattamente previsto, mentre le condizioni di procedibilità (tra cui la querela) hanno natura solo processuale e non sostanziale (cfr. Cassazione civile, sez. un., 18/11/2008, n. 27337;
Cassazione civile, sez. III, 11/12/2024, n. 32021).
4 4.2 – Nel caso di specie, non rilevando la mancata presentazione della querela, il termine di prescrizione deve essere individuato ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c., atteso che il danno è scaturito da una condotta che integra la fattispecie del delitto di lesioni personali colpose, che si prescrive nel termine di sei anni (art. 157 comma 1 c.p.); ne consegue che il diritto azionato dall'odierno attore non era prescritto al momento dell'introduzione del presente giudizio.
In effetti, tra la data del sinistro (02.08.2013), la citata richiesta risarcitoria interruttiva della prescrizione (datato 16.05.2017) e l'introduzione del presente giudizio (avvenuta nell'anno 2018) non sono mai decorsi sei anni;
conseguentemente, la prescrizione di cui all'art. 2947 comma 3
c.c. non può dirsi intervenuta.
L'eccezione formulata da parte convenuta, dunque, deve essere rigettata.
5 – Nel merito, la domanda formulata da parte attrice è fondata: in effetti, alla luce dell'istruttoria espletata, risulta provato il sinistro per cui è causa.
5.1 – Innanzitutto, deve rilevarsi che è stata correttamente evocata in giudizio la Controparte_1
nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
[...] [...]
, ai sensi dell'art. 283 comma 1 lettera b) del d.lgs. 209/2005. Parte_2
Difatti, l'attore ha documentalmente provato che, alla data in cui si è verificato il sinistro, il veicolo danneggiante era privo di copertura assicurativa: in data 29.05.2019 è stato prodotto il certificato dell'ANIA da cui emerge che, dal 23.12.2009 al 28.01.2015, il veicolo tg. CS497DF non era assicurato per la RCA;
non sussisteva alcuna copertura assicurativa, dunque, alla data del
02.08.2013.
5.2 – Inoltre, la dinamica dell'incidente prospettata all'interno dell'atto di citazione trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste escusso, , il quale ha riferito di trovarsi in Tes_1
via Luigi Carbone al momento del sinistro, precisamente “fuori ad un bar a piedi, vicino alla
”. CP_4
Egli ha descritto con chiarezza lo stato dei luoghi, riferendo che tale “strada è a doppio senso di marcia, divisi dallo spartitraffico” e che “lo spartitraffico si interrompe perché c'è lo spazio per girare verso la posta”; ha precisato di non sapere “se è consentito fare questa svolta, ma lo spartitraffico certamente finisce in quel punto”.
Il teste ha prospettato dettagliatamente la dinamica del sinistro, sostenendo di aver visto una FO
ND che, nel punto dove si interrompe lo spartitraffico, “ha girato improvvisamente a sinistra
5 e ha invaso la corsia di marcia percorsa dallo scooter condotto dall'attore”; ha individuato con esattezza il punto di impatto tra i veicoli, affermando che “la macchina girando verso sinistra, ha colpito, con la sua parte anteriore destra, il motorino sulla parte laterale sinistra” e che “il ragazzo
è caduto, ma prima di cadere ha sbattuto con il mento sulla macchina, tra il parafango e la portiera, lato destro”.
Inoltre, il teste ha asserito che “il era solo sullo scooter, indossava il casco”, specificando Pt_1 che “il casco non era integrale, ma semi-integrale”.
La completezza e la precisione delle dichiarazioni in questione costituiscono indici oggettivi di attendibilità delle medesime;
del resto, tale conclusione è confermata, sotto il profilo soggettivo, dall'assenza delle relazioni di cui all'art. 252 c.p.c. tra il teste e le parti (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
5.3 – Peraltro, la documentazione prodotta da parte attrice corrobora l'oggettiva attendibilità delle dichiarazioni testimoniali raccolte.
Tale documentazione è stata disconosciuta dalla compagnia assicuratrice, ai sensi dell'art. 2719
c.c.; siffatto disconoscimento, tuttavia, non può essere considerato efficace, in considerazione della sua genericità, in quanto non specifica i profili di contestazione della difformità tra copia e originale (cfr. Cassazione civile sez. trib., 10/02/2021, n. 3227). Pertanto, i documenti in questione possono essere utilizzati ai fini della decisione.
In particolare, il referto sottoscritto dal medico di Pronto Soccorso del P.O. “Martiri di Villa
Malta” di Sarno attesta le lesioni riportate dall'odierno attore a seguito del sinistro verificatosi in data 02.08.2013 (allegato 12 dell'atto di citazione); tali lesioni trovano riscontro nella cartella clinica rilasciata dall'Ospedale “Cardarelli” di Napoli (allegato 13 dell'atto di citazione), dove il danneggiato risulta essere stato ricoverato dal giorno 03.08.2013 e sottoposto ad intervento di chirurgia mandibolare, in quanto “affetto da frattura scomposta multifocale di mandibola, con lacerazione dei nervi mandibolari destro e sinistro. Lussazione traumatica dei denti”.
5.4 – D'altra parte, anche gli esiti della C.T.U. medico-legale consentono di ritenere provati i fatti dedotti da parte attrice: invero, la relazione redatta dal Consulente tecnico d'ufficio ha confermato la compatibilità delle lesioni lamentate con la dinamica degli eventi per cui è causa.
Nello specifico, in merito all'utilizzo del casco da parte del danneggiato al momento del sinistro, il C.T.U. ha evidenziando che “la tipologia di caschi da moto omologati ed a norma con il codice
6 della strada prevede anche il cosiddetto casco jet, ovvero privo di mentoniera protettiva.
