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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/04/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13048/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa SI RR pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13048/2021 di R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Concordia presso il cui studio Parte_1
sito in Bari alla via Quintino Sella n. 233 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Stefania Lacitignola ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Pappacena n. 24 presso lo studio dell'avv. Claudio Cellamare, giusta mandato in atti;
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.).
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza dell'11.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
FATTO E DIRITTO
SI RR Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato a mezzo pec in data 11.10.2021
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto datato 31.08.2021 e notificatole il Parte_1
20.09.2021 ad istanza di con cui le veniva intimato il pagamento, in solido con Controparte_1
, della somma di €. 14.697,91, oltre spese e interessi. Controparte_2
L'odierna opponente – previa richiesta di sospensione cautelare del titolo azionato costituito dal decreto ingiuntivo n. 4887/2015 emesso dal Tribunale di Bari - contestava la pretesa creditoria deducendo i seguenti motivi:
1) Errata indicazione del titolo esecutivo: lamentava la che gli estremi del titolo Parte_1
esecutivo (numero e anno del decreto ingiuntivo, data della sua emissione e data del deposito) fossero errati atteso che nell'intimazione di pagamento il titolo esecutivo venisse indicato come segue
“decreto ingiuntivo n. 14541/2016 emesso dal Tribunale di BARI il 15/10/2017, depositato in cancelleria il 27/10/2015, notificato il 28/12/2015 e non opposto, dichiarato esecutivo il 27/10/2015
e con formula apposta il 04/12/2016.”
Deduceva parte attrice che il numero “14541” indicato quale progressivo del decreto ingiuntivo, corrispondesse al numero di ruolo generale della procedura monitoria che ha comportato l'emissione del decreto ingiuntivo n. 4487/2015.
2) Erroneita' dell'importo precettato – estinzione parziale del credito: l'attrice eccepiva l'errata indicazione delle somme precettate non avendo l'intimante non ha tenuto conto dei versamenti effettuati dalla parte datoriale per effetto del procedimento esecutivo n. 1490/2016 RGE ed incassati.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“- accertare l'identificazione del titolo esecutivo erroneamente indicato nel Decreto
Ingiuntivo n. 14541/2016, nel Decreto Ingiuntivo n. 4887/2015 del Tribunale di Bari, sospendendone
l'efficacia esecutiva;
- nel merito accertare e dichiarare l'estinzione totale o parziale del credito per cui si procede
e perciò il residuo debito riferito al Decreto Ingiuntivo azionato alla luce dei versamenti eseguiti e della loro corretta imputazione;
- dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 20.09.2021 per la misura corrispondente all'ammontare del credito estinto;
- condannare l'opposta alla rifusione delle spese e compensi di causa oltre accessori di legge con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.01.2022 si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo, in via preliminare, che venisse rigettata l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del titolo proposta dall'opponente; nel merito, instava per il rigetto dell'opposizione
SI RR con conferma del precetto opposto per la minor somma di €. 7.476,27 ovvero in subordine di €.
4.519,17 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 09.06.2022 veniva rigettava l'istanza di sospensione del titolo esecutivo.
In assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.11.2024 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Tanto precisato in punto di fatto, premesso che parte opponente non ha provveduto al deposito della propria comparsa conclusionale e della memoria di replica, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Con riferimento al motivo sopra indicato sub 1) non può non rilevarsi che l'indicazione del decreto ingiuntivo n. 14541/2016, in luogo del n. 4887/2015, è frutto di un mero errore materiale peraltro non in grado di generare alcun dubbio sul titolo esecutivo sotteso all'intimazione tanto che lo stesso veniva correttamente individuato e indicato dall'opponente già in atto di citazione.
A tal proposito deve richiamarsi la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale
“La dichiarazione di nullità del precetto, come di qualsiasi altro atto processuale, richiede all'organo giudicante tre passi logici consecutivi: a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l'atto della cui validità si discute (ricognizione della fattispecie astratta); b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l'atto suddetto, e se l'una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta) ; c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell'atto, e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il Giudice non potrà dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovrà ancora compiere una terza e più delicata indagine: stabilire se l'atto, nonostante il suo vizio formale, abbia concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato” (Cass., sez. 3, sent. 28 gennaio 2020, 1928).
Ebbene, con riferimento al caso concreto risulta uno iato tra lo schema legale dell'atto e la sua concreta realizzazione perché, effettivamente, il precetto reca l'errata indicazione di numero e anno del decreto ingiuntivo, data della sua emissione e data del deposito. Tuttavia, la dedotta nullità deve ritenersi sanata per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto. Infatti, per un verso, tutti gli elementi posti alla base del motivo di opposizione qui in esame hanno, secondo Cass., sez. 3, sent. 28 gennaio 2020, n. 1928, “lo scopo di consentire al debitore l'individuazione inequivoca dell'obbligazione di cui gli si chiede l'adempimento e del titolo che la sorregge” e, per altro verso,
SI RR “lo scopo della notifica dell'atto di precetto è, tra gli altri, rendere avvisato il debitore della pretesa creditoria, e consentirgli di individuare quale sia il credito (ed il sotteso titolo esecutivo) di cui gli si chiede l'adempimento” (così la sentenza da ultimo citata), sì che le omissioni in concreto ricorrenti potrebbero non aver ingenerato alcun equivoco o incertezza nel debitore.
Avuto riguardo al secondo motivo di opposizione incentrato sull'eccessività delle somme precettate, nel premettere che effettivamente il precetto opposto non tiene conto dei versamenti effettuati dalla pur contenendo la locuzione “a cui sottrarre gli incassi Controparte_3 pervenuti”, mette conto rilevare che il precetto non è sanzionabile con la nullità qualora intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta. La Suprema Corte con sentenza n. 20238/2024 è tornata ad affrontare la questione statuendo che “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta
e le relative spese (Cass., Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto)”, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
Venendo alla corretta quantificazione della pretesa creditoria, mette conto precisare che essa
è pari ad €. 7.476,27 come da conteggio inoltrato alla . Invero, tale somma deriva Parte_1 dall'importo di cui all'ordinanza di assegnazione dell'01.07.2016, detratti i pagamenti ricevuti e sommati gli interessi sul solo capitale del finanziamento all'epoca concesso.
Inoltre, la precisazione di parte opponente secondo cui “gli importi versati da
[...] quale terzo pignorato non sono €. 11.626,26 come riconosciuti da Controparte_4
, ma un importo superiore assommante ad €. 12.524,76” non essendo stato calcolato Pt_2
l'assegno circolare n. 013480483 di €. 898,50 a favore della creditrice, si palesa destituita di fondamento atteso che l'assegno non è mai stato incassato e risulta smarrito.
In ordine alle spese di lite, in considerazione del rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c. e dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come modificato dal D.L. 132/2014
(Cass. 22.02.2016 n. 3438).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto:
SI RR a) ACCERTA e DICHIARA l'identificazione del titolo esecutivo erroneamente indicato nel
Decreto Ingiuntivo n. 14541/2016, nel Decreto Ingiuntivo n. 4887/2015 del Tribunale di Bari;
b) DICHIARA l'inefficacia parziale dell'atto di precetto valido per la somma di €. 7.476,27;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, il 30.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI RR
SI RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa SI RR pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13048/2021 di R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Concordia presso il cui studio Parte_1
sito in Bari alla via Quintino Sella n. 233 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Stefania Lacitignola ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Pappacena n. 24 presso lo studio dell'avv. Claudio Cellamare, giusta mandato in atti;
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.).
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza dell'11.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
FATTO E DIRITTO
SI RR Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato a mezzo pec in data 11.10.2021
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto datato 31.08.2021 e notificatole il Parte_1
20.09.2021 ad istanza di con cui le veniva intimato il pagamento, in solido con Controparte_1
, della somma di €. 14.697,91, oltre spese e interessi. Controparte_2
L'odierna opponente – previa richiesta di sospensione cautelare del titolo azionato costituito dal decreto ingiuntivo n. 4887/2015 emesso dal Tribunale di Bari - contestava la pretesa creditoria deducendo i seguenti motivi:
1) Errata indicazione del titolo esecutivo: lamentava la che gli estremi del titolo Parte_1
esecutivo (numero e anno del decreto ingiuntivo, data della sua emissione e data del deposito) fossero errati atteso che nell'intimazione di pagamento il titolo esecutivo venisse indicato come segue
“decreto ingiuntivo n. 14541/2016 emesso dal Tribunale di BARI il 15/10/2017, depositato in cancelleria il 27/10/2015, notificato il 28/12/2015 e non opposto, dichiarato esecutivo il 27/10/2015
e con formula apposta il 04/12/2016.”
Deduceva parte attrice che il numero “14541” indicato quale progressivo del decreto ingiuntivo, corrispondesse al numero di ruolo generale della procedura monitoria che ha comportato l'emissione del decreto ingiuntivo n. 4487/2015.
2) Erroneita' dell'importo precettato – estinzione parziale del credito: l'attrice eccepiva l'errata indicazione delle somme precettate non avendo l'intimante non ha tenuto conto dei versamenti effettuati dalla parte datoriale per effetto del procedimento esecutivo n. 1490/2016 RGE ed incassati.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“- accertare l'identificazione del titolo esecutivo erroneamente indicato nel Decreto
Ingiuntivo n. 14541/2016, nel Decreto Ingiuntivo n. 4887/2015 del Tribunale di Bari, sospendendone
l'efficacia esecutiva;
- nel merito accertare e dichiarare l'estinzione totale o parziale del credito per cui si procede
e perciò il residuo debito riferito al Decreto Ingiuntivo azionato alla luce dei versamenti eseguiti e della loro corretta imputazione;
- dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 20.09.2021 per la misura corrispondente all'ammontare del credito estinto;
- condannare l'opposta alla rifusione delle spese e compensi di causa oltre accessori di legge con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.01.2022 si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo, in via preliminare, che venisse rigettata l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del titolo proposta dall'opponente; nel merito, instava per il rigetto dell'opposizione
SI RR con conferma del precetto opposto per la minor somma di €. 7.476,27 ovvero in subordine di €.
4.519,17 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 09.06.2022 veniva rigettava l'istanza di sospensione del titolo esecutivo.
In assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.11.2024 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Tanto precisato in punto di fatto, premesso che parte opponente non ha provveduto al deposito della propria comparsa conclusionale e della memoria di replica, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Con riferimento al motivo sopra indicato sub 1) non può non rilevarsi che l'indicazione del decreto ingiuntivo n. 14541/2016, in luogo del n. 4887/2015, è frutto di un mero errore materiale peraltro non in grado di generare alcun dubbio sul titolo esecutivo sotteso all'intimazione tanto che lo stesso veniva correttamente individuato e indicato dall'opponente già in atto di citazione.
A tal proposito deve richiamarsi la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale
“La dichiarazione di nullità del precetto, come di qualsiasi altro atto processuale, richiede all'organo giudicante tre passi logici consecutivi: a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l'atto della cui validità si discute (ricognizione della fattispecie astratta); b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l'atto suddetto, e se l'una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta) ; c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell'atto, e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il Giudice non potrà dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovrà ancora compiere una terza e più delicata indagine: stabilire se l'atto, nonostante il suo vizio formale, abbia concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato” (Cass., sez. 3, sent. 28 gennaio 2020, 1928).
Ebbene, con riferimento al caso concreto risulta uno iato tra lo schema legale dell'atto e la sua concreta realizzazione perché, effettivamente, il precetto reca l'errata indicazione di numero e anno del decreto ingiuntivo, data della sua emissione e data del deposito. Tuttavia, la dedotta nullità deve ritenersi sanata per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto. Infatti, per un verso, tutti gli elementi posti alla base del motivo di opposizione qui in esame hanno, secondo Cass., sez. 3, sent. 28 gennaio 2020, n. 1928, “lo scopo di consentire al debitore l'individuazione inequivoca dell'obbligazione di cui gli si chiede l'adempimento e del titolo che la sorregge” e, per altro verso,
SI RR “lo scopo della notifica dell'atto di precetto è, tra gli altri, rendere avvisato il debitore della pretesa creditoria, e consentirgli di individuare quale sia il credito (ed il sotteso titolo esecutivo) di cui gli si chiede l'adempimento” (così la sentenza da ultimo citata), sì che le omissioni in concreto ricorrenti potrebbero non aver ingenerato alcun equivoco o incertezza nel debitore.
Avuto riguardo al secondo motivo di opposizione incentrato sull'eccessività delle somme precettate, nel premettere che effettivamente il precetto opposto non tiene conto dei versamenti effettuati dalla pur contenendo la locuzione “a cui sottrarre gli incassi Controparte_3 pervenuti”, mette conto rilevare che il precetto non è sanzionabile con la nullità qualora intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta. La Suprema Corte con sentenza n. 20238/2024 è tornata ad affrontare la questione statuendo che “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta
e le relative spese (Cass., Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto)”, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
Venendo alla corretta quantificazione della pretesa creditoria, mette conto precisare che essa
è pari ad €. 7.476,27 come da conteggio inoltrato alla . Invero, tale somma deriva Parte_1 dall'importo di cui all'ordinanza di assegnazione dell'01.07.2016, detratti i pagamenti ricevuti e sommati gli interessi sul solo capitale del finanziamento all'epoca concesso.
Inoltre, la precisazione di parte opponente secondo cui “gli importi versati da
[...] quale terzo pignorato non sono €. 11.626,26 come riconosciuti da Controparte_4
, ma un importo superiore assommante ad €. 12.524,76” non essendo stato calcolato Pt_2
l'assegno circolare n. 013480483 di €. 898,50 a favore della creditrice, si palesa destituita di fondamento atteso che l'assegno non è mai stato incassato e risulta smarrito.
In ordine alle spese di lite, in considerazione del rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c. e dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come modificato dal D.L. 132/2014
(Cass. 22.02.2016 n. 3438).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto:
SI RR a) ACCERTA e DICHIARA l'identificazione del titolo esecutivo erroneamente indicato nel
Decreto Ingiuntivo n. 14541/2016, nel Decreto Ingiuntivo n. 4887/2015 del Tribunale di Bari;
b) DICHIARA l'inefficacia parziale dell'atto di precetto valido per la somma di €. 7.476,27;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, il 30.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI RR
SI RR