L'utilizzo di tale modello di casco è compatibile con le lesioni riportate dal periziato poiché la regione mentoniera in questi casi risulta priva di protezione ed una caduta dal ciclomotore, con urto del mento dell'infortunato contro il suolo, spiegherebbe anche le fratture mandibolari e la lussazione con frattura del dente 4.4”. Inoltre, a chiarimento di tali affermazioni, il C.T.U. ha precisato che “l'ipotesi del mancato utilizzo del casco obbligatorio, avanzata dal C.T. di parte convenuta, collide con l'assenza di lesioni post-traumatiche al resto del volto ed al capo”.
5.5 – L'istruttoria compiuta, dunque, consente di affermare che il sinistro lamentato da parte attrice è provato.
6 – Essendo stata provata la dinamica del sinistro, occorre procedere all'attribuzione della responsabilità giuridica per i danni che sono scaturiti dal medesimo. Al riguardo, è necessario premettere che, sussistendo uno scontro tra veicoli, è applicabile la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., che impone di ritenere che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno.
6.1 – Invero, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione menzionata non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 16/02/2017, n. 4130).
Peraltro, è stato precisato, altresì, che, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cassazione civile sez. III,
19/12/2024, n. 33483); l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra
7 salvifica da parte dell'altro; è pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione (Cassazione civile sez. III, 20/11/2024, n. 29927).
6.2 – Nel caso di specie, non è stato dimostrato che il convenuto abbia tenuto una condotta di guida conforme alle regole del Codice della Strada, atteso che, al contrario, il teste escusso ha affermato che lo stesso ha svoltato “improvvisamente” a sinistra, senza riferire se sono stati attivati gli indicatori di direzione, ai sensi dell'art. 154 del Codice della Strada;
non è stato chiarito se la svolta fosse consentita, nel punto in cui essa è stata effettuata;
in ogni caso,
l'automobilista non si è avveduto del motociclo che sopraggiungeva da destra e che, pertanto, aveva diritto alla precedenza, ai sensi dell'art. 145 del codice della strada.
Al contempo, deve rilevarsi che l'istruttoria espletata non ha consentito di trarre alcun elemento in merito alla condotta di guida dell'odierno attore: in particolare, non è stato chiarito se lo stesso abbia rispettato l'art. 143 del codice della strada, che prevede che veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera;
non è emerso, inoltre, se lo stesso stesse viaggiando a una velocità conforme ai limiti previsti dall'art. 142 del codice della strada. Non essendo state precisate tali circostanze, non è possibile affermare che il conducente del motociclo abbia tenuto una condotta di guida corretta e che il medesimo non abbia avuto, neppure in astratto, la possibilità di evitare l'impatto con l'autovettura condotta dal convenuto.
Conseguentemente, deve ritenersi applicabile la presunzione di pari responsabilità dei conducenti, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c..
7 – Procedendo all'individuazione dei danni risarcibili, si osserva che il C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio ha rilevato che la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del danneggiato è da valutare nella misura del 13%, con I.T.T. quantificata in giorni 11 ed I.T.P. quantificata in giorni 21 al 75%, giorni 28 al 50% e giorni 28 al 25%.
Con riferimento a tale valutazione, le contestazioni sollevate dal CTP della convenuta compagnia assicuratrice, che ha apoditticamente osservato che l'utilizzo del casco avrebbe evitato i danni riportati dall'attore, non consentono di superare le conclusioni a cui è pervenuto il CTU. Invero, come già rilevato, l'utilizzo del casco, oltre a essere stato confermato dal teste escusso, è stato
8 motivatamente ritenuto compatibile con le lesioni riscontrate, atteso che “la tipologia di caschi da moto omologati ed a norma con il codice della strada prevede anche il cosiddetto casco jet, ovvero privo di mentoniera protettiva”.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, si ritiene di condividere le conclusioni a cui è pervenuto il CTU.
7.1 – Il danno in questione deve essere quantificato in applicazione delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024 (cfr.
Cassazione civile sez. III, 16/07/2024, n. 19506).
Tenuto conto dell'età della vittima al momento del sinistro (17 anni) e dell'invalidità pari a 13 punti, il risarcimento del danno biologico permanente deve essere pari a € 45.854,00, oltre a €
1.265,00 per I.T.T. ed € 4.226,25 per I.T.P..
Come rilevato dal CTU, inoltre, risultano documentate spese mediche per € 70,00; il CTU, inoltre, ha evidenziato la necessità di futuri interventi protesici, il cui costo complessivo è pari a €
8.400,00, di cui € 1.200,00 per un impianto osteointegrato per il primo premolare dell'arcata inferiore di destra (4.4); € 1.200 per il rinnovo del medesimo, data la giovane età del periziato;
€
1.200,00 per Abutment e corona in metal-ceramica € 1.200; € 4.800 per quattro rinnovi.
7.2 – In definitiva, dunque, il danno patito da parte attrice ammonta a complessivi € 59.815,25, risultante dalla somma degli importi precedentemente indicati;
considerato il riconoscimento della pari responsabilità delle parti nella determinazione del sinistro, l'attore ha diritto al risarcimento pari alla metà di tale importo, che corrisponde a € 29.908,13.
7.3 – Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore
9 quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
8 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di entrambi i convenuti, in solido, in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 de. D.P.R. 115/2002, atteso che parte vittoriosa risulta provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e del valore della lite, prossimo al minimo previsto per la fascia di riferimento;
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
8.1 – Le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 29.908,13, a titolo di risarcimento del danno;
sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (02.08.2013) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido, alla rifusione in favore dello Stato delle spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
10 - pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti convenute, in solido.
Nola, 17/02/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